Ricorso in Cassazione: critiche dal contenuto specifico

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente e riscontrati nella sentenza che ne ha recepito l’operato. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, la parte ha viceversa l’onere di indicare precisamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente in ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione.

Così argomentando, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 25484/16 depositata il 13 dicembre, ha respinto il ricorso di una donna, che agiva in qualità di tutore del marito, vittima di un sinistro stradale. Nel merito, niente nesso eziologico tra sinistro ed invalidità permanente. La ricorrente, in particolare, impugnava la pronuncia d’appello, laddove, alla stregua delle risultanze della c.t.u., escludeva l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento traumatico di lieve entità subito dalla vittima a seguito di tamponamento e l’invalidità permanente insorta successivamente, determinata dalla sindrome di Ganser. Sicché il giudice di merito aveva limitato il risarcimento riconosciuto al solo danno biologico da inabilità temporanea – oltre a quello patrimoniale relativo al motoveicolo incidentato – escludendo invece il danno biologico da invalidità permanente, nonché il danno patrimoniale lamentato dal coniuge per la perdita dell’apporto fornito dalla capacità reddituale dalla vittima. Assumeva nello specifico la ricorrente, come il giudice d’appello avesse aderito supinamente alle conclusioni del collegio peritale – secondo cui il trauma, in quanto di lieve entità, non poteva assurgere a causa del disturbo psichico riscontrato – senza prendere in considerazione i rilievi critici dei consulenti tecnici di parte e la diagnosi di sindrome post traumatica” formulata in sede di ricovero ospedaliero della vittima. Inammissibile la censura che non specifica manchevolezze delle indagini peritali. Secondo la Cassazione, detta censura è inammissibile, in quanto non risponde ai canoni di sufficienza per accedere all’esame di legittimità. Invero, l’intera esposizione del motivo prescinde dalla specifica individuazione di manchevolezze dell’indagine svolta dai consulenti tecnici d’ufficio nominati nel giudizio d’appello, non essendo neppure trascritti i passaggi della relazione peritale contestati. In altre parole il motivo di ricorso si sostanzia, nella specie, nella riproposizione di ipotesi cliniche fondate su statistiche sanitarie che tuttavia prescindono dal caso concreto. Confermato l’accertamento c.t.u. che esclude il nesso trauma/malattia psichiatrica. Al riguardo – osserva la Corte Suprema – né la letteratura scientifica né la statistica clinica richiamate nella relazione del consulente di parte, forniscono argomentazioni idonee a dimostrare una diversa patologia ed a destituire di validità l’accertamento compiuto dal collegio peritale d’ufficio. Accertamento secondo cui, si ribadisce, il trauma cranico riportato dalla vittima in conseguenza del tamponamento dei due veicoli era da considerarsi di lieve entità e quindi privo di efficienza causale rispetto alla malattia psichiatrica, essendo tra l’altro risultate negative le indagini radiologiche eseguite post trauma e non essendo emerse immagini patologiche nella Tac eseguita nelle prime 24 ore dal sinistro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 settembre – 13 dicembre 2016, n. 25484 Presidente Spirito – Relatore Olivieri Fatti di causa La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 25.9.2013 n. 472, accoglieva l’appello proposto da Progress Assicurazioni s.p.a. in lca - al quale aveva aderito anche Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a. n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS - ed in parziale riforma della decisione di prime cure - confermava la esclusiva responsabilità di P.S. nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data omissis nel quale era rimasto gravemente leso V.A. a seguito del tamponamento tra i due veicoli - accertava, alla stregua delle risultanze della c.t.u. svolta dal collegio peritale, la esclusione del nesso eziologico tra l’evento traumatico di lieve entità subito dalla vittima, in conseguenza del tamponamento del veicolo condotto dal P. , e la invalidità permanente determinata dalla sindrome di Ganser che era insorta successivamente ed era stata diagnostica dal CTU in primo grado - limitava, pertanto, le conseguenze dannose del sinistro, al danno biologico da inabilità temporanea ed al danno morale soggettivo, nonché al danno patrimoniale relativo al motoveicolo incidentato, riliquidando il risarcimento dovuto nel complessivo importo di Euro 14.900,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi, rispetto all’importo di Euro 1.170.118,00 liquidato dal Giudice di prime cure, escludendo il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, nonché del danno patrimoniale lamentato dal coniuge per la perdita dell’apporto fornito dalla capacità reddituale della vittima - condannava T.C. in proprio e n.q. di tutore del marito alla restituzione delle somme percepite in eccedenza. La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione, con quattro motivi, da T.C. in proprio e nella qualità di tutore di V.A. , con atti notificati, in data 3.1.2014, a Progress Ass.ni s.p.a. in Lca, ed a Fondiaria SAI Ass.ni s.p.a. quale impresa designata FGVS, ed in data 10.1.2014, a P.S. , nessuno dei quali ha spiegato difese. Ragioni della decisione Primo motivo vizio di violazione dell’art. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co 1 n. 4 c.p.c Sostiene la ricorrente che il Giudice di appello, avendo individuato - in esito alle indagini del collegio peritale - nella schizofrenia la patologia di cui era risultato affetto il Vassallo, avrebbe pronunciato extrapetita rispetto al motivo di gravame con il quale Progress Ass.ni s.p.a. in LCA aveva dedotto la inesistenza del nesso eziologico tra il sinistro e la sindrome di Ganser. Il motivo è scarsamente intelligibile, confondendo quello che è l’esito dell’accertamento strumentale richiesto all’ausiliario al quale è demandato di indagare quali conseguenze lesive siano derivate al soggetto dal sinistro, qualificando in termini medico-legali la patologia determinativa della inabilità temporanea e della invalidità permanente con la causa petendi ed il petitum della domanda proposta in giudizio pretesa risarcitoria del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dalla condotta illecita altrui . Come è dato evincere peraltro dalla stessa sentenza impugnata, Progress Ass.ni s.p.a. in Lca aveva impugnato la sentenza di prime cure proprio in punto di accertamento della sindrome di Ganser quale effetto lesivo del sinistro, deducendo che tale patologia era difficilmente diagnosticabile e che le cause scatenanti non erano in ogni caso post-traumatiche ma genetiche cfr. sentenza, in motivazione, pag. 5 . Consegue che, avendo la società appellante espressamente contestato la diagnosi della malattia di Ganser compiuta dal CTU nominato in primo grado, il tema della esatta individuazione della patologia derivata al Vassallo in conseguenza del sinistro, costituiva certamente thema controversum devoluto alla cognizione del Giudice di seconde cure. Secondo motivo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116, 132 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c Assume la ricorrente che il Giudice di appello aveva aderito supinamente alle conclusioni del collegio peritale assumendo che 1-la letteratura scientifica esclude la causa post-traumatica della schizofrenia 2- il trauma in quanto di lieve entità non poteva assurgere a causa del disturbo psichico riscontrato senza prendere in considerazione i rilievi critici dei CC.TT. di parte che avevano ritenuto di escludere la diagnosi di schizofrenia in difetto di una fase prodromica attestante cambiamenti della sfera personale e sociale, patologia che non trovava riscontro neppure nella diagnosi di psicosi post-traumatica formulata in sede di ricovero ospedaliero presso la Casa di cura omissis e che non compariva nella relazione della Clinica psichiatrica universitaria di omissis ove si riferiva sintomatologia caratterizzata da turbe del sonno e della memoria, disorientamento spazio temporale, comportamenti bizzarri con fughe . Il motivo è inammissibile. La censura non risponde infatti ai canoni di sufficienza per accedere all’esame del fondo. In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6753 del 05/05/2003 Sez. 2, Sentenza n. 13845 del 13/06/2007 Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014 . Orbene l’intera esposizione del motivo prescinde dalla specifica individuazione di manchevolezze della indagine svolta dai CC.TT.UU. nominati nel giudizio di appello, non essendo neppure trascritti i passaggi salienti della relazione peritale, sostanziandosi il motivo di ricorso nella riproposizione di ipotesi cliniche fondate su statistiche sanitarie che prescindono tuttavia dal caso concreto. Al riguardo può osservarsi come, tanto la letteratura scientifica - richiamata nella relazione del consulente di parte - che attesta come il danno encefalico possa derivare anche da trauma meccanico, quanto la statistica clinica per cui, nel caso di accertata eziopatogenesi del disturbo psichico da evento traumatico meccanico, è dato riscontrare una microlesione cerebrale organica ricorso pag. 13-14 , costituiscono entrambi argomenti non conducenti alla dimostrazione di una diversa patologia, e che non destituiscono di validità l’accertamento compiuto dal collegio peritale secondo cui a la sintomatologia espressa dal paziente ed attestata dalle relazioni in atti ideazione delirante, disorganizzazione del comportamento, appiattimento dell’affettività, abulia, allucinazioni rappresentava un quadro clinico qualificabile come schizofrenia cfr. sentenza, motivazione, pag. 6 b il trauma cranico subito dal V. , in conseguenza del tamponamento tra i due veicoli, era da considerare di grado lieve e dunque privo di efficienza causale rispetto alla malattia psichiatrica, essendo risultate negative le indagini radiologiche eseguite post trauma e non essendo emerse immagini patologiche nella TAC eseguita nelle prime 24/h dal trauma. Il motivo di ricorso in sostanza si risolve nella esposizione della diversa ipotesi valutativa formulata dai CC.TT.PP., che viene meramente contrapposta al risultato finale della indagine peritale, senza tuttavia individuare le specifiche carenze di indagine od illogicità in cui sarebbero incorsi gli ausiliari, difettando peraltro la indicazione di documenti clinici decisivi prodotti in giudizio e non considerati dai CC.TT.UU., ovvero della omissione di specifici accertamenti diagnostico-strumentali necessari ad indagare aspetti determinati della patologia anche le allegazioni svolte nel motivo di ricorso in ordine a carente acquisizione di informazioni, da parte degli ausiliari, circa lo stato pregresso di salute del V. pag. 19-20 appaiono del tutto generiche neppure viene descritto quale fosse detto stato , né viene posto in evidenza in che modo tale status sarebbe risultato decisivo ai fini di pervenire ad una diversa valutazione della patologia sia in termini diagnostici, sia in termini di accertamento della derivazione causale dal sinistro. Terzo motivo omesso esame fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. vizio di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c La ricorrente reitera le stesse doglianze svolte con il precedente motivo, aggiungendo tuttavia a che la CTU collegiale avrebbe ritenuto rilevante la acquisizione di informazioni sullo stato pregresso del V. , affermando che tale conoscenza potrebbe meglio far comprendere la dinamica dello sviluppo della patologia psichiatrica , sebbene tale indagine si presentasse oltremodo difficile b il Giudice di appello non aveva tenuto in debita considerazione la dichiarazione del teste Gambino, conoscente del V. , il quale aveva riferito che in precedenza il V. aveva svolto regolarmente il lavoro di rivenditore agricolo. Il motivo è inammissibile. Premesso che la impugnazione per cassazione ha per oggetto la verifica della legittimità della sentenza di appello e non le affermazioni contenute nella CTU, nella specie la sentenza ha ritenuto irrilevante dello stato di salute pregresso del V. , in quanto a la letteratura scientifica escludeva una schizofrenia traumatica b il trauma cranico era stato di grado lieve e dunque non avrebbe comunque potuto cagionare il disturbo psichiatrico conclamato riscontrato nel V. . La circostanza che i CC.TT.UU. abbiano ritenuto certamente utile l’acquisizione di ulteriori informazioni anamnestiche non fa dunque venire meno le rationes decidendi su cui è imperniata la motivazione della Corte d’appello. Quanto alla dichiarazione testimoniale, la stessa difetta del tutto del carattere di decisività non essendo neppure esplicato nel ricorso in che modo avrebbe potuto consentire di pervenire ad un giudizio clinico od eziologico diverso. Quarto motivo omesso esame fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., vizio di violazione degli artt. 191, 195, 61, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c La ricorrente deduce che il CTU collegiale ha accertato che dall’evento traumatico era derivata una sindrome soggettiva del cranio-lesi , da cui era derivato un danno biologico per invalidità permanente, valutata nella misura del 4-5%. Il Giudice di appello, escludendo la derivazione causale della schizofrenia dal sinistro e quindi escludendo dal danno le conseguenze determinate dalla invalidità permanente avrebbe del tutto omesso di considerare e pronunciarsi sul residuo danno permanente alla salute accertato dal CTU incorrendo pertanto in evidente omessa motivazione sul rigetto della relativa pretesa risarcitoria. Il motivo è infondato. La breve proposizione estratta dalla relazione del collegio peritale riportata nel ricorso, in difetto di più ampia e comprensibile trascrizione dell’elaborato peritale, non consente di attribuire un significato inequivoco all’enunciato il trauma al più può avere provocato una sequela sintomatologica soggettiva . , non risultando esplicito se il collegio peritale abbia inteso indicare una mera ipotetica possibilità limite rispetto all’oggetto della indagine sulla efficienza causale del trauma meccanico, od invece abbia in concreto accertato la esistenza di postumi invalidanti riconducibili a sindrome soggettiva . La censura non risulta pertanto trovare adeguato riscontro nei fatti esposti dalla parte ricorrente. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non occorre liquidare le spese di lite in difetto di attività difensiva delle parti intimate. P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso - dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dall’art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115.