



impugnazioni | 14 Dicembre 2016
Ricorso in Cassazione: critiche dal contenuto specifico
di Eleonora Mattioli
In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente e riscontrati nella sentenza che ne ha recepito l’operato. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, la parte ha viceversa l’onere di indicare precisamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente in ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 25484/16; depositata il 13 dicembre)








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