Rumori molesti nei locali del Comune, risarcimento possibile

Riconosciuta la legittimità delle pretese avanzate da una donna. Da sciogliere il nodo relativo alla cifra. Non paiono sufficienti i 10mila euro stabiliti in appello. Ciò perché va tenuto presente non solo il peggioramento della qualità della vita lamentata dalla donna, ma anche le ripercussioni subite a livello psico-fisico.

Peggiorata la qualità della vita, grazie al Comune. Comprensibili le proteste di una donna, costretta a sopportare i costanti, fastidiosi rumori provocati dai motori di pompaggio dell’acqua collocati nei locali dell’ente pubblico. Legittima la richiesta di un adeguato risarcimento. Che però dovrà essere calcolato anche tenendo conto delle ripercussioni psico-fisiche Corte di Cassazione, ordinanza n. 23445, sezione sesta civile, depositata il 17 novembre . Rumori. Scontro tra un piccolo Municipio campano e una donna. Quest’ultima si lamenta per i problemi provocati dalla prolungata esposizione a fonti rumorose motori di pompaggio dell’acqua collocati in locali dell’amministrazione comunale . Più precisamente, nella richiesta di risarcimento vengono richiamati i danni subiti, cioè disturbo di disadattamento cronico con depressione ed ansia misti . Una volta ricostruita la vicenda, i giudici del Tribunale riconoscono alla donna ben 61mila euro. Meno duri nei confronti dell’ente pubblico, invece, i giudici d’appello essi condannano il Comune a versare solo 10mila euro a titolo di danno per il peggioramento della qualità della vita subito dalla donna. Esclusa, invece, l’ipotesi di un ristoro economico per i danni provocati alla vittima a livello di integrità psico-fisica . Problemi. Ora, però, il danno biologico torna di nuovo in ballo. Per i magistrati della Cassazione, difatti, non è condivisibile la visione con cui è stato escluso il nesso tra esposizione alle intollerabili emissioni rumorose e le patologie lamentate dalla donna, ossia disturbo di disadattamento cronico, con depressione ed ansia misti ipoacusia percettiva ipoacusia mista a destra . Ciò comporta che la richiesta della donna dovrà essere nuovamente esaminata in appello. Da ridefinire, di conseguenza, la cifra che il Comune dovrà versare a mo’ di risarcimento. E su questo fronte, dando per accertato lo stress subito dalla donna, bisognerà fare chiarezza sull’origine dei problemi psico-fisici da lei lamentati.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 ottobre – 17 novembre 2016, n. 23345 Presidente Amendola – Relatore Vincenti Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione 1. - M.L.L. convenne in giudizio il Comune di Casamarciano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona disturbo di disadattamento cronico con depressione ed ansia misti patiti in consequentia della prolungata esposizione a fonti rumorose motori di pompaggio dell'acqua situate in locali dell'amministrazione comunale convenuta. Il Comune di Casamarciano contestò la fondatezza della domanda. 1.2. - All'esito del giudizio di primo grado - nel corso del quale veniva acquisita documentazione medica ed espletata comma t. u. - l'adito Tribunale di Napoli condannò il Comune convenuto al pagamento, in favore della L., della somma di euro 61.000,00, oltre accessori. 2. - Il gravame avverso tale decisione proposto dal Comune di Casamarciano venne part almente accolto della Corte di appello di Napoli, la quale, con sentenza resa pubblica il 25 settembre 2015, ridusse la condanna in favore dell'attrice alla somma di euro 10.000,00, oltre accessori, a titolo di danno per il `peggioramento / della qualità della vita' escludendo però il diritto al risarcimento per il danno all'integrità psico-fisica, ritenendo non provato il nesso causale tra esposizione alle emissioni rumorose intollerabili e le patologie disturbo di disadattamento cronico con depressione ed ansia misti ipoacusia percettiva sugli 8000 H,- e ipoacusia mista a destra a carico della stessa L 3. - Per la Cassazione di tale sentenza ricorre M.L.L. in base a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Casamarciano. 4. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'ari. 360, primo comma, n. 4, c.p. c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell art. 132 c p. comma e, ai sensi dell'ari. 360, primo comma, n. 5, c.p. c., l'omesso esame di fatto decisivo. Ci si duole della motivazione meramente apparente e, comunque, oggettivamente incomprensibile assunta dal giudice di appello per escludere la sussistenza del risarcimento a titolo di danno biologico. 2. - Con il secondo ed il terzo mezzo è ancora dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p. c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi del'art. 132 cp, c, nonché denunciato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo viene, altresì, prospettata, rispettivamente, la violazione dell'art. 196 c.p. comma e degli arti. 2043 2697 c.comma La Corte di appello, pur andando di contrario avviso rispetto al comma t. u., non avrebbe affatto motivato sulle ragioni per cui non ha disposto la rinnovazione della consulenza medico-legale. In conseguenza, poi, della negazione immotivata ed ingiustificata di ogni rilevanza alla valuta. ione del CTU la Corte territoriale avrebbe impedito alla parte di provare i fatti costitutivi per conseguire il ristoro del pregiudizio. 3. - Il primo motivo è manifestamente fondato. Il giudice di appello ha ritenuto non dimostrata la sussistenza del nesso causale tra le accertate immissioni rumorose nocive e le patologie riscontrate a carico dell'attrice, adducendo che il difetto di prova emergerebbe in fora della documenta 'one medica prodotta e degli accertamenti eseguiti dal comma t. u. dr. F. D. . Si tratta di assunto apodittico e, al contempo, imperniato su argomenti non conciliabili tra loro e che, dunque, non integra il minimo costituzionale della motivazione imposta al giudice del merito dal n. 5 dell art. 360 c.p. comma come riformulato a seguito della novella legislativa del 2012 cfr. Cass., se. un., 7 aprile 2014, n. 8053 , in assenza di qualsivoglia chiarificazione del convincimento espresso, posto che, per un verso, si dà meramente atto dell'esistenza sia di immissioni intollerabili, che di patologie fisica e psichica a carico dell'attrice, mentre, per altro verso, si assume del pari meramente che comma t. u. e documentazione medica - ossia il materiale probatorio che presumibilmente dovrebbe attenere ai predetti presupposti accertamenti di fatto - non fonderebbero la prova richiesta. 4. - Il secondo e terzo motivo - che denunciano aspetti specifici dell'impegnata statuizione di rigetto della domanda risarcitoria per danno biologico - sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. 10. - Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod procomma ci v., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi accolto il primo motivo e dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo. che la relazione ex art. 380-bis c.p.comma ed il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti che il controricorrente ha depositato memoria in prossimità di detta adunanza che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c. che i rilievi critici contenuti nella memoria in parte nulla aggiungono alle difese sviluppate nel controricorso e, per altra parte, non colgono nel segno che, in particolare, occorre ribadire come il ricorso censuri anche e puntualmente la carenza del minimo costituzionale della motivazione alla stregua del principio di cui alle citate S.U. del 2014 e proprio su tale censura si calibra la condivisibile relazione che precede, là dove i precedenti indicati nella memoria sulla portata della motivazione non smentiscono il principio anzidetto, infranto dalla sentenza impugnata Ricomma 2015 n. 25480 sez. M3 - ud. 18-10-2016 che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria avanzata dalla L. quanto, esclusivamente, alla pretesa di ristoro del danno biologico e provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.