Non tutte le spese sostenute relativamente ad un sinistro stradale sono risarcibili

L’attività stragiudiziale a seguito di un sinistro stradale comporta molte spese per i soggetti coinvolti, non tutte le quali, però, sono risarcibili nei confronti del danneggiato.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25064/16 depositata il 7 dicembre. Il caso. Subito dopo un sinistro stradale, uno dei soggetti coinvolti si rivolgeva ad un’impresa infortunistica per farsi assistere nella fase precedente all’instaurazione del giudizio. L’attività di consulenza svolta da quest’ultima comportava per la parte una spesa di 1000 €, che, sia in primo che in secondo grado, non veniva ricompresa nella liquidazione del danno. Per questo motivo veniva proposto ricorso in Cassazione. Non automaticità del risarcimento. Nella sentenza impugnata si dichiara che, non potendosi far genericamente valere la complessità delle procedure che discendono dal codice assicurativo, il risarcimento è prevedibile solo nel caso in cui si dimostri che la spesa sostenuta era realmente necessaria e giustificata . Tale occorrenza, però, non è dimostrata da alcuna prova dedotta in giudizio ad opera del ricorrente. La Corte di Cassazione richiama una precedente sentenza la n. 997/10 , secondo la quale il danno emergente derivante dalla fruizione del servizio di consulenza infortunistica va valutato considerando, in relazione all’esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento . Ogni automatismo risarcitorio è quindi escluso e, dato che il ricorso non si esprime a proposito del carattere di necessarietà della spesa, di importanza invece dirimente, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 4 ottobre – 7 dicembre 2016, n. 25064 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. D.B.convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Bologna, la UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a. e J.A.per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un sinistro stradale. Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, contestando la richiesta risarcitoria. Il Giudice di pace accolse la domanda e condannò i convenuti in solido al risarcimento del danno nella misura di curo 4.168,46, oltre curo 1.143,62 per spese mediche, nonché al pagamento delle spese di giudizio. 2. La sentenza è stata impugnata in via principale dal B.e in via incidentale dalla società di assicurazione e il Tribunale di Bologna, con sentenza del 4 giugno 2014, ha riformato la pronuncia di primo grado soltanto in ordine alla distrazione delle spese, confermando nel resto la decisione e compensando le spese del giudizio di appello. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre D.B.con atto affidato a tre motivi. La UNIPOL SAI Assicurazioni s.p.a. e J.A.non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli arti. 375, 376 e 380-bis cod. procomma civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. 11 primo motivo lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. procomma civ., violazione degli arti. 1223 e 2056 cod. civ. il Ricomma 2015 n. 04526 sez. M3 - ud. 04-10-2016 secondo violazione e falsa applicazione degli arti. 2697 e 2702 cod. civ. e dell'art. 115 cod. procomma civ. il terzo, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4 , cod. procomma civ., nullità della sentenza per apparenza della motivazione, ai sensi dell'art. 132, primo comma, n. 4 , del codice di procedura civile. 5.1. I tre motivi sono da trattare congiuntamente, in quanto tra loro connessi ed in parte ripetitivi. Essi censurano che la sentenza impugnata non abbia riconosciuto - nell'ambito della liquidazione del danno conseguente all'incidente stradale - anche il diritto al rimborso della somma di curo 1.000 a titolo di spesa sostenuta in favore di un'impresa infortunistica per l'assistenza da essa prestata nella fase precedente l'instaurazione del giudizio. 5.2. Si osserva, al riguardo, che la sentenza impugnata ha motivato la decisione di rigetto sul rilievo che tale voce di danno non è suscettibile di automatico risarcimento, ma può esserlo solo a condizione che si dimostri, in rapporto alla specifica vicenda, che la spesa sostenuta era realmente necessaria e giustificata ed ha aggiunto il Tribunale che mancava ogni prova sul punto, non potendo valere il generico riferimento alla complessità delle procedure di cui al codice delle assicurazioni, tanto più che le prove orali richieste dal B. erano ininfluenti, riguardando il conferimento dell'incarico e non l'effettivo contenuto dell'attività espletata dall'impresa infortunistica. Pale argomentazione è coerente con la sentenza 21 gennaio 2010, n. 997, di questa Corte, secondo cui in caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. Detta pronuncia, in altri termini, esclude ogni automatismo risarcitorio, ma richiede che sia fornita prova nei termini ora richiamati. A fronte di simile motivazione, i motivi di ricorso, sia pure con diversità di prospettive, non contestano la ratio decidefzdi della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto l'inutilità della prova orale dedotta e continuano a ribadire - circostanza che la sentenza impugnata dà per pacifica - che della spesa sostenuta fu data prova e che l'attore fu assistito dall'impresa infortunistica in tutta l'attività stragiudiziale. Ma è evidente che non è questo il punto, perché il Tribunale ha chiesto la dimostrazione di un qualcosa di più - ossia l'effettiva necessità e giustificazione dell'ulteriore spesa - e il ricorso è del tutto silente in ordine a tale decisiva circostanza, risolvendosi nella ripetizione di argomentazioni già vagliate e respinte che non colgono il fondamento giuridico della sentenza impugnata. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato . Motivi della decisione 1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. 11 ricorso, pertanto, è rigettato. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all'ars. 13, comma I-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.