Muore dopo 15 giorni di coma: il danno cd. catastrofale non può essere liquidato in misura bagatellare

In caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso può sommarsi una componente di sofferenza psichica danno catastrofico o catastrofale .

Così la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 20915/2016, depositata il 17 ottobre 2016. Il caso. A seguito del decesso avvenuto dopo 15 giorni di coma dall'essere stato investito, i genitori proponevano la domanda di risarcimento nei confronti di automobilista, proprietario ed assicurazione. Nel giudizio di prime cure intervenivano anche i fratelli della vittima, con le proprie domande risarcitorie. Il Tribunale, dopo aver attribuito la responsabilità esclusiva all'investitore, condannava al risarcimento dei danni subiti sia iure proprio che iure hereditatis in favore dei congiunti. Proposto appello da questi ultimi, i quali ritenevano che non fosse stato liquidato il danno biologico in misura adeguata, chiedevano il risarcimento del danno biologico subito dalla vittima per il sopraggiungere dell'evento morte dopo un apprezzabile lasso di tempo nonché il riconoscimento di alcune spese documentate, rispondeva l'appello incidentale della Compagnia, relativamente alla quantificazione del danno, negando che fossero dovuti interessi e rivalutazione, dato che l'assicurazione aveva messo a disposizione prontamente una somma anche superiore rispetto a quella riconosciuta dal giudice di primo grado e contestando che fosse dovuto il danno patrimoniale futuro. La Corte d'Appello mentre rigettava l'appello principale accoglieva parzialmente l'appello incidentale, condannando i congiunti della vittima a restituire quanto eventualmente percepito a titolo di danno patrimoniale futuro. I congiunti hanno proposto ricorso in cassazione lamentando 1 la mancanza di una adeguata personalizzazione del danno biologico da morte sopravveniente liquidato in € 1.500,00 utilizzando come parametro di riferimento l'invalidità temporanea, senza alcuna personalizzazione 2 il mancato riconoscimento di un adeguato danno morale 3 il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale. La liquidazione del danno biologico da morte sopravveniente. La Terza Sezione ha accolto il ricorso relativamente alla liquidazione del danno biologico terminale, entrato nel patrimonio dei congiunti iure succesionis , ricordando come sia stato più volte affermato dalla Corte di legittimità, per quanto concerne la corretta liquidazione di tale voce di danno, che la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità . La liquidazione effettuata dalla Corte territoriale, viceversa, è risultata essere meramente simbolica” di tale voce di danno. Il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale. La Cassazione ha altresì accolto il ricorso relativamente alla mancata liquidazione in favore dei congiunti del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale conseguente in capo a ciascuno di essi dalla morte della vittima che al momento dell'incidente viveva ancora in famiglia . La Corte territoriale aveva escluso al risarcibilità di tale voce di danno ritenendo che la relativa domanda non fosse stata formulata in primo grado. In realtà, ha ribaltato la Terza Sezione, poiché fin dal primo atto i congiunti avevano formulato una domanda ampia, volta al risarcimento dell'intero pregiudizio subito, introducendo tra i fatti allegati la circostanza che la vittima vivesse ancora in famiglia al momento del decesso, la Corte d'Appello avrebbe dovuto prendere in considerazione il verificarsi del danno patrimoniale in tutte le sue componenti, accertandone il verificarsi e quantificando l'equivalente dovuto a ciascuno dei coniugi superstiti, in particolare in relazione al danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto della maggiore o minore significatività per ciascuno di esso del rapporto affettivo conseguente alla parentela col defunto . Spetterà ora alla Corte d'Appello la nuova decisione, tenendo conto delle indicazioni della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 giugno – 17 ottobre 2016, n. 20915 Presidente Chiarini – Relatore Rubino I fatti Nel 1997, T.A. e D.R. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno G.A. , C.T.C. e la Helvetia Ass.ni s.p.a. compagnia assicuratrice per la r.c.a. chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del proprio figlio, T.S. , deceduto a seguito delle lesioni riportate nel sinistro stradale, verificatosi in data 15.06.1994, allorché mentre attraversava il lungomare di [] veniva investito dalla Fiat Tipo condotta da G.A. e di proprietà della C. , dopo quindici giorni di coma. Intervenivano in giudizio i fratelli della vittima, T.M.P. e G. , svolgendo anch’essi domande risarcitorie. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 71/2005, attribuendo la esclusiva responsabilità del sinistro de quo a carico del G. , lo condannava in solido con la C. e la Helvetia Ass.ni al risarcimento dei danni subiti, sia iure proprio che iure hereditatis in favore dei congiunti del T. . Questi ultimi proponevano appello, ritenendo che non fosse stato liquidato il danno biologico in misura adeguata, chiedendo fosse riconosciuto il risarcimento del danno biologico subito dalla vittima per il sopraggiungere dell’evento morte dopo un apprezzabile lasso di tempo, e che fossero loro riconosciute alcune spese documentate la Helvetia Ass.ni, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame e spiegava appello incidentale sulla quantificazione del danno, negando che ad essi fossero dovuto interessi e rivalutazione, avendo la compagna di assicurazioni messo prontamente a disposizione una somma anche superiore rispetto a quella liquidata dal primo giudice e contestando che fosse dovuto il danno patrimoniale futuro. La Cotte d’Appello di Salerno, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello principale e accoglieva in parte l’appello incidentale, condannando gli attuali ricorrenti a restituire quanto eventualmente percepito a titolo di danno patrimoniale futuro. T.A. e T.M.P. rispettivamente padre e sorella del de adius propongono ricorso articolato in quattro motivi, nei confronti della Helvetia Ass.ni e dei sigg.ri G.A. e C.T.C. per la cassazione della sentenza n. 371/2012, depositata dalla Corte d’Appello di Salerno in data 03.04.2012, non notificata. Resiste con controricorso illustrato da memoria la Helvetia Compagnia Svizzera di Ass.ni s.p.a Gli altri soggetti, regolarmente intimati, non hanno svolto attività difensive. Le ragioni della decisione La trattazione dei motivi di ricorso si diparte da una introduzione onnicomprensiva in cui si denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme di diritto sulle identificazioni delle voci di danno . I ricorrenti passano in rassegna tutti i profili del danno biologico, sia iure proprii che iure hereditatis , che la corte d’appello avrebbe tralasciato di liquidare integralmente lamentando in particolare la mancanza di una adeguata personalizzazione del danno biologico da morte sopravveniente, liquidato in soli Euro 1500 utilizzando come parametro di riferimento l’invalidità temporanea senza operare alcuna personalizzazione, il mancato riconoscimento di un adeguato danno morale, ed il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, negato dalla corte d’appello in virtù della mancanza di una autonoma domanda. Con il primo motivo , i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del danno conseguente alla perdita del bene-vita, conseguente alla soppressione della stessa a seguito di un atto illecito, facendo peraltro riferimento alla giurisprudenza della Corte che riconosce il diritto al risarcimento del danno c.d. catastrofale, configurabile laddove la vittima di un sinistro sopravviva ad esso per un breve ma apprezzabile periodo di tempo, maturando all’interno di questo la consapevolezza, il dolore e il timore per la fine che si avvicina. La loro contestazione non è volta in effetti al mancato riconoscimento in favore del defunto del danno da morte, ma alla inadeguata liquidazione nel caso di specie del danno biologico in favore del de cuius , in ragione della morte intervenuta a soli 15 giorni di distanza dall’incidente. La corte d’appello, motivando proprio sulla base del fatto che dopo 15 giorni era sopraggiunta la morte della vittima, ha affermato che la liquidazione del danno biologico in favore della vittima conseguente alla consapevolezza della morte sopravveniente non potesse essere liquidato adottando a parametro di riferimento l’invalidità permanente, ed ha adottato a parametro di riferimento quanto previsto tabellarmente a titolo di invalidità temporanea, riconoscendo un danno biologico pari a 1500 Euro 100 Euro x ciascun giorno di invalidità temporanea . I ricorrenti ritengono tale liquidazione totalmente inadeguata, e le contrappongono un criterio di quantificazione che faccia riferimento alla invalidità permanente nella misura massima del 100 %. Nel lamentare l’esiguità della liquidazione complessiva del danno biologico iure hereditatis , i ricorrenti precisano anche che all’interno di esso non si è tenuto conto né del danno morale né del danno esistenziale, avendo la corte d’appello ritenuto che l’unica voce di danno trasmissibile agli eredi fosse il c.d. danno catastrofale, e neppure del danno da perdita del rapporto parentale subito dalla stessa vittima. Sostengono che così facendo la corte d’appello abbia violato il fondamentale principio dell’integrale risarcimento del danno alla persona. Rilevano poi ulteriormente che, il giudice di merito, laddove ha ritenuto di liquidare l’intero pregiudizio areddituale riconducendolo sotto la voce del danno biologico, avrebbe poi dovuto quanto meno procedere ad una adeguata personalizzazione del danno che tenesse conto delle circostanze del caso concreto, senza limitarsi ad una applicazione automatica dei valori tabellari soltanto in questo modo avrebbe potuto introdurre all’interno della quantificazione anche il riconoscimento delle componenti morale e esistenziale del danno non patrimoniale. Evidenziano inoltre che non si è tenuto conto, come autonoma voce di danno, del danno morale terminale subito dal T. . Con il secondo motivo p.18 , i ricorrenti denunciano il mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale oltre che del danno morale terminale la corte d’appello ne ha negato la risarcibilità affermando che non sarebbe stata proposta domanda in tal senso in primo grado. Affermano per contro di aver sempre richiesto l’integrale risarcimento del danno. Con il terzo motivo p.19 ss. tornano a ribadire l’omesso riconoscimento di un integrale risarcimento del danno, ed in particolare lamentano che la corte d’appello abbia negato il riconoscimento delle voci di danno iure proprio biologico, morale e da perdita del rapporto parentale. Puntualizzano che tale liquidazione deve essere eseguita in rapporto al pregiudizio individualmente subito da ciascun congiunto, e che sia esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva e unitaria del danno, ed alla ripartizione di tale importo in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto e segnalano che fossero stati introdotti nel processo tutti i fatti primo tra tutti la convivenza dei familiari con la giovane vittima sui quali parametrare l’entità della perdita. Al termine del terzo motivo, tornano a lamentare la mancata liquidazione del danno biologico terminale, sorto in capo al T.S. e poi trasferitosi agli eredi, riconducibile alla lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito. In effetti non criticano l’omessa pronuncia sul punto, né il rigetto della domanda, ma il criterio di quantificazione adottato, che è quello dell’invalidità temporanea pro die , moltiplicato per i giorni di coma, senza alcuna personalizzazione. E tornano a lamentare altresì che non sia stata loro riconosciuta la risarcibilità della voce di danno iure proprio costituita dalla perdita del rapporto parentale. Il ricorso nella sua interezza è caratterizzato da una tecnica espositiva piuttosto ridondante e non improntata alla massima chiarezza, giacche i vari profili, specie quelli relativi al risarcimento del danno non patrimoniale, vengono recuperati e ripetuti all’interno della trattazione dei singoli motivi con una certa commistione di tematiche differenti. Tuttavia, esso supera complessivamente il vaglio di ammissibilità perché consente di enucleare con sufficiente chiarezza le censure volte alla sentenza impugnata in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale, che sono da accogliere in riferimento ai due profili che seguono. Il ricorso va accolto in relazione alla quantificazione della voce di danno non patrimoniale, entrata nel patrimonio dei ricorrenti iure successionis , relativa alla morte della vittima verificatasi dopo breve ma significativo lasso di tempo dal sinistro, che le ha consentito di cogliere nella sua interezza la paura e il dolore per l’approssimarsi della fine c.d. danno catastrofale o catastrofico, con definizione di valore solo fraseologico, rapportabile alla sofferenza della vittima che, in condizioni di lucida agonia - non in questa sede revocate in dubbio - assista in consapevole attesa all’approssimarsi della propria fine . Come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, infatti, in caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso , può sommarsi una componente di sofferenza psichica danno catastrofico o catastrofale . L’esistenza di tale danno in capo al defunto T.S. , trasferitasi poi agli eredi, è stata riconosciuta dalla corte d’appello. Tuttavia, essa non ha rispettato i parametri di corretta liquidazione di tale voce di danno, altresì fissati dalla giurisprudenza di questa corte allo scopo di evitare che tale pregiudizio, di breve durata temporale nella vita di una persona, ma percepito nella massima intensità ed altresì di massima gravità nei valori coinvolti, venga liquidato in misura bagatellare, in assoluto inidonea a costituirne un adeguato ristoro, rispettoso dei valori della persona umana. Come questa Corte ha anche di recente ribadito v. Cass. n. 23183/2014 , laddove la liquidazione del danno biologico terminale può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea, in relazione al danno cd. catastrofale la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte. La corte d’appello dovrà rinnovare la propria valutazione sul punto, attenendosi ai criteri indicati ai fini di una liquidazione effettivamente riparatrice e non meramente simbolica di tale voce di danno. Va poi accolto il ricorso anche laddove lamenta la mancata liquidazione, in favore dei congiunti del defunto T.S. , del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale conseguente in capo a ciascuno di essi dalla morte del ragazzo, che al momento dell’incidente viveva ancora in famiglia con i genitori e i due fratelli. La corte d’appello ne ha escluso la risarcibilità assumendo che gli attori, odierni ricorrenti, abbiano proposto in primo grado solo le domande di risarcimento del danno biologico da morte subito dal defunto S. e del danno biologico e morale subito in proprio, oltre al danno materiale, senza alcuna precisa indicazione relativamente alla perdita del rapporto parentale. tuttavia, in ragione della unitarietà della nozione di danno non patrimoniale, e dell’aver formulato fin dall’inizio del giudizio gli odierni ricorrenti una domanda ampia, volta al risarcimento dell’intero pregiudizio non patrimoniale subito, introducendo tra i fatti allegati ad atti a dimostrare l’entità della perdita la circostanza che il giovane vivesse ancora in famiglia al momento del decesso, e quindi la significatività degli stretti legami familiari e di convivenza mantenuti con i genitori e i fratelli fino al momento della morte, la corte d’appello avrebbe dovuto prendere in considerazione il verificarsi del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, accertandone il verificarsi e quantificando l’equivalente dovuto a ciascuno dei congiunti superstiti, in particolare in relazione al danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto della maggiore o minore significatività per ciascuno di esso del rapporto affettivo conseguente alla parentela col defunto. Con il quarto motivo da p. 27 in poi , i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento, in loro favore, del danno patrimoniale futuro, già riconosciuto in primo grado. Il motivo è infondato , atteso che la corte d’appello non ha di certo escluso, in assoluto, la riconoscibilità di tale voce di danno in favore dei familiari superstiti della vittima di un sinistro, ma ha motivatamente escluso che, sulla base del giudizio prognostico formulato in base ai dati offerti alla sua conoscenza dagli stessi attuali ricorrenti, parte dei futuri guadagni del giovane sarebbero stati senz’altro devoluti almeno in parte ai suoi familiari. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli che rinnoverà la valutazione in relazione ai due profili sopra indicati della quantificazione del danno c.d. catastrofale subito dalla vittima e poi trasmessosi agli eredi e del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in capo ai superstiti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli.