Quando a causare un sinistro stradale è un cittadino straniero

I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono ex lege domiciliati presso l’UCI solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto ufficio. Qualora invece la vittima voglia proporre domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., essa ha l’onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23716/16 depositata il 22 novembre. Il caso. Dopo aver subito gravi lesioni personali causate dal ribaltamento dell’automobile in cui era passeggera, l’odierna ricorrente agiva per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione, del conducente dell’automobile, e dell’Ufficio Centrale Italiano davanti al Tribunale, che rigettava la domanda. La Corte d’appello a cui si rivolgeva in seguito a sua volta respingeva il gravame, confermando la decisione di prime cure. Si rivolge infine alla Corte di Cassazione. Le notificazioni. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 18 e 23 l. n. 990/69 in relazione all’art. 360, n. 3 e/o n. 4 c.p.c., quanto alla domanda spiegata nei confronti del vettore straniero e dell’UCI. Nullità del procedimento e della sentenza . Ella infatti lamenta che la sentenza è errata laddove stabilisce che la domanda doveva considerarsi improcedibile per mancata corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente, a cui la notificazione avrebbe dovuto essere compiuta personalmente e non presso l’UCI, ritenendo invece che la Corte d’appello avrebbe potuto decidere sulla domanda proposta ex lege 990/69 svolta nei confronti dell’assicuratore. Le domande dell’attrice. L’attrice aveva proposto due domande la prima, nei confronti dell’UCI, ex art. 6 l. n. 990/69, ritualmente incardinata, e la seconda nei confronti del conducente ex art. 2054 c.c., che doveva essere notificata personalmente e non al domicilio eletto ex art. 6 cit., ed è quindi stato correttamente ritenuto dalla Corte territoriale non integrato il contraddittorio, con conseguente nullità della sentenza. La Corte ha invece errato nell’estendere tale nullità alla domanda ex art. 6 cit. in quanto ha deciso non in conformità con i principi espressi dalla Corte di Cassazione. Qualora il responsabile di un sinistro stradale sia straniero. I responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono ex lege domiciliati presso l’UCI solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto ufficio. Qualora invece la vittima voglia proporre domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 c.c., essa ha l’onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Ove vengano proposte contestualmente l’azione diretta contro l’UCI e l’azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, come nel caso di specie, la notificazione della citazione nei confronti di quest’ultimo va eseguita con modalità prescritte dall’art. 142 c.p.c. dunque, l’inesistenza della notificazione della citazione perché eseguita solo contro l’UCI comporta l’impossibilità di decidere la causa promossa contro lo straniero e non anche quella promossa contro l’UCI, con la conseguenza che il giudice dovrà dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l’azione diretta contro l’UCI, e il giudice d’appello, qualora il primo giudice non abbia rilevato tale inesistenza, decidendo su entrambe le cause, dovrà dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all’azione di responsabilità promossa contro lo straniero e decidere l’altra causa. L’accoglimento di tale motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 settembre – 22 novembre 2016, n. 23716 Presidente Spirito – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. Nella notte del 25 settembre 2005, l'auto condotta dal proprietario A.P. ed assicurata per la r.c.a. da una società polacca, con a bordo L. M. D. G. sbandava e si ribaltava. La D. subiva gravi lesioni personali ed agiva per il risarcimento dei danni sia nei confronti dell'INA Assitalia s.p.a. per conto del FGVS, in relazione alla responsabilità del conducente di una Renault Clio, non identificata proveniente in senso contrario, sia nei confronti di P. e dell'UCI Ufficio Centrale Italiano . Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 83/08, rigettò la domanda della D. argomentando che nei capitoli di prova articolati dall'attrice aveva dedotto che P. aveva perso il controllo dell'auto per cause imprecisate sicché era da escludere la legittimazione passiva del FGVS, inoltre, non era neppure allegata una presunta colpa ascrivibile a P 2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 6082 del 10 dicembre 2013. La Corte ha respinto l'appello principale della D. nei confronti dell'Ina Assitalia perché carente la dimostrazione del contributo causale ascritto al veicolo mai identificato. Per quanto riguarda l'appello principale nei confronti di UCI e P. ha rilevato che secondo la stessa appellante la colpa del conducente sarebbe da accertarsi ai sensi dell'art. 2054 c.c A tal proposito il giudice ha ritenuto che il P. non poteva essere convenuto in giudizio utilizzando la domiciliazione ex lege presso l'UCI ex art. 6 L. 99071969 , perché la notificazione della citazione doveva essere effettuata ex art. 142 c.p.c., con la conseguente inesistenza della notifica operata nei confronti del P. e nullità in parte qua della sentenza appellata e remissione delle parti al Tribunale ex art. 354 c.p.c Infine ha rigettato l'appello incidentale proposto da Ina-Assitalia. 3. Avverso tale decisione, L. M. D. G. propone ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria. 3.1 Resistono con autonomi controricorso l'UCI e la Società Generali Italia s.p.a Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 18 e 23 L. 990/69 in relazione all'art. 360 n. 3 e/o n. 4 c.p.c., quanto alla domanda spiegata nei confronti del vettore straniero e dell'UCI. Nullità del procedimento e della sentenza . Lamenta che la sentenza è errata laddove stabilisce che la domanda della ricorrente doveva considerarsi improcedibile a causa della mancata corretta integrazione del contraddittorio nei confronti del P. al quale la notificazione avrebbe dovuto essere compiuta personalmente e non presso l'UCI. Sostiene, invece la D. che la Corte d'Appello, in ogni caso, avrebbe potuto decidere sulla domanda proposta ex leggi 990/69 svolta nei confronti dell'assicuratore. Il motivo è fondato. E' pacifico tra le parti cfr. ricorso e controricorso Uci che l'attrice aveva proposto due domande a una ex art. 6 L. 990/1969 nei confronti di Uci e b l'altra ex art. 2054 nei confronti di P La prima domanda è stata ritualmente incardinata. Infatti, nessuna contestazione è stata fatta per la notifica all'UCI perché la notifica al P. poteva essere fatta al domicilio eletto ex art. 6 L. cit Al contrario, la domanda per responsabilità aquiliana contro P., semplicemente connessa a quella ex art. 6, doveva essere notificata personalmente e non al domicilio eletto ex art. 6. Pertanto la Corte d'Appello correttamente ha dichiarato la nullità della sentenza per non integrità del contraddittorio per la domanda ex art. 2054 , dipendente da inesistenza della notifica fatta a P. in luogo con il quale non aveva nessun collegamento, mentre ha errato nell'estendere la nullità alla domanda ex art. 6 L. cit. in quanto ha deciso non in conformità con i principi di questa Corte. Infatti i responsabili stranieri di un sinistro stradale, causato in Italia da un veicolo con targa estera, sono domiciliati ex lege presso l'Ufficio Centrale italiano UCI solo ai fini della loro citazione in giudizio quali litisconsorti necessari rispetto alla domanda proposta contro detto Ufficio. Ove, invece, la vittima intenda formulare domanda di condanna anche nei loro confronti ex art. 2054 cod. civ., essa ha l'onere di notificare loro la citazione presso le rispettive residenze. Stabilire se, nel caso specifico, l'attore che abbia notificato la citazione dei responsabili stranieri presso l'UCI abbia inteso o meno formulare nei loro confronti una domanda di risarcimento del danno è questione di fatto, riservata al giudice di merito, la quale va risolta anche tenendo conto del fatto che la domiciliazione ex lege dei responsabili presso l'UCI è prevista per accelerare e snellire il processo, in coerenza con il disposto dell'art. 111 cost. Cass. 7932/2012 . Ove siano proposte contestualmente, come nel caso di specie, azione diretta contro l'UCI e azione di responsabilità aquiliana contro il cittadino straniero, la notificazione della citazione nei confronti di questo, va eseguita con le modalità prescritte dall'art. 142 cod.proc.civ Ne consegue che l'inesistenza della notificazione della citazione perché fatta solo contro l'UCI comporta l'impossibilità di decidere la causa promossa contro lo straniero, non anche quella promossa contro l'UCI, per la quale è integro il contraddittorio, con l'ulteriore conseguenza, trattandosi di cause scindibili, per il giudice di primo grado, di dover dichiarare tale inesistenza e decidere la causa avente ad oggetto l'azione diretta contro l'UCI, e per il giudice di appello, quando il primo giudice non abbia rilevato l'inesistenza e abbia deciso entrambe le cause, di dover dichiarare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente all'azione di responsabilità promossa contro lo straniero e decidere l'altra causa. Di tanto non si è fatto carico la Corte territoriale dal momento che non ha esaminato la domanda della ricorrente contro l'UCI. 4.2. Con il secondo motivo, denuncia la Radicale nullità della sentenza art. 360 n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. e 111 Cost. degli artt. 134 e 177, 1 ° comma c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 163 n. 4 del codice di rito, dell'art. 24 e dell'art. 111 della Costituzione per omessa qualificazione della domanda spiegata nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada . La ricorrente lamenta la nullità della sentenza per aver omesso di qualificare la domanda spiegata nei confronti di Ina Assitalia -FGVS, con specifico riferimento alla causa petendi negata dal primo giudice rendendo una pronuncia di natura istruttoria. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione delle norme richiamate sub 2° motivo artt.li 99,112,163 n. 4, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. 134, 177 c.p.c. artt.li 24, 111 Cost. Ovvero subordinatamente, nullità della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti segnatamente, il rapporto di polizia e gli allegati dello stesso . Si duole la D. che ove la Corte d'Appello avesse per implicito ritenuto sussistente ed enunciata la causa petendi della domanda la Corte sarebbe anche incorsa nel vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 perché non ha motivato circa il verbale di polizia stradale allegato agli atti di causa. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati insieme perché strettamente connessi e sono infondati. La ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice del merito ha esaminato e qualificato la causa petendi allegata da controparte riferita alla domanda svolta nei confronti del FGVS e l'ha disattesa in ragione della mancata allegazione di prove a sostegno della domanda svolta nei confronti di FGVS. Non si è limitato, infatti, ad una pronuncia di rigetto dei mezzi istruttori ma ha fatto una valutazione, rilevandone la contraddittorietà, tra quanto allegato in ricorso ed i mezzi istruttori richiesti. Per quanto riguarda poi il terzo motivo, oltre a quanto già detto, si evidenzia che in realtà prospetta una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia. E' principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione Cass. 7921/2011 . Valutazione effettuata dal giudice del merito con motivazione scevra da vizi logico-giuridici. 5. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo come in motivazione, rigetta il secondo e il terzo, e cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione perché si conformi ai principi sopra enunciati e valuti la domanda proposta dalla ricorrente, e ritualmente notificata, nei confronti dell'UCI. P.Q.M. la Corte accoglie il primo motivo come in motivazione, rigetta il secondo e il terzo, e cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.