Cane centrato da un’automobile. Danni al veicolo risarciti dal padrone del quadrupede

Decisiva la ricostruzione dell’episodio. Essa ha permesso di accertare che l’uomo alla guida si è comportato correttamente, mentre l’animale ha avuto libero accesso alla strada statale percorsa dal veicolo.

Corsa improvvisa di un cane, lasciato troppo libero. L’animale sbuca su una strada statale, proprio davanti all’automobile di proprietà di società. L’impatto è inevitabile, così come la morte del quadrupede. Rilevanti anche i danni riportati dal veicolo e destinati ad essere risarciti dal padrone del cane Cassazione, sentenza n. 4202/2017, Sezione Terza Civile, depositata il 17 febbraio 2017 . Condotta. Decisiva è la ricostruzione dell’incidente. A fronte del materiale probatorio acquisito, prima il Giudice di pace e poi i giudici del Tribunale ritengono evidente la responsabilità del cane, e, di conseguenza, quella del suo padrone . L’uomo, ritenuto colpevole di non essere stato attento nella custodia dell’animale , viene condannato a risarcire i danni riportati dal veicolo. E questa decisione viene condivisa anche dai magistrati della Cassazione. A loro avviso non è pertinente il richiamo difensivo al principio secondo cui in caso di urto tra un autoveicolo e un animale concorrono la presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell’animale e la presunzione di colpa del conducente del veicolo . In questa vicenda, difatti, la condotta tenuta dall’uomo alla guida dell’automobile si è rivelata corretta a dimostrarlo non solo le sue dichiarazioni, ma anche diversi dati di fatto, come la posizione del cane , il punto d’urto e, infine, la presenza di accessi laterali alla strada statale utilizzati dal cane. Evidente, quindi, la responsabilità del padrone per il comportamento tenuto dal quadrupede.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 21 dicembre 2016 – 17 febbraio 2017, n. 4202 Presidente Spirito – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. La s.r.l. Coget convenne in giudizio G. M., davanti al Giudice di pace di Montorio al Vomano, chiedendo il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà a causa dello scontro con il cane di proprietà del convenuto, sbucato improvvisamente sulla strada statale ove stava transitando l'automobile. Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Giudice di pace accolse la domanda. 2. La pronuncia è stata appellata dal M. e il Tribunale di Teramo, con sentenza dell'11 ottobre 2013, ha rigettato l'appello ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Ha osservato il Tribunale che la ricostruzione dei fatti portava ad affermare che non vi fosse alcuna responsabilità imputabile al conducente dell'autovettura, responsabilità da porre invece integralmente a carico del M., custode dell'animale fuggito. Era rimasto non dimostrato, infatti, che il conducente procedesse a velocità eccessiva ed era invece credibile, in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla vettura, che il cane fosse sbucato all'improvviso provenendo dalla parte destra della carreggiata, com'era confermato anche dalla presenza di accessi laterali, sebbene sterrati. Il M., quindi, non aveva superato la presunzione di cui all'art. 2052 cod. civ. né poteva essere censurata la sentenza del Giudice di pace per aver dichiarato il convenuto decaduto dalla prova per testi, posto che la testimonianza dedotta era inutile, in quanto avente ad oggetto soltanto il valore del cane. 3. Contro la sentenza del Tribunale di Teramo propone ricorso G. M. con atto affidato a cinque motivi. La s.r.l. Coget ha depositato un atto finalizzato ad indicare la sede presso cui inviare le comunicazioni relative al procedimento. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel ricostruire l'incidente e nell'attribuzione della responsabilità. La correttezza del comportamento di guida del conducente dell'autovettura sarebbe stata dedotta dall'interrogatorio formale del medesimo errata sarebbe la ricostruzione nel senso di ritenere che il cane provenisse da destra, mentre sarebbe stata trascurata la deposizione del vigile urbano che aveva negato l'esistenza di accessi laterali alla strada in questione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 228-232 cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe utilizzato in favore della società attrice, ai fini della ricostruzione del sinistro, la deposizione resa dal conducente della vettura in sede di interrogatorio formale. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, primo comma, e 2052 cod. civ., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Rileva il ricorrente che nel caso di scontro tra un veicolo ed un animale devono applicarsi le due presunzioni di cui alle disposizioni suindicate, di pari efficacia, per cui l'accertamento della colpa di una parte non implica il superamento della presunzione a carico dell'altra. Il Tribunale, invece, avrebbe sancito la prevalenza di una presunzione rispetto all'altra. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, secondo comma, e 2052 cod. civ., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente, riprendendo alcune argomentazioni del motivo precedente, che nella specie si sarebbe dovuta applicare anche la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 cit. e che la sentenza avrebbe fornito una motivazione contraddittoria in ordine all'esistenza di accessi laterali sulla strada, circostanza da escludere in base alle prove documentali e testimoniali assunte. 5. I primi quattro motivi di ricorso, benché tra loro diversi, devono essere esaminati insieme in considerazione della stretta connessione tra loro esistente e sono tutti privi di fondamento, quando non inammissibili. Rileva il Collegio, al riguardo, che il Tribunale ha ricostruito lo svolgimento dei fatti ed ha attribuito di conseguenza le relative responsabilità, senza fare applicazione di presunzioni, o meglio ritenendo che le stesse fossero state superate in forza di tale concreto accertamento. Ciò comporta che i principi enunciati da questa Corte nelle sentenze 9 gennaio 2002, n. 200, e 7 marzo 2016, n. 4373 - secondo cui in caso di urto tra un autoveicolo ed un animale concorrono la presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo - benché siano da confermare integralmente nella sede odierna, non giovano in alcun modo al ricorrente, posto che la sentenza impugnata ne ha sancito in concreto l'inapplicabilità in forza del positivo accertamento delle rispettive responsabilità. Ciò premesso, occorre aggiungere che non risponde al vero la doglianza secondo cui il Tribunale si sarebbe basato, nella ricostruzione dei fatti, soltanto sulla deposizione resa in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società attrice con ciò violando gli artt. 228-232 cod. proc. civ. , perché la ricostruzione in fatto è più ampia e i motivi a sostegno della medesima sono diversi e tra loro connessi in modo logico posizione del cane, punto d'urto, presenza di accessi laterali etc . Da ciò consegue che le censure del primo e del secondo motivo tendono in modo palese a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito. 6. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 208 e 250 cod. proc. civ., dell'art. 104 delle norme di attuazione del medesimo codice, nonché vizio di motivazione. La doglianza investe il profilo della mancata assunzione della prove testimoniale, a seguito della declaratoria di decadenza, siccome ritenuta ininfluente ai fini della decisione. La prova doveva invece essere ammessa, posto che il ricorrente aveva proposto domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni a lui derivati dalla morte del cane. 6.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente. Come già evidenziato dal Tribunale, una volta che la responsabilità è da porre integralmente a carico del proprietario del cane, non ha alcuna importanza stabilire il valore dell'animale rimasto ucciso in conseguenza dell'urto, giacché la domanda riconvenzionale per danni non poteva comunque essere accolta. E su questo punto concorda anche il ricorrente, laddove ammette p. 17 che la rilevanza della prova testimoniale deriva dall'accoglimento del primo motivo dell'odierno ricorso. 7. Il ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, non avendo la s.r.l. Coget depositato un vero e proprio atto di controricorso. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.