Nel sinistro con danni alle strutture autostradali pagano le assicurazioni di tutti i mezzi coinvolti

Nel caso di danni derivanti dalla circolazione stradale, la legge attribuisce alla vittima dell’illecito un diritto di credito direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, che diventa debitore del danneggiato. Sicchè se il credito di quest’ultimo si trasferisce per effetto di surrogazione, l’assicuratore del responsabile diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato.

Ciò è quanto stabilito dalla Terza sezione Civile della Suprema Corte, nella sentenza n. 20740 depositata il 14 ottobre 2016, all’esito di un giudizio durato oltre 30 anni. Il caso. Nell’anno 1983 si verificava un sinistro sul tratto autostradale denominato A8”, che provocava danni anche alle strutture stradali. Per tali danni, la società che gestiva la strada veniva indennizzata dalla propria compagnia di assicurazione la quale, nell’anno 1986, decideva di agire in surrogazione nei confronti dei proprietari di tutti i veicoli coinvolti, nonché dei rispettivi assicuratori della responsabilità civile obbligatoria. Nell’anno 2006 si concludeva il giudizio di primo grado con sentenza che accoglieva la domanda nei confronti dei responsabili civili, ma la rigettava nei confronti delle compagnie assicuratrici, assumendo che l’attrice non poteva surrogarsi nei diritti dell’assicurata società autostradale, perché l’art. 1916 c.c., accorda l’azione de qua solo nei confronti dei terzi responsabili del sinistro, tra i quali non rientrano gli assicuratori della rca del danneggiante. La statuizione veniva confermata anche dalla Corte di appello romana, chiamata ad esprimersi sul gravame interposto dalla compagnia della danneggiata. Avverso tale decisione di appello veniva adita la Suprema Corte, con ricorso affidato ad un unico motivo di diritto, la violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. e, più in particolare, la violazione degli artt. 1203, 1205 e 1916 c.c La surrogazione dell’assicuratore. La Suprema Corte ha condiviso le doglianze, in riforma di quanto stabilito dai giudici capitolini. Muovendo dalla considerazione che la surrogazione dell’assicuratore è, come sancito dall’art. 1916 c.c., una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato, nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso oggetto della copertura assicurativa, ha chiarito quanto segue. L’assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile, così acquistando il credito, le sue garanzie e gli interessi ed esponendosi, ovviamente, alle medesime eccezioni che il responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato. Tale trasferimento a titolo particolare reca in sé anche la cessione di tutte le azioni e degli istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto. Ne deriva che, nel caso di specie, l’assicuratore della società autostradale, indennizzando l’assicurata nei limiti del massimale, aveva acquistato a titolo derivativo il medesimo diritto da quella vantato nei confronti di tutti i soggetti che per legge erano tenuti a risarcirla e, dunque, sia i responsabili, che i rispettivi assicuratori. La sentenza di secondo grado, pertanto, è risultata viziata, avendo ritenuto che l’assicuratore del responsabile è un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio invero, questi, per legge, è tenuto a risarcire il danno al danneggiato ed è, quindi, suo debitore. Per tali ragioni, il ricorso è stato accolto e rinviato alla Corte di appello romana, con enunciazione del seguente principio di diritto l’assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima di un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c. non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. di quello .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 luglio – 14 ottobre 2016, n. 20740 Presidente Chiarini – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il 27.9.1.983 sull’autostrada A8 si verificò un sinistro stradale che provocò danni alle strutture autostradali, e la chiusura temporanea del tratto interessato dall’incidente. La società Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. che in seguitò sarà posta in liquidazione coatta amministrativa d’ora innanzi, per brevità, la Tirrena , assicuratore contro i danni della società Autostrade, indennizzò quest’ultima e nel 1986 agì in surrogazione nei confronti dei proprietari che nella specie erano anche conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, nonché dei rispettivi assicuratori della responsabilità civile obbligatoria. In particolare la Tirrena convenne dinanzi al Tribunale di Roma a D.B.A. e la Lloyd Adriatico s.p.a., rispettivamente conducente e proprietario, ed assicuratore della r.c.a. dell’autocisterna ATC Fiat 170 b M.G. e la RAS s.p.a., rispettivamente conducente e proprietario, ed assicuratore della r.c.a. dell’autoveicolo BMW 520 c G.L. e la Cidas s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale dapprima in Fondiaria-SAI s.p.a., e quindi in UnipolSai s.p.a. d’ora innanzi, per brevità, sempre comunque la UnipolSai , rispettivamente conducente e proprietario, ed assicuratore della r.c.a. del veicolo OM 79. La società attrice chiese la condanna in solido dei convenuti alla rifusione di quanto pagato alla propria assicurata Autostrade s.p.a 2. Dopo venti anni di giudizio, il Tribunale di Roma con sentenza 16.3.2006 accolse la domanda nei confronti dei responsabili civili, ma la rigettò nei confronti dei rispettivi assicuratori della r.c.a Il Tribunale ritenne che la Tirrena non potesse surrogarsi nei diritti della propria assicurata Autostrade verso gli assicuratori della r.c.a. dei responsabili del sinistro, perché l’art. 1916 c.c. accorda l’azione di surrogazione soltanto nei confronti dei terzi responsabili del sinistro, tra i quali non rientrano gli assicuratori della r.c.a. del danneggiante. 3. La sentenza del Tribunale venne appellata dalla Tirrena. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 12.9.2012 n. 4273, rigettò il gravame. Il giudice di secondo grado condivise la valutazione in diritto compiuta dal Tribunale, e vi aggiunse il rilievo secondo cui tale conclusione era corroborata dalla circostanza che, nel caso di sinistro imputabile a più persone, il corresponsabile che aveva risarcito la vittima per intero avrebbe diritto di regresso, ex art. 2055 c.c., nei confronti degli altri corresponsabili, ma non nei confronti dei loro assicuratori della r.c.a 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Tirrena in l.c.a., con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la UnipolSai. 5. Con ordinanza 19.2.2016 n. 3363 questa Corte, rilevato che il ricorso introduttivo non era stato validamente notificato a G.L. , litisconsorte necessario in quanto proprietario di uno dei veicolo coinvolti nel sinistro, rinviò la causa a nuovo ruolo ed ordinò alla Tirrena ed alla UnipolSai di rinnovare la notifica del ricorso e del controricorso. La causa è stata quindi chiamata e discussa nella pubblica udienza del 14 luglio 2016. Motivi della decisione 1. Questioni preliminari. 1.1. Il Procuratore Generale ha chiesto, nelle sue conclusioni d’udienza, che il controricorso fella UnipolSai fosse dichiarato inammissibile, per omessa esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notifica a G.L. , litisconsorte necessario. 1.2. La richiesta non può essere accolta. È vero che l’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 3363/16 fissò anche alla UnipolSai il termine di 90 giorni per la rinnovazione della notificazione del controricorso a G.L. ed è altresì vero che la notifica risulta tentata il 14.6.2016, e non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Tuttavia va qui rilevato come G.L. fosse litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta dalla Tirrena nei confronti della UnipolSai, e non rispetto alle difese da quest’ultima svolte nei confronti della ricorrente. Frutto di mero errore fu dunque l’ordine di rinnovazione della notificazione del controricorso impartito alla UnipolSai, e priva di conseguenze è la sua inosservanza. 2. Il motivo unico di ricorso. 2.1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c È denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1203, 1205, 1916 c.c Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, negando il diritto di surrogazione della Tirrena nei confronti degli assicuratori della r.c.a. dei responsabili, ha violato l’art. 1916 c.c Sostiene che la surrogazione dell’assicuratore, di cui all’art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto se dunque il diritto nel quale l’assicuratore si è surrogato - questo il senso della censura - è assistito da una azione speciale, quale quella accordata alla vittima d’un sinistro stradale dall’art. 18 l. 24.12.1969 n. 990 oggi, art. 144 cod. ass. , anche essa si trasferisce in capo al surrogante. 2.2. Il ricorso è fondato. La surrogazione dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c., è una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall’assicurato nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso oggetto della copertura assicurativa. Essa ha un triplice scopo - evitare l’arricchimento dell’assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilità di cumulare indennizzo e risarcimento - evitare l’arricchimento del responsabile, il quale - se non esistesse la surrogazione - beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato - consentire all’assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri, e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei. Da questo inquadramento dell’istituto della surrogazione, pacifico in dottrina e secolare nella giurisprudenza di legittimità, discende che l’assicuratore surrogante si sostituisce all’assicurato-danneggiato nei diritti che quest’ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile. Tale sostituzione è integrale ed omnicomprensiva. Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito anche se maturati prima della surrogazione , e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato. Il trasferimento a titolo particolare, dall’assicurato all’assicuratore, del diritto che il primo vantava nei confronti del terzo responsabile, comporta logicamente il trasferimento delle azioni e degli altri istituti processuali che la legge prevede a tutela di quel diritto. Non servirà, in questa sede, scomodare al riguardo la celebre dottrina secondo cui l’azione è il diritto che si fa processo ovvio essendo che il trasferimento d’un diritto di credito comporta il necessario trasferimento delle azioni da esso sottese. Il principio secondo cui il trasferimento di un diritto, per legge o per negozio, comporta il trasferimento delle azioni a tutela di esso previste è stato ripetutamente affermato da questa Corte, la quale ha già stabilito che - il cessionario del diritto al risarcimento del danno causato da un sinistro stradale ha titolo, in virtù della cessione, di domandare il risarcimento del danno all’assicuratore della r.c.a. del responsabile Sez. 3, Sentenza n. 51 del 10/01/2012, Rv. 621069 - l’assicuratore, convenuto in giudizio dall’assicurato per il pagamento dell’indennizzo, può chiamare in causa in via di surrogazione non solo il responsabile del danno da sinistro stradale, ma anche l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, evidentemente sul presupposto che contro quest’ultima potesse farsi valere ex art. 1916 c.c. il diritto della vittima trasferitosi per via di surrogazione Sez. 3, Sentenza n. 13342 del 19/07/2004, Rv. 575638 - il cessionario del credito scaturente da un mutuo ha titolo per invocare nei confronti del mutuatario la risoluzione del contratto per inadempimento, dal momento che la cessione di un diritto di credito comporta anche la cessione delle azioni di cognizione e di esecuzione, a questo accessorie, tra le quali sono da annoverare quelle attinenti alla concreta attuazione delle garanzie poste a tutela del credito medesimo così Cass. 28.11.1961 n. 2737, non massimata, in Foro it., 1962, I, 1.966 . 2.3. Si applichino ora i principi che precedono al caso di specie. In conseguenza del sinistro del 27.9.1983, la società Autostrade acquistò un diritto di credito nei confronti dei responsabili civili, ex art. 2043 c.c. e nei confronti dei loro assicuratori della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 18 l. 24.12.1969 n. 990. La Tirrena, indennizzando l’assicurata e nei limiti dell’indennizzo pagato, ha acquistato a titolo derivativo dall’assicurata stessa il medesimo diritto da quella vantato nei confronti di tutti i soggetti che per legge erano tenuti a risarcirla e quindi i responsabili ed i loro assicuratori. La Corte d’appello, negando tale diritto, ha dunque violato non solo l’art. 1916 c.c., ma anche l’art. 1203 c.c., in virtù del quale comunque sarebbe spettato alla Tirrena il diritto di pretendere l’adempimento dalla UnipolSai e dalla Lloyd Adriatico. 3. Le argomentazioni in diritto spese dalla Corte d’appello, così come quelle del Tribunale, non sono idonee a superare i rilievi svolti al § precedente. La Corte d’appello ha fondato la propria decisione su due considerazioni a l’art. 1916 c.c. consente all’assicuratore di surrogarsi all’assicurato nei confronti dei terzi responsabili , ma l’assicuratore del responsabile non è un responsabile dell’evento di danno b nel caso di sinistro stradale causato da più responsabili, il coobbligato che abbia risarcito la vittima ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori, ma non nei confronti dei rispettivi assicuratori. La prima di tali affermazioni è frutto di un equivoco la seconda non è pertinente. 3.1. L’affermazione secondo cui la surrogazione spetta solo nei confronti dei terzi responsabili del danno, e tra questi non rientra l’assicuratore del responsabile, va rettamente intesa. Essa venne sostenuta per la prima volta da questa Corte, con la sentenza pronunciata da Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 22/12/1976, Rv. 383456, la quale non aveva affatto ad oggetto una vicenda scaturente da un sinistro stradale. In quel caso, era accaduto che un assicuratore sociale aveva indennizzato uno studente, infortunatosi durante l’orario scolastico. Tuttavia, essendo la vittima beneficiaria di una polizza contro gli infortuni, l’assicuratore sociale dopo il pagamento dell’indennizzo ne pretese la rifusione dall’assicuratore contro gli infortuni della vittima, sostenendo che ai sensi dell’art. 1916 c.c. aveva acquistato il relativo diritto. Fu al cospetto d’una siffatta fattispecie che questa Corte - del tutto condivisibilmente - quarant’anni fa negò la surrogazione, affermando che i terzi responsabili di cui all’art. 1916 c.c., legittimati passivamente rispetto all’azione di surrogazione dell’assicuratore, non si identificano in tutti coloro che a qualsiasi titolo siano debitori del danneggiato. Terzi responsabili saranno invece soltanto coloro che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione e sull’importanza ai nostri fini di tali parole si tornerà più oltre sono tenuti a rispondere dell’evento concretante il rischio assicurato . Questa Corte dunque, nella sentenza capostipite, non ha mai affermato il principio che la Corte d’appello ha preteso di farle dire, ovvero che l’assicuratore del responsabile d’un danno non è esposto all’azione di surrogazione proposta dall’assicuratore della vittima . Il principio fu ben diverso, ovvero che l’assicuratore contro gli infortuni della vittima d’un illecito non è esposto alla surrogazione da parte dell’assicuratore del danneggiato, perché non ha causato l’evento di danno, né deve risponderne ex lege . Dunque non è esatto affermare che l’assicuratore del danneggiato non abbia mai diritto di surrogarsi nei confronti dell’assicuratore del responsabile. L’assicuratore del danneggiato di norma non ha diritto di surrogarsi nei confronti dell’assicuratore del responsabile perché è il danneggiato che non ha diritti verso quest’ultimo. Sicché mancando il diritto da trasferire, nessun trasferimento è concepibile. Ma quando la legge attribuisce alla vittima dell’illecito un diretto di credito direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, come nel caso di danni derivanti dalla circolazione stradale o dei natanti da diporto art. 144 d.lgs. 7.9.2005 n. 209 , dall’esercizio della caccia art. 12, comma 10, I. 11.2.1992 n. 157 o dall’esercizio di attività nucleare art. 18, comma 1, l. 31.12.1962 n. 1860 , l’assicuratore del responsabile non è più un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio. È uno dei soggetti che per legge deve risarcire il danno al danneggiato sia pure nei limiti del massimale , dunque, un debitore del danneggiato, sicché se il credito di quest’ultimo si trasferisce per effetto di surrogazione, l’assicuratore del responsabile diventa debitore dell’assicuratore del danneggiato. 3.2. Escluso dunque che la decisione sopra ricordata abbia mai inteso affermare il principio applicato dalla Corte d’appello, resta da esaminare se quel principio sia stato successivamente adottato da questa Corte, nei precedenti ricordati nella sentenza impugnata. Di quei precedenti, tuttavia, alcuni non sono pertinenti, altri sono frutto di equivoco. Infatti a Sez. 3, Sentenza n. 8544 del 20/11/1987, Rv. 456068 non aveva ad oggetto una domanda di surrogazione, ma una lite tra l’assicuratore sociale ed il responsabile civile d’un sinistro stradale in essa il principio invocato dalla Corte d’appello compare come mero obiter dictum in ogni caso la sentenza in esame dichiara di voler applicare il principio stabilito da Cass. 4710/76, citata al § precedente, che per quanto detto non negò affatto il diritto di surrogazione nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. b Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 03/12/1988, Rv. 460874 aveva ad oggetto una fattispecie del tutto diversa da quella odierna in quel caso, infatti, l’assicuratore contro i danni del mittente, dopo avere indennizzato quest’ultimo per la perdita della merce, pretese di surrogarsi nei confronti del vettore non già adducendo l’imperita esecuzione del trasporto, ma adducendo che questi il vettore non avesse assolto l’obbligo di stipulare una assicurazione contro i rischi di perdita della merce. Non solo dunque, quel caso non aveva ad oggetto una domanda di surrogazione nei confronti dell’assicuratore del responsabile, ma lì correttamente fu negata la surrogazione, non potendo sostenersi che la mancata stipula della polizza da parte del vettore fu la causa della perdita della merce c Sez. 3, Sentenza n. 7218 del 27/06/1991, Rv. 472858, costituisce un precedente nel quale il principio applicato dalla Corte d’appello fu affermato - tralatiziamente fraintendendo l’esatta portata del principio affermato da Cass. 4710/76, e sopra chiarito - soltanto obiter dictum . Quella lite, infatti, non riguardava surrogante e surrogato, ma aveva ad oggetto la lite tra la vittima d’un sinistro stradale e l’assicuratore del responsabile, il quale rifiutava di pagare il risarcimento per la parte corrispondente all’importo percepito dalla vittima dal proprio assicuratore privato contro gli infortuni, e per il quale quest’ultimo aveva esercitato la surrogazione verso l’assicuratore del responsabile d la decisione di Corte cost. 6.6.1989 n. 319, pure richiamata dal Tribunale con affermazione che la Corte d’appello ha dichiarato di condividere non si occupò affatto del nostro problema, limitandosi a dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1916 c.c 3.3. Infine, non pertinente appare la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello in materia di regresso tra coobbligati, in virtù della ontologica diversità tra regresso che costituisce un diritto nuovo scaturente dal pagamento dell’obbligazione solidale e surrogazione che costituisce invece una successione a titolo particolare nel credito . 4. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, la quale nel riesaminare la domanda della Tirrena si atterrà al seguente principio di diritto L’assicuratore contro i danni che in esecuzione del contratto abbia indennizzato il proprio assicurato, vittima d’un sinistro stradale, ha diritto di surrogarsi ex art. 1916 c.c. non solo nei confronti del responsabile, ma anche nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. di quello . 5. Le spese. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.