La presunzione di colpa del vettore superata dalla stessa domanda risarcitoria posta dalla danneggiata

A seguito di un sinistro stradale il passeggero trasportato può agire per il risarcimento dei danni sia contro il vettore che contro l’altro conducente. La presunzione di colpa imputabile al vettore può essere superata semplicemente dall’impostazione della domanda risarcitoria posta dal danneggiato.

Così ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 4205/17 depositata il 17 febbraio. Il caso. La moglie chiedeva il risarcimento dei danni al marito per i danni riportati a seguito di un incidente stradale nel quale viaggiava come passeggera a bordo dell’auto da lui condotta. La Corte d’appello, confermando la pronuncia del Tribunale, respingeva la domanda dell’attrice richiamando i principi in tema di obbligazione solidale secondo i quali l’appellante aveva rivolto la domanda risarcitoria nei confronti del vettore pur ritenendolo senza colpa, poiché nella sua descrizione del sinistro la colpa era da porre integralmente a carico del conducente dell’altro veicolo. L’attrice ricorre in Cassazione. La presunzione di colpa superata dalla domanda risarcitoria. Gli Ermellini affermano che è pacifico che il soggetto trasportato possa agire per il risarcimento dei danni sia contro il vettore che contro l’altro conducente . In particolare, il titolo di responsabilità dell’altro conducente è extracontrattuale, mentre quello del vettore può avere natura anche contrattuale, laddove sussista un contratto o comunque un interesse economico dello stesso. La giurisprudenza ha chiarito che in caso di trasporto amichevole o di cortesia, diversamente dall’ipotesi del trasporto gratuito, non è applicabile la presunzione dell’art. 1681 c.c., proprio perché manca un titolo contrattuale . Indipendentemente, poi, che si tratti di responsabilità da contratto o da fatto illecito si utilizza una presunzione che, in entrambe le fattispecie previste rispettivamente dagli artt. 1681 e 2054 c.c. è pressoché identica e, a prescindere da questa, ciò che dimostra che è stata superata è l’impostazione della domanda risarcitoria. Nel caso di specie, la domanda è stata posta nei confronti di un soggetto che, proprio per ammissione da parte della danneggiata, è esente da colpa. Pertanto, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 dicembre 2016 – 17 febbraio 2017, n. 4205 Presidente Spirito – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. S.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, il coniuge A.M. e la Fondiaria SAI s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni da lei subiti in un incidente stradale nel quale viaggiava come trasportata a bordo dell’auto condotta dal marito. Sostenne che, mentre questi stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, la vettura era stata urtata con violenza da un’altra automobile. Si costituì in giudizio la sola società di assicurazione, mentre l’A. rimase contumace. Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30 dicembre 2013, ha rigettato l’appello ed ha compensato integralmente le spese del giudizio di gravame. Ha innanzitutto osservato la Corte territoriale che nella specie era pacifico che la S. viaggiava a bordo dell’auto condotta dal marito e che aveva per questo riportato lesioni personali. Richiamati, poi, i principi in tema di obbligazione solidale, la Corte d’appello ha osservato che la domanda doveva essere comunque respinta, perché l’appellante aveva rivolto la domanda risarcitoria nei confronti del vettore pur ritenendolo, in sostanza, esente da colpa , poiché nella descrizione del sinistro da lei compiuta la colpa era da porre integralmente a carico del conducente dell’altro veicolo. Da ciò conseguiva che non poteva trovare applicazione l’art. 2055 del codice civile. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso S.C. con atto affidato ad un motivo. Resiste l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a. con controricorso. A.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Ragioni della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1681, 2054, 2055 e 2697 del codice civile. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che nella ricostruzione del sinistro l’A. sarebbe stato considerato non responsabile dello stesso, perché è evidente che la domanda di condanna al risarcimento dei danni contiene in sé la domanda di accertamento della responsabilità quanto meno concorrente ex artt. 2054 e 2055 cod. civ. dei convenuti stessi, che è il presupposto logico, ed implicito, della domanda di condanna . Si aggiunge che la danneggiata, essendo trasportata, non era tenuta né ad allegare né a provare la responsabilità del vettore. 1.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. Osserva la Corte che - anche volendo trascurare il rilievo preliminare di possibile inammissibilità del ricorso conseguente al fatto che esso dimostra di non cogliere in pieno la ratio decidendi della sentenza impugnata - la decisione impugnata è del tutto corretta e va esente dalle prospettate censure. È pacifico, infatti, che il soggetto trasportato può agire per il risarcimento dei danni sia contro il vettore che contro l’altro conducente nei confronti di quest’ultimo, il titolo di responsabilità non può che essere extracontrattuale, mentre nei confronti del vettore il titolo può essere anche di natura contrattuale, ove un contratto vi sia o sussista, comunque, un interesse economico del vettore tant’è che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in caso di trasporto amichevole o di cortesia, diversamente dall’ipotesi del trasporto gratuito, non è applicabile la presunzione di cui all’art. 1681 cod. civ., proprio perché manca un titolo contrattuale sentenze 5 marzo 1990, n. 1700, e 8 ottobre 2009, n. 21389 . In realtà, sia avvalendosi dei criteri della responsabilità da contratto che di quelli da fatto illecito, in entrambi i casi si tratta di utilizzare una presunzione , che è pressoché identica nelle due fattispecie, nonostante le lievi differenze lessicali tra l’art. 1681, primo comma, cod. civ. secondo cui il vettore è responsabile se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e l’art. 2054, primo comma, cod. civ. secondo cui il conducente è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno . Nella specie, però, come si è detto, la Corte napoletana ha correttamente rilevato che l’odierna ricorrente aveva indirizzato la propria pretesa risarcitoria nei confronti del vettore pur ritenendolo, in sostanza, esente da colpa , poiché nella descrizione del sinistro da lei compiuta la colpa era da porre integralmente a carico del conducente dell’altro veicolo. Ne consegue che, a prescindere dal tipo di presunzione in concreto invocata, è la stessa impostazione della domanda risarcitoria a dimostrare che la presunzione è stata superata, perché la domanda è stata posta nei confronti di un soggetto esente da colpa, e ciò per ammissione della stessa danneggiata non sussiste, quindi, alcuna violazione di legge. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.