Allagamento della strada comunale, risarcimento danni dinanzi al Tribunale ordinario

La ripartizione della competenza tra giudice ordinario e Tribunale regionale delle acque pubbliche - nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da atti posti in essere dalla P.A. - deve essere effettata nel senso di attribuire al Tribunale delle acque, le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione ed al funzionamento dell’opera idraulica.

Mentre devono essere riservate alla cognizione in sede ordinaria, le controversie aventi ad oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. Ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti commissioni od omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Sinistro stradale per allagamento a seguito di temporale. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con ordinanza n. 5261 del 1° marzo 2017, individuando la competenza del Tribunale ordinario, in ordine ad una controversia ove una s.r.l. aveva convenuto in giudizio il Comune, chiedendo che fosse condannato al risarcimento per i danni subiti alla propria autovettura, a causa dell’allagamento del manto stradale in seguito ad un violento ed eccezionale temporale. Tribunale ordinario o delle acque pubbliche? Regolamento di competenza. Il Tribunale ordinario adito dichiarava tuttavia la propria incompetenza per materia, in favore della competenza – a suo avviso - del Tribunale regionale delle acque pubbliche, vertendo la domanda risarcitoria sul mancato adempimento delle procedure finalizzate ad evitare l’allagamento dell’area stradale ad esempio opere pubbliche di drenaggio e convogliamento delle acque piovane . Da qui, il regolamento di competenza sollevato da parte ricorrente. Non in discussione il funzionamento di opere idriche lite al giudice ordinario. Avallando le argomentazioni della società danneggiata, la Corte Suprema radica la competenza in capo al giudice ordinario, in quanto non risulta nella specie in discussione l’esecuzione, la manutenzione o il funzionamento di un’opera idraulica, quanto piuttosto la responsabilità dell’Amministrazione comunale per i danni che si collegano al verificarsi di un temporale particolarmente violento, a fronte del quale si erano rotti i tombini e non erano funzionate le pompe idrovore. Acque piovane che occludono le fognature, non sono acque pubbliche. Così statuendo, i giudici supremi si rifanno a quanto in precedenza chiarito dalle stesse Sezioni Unite, secondo cui le acque piovane convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, in quanto non destinate ad uso di pubblico e generale interesse. Nello stesso senso, un’altra ordinanza della medesima Corte, secondo cui è competente il Tribunale ordinario, e non il Tribunale regionale delle acque pubbliche, a conoscere della domanda di risarcimento del danno causato – come nella specie - da una tracimazione dell’impianto fognario pubblico, in conseguenza di eventi atmosferici.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 gennaio – 1 marzo 2017, n. 5261 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. La s.r.l. Frantumazioni 3000 ha convenuto in giudizio il Comune di , davanti al Tribunale di quella città, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura di proprietà dell’attrice a seguito dell’allagamento della sede stradale dovuto ad un violento ed eccezionale temporale abbattutosi sulla città di , con conseguente rottura dei tombini e mancato funzionamento delle pompe idrovore. Si è, costituito in giudizio il Comune convenuto, eccependo preliminarmente l’incompetenza per materia del Tribunale adito, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa dell’Acea Ato 2 s.p.a., della Fondiaria Assicurazioni s.p.a. e della Regione Lazio. Si sono costituite tutte le parti chiamate in causa, associandosi alla linea difensiva del Comune di . Con sentenza del 21 aprile 2016 il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per materia per essere competente, a suo avviso, il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma, in quanto la domanda risarcitoria si fondava sul mancato adempimento delle procedure finalizzate ad evitare l’allagamento dell’area via omissis , come reso possibile a seguito della realizzazione di opere pubbliche finalizzate al drenaggio ed al convogliamento delle acque in circostanze di necessità . La sentenza ha anche condannato la società attrice al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di tutte le parti costituite. 2. Contro la sentenza del Tribunale di Tivoli propone regolamento di competenza la s.r.l. Frantumazioni 3000 con atto affidato a tre motivi, ritenendo che la competenza spetti al Tribunale di Tivoli originariamente adito. Ha presentato memoria difensiva la Unipolsai Assicurazioni s.p.a., chiedendo che il regolamento venga respinto, confermando la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma. Il P.M. presso quest’Ufficio ha chiesto che il regolamento di competenza d’ufficio venga deciso nel senso auspicato dalla società ricorrente, cioè indicando come competente il Tribunale di Tivoli. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo si osserva che la decisione del Tribunale sarebbe errata ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1999, n. 238. 2. Con il secondo motivo si osserva che la competenza del Tribunale di Tivoli sussisterebbe ai sensi all’art. 140, primo comma, lettera e , del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 t.u. acque . 3. Con il terzo motivo si censura la decisione nella parte in cui ha condannato la società oggi ricorrente al pagamento delle spese di lite. Rileva la società ricorrente, innanzitutto, che il Tribunale di Tivoli avrebbe erroneamente indicato che la domanda risarcitoria si fondava sul mancato adempimento delle procedure finalizzate ad evitare l’allagamento dell’area, mentre essa si fondava sulle conseguenze di un temporale eccezionale abbattutosi sulla città di Tivoli in data 24 luglio 2010, che aveva determinato l’allagamento della sede stradale. Ciò premesso, la s.r.l. Frantumazioni 3000 osserva che, a norma dell’art. 1 del d.lgs. n. 238 del 1999, che ha abrogato l’art. 1 del t.u. acque, non possono considerarsi pubbliche le acque piovane non ancora convogliate in corsi d’acqua o non raccolte in invasi o cisterne. Ne consegue che la competenza del TRAP di Roma non potrebbe sussistere né in riferimento alla natura pubblica delle acque né in relazione all’ipotesi di cui all’art. 140, primo comma, lettera e , del tu. acque. Ed infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione sul punto, la competenza spetta al giudice speciale solo a condizione che i danni lamentati derivino da esecuzione o manutenzione di opere riguardanti il regime delle acque pubbliche, rimanendo invece affidate alla competenza del giudice ordinario le controversie che si ricolleghino solo occasionalmente con il governo delle acque o che abbiano ad oggetto comportamenti connotati da semplice incuria. Alla luce di siffatto orientamento, la società ricorrente sostiene che la competenza del giudice specializzato dovrebbe essere esclusa nella causa in esame. 4. Osserva la Corte che i motivi di ricorso, la cui trattazione può avvenire in modo unitario stante l’evidente connessione, sono fondati. 4.1. Occorre innanzitutto ribadire che in materia di competenza trova applicazione il c.d. principio di prospettazione secondo cui, in ossequio all’art. 10 cod. proc. civ., che detta una regola di portata generale, la competenza si determina in base alla domanda giudiziale come formulata dall’attore, senza che rilevino le contestazioni del convenuto ordinanze 26 marzo 2014, n. 7182, e 9 novembre 2016, n. 22816 . Nel caso in esame, dalla lettura dell’atto di citazione che ha dato inizio alla causa davanti al Tribunale di Tivoli emerge senza possibilità di dubbio che la s.r.l. Frantumazioni 3000 ha posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura il completo allagamento della carreggiata a seguito del forte temporale che stava colpendo la zona con rottura dei tombini della rete fognaria e mancato funzionamento delle pompe idrovore . Da ciò consegue che non hanno alcun rilievo, ai fini della determinazione della competenza, le considerazioni, ribadite anche in questa sede dalla Unipolsai Assicurazioni s.p.a., secondo cui il danno lamentato dalla società attrice sarebbe da ricondurre alla presenza di un muro, costruito per conto della Regione Lazio allo scopo di contenimento delle acque del fiume . 4.2. Tanto premesso in ordine all’esatta individuazione della domanda giudiziale, rileva il Collegio che ai fini della determinazione del giudice competente occorre richiamare la sentenza 20 gennaio 2006, n. 1066, delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale ai sensi dell’art. 140, primo comma, lettera e , del r.d. n. 1775 del 1933, la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. Ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Nel caso in esame, invece, per le ragioni in precedenza indicate, non è in discussione l’esecuzione, la manutenzione o il funzionamento di un’opera idraulica, bensì la responsabilità dell’Amministrazione comunale per danni che si collegano, nell’assunto della società attrice, al verificarsi di un temporale di particolare violenza a fronte del quale si erano rotti i tombini e non erano funzionate le pompe idrovore. Sicché va innanzitutto richiamata la sentenza 6 febbraio 2007, n. 2566, la quale ha affermato che la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguardando la violazione del principio del neminem laedere , appartiene alla competenza del giudice ordinario. Analogamente, l’ordinanza 5 settembre 2012, n. 14883, di questa Corte, facendo propri i principi già enunciati dalle Sezioni Unite, ha chiarito che le acque, piovane e nere, convogliate nelle fognature non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall’art. 1 del r.d. n. 1755 del 1933, dell’attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 invero l’art. 1 del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, conferma, per espressa esclusione, che non possono essere considerate acque pubbliche le acque meteoriche refluenti nella rete fognaria, come tali destinate, insieme con i liquami pure ivi convogliati, al mero smaltimento, senza possibilità di sfruttamento a fini di pubblico generale interesse, per cui la rete fognaria non può considerarsi opera pubblica ai sensi dell’art. 140, del r.d. n. 1755 del 1933. Nello stesso senso è anche l’ordinanza 9 novembre 2012, n. 19575, secondo cui è competente il giudice ordinario, e non il tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell’impianto fognario pubblico, in conseguenza di eventi atmosferici. 5. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudice competente è individuato nel Tribunale ordinario di Tivoli, davanti al quale le parti riassumeranno la causa nei termini di legge quel Tribunale provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di regolamento di competenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Tivoli, al quale rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.