Fondo di Garanzia e successione a titolo particolare tra le imprese designate

In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa designata dal Fondo di Garanzia intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale.

Con la pronuncia del 25 ottobre 2016, n. 21454, il S.C. interviene sul rapporto di successione che intercorre tra due imprese di assicurazione designate nel fondo di garanzia, precisando che la seconda assume la veste di successore a titolo particolare della prima, anche quando questa sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Il caso. La sentenza decisa dal S.C. in esame prende le mosse dall’azione avviata dal soggetto danneggiato in un sinistro stradale, all’esito del quale è stato attivato il Fondo di Garanzia. Rigettata in primo grado, la domanda è accolta in appello verso il responsabile nonchè verso la compagnia assicuratrice che è succeduta alla prima, posta nelle more in liquidazione coatta amministrativa. Verso quest’ultima la domanda è stata invece rigettata sul rilievo che la stessa aveva all’epoca eccepito la intervenuta prescrizione del diritto del danneggiato di richiedere il danno. La compagnia condannata ricorre per cassazione sostenendo, per contro, che dell’eccezione di prescrizione potesse altresì giovare anche l’impresa che era succeduta alla prima e come visto, posta in l.c.a. . La successione nel diritto controverso la regola generale. Secondo la disciplina generale del codice di rito, il successore a titolo particolare che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., intervenga nel processo in grado di appello, assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie. Imprese designate nel Fondo di Garanzia e successione tra le stesse. Il principio di cui all’art. 111 c.p.c. trova una peculiare applicazione nell'art. 25, l. n. 990/1969 ora art. 283, d.lgs. n. 209/2005 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Nel caso, infatti, in cui l'impresa assicuratrice convenuta in giudizio dal danneggiato sia posta in liquidazione coatta amministrativa si verifica, sul piano processuale, una successione a titolo particolare del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - attraverso l'impresa designata - rispetto a quella posta in liquidazione, con la conseguenza che l'impresa designata è legittimata, ai sensi dell'art. 111, comma 2, c.p.c., a proporre impugnazione avverso la sentenza, pronunciata contro la sua dante causa, ancorchè non sia intervenuta nelle fasi pregresse del giudizio. Nel caso in questione, il S.C., in forza della successione intercorsa tra le imprese designate, ha affermato che dell’eccezione di prescrizione, sollevata all’epoca dall’impresa poi messa in liquidazione coatta ammnistrativa, potesse beneficiare anche l’impresa che alla prima è succeduta. Fondo di Garanzia e l.c.a. di impresa designata. In conseguenza del regola iuris ” sopra enunciata, il giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di impresa assicuratrice in bonis ”, nei cui riguardi sia poi intervenuto provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione ed in tal caso il commissario liquidatore deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario di natura meramente processuale, restando l'impresa designata obbligata ex lege ” ad anticipare le somme necessarie per il ristoro dei danni, con conseguente diritto in via di surroga di inserire il relativo credito nella l.c.a. dell'impresa obbligata in origine al risarcimento e di ottenere dal Fondo di Garanzia il rimborso per il residuo non recuperato. Successione di imprese designate e massimali applicabili. Fermo quanto precede, la successione nel diritto particolare si distacca dai principi generali con riferimento ai massimali applicabili. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica, l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 l. n. 990/1969 risponde del danno da mala gestio solo nei limiti del massimale di legge rivalutato, a nulla rilevando che la polizza stipulata dall'impresa posta in liquidazione prevedesse un massimale maggiore e ciò non solo nell'ipotesi in cui sia stata l'impresa designata a ritardare colpevolmente il pagamento dell'indennizzo, ma anche nel caso in cui il ritardo fosse ascrivibile all'assicuratore in bonis . Quale termine per l’azione di regresso dell’impresa designata? Per concludere, si osserva che, in forza della particolare fattispecie di solidarietà ex lege che si instaura tra il responsabile del sinistro, la cui vettura sia priva di copertura assicurativa, e l'impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, il diritto dell'impresa designata ad agire in regresso nei confronti del responsabile del sinistro dopo aver provveduto al risarcimento del pregiudizio sofferto dal danneggiato, è soggetto al termine di prescrizione decennale, non operando la disciplina in materia di prescrizione breve.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 giugno – 25 ottobre 2016, n. 21454 Presidente Travaglino – Relatore Scrima Svolgimento del processo M.R. proponeva appello avverso la sentenza n. 429/03, depositata il 6 marzo 2003, con la quale il Tribunale di Livorno aveva rigettato la domanda da lui proposta, volta alla condanna di S.T. e della Fondiaria Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata ex art. 20 legge 990/69, al risarcimento dei danni da lui subiti nel sinistro verificatosi il 23 luglio 1991 in San Vincenzo, e condannato l'attore alle spese del giudizio. L'appellante censurava la sentenza impugnata sostenendo, tra l'altro e per quanto rileva in questa sede, che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il suo diritto si fosse prescritto, stante la richiesta di risarcimento del danno in data 28 marzo 1996, considerato che il fatto costituiva reato e che, quindi, il termine di prescrizione era di cinque anni e che l’eccezione era stata sollevata solo dalla D’Eass Assicurazioni in ].c.a. e non dalla Fondiaria S.p.a., la quale era rimasta contumace. S.T. e la D'Eass Assicurazioni in l.c.a. contestavano le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza impugnata della quale chiedevano la conferma. L a Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata il 12 maggio 2008, non definitivamente pronunciando, rigettava la domanda avanzata dal R. nei confronti di S.T. e dichiarava insussistente il diritto dell'appellante nei confronti della D'Eass Assicurazioni in l.c.a. per intervenuta prescrizione, e con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria. La medesima Corte d'appello, con sentenza del 3 aprile 2013, definitivamente pronunciando, condannava la Fondiaria Assicurazioni S.p.a., quale impresa designata ex art. 20 legge 990/69, al pagamento, in favore di M.R., della somma di curo 2.655,80, oltre interessi legali su tale somma, devalutata dalla data di pubblicazione di quella sentenza, e regolava le spese tra le parti Avverso le predette sentenze della Corte di merito UnipolSai Assicurazioni S.p.a. già Fondiaria Sai S.p.a. , quale impresa designata dal F.G.V.S., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo si lamenta violazione degli articoli 111 c.p.c., 25 e 29 L. n. 990/1969 vigente razione temporis in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c. . Deduce la società ricorrente che la Corte di merito, con la sentenza non definitiva pure impugnata in questa sede, in relazione all'eccepita prescrizione, ha osservato che il fatto dedotto dal R. costituisce ipotesi di reato ma che, non essendo stata presentata querela, la prescrizione si compie in due anni, con decorrenza dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela stessa, e che nel caso all'esame il diritto del R. si è prescritto, in quanto, dopo la prima richiesta di danni di cui alla raccomandata del 21 gennaio 1993, la successiva richiesta è intervenuta il 28 marzo 1996 e, quindi, tardivamente. Ha altresì ritenuto la Corte di merito che, essendo stata in primo grado l'eccezione di prescrizione proposta dal T. e dalla D'Eass Assicurazioni in l.c.a. ma non dalla Fondiaria Assicurazioni S.p.a., rimasta contumace, la domanda risulta infondata solo nei confronti dei primi due, non essendo la predetta eccezione operante nei confronti della Fondiaria Assicurazioni S.p.a., condebitore solidale con il T., mentre la D'Eass Assicurazioni in l.c.a. è mero litisconsorte necessario processuale, atteso che l'eccezione di prescrizione sollevata da uno soltanto dei condebitori solidali, ai sensi dell'ars. 1310 c.c., non giova agli altri e, quindi, l'obbligo risarcitorio grava solo sulla Fondiaria Assicurazioni S.p.a La Corte di merito ha quindi ritenuto fondata nei predetti limiti la censura proposta dall'appellante, per aver il primo giudice erroneamente ritenuto il diritto azionato dal R. prescritto nei confronti di tutti i convenuti, e ha altresì, ritenuto di dover, in riforma della sentenza appellata, rigettare la domanda avanzata dal R. nei confronti del T. e dichiarare l'insussistenza del diritto nei confronti della D'Eass Assicurazioni in l.c.a Così decidendo, la Corte territoriale, ad avviso della ricorrente, avrebbe erroneamente applicato le norme che disciplinano i rapporti tra l'impresa designata dal F.G.V.S. e l'impresa posta in l.c.a., indicate nella rubrica del mezzo all'esame, e, richiamando a supporto della sua tesi, alcune sentenze di legittimità, sostiene che 1 l'impresa designata, in base all'art. 25 della 1. n. 990 del 1969, assume la veste di successore a titolo particolare dell'impresa posta in ].c.a., sicché non sarebbe un terzo in senso proprio ma l'effettivo titolare del diritto in contestazione, assumendo la stessa posizione del suo dante causa e potendo, quindi, limitarsi a fare propri i motivi di appello e, in genere, le difese dell'impresa in l.c.a. 2 l'art. 25 già richiamato prevede espressamente che l'impresa designata possa intervenire in appello, proponendo le istanze e le difese che ritenga di suo interesse, sicché alcuna decadenza era intervenuta in relazione all'eccezione di prescrizione che, peraltro, la D'Eass in l.c.a. aveva ritualmente sollevato ed avendo la Fondiaria Sai, nella dedotta qualità, nel costituirsi dinanzi alla Corte di merito dopo la pronuncia della sentenza non definitiva, formulato espressa riserva di ricorso per cassazione avverso detta sentenza 3 se è pur vero che, come affermato nella sentenza non definitiva impugnata, la sentenza di condanna ha, nei confronti dell'impresa in l.c.a. valore di mero accertamento, gravando l'obbligo risarcitorio esclusivamente sull'impresa designata, comunque l'impresa designata, una volta risarcito il danneggiato, è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti del danneggiato verso l'impresa posta in 1.c.a. e può, pertanto, inserire il relativo credito nella l.c.a. della compagnia assicuratrice originariamente obbligata al risarcimento nonché ottenere il rimborso dal F.G.V.S. per il residuo non recuperato. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare - e tanto va ribadito in questa sede - che nell'ipotesi di impresa assicuratrice posta in l.c.a. le previsioni normative chiaramente individuano nell'impresa designata la figura di successore ex lege della società in l.c.a., che può intervenire volontariamente nel giudizio, anche in grado di appello, alla quale saranno opponibili le sentenze emesse nei giudizi cui non ha partecipato, se comunicatagli la pendenza della lite. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la posizione dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20, quarto comma, della legge n. 990 del 1969, per la liquidazione dei danni cui era tenuta la società assicuratrice messa in liquidazione coatta amministrativa è di successore ope legis di quest'ultima v. Cass. 18 aprile 2003, n. 6282 Cass. 11 ottobre 2006, n. 21744 . L'impresa designata assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale Cass. 1 ° agosto 2001, n. 10490 e Cass. 14 giugno 2012, n. 9727 . Infatti, in virtù della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25, si realizza una successione a titolo particolare nel diritto controverso da parte dell'impresa designata rispetto all'impresa posta in l.c.a., la quale non può, però, essere estromessa dal giudizio Cass. 25 luglio 1995, n. 8092 Cass. 26 giugno 1993, n. 7087 Cass. 14 gennaio 1989, n. 135 Cass. 4 luglio 1985, n. 4042 . È vero che il comma 3, della citata L. n. 990 del 1969, art. 25, statuisce che L'impresa designata può intervenire volontariamente nel processo, anche, in grado di appello, proponendo nella comparsa di costituzione, le istanze difese e prove che ritiene di suo interesse . Sennonché, detto intervento non è inquadrabile nella disciplina di cui agli artt. 105 e 344 c.p.c., una volta ritenuto che nella fattispecie si è verificata una successione a titolo particolare, bensì in quella di cui all'art. 111, terzo comma, c.p.c Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo in base a quest'ultima norma, non è terzo in senso proprio e sostanziale ma è l'effettivo titolare dei diritto in contestazione, tale divenuto nel corso del processo, ed assume non una posizione distinta bensì la stessa posizione del suo dante causa, di modo che mentre quest'ultimo, sia pur sull'accordo delle parti, può anche essere estromesso dal giudizio, il successore gode di tutte le facoltà proprie della parte e, così come la sentenza spiega direttamente effetto nei suoi confronti, egli è anche direttamente legittimato ad impugnarla Cass. 15 novembre 2013, n. 25746 . Da quanto precede deriva che, assumendo l'impresa designata la stessa posizione del suo dante causa l'impresa in l.c.a. , per effetto della predetta successione a titolo particolare, ben può avvalersi dell'eccezione di prescrizione proposta dalla l.c.a.,aderendo alla stessa. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto. Le sentenze impugnate vanno cassate e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione.