Incidente, ricovero e decesso in poche ore: niente danno da perdita della vita

Respinte le pretese avanzate dai genitori e dai fratelli di una ragazza rimasta vittima di un brutto incidente stradale. Riconosciuto il risarcimento per il danno morale. Escluso quello psichico frutto del lutto. Impossibile, infine, parlare di ristoro per i familiari per il danno da perdita della vita la ragazza è morta poche ore dopo il ricovero in ospedale.

Drammatico incidente stradale. Coinvolto un minibus noleggiato per l’occasione da un’associazione sportiva. Ripercussioni fatali per una delle piccole atlete, che, ricoverata in ospedale in condizioni gravissime, muore dopo poche ore. Risarcimento legittimo per i familiari, cioè i due genitori e i sette fratelli. Riconosciuto, però, esclusivamente il danno morale. Escluso il danno da perdita della vita, vista la rapidità con cui è arrivata la morte della ragazza. Cassazione, sentenza numero 21453, sezione Terza Civile, depositata il 25 ottobre 2016 Vittima. Nessun dubbio sulla legittimità delle richieste avanzate dai genitori e dai fratelli dell’atleta vittima del terribile incidente. Difatti, i giudici, sia in Tribunale che in Corte d’appello, riconoscono ai parenti più stretti della ragazza il risarcimento del danno morale, inteso sia come turbamento dello stato d’animo, sia come sconvolgimento della vita familiare . Viene però respinta l’ipotesi di un ristoro per il danno psichico subito dai genitori e per il danno esistenziale . Familiari. Inutili, però, nel contesto della Cassazione, le ulteriori obiezioni mosse dai genitori e dai fratelli della ragazza. Nessuna possibilità di vedere ampliato il risarcimento . Su questo fronte, innanzitutto, viene esclusa categoricamente la possibilità di riconoscere il danno psichico da lutto . Allo stesso tempo viene anche negato il danno da perdita della vita per i familiare esso va escluso quando, spiegano i magistrati, il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali . Troppo breve, in questa vicenda, lo spazio di vita trascorso dall’incidente alla morte della ragazza. Ella è stata ricoverata in ospedale in grave stato di shock, avendo riportato, tra l’altro, un grave trauma cranio-facciale ed è morta dopo poche ore .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 giugno – 25 ottobre 2016, n. 21453 Presidente Vivaldi – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. La presente controversia trae origine da un sinistro stradale nel quale perse la vita M.G Quindi nel novembre del 2000, i genitori ed i sette fratelli superstiti convennero in giudizio i responsabili della morte della loro congiunta, ed in particolare, il conducente del minibus, la proprietaria dello stesso, l'assicuratrice obbligatoria, la società che aveva la materiale disponibilità del minibus e l'associazione sportiva che l'aveva noleggiato, al fine di ottenere il risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale. Il Tribunale di Roma accertò la causa esclusiva del sinistro nella condotta del conducente Sciascia e condannò i convenuti al pagamento delle rimanenze non soddisfatte dagli acconti già versati. 2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 4917 del 9 ottobre 2012. La Corte ha ritenuto congrua la cifra liquidata ai congiunti a titolo di danno morale inteso sia come turbamento dello stato d'animo sia come sconvolgimento della vita familiare , ed ha ritenuto non dovere risarcire il danno psichico iure proprio ai genitore, né il danno esistenziale. 3. Avverso tale decisione, i fratelli G. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 8 motivi, illustrati da memoria. Sono state anche depositate note alle conclusioni del Procuratore Generale. 3.1. Resistono con controricorso le Generali Italia s.p.a. . Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la violazione di plurime disposizioni di legge, anche di rango costituzionale, con cui denunciano l'omessa integrale ingiusta riparazione degli unitari danni parentali da morte della sorella. Lamentano che la corte territoriale si sarebbe limitata, nella globale quantificazione del danno parentale da morte, a confermare la statuizione di primo grado ratificando `pigramente' l'operato estimativo matematico del primo giudice che nel 2005, aveva valutato i danni non patrimoniali sulla base di una tabella del tribunale di Roma risalente al 2004 relativa al solo danno morale transeunte anziché applicare le tabelle disponibili nel 2012 che avrebbero consentito una liquidazione del danno non patrimoniale più corretta ed accurata. Con il secondo motivo censurano l'omesso esame di un fatto decisivo, ovvero, quello della rilevante entità dell'unitario danno non patrimoniale già accertato nelle sue componenti dal Tribunale. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili. I ricorrenti non indicano dove nel giudizio di merito abbiano introdotto la questione relativa alla richiesta di adeguamento alle nuove tabelle milanesi del 2011 considerando che la sentenza della Corte d'Appello è del 9 ottobre 2012. Il Giudice del merito è tenuto ad applicare le ultime tabelle aggiornate ma è necessaria l'introduzione della questione da parte dei ricorrenti in sede di merito, in quanto il giudice non può applicare automaticamente le nuove tabelle. 4.2. Con il terzo e quarto motivo, denunciano l'omesso esame della censura relativa al mancato accertamento peritale del danno psichico lamentato dai genitori quale conseguenza della morte della sorella nonché la violazione del diritto al risarcimento integrale del danno alla salute psichica e la violazione anche della prova documentale e di quella presuntiva semplice circa l'esistenza del denunciato danno psichico da lutto. Il giudice del merito non è incorso nelle violazione a lui addebitate. Infatti, al punto tre della sentenza impugnata ha indicato i motivi per cui ha dichiarato inammissibili le richieste istruttorie degli appellanti ed al punto quattro, ha motivato in modo congruo e scevro da vizi logico giuridici, sulla liquidazione del danno. In realtà i ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative Cass. n. 21381/2006 . 4.3. Con il quinto, sesto settimo e ottavo motivo, i ricorrenti lamentano la liquidazione del danno morale, cd. danno catastrofale, trapassato iure hereditario. Anche tali motivi sono infondati. E' principio di questa Corte che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionato da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibili solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo un brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo Cass. 5684/2016 Cass. 1535/2015 . Nel caso di specie il giudice del merito ha accertato che dalla cartella clinica dell'Ospedale di San Severo risultava che M. G. versava in `grave stato di shock' avendo riportato tra l'altro un grave trauma cranio facciale e che il decesso intervenuto dopo poche ore. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti solidalmente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.