Se l’appellante non chiede tempestivamente la rimessione in termini, la sua costituzione è nulla

La tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione cd. velina in luogo dell’originale integra un vizio di nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c. tuttavia, sanabile anche d’ufficio entro l’udienza di comparizione ex art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità all’originale e sempre che dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine di cui all’art. 347 c.p.c. . Resta fatta salva per l’appellante la possibilità di domandare la rimessione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3527/17 depositata il 9 febbraio. Il caso. Il Giudice di Pace territorialmente competente accoglieva l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un verbale di accertamento di infrazione al codice della strada redatto dalla Polizia stradale dichiarandone conseguentemente la nullità. Successivamente, il Tribunale adito dichiarava improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’Interno stante l’inosservanza delle forme e dei tempi previsti per la costituzione in giudizio dell’appellante. In particolare, l’adito giudice rilevava che al momento della sua costituzione in giudizio il Ministero aveva depositato una copia dell’atto di citazione in appello cd. velina priva di qualunque indicazione in ordine all’avvenuta notifica alla controparte e che solo all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni lo stesso appellante depositava l’originale del predetto atto con la prova della notifica alla controparte. Il Ministero proponeva ricorso per Cassazione. La cd. velina. Gli Ermellini hanno ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dal Ministero appellante per violazione di diversi articoli del codice di rito in quanto, nella specie, il giudice a quo , all’esito dell’accertamento dei fatti ed atti di causa, si pronunciava per il rigetto dell’appello conformemente, peraltro, a quanto già statuito dalla Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 16598/16 . In particolare, il giudice di merito dava atto che la velina non conteneva alcuna indicazione in ordine alla notifica dell’atto di appello notificato e che l’appellante non solo depositava l’originale del predetto atto oltre l’udienza di comparizione, ma ometteva altresì, di chiedere la rimessione in termini. Inoltre, nonostante non vi fosse stato da parte dell’appellante disconoscimento alcuno circa la conformità della cd. velina all’originale, tuttavia quest’ultima non conteneva alcuna indicazione dell’avvenuta notificazione. L’appellato, infine, si era costituito successivamente alla scadenza per l’appellante del termine breve ex art. 325 c.p.c., risultando la sentenza resa in primo grado, regolarmente notificata. L’oggettiva impossibilità di verificare la tempestività della costituzione. I Giudici di legittimità concludono affermando che il Tribunale di merito, nel corso della prima udienza di trattazione ex art 350 c.p.c., si trovava nell’oggettiva impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell’appellante entro 10 giorni dalla notifica dell’appello a controparte avendo quest’ultimo depositato l’originale dell’atto di citazione con la prova della notifica alla controparte, tardivamente ossia all’udienza di precisazione delle conclusione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 settembre 2016 – 9 febbraio 2017, n. 3527 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il Giudice di pace di Villa San Giovanni, con sentenza n. 405/08, depositata in data 7 gennaio 2009, ha accolto l’opposizione proposta da L.A. nei confronti del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla Polizia stradale di omissis , e ha annullato il verbale medesimo che il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 4 agosto 2011, ha dichiarato improcedibile l’appello del Ministero dell’interno, stante l’inosservanza delle forme e dei tempi previsti per la costituzione in giudizio dell’appellante che il Tribunale ha rilevato che, al momento della sua costituzione in giudizio, in data 10 aprile 2009, il Ministero appellante ha depositato una copia dell’atto di citazione in appello, priva di qualunque indicazione in ordine all’avvenuta notifica alla controparte, e che solo all’udienza del 9 febbraio 2010, già fissata per la precisazione delle conclusioni, lo stesso appellante ha depositato l’originale dell’atto di citazione in appello, con la prova della notifica alla controparte, chiesta e perfezionatasi lo stesso 10 aprile 2009 che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 dicembre 2011, denunciando, con un motivo, violazione degli artt. 348, 347, 165 e 156 cod. proc. civ. che il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che il ricorso è infondato che questa Corte ha statuito, a Sezioni Unite sentenza 5 agosto 2016, n. 16598 , che la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione c.d. velina in luogo dell’originale non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 cod. proc. civ., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 350, secondo comma, cod. proc. civ. mediante deposito dell’originale da parte dell’appellante, ovvero a seguito di costituzione dell’appellato che non contesti la conformità della copia all’originale e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 cod. proc. civ. , salva la possibilità per l’appellante di chiedere la remissione in termini per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l’appello che, tanto premesso, nel caso di specie il giudice a quo ha dato atto che la velina non conteneva alcuna indicazione in ordine alla notifica e che l’appellante aveva depositato l’originale dell’atto di appello notificato oltre l’udienza di comparizione, né aveva chiesto rimessione in termini che l’appellato non aveva disconosciuto la conformità della copia all’originale, ma la copia non conteneva alcuna indicazione dell’avvenuta notificazione che l’appellato si era costituito il 25 giugno 2009, ossia dopo che era scaduto, per l’appellante, il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., risultando la sentenza di primo grado essere stata notificata il 13 marzo 2009 che in questo contesto il Tribunale, all’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., era nell’impossibilità di verificare la tempestiva costituzione dell’appellante entro 10 gg. dalla notifica dell’appello a controparte , non conoscendosi la data di notificazione dell’atto di appello all’appellato, né avendo questi prodotto la copia dell’atto di appello notificatagli che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.