Giornalisti: attenzione alla qualificazione del reato!

La Corte di Cassazione esclude la configurabilità di danni non patrimoniali in re ipsa. La sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza non pregiudizievole di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici.

E’ quanto emerso dalla sentenza della Cassazione n. 20643/2016, depositata il 13 ottobre. Il caso. L’edizione di punta di un telegiornale appartenente a una primaria compagnia televisiva trasmetteva un servizio relativo all’arresto per bancarotta fraudolenta dell’amministratore delegato e di alcuni suoi collaboratori di un noto consorzio di venditori al dettaglio e supermercati. Il servizio descriveva dettagliatamente la condotta delle persone sottoposte ad arresto, le quali, secondo la ricostruzione, avrebbero svuotato le casse” di una società acquisita, causandone il fallimento. I soggetti coinvolti venivano ripetutamente identificati quali organi direttivi e amministrativi del consorzio, del quale, pertanto, erano espressione. Il consorzio citava in giudizio la testata giornalistica per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della divulgazione delle notizie e, ad esito del giudizio di primo grado, vedeva accolta la propria domanda. I Giudici accertavano che il reato contestato agli arrestati fosse quello di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta. Inoltre, veniva altresì accertato come fosse priva di riscontro l’affermazione del giornalista per cui una parte dei soldi sarebbero finiti direttamente nelle tasche del consorzio. È sufficiente in astratto l’immagine ben riconoscibile a legittimare il risarcimento ex art. 2059 c.c.? Il giudizio di appello promosso dalla testata e dal consorzio in via incidentale si concludeva con il rigetto di entrambe le domande. La Corte di Appello rilevava in primo luogo la diversa portata diffamatoria del reato di bancarotta preferenziale rispetto a quello di bancarotta fraudolenta, eticamente più deplorevole. La Corte confermava inoltre la sentenza di condanna al risarcimento dei danni in favore del consorzio, in quanto la propria immagine e la propria affidabilità agli occhi dell’opinione pubblica erano rimaste sicuramente offuscate dall’accusa di aver cercato di ricavare profitti illeciti, svuotando le casse di un’altra società. Per tale ragione confermava la condanna della testata al riconoscimento in favore del consorzio dei danni non patrimoniali. La Cassazione dice no” al danno non patrimoniale in re ipsa. La motivazione della Corte di Cassazione, per quanto qui di interesse, è di estrema rilevanza nel passaggio con cui, accogliendo l’impugnazione proposta dalla testata, censura la decisione dei Giudici di appello di liquidare i danni non patrimoniali in favore del consorzio sulla sola scorta della sua immagine ben riconoscibile”. Pur partendo dal presupposto che la costante giurisprudenza della Corte riconosce il risarcimento dei danni non patrimoniali anche a persone giuridiche e agli enti collettivi in generale e che tale danno deve sostanziarsi in qualsiasi conseguenza pregiudizievole delle lesioni dei diritti immateriali della personalità quali il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente , occorre tuttavia tenere conto del concreto apprezzamento della diminuzione delle considerazione delle persona giuridica o dell’ente. Tale valutazione deve necessariamente considerare l’incidenza delle persone fisiche che operano nell’ente, nonché la diminuzione della considerazione dell’opinione pubblica. Non è quindi praticabile neppure per il danno all’immagine della persona giuridica o dell’ente collettivo una risarcibilità come mero danno-evento in re ipsa nel fatto lesivo. L’art. 2059 c.c., difatti, non disciplina una autonoma fattispecie di illecito distinta da quella di cui all’art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali per i quali deve comunque essere fornita una precisa allegazione anche se tramite semplici allegazioni .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 giugno – 13 ottobre 2016, n. 20643 Presidente Travaglino – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Il omissis il [], in onda su omissis , trasmise un servizio giornalistico sul fallimento della omissis . F.E. , direttore del telegiornale, introdusse la messa in onda del servizio riferendo che l’amministratore delegato della CONAD, D.B.C. , e alcuni suoi collaboratori erano stati arrestati con l’accusa di bancarotta fraudolenta. Il successivo servizio, a cura del giornalista L.D. , riferì che i vertici CONAD avrebbero svuotato le casse della Cedi Puglia, società di distribuzione alimentare, acquisita dal gruppo Conad, causandone così nel omissis il fallimento, con la conseguenza di far perdere lo stipendio a più di mille dipendenti . Nello stesso servizio si affermò, altresì, che erano finite in manette sette persone, tra cui l’amministratore delegato D.B. e il direttore amministrativo della Conad, nella casse della quale sarebbe confluito il denaro sottratto a Cedi Puglia più di 100 milioni di Euro - duecento miliardi di lire - e una parte di quei soldi sarebbero finiti direttamente nelle tasche dei vertici della Conad . La CONAD - Consorzio nazionale dettaglianti soc. coop., D.B.C. e B.M. adirono il Tribunale di Roma per ottenere la condanna solidale della società editrice Reti Televisive Italiane S.p.A. R.T.I. , F.E. e L.D. al risarcimento dei danni subiti a causa della divulgazione di tali notizie. 1.1. - La domanda degli attori venne accolta con sentenza dell’agosto 2007, nella quale si rilevò che non erano vere le notizie diffuse, giacché il reato contestato al D.B. ed al B. era quello di bancarotta preferenziale e non di bancarotta fraudolenta ed era priva di riscontri l’affermazione per cui una parte dei soldi sarebbero finiti direttamente nelle tasche dei vertici CONAD . I convenuti, quindi, furono condannati in solido al pagamento della somma di Euro 100.000,00 in favore della CONAD e di Euro 50.000,00 ciascuno in favore del B. e del D.B. . 2. - Avverso tale decisione proponevano impugnazione la R.T.I., F.E. e L.D. in via principale, nonché la CONAD, D.B.C. e B.M. in via incidentale, che la Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 7 maggio 2012, rigettava entrambe. 2.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale osservava che la diversa portata diffamatoria del reato di bancarotta preferenziale rispetto a quello di bancarotta fraudolenta, negata dagli appellanti, era stata prospettata dagli attori fin dal primo grado. Questi ultimi, infatti, non avevano mai contestato di essere coinvolti nel procedimento penale volto ad accertare le loro responsabilità per il crac finanziario XXXXXX, ma si dolevano della diversa natura e finalità dei comportamenti loro ascritti in sede di misura cautelare personale rispetto a quelli riportati nel servizio televisivo. Il giudice di appello soggiungeva che i convenuti avrebbero dovuto provare la verità delle notizie riportate non con la semplice allegazione di comunicati Ansa, ma attraverso la produzione dell’ordinanza che disponeva la custodia cautelare, alla quale il servizio televisivo faceva riferimento. Provvedimento giudiziario che, invero, era stato prodotto, intempestivamente, solo in grado di appello dagli originari attori, il quale, comunque, confermava che la notizia propalata non era vera, ossia che il D.B. ed il B. non erano indagati per aver causato il fallimento della omissis al fine di trarne un illecito guadagno personale , bensì per aver, con mezzi illeciti, consentito che la CONAD riuscisse ad incassare i propri legittimi crediti verso la stessa [], con conseguente danno patrimoniale per gli altri creditori. A tal riguardo la Corte territoriale sosteneva che il reato di bancarotta preferenziale art. 216, terzo comma, l. fall. , ascritto ai dirigenti CONAD, riguardava un comportamento assai meno deplorevole di quello di bancarotta fraudolenta art. 216, primo comma, l. fall. , sicché venivano in rilievo due distinte fattispecie delittuose sotto il profilo etico profondamente differenti la prima frutto di una scelta contingente di uno specifico legislatore la seconda espressione di un imperativo morale ontologicamente connaturato all’essere umano , ossia non rubare e in grado di incidere in maniera diversa sull’onore e la reputazione dell’agente. 2.2. - Quanto alla liquidazione dei danni, la Corte d’appello riteneva corretta la decisione del primo giudice in ordine al riconoscimento del solo danno non patrimoniale, derivato dal fatto che la immagine della CONAD e l’affidabilità della stessa erano rimaste sicuramente offuscate dall’accusa di avere cercato di ricavare profitti illeciti, svuotando, con mezzi illeciti, le casse di un’altra società . Il giudice del gravame reputava, altresì, congrua la liquidazione equitativa effettuata dal Tribunale, giacché la CONAD, come altri soggetti della grande distribuzione, mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile . Per la cassazione di tale sentenza ricorrono congiuntamente Reti Televisive Italiane S.p.A., F.E. e L.D. con ricorso affidato a quattro motivi. Resistono con un unico controricorso la CONAD Consorzio nazionale dettaglianti soc. coop., D.B.C. e B.M. . Considerato in diritto 1. - Con il primo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., contraddittoria ed illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte di appello sarebbe incorsa in contraddittoria motivazione anzitutto là dove, per un verso, ha ritenuto, ai fini del rigetto del gravame, che i convenuti non avessero fornito prova della verità della notizia in assenza della produzione del provvedimento giudiziario di custodia cautelare concernente i dirigenti CONAD e, per altro verso, ha invece utilizzato proprio l’argomento tratto da tale produzione per affermare la non conformità di tali fatti a quanto diffuso con la notizia . Se il giudice del gravame avesse proceduto in modo logicamente coerente, avrebbe deciso proprio in base al documento anzidetto, comunque acquisito agli atti, e, una volta escluso rilievo al contraddittorio argomento della mancata produzione , avrebbe accolto l’impugnazione, perché l’ordinanza di custodia cautelare confermava la sostanziale verità della notizia ossia l’avvenuto arresto per bancarotta fraudolenta, conforme a quanto avevano riportato tutte le agenzie giornalistiche nazionali . Il giudice di secondo grado, inoltre, avrebbe mancato di spiegare, in modo coerente e logico, come possa fondarsi sul disposto di legge art. 216 l. fall. la distinzione, la graduazione etica sulla quale è fondata la conferma della sentenza di primo grado, giacché non vi sarebbe alcuna differenza sul piano del senso morale comune tra le due fattispecie incriminatrici, accomunate sotto la rubrica di bancarotta fraudolenta , là dove anche nel primo comma dell’art. 216 l. fall. sono contemplati anche comportamenti del tutto diversi dall’attività di sottrazione illecita rubare , quali la alterazione delle scritture contabili, anch’essa integrante il reato di bancarotta fraudolenta. La Corte territoriale avrebbe, poi, contraddittoriamente ritenuto, da un lato, grandemente differenti le due condotte e, dall’altro, considerato deplorevole la bancarotta preferenziale, con ciò evidenziando le peculiarità della vicenda, che erano tali da ridurre sensibilmente lo scarto, enfaticamente accentuato, tra la notizia vera e quella divulgata. 1.1. - Il motivo è infondato in tutta la sua articolazione. 1.1.1. - Quanto al primo profilo di doglianza, non è dato ravvisare alcuna insanabile contraddizione nella motivazione resa dalla Corte territoriale cfr. sintesi al p. 2.1. del Ritenuto in fatto che precede , posto che quest’ultima ha, da un lato, valutato il piano dell’onere di prova in punto di scriminante sull’esercizio del diritto di cronaca, rilevando - in coerenza con i principi della materia tra le altre, Cass., 25 febbraio 2009, n. 4492, quanto, più in generale, all’onere di prova delle scriminanti in capo di chi le invoca Cass., 18 aprile 2013, n. 9458, proprio sulla necessità che sia il giornalista a provare la verità, anche putativa, della notizia, ove invochi la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca - che spettava ai convenuti dare la dimostrazione della verità o veridicità della notizia, là dove questi non vi avevano compiutamente assolto, avendo prodotto soltanto comunicati giornalistici e non il provvedimento giudiziale che costituiva, esso stesso, la fonte della notizia. Dall’altro lato, lo stesso giudice del merito ha indagato sui contenuti della anzidetta fonte, proprio in forza del principio di cd. acquisizione probatoria invocato dai ricorrenti, per cui il materiale di prova ritualmente acquisito e, nella specie, gli stessi ricorrenti non si dolgono affatto se tale produzione sia avvenuta nel rispetto delle regole proprie dell’art. 345 cod. proc. civ., del resto ridondando in loro favore l’acquisizione del documento è valutabile dal giudice del merito a prescindere da chi l’abbia riversato in atti, operando la regola finale consentanea al riparto probatorio ossia, che la carenza di prova ricada negativamente su chi ne è onerato solo in via residuale, all’esito del complessivo apprezzamento delle risultanze istruttorie. Peraltro, proprio l’indagine sulla fonte della notizia ha consentito alla Corte capitolina - contrariamente a quanto opinato con il motivo in esame - di ritenere non vera la notizia diffusa, in quanto non corrispondente ai contenuti del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso non già per la fattispecie incriminatrice di bancarotta fraudolenta di cui al primo comma dell’art. 216 l. fall., ma per quella di cd. bancarotta preferenziale, di cui al terzo comma della stessa anzidetta norma, sulla scorta di condotte anch’esse non corrispondenti a quelle divulgate ossia, in quest’ultimo caso, l’appropriazione di denaro da parte dei dirigenti CONAD . Accertamento fattuale complessivo, questo, che, in quanto riservato al giudice del merito e sorretto da motivazione adeguata, si sottrae alle doglianze di parte ricorrente, peraltro sul punto oltremodo generiche. 1.1.2. - Anche rispetto al secondo profilo di censura la sentenza impugnata non è scalfita dalle critiche di illogicità e/o contraddittorietà che le vengono mosse, giacché il ragionamento seguito dal giudice del merito cfr. ancora sintesi al p. 2.1. del Ritenuto in fatto che precede - volto ad accreditare la maggiore lesività della reputazione insita negli addebiti non veri, rispetto alla minore portata lesiva dei condotte realmente ascritte ai medesimi attori - è pianamente intelligibile e non implausibile e, dunque, come tale, attenendo ad una quaestio facti, insindacabile in questa sede. La Corte territoriale non si è, infatti, arrestata alla distinzione formale tra le due tipologie di fattispecie incriminatrici implicate bancarotta fraudolenta e bancarotta preferenziale, rispettivamente previste dal primo e terzo comma dell’art. 216 l. fall. , ma ha esplorato l’effettiva valenza diffamatoria della notizia diffusa televisivamente e l’atteggiarsi della stessa come non coincidente con la verità oggettiva e, dunque, falsa , divergendovi, in particolare, per il profilo, di significativo rilievo, attinente alla riferita locupletazione illecita personale dei vertici CONAD, quale condotta non corrispondente, però, alla realtà giudiziaria dei fatti oggetto del procedimento penale. Del resto, una siffatta valutazione risulta armonica rispetto alla oggettività delle anzidette fattispecie di reato, le quali, sebbene siano entrambe disciplinate nell’ambito del medesimo articolo e sussunte sotto l’unica rubrica di bancarotta fraudolenta , si diversificano oggettivamente proprio per le condotte illecite considerate, e punite con sanzioni differenti e, significativamente, la bancarotta fraudolenta con pena edittale più grave , là dove nella bancarotta preferenziale la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore, ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori Caos. pen., 8 aprile 2014, n. 15712 . 2. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento per extra petizione e omessa pronuncia su motivo di appello, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ La Corte territoriale, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avrebbe pronunciato in riferimento al riconoscimento ed alla liquidazione del danno non patrimoniale nonostante gli attori non avessero mai allegato - in tutto il corso del giudizio, sia di primo che di secondo grado - alcuna specifica voce di danno , limitandosi ad una richiesta generica di risarcimento, ma senza specificare gli elementi costitutivi di tali pretesi danni , salvo taluni vaghi accenni al danno patrimoniale asseritamente subito da Conad . Inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe omesso di pronunciare sia sul motivo di appello con il quale veniva impugnata la sentenza del Tribunale per aver riconosciuto l’esistenza di danni in difetto di allegazione degli stessi , sia sul motivo di appello relativo alla mancata prova dell’esistenza dei danni genericamente lamentati dai medesimi attori. La Corte d’appello, quindi, non avrebbe affatto tenuto conto di tali censure, soffermandosi solo sul problema della quantificazione dei danni e meramente accennando alla prova unicamente con riferimento alla CONAD e mantenendo un totale silenzio in riferimento ai danni riconosciuti in favore di D.B. e di B. . 2.1. - Il motivo è solo in parte fondato. 2.1.1. - Non lo è quanto al profilo di censura che evoca la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per pronuncia del primo giudice, reiterata da quello di appello, sul danno non patrimoniale in assenza di allegazioni a supporto. Infatti, posto che gli stessi ricorrenti evidenziano che gli attori avevano domandato il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi , non viene in rilievo una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ., poiché il giudice del merito si è, per l’appunto, pronunciato su domanda espressa della parte. Del resto, in tale ottica, questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta Cass., 31 agosto 2011, n. 17879 . 2.1.2. - È parzialmente fondata, invece, la doglianza con la quale si lamenta un’omessa pronuncia su un motivo di appello, che integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., denunciabile ai sensi del n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. tra le altre, Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759 . A tal riguardo, il vizio anzidetto è ammissibilmente veicolato non solo tramite la corretta indicazione del paradigma legale di riferimento, ma anche in ossequio a principi di specificità e di cd. localizzazione, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., riportandosi, per sintesi, i appello e della sentenza indicando la relativa sede contenuti rilevanti dell’atto di impugnata, nonché puntualmente processuale di riversamento e attuale collocazione, con rituale deposito degli atti ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ 2.1.2.1. - In sede di appello, gli odierni ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado anche sui danni p. 29 e ss. dell’atto di gravame , contestando l’affermazione del Tribunale circa la natura in re ipsa del danno conseguenza morale o non patrimoniale liquidato e lamentandosi che la controparte non avesse assolto l’onere di allegazione e prova in ordine alle specifiche attività non produttive di reddito che sarebbero state lese dall’illecito sia in riferimento alla componente biologica, che a quella cd. esistenziale segnatamente, p. 34 dell’atto di appello e che fossero anche mancate, per quanto concerneva la CONAD, le allegazioni a sostegno del cd. danno all’immagine segnatamente, p. 35 dell’atto di appello . La Corte di appello si è limitata cfr. sintesi al p. 2.2. del Ritenuto in fatto che precede , ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ad esaminare là dove la correttezza e la sufficienza di un tale esame sono poi oggetto di critica in base agli ulteriori motivi di ricorso la posizione della CONAD, quanto al patito danno all’immagine che è danno evento , assumendone la sussistenza perché l’immagine, e l’affidabilità, erano state offuscate dalla diffamazione e, quindi, la sua risarcibilità, nella dimensione di danno-conseguenza artt. 1223 e 2056 cod. civ. , in ragione del fatto che la CONAD, come altri soggetti della grande distribuzione, mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile . Dunque, in riferimento alla domanda svolta dalla CONAD non è dato apprezzare una omessa pronuncia sul motivo di gravame, avendo il giudice di appello comunque esplicitato i fatti e le ragioni del risarcimento del danno-conseguenza per la lesione dell’immagine. 2.1.2.2. - La censura è fondata, invece, per quanto concerne le posizioni del D.B. e del B. , rispetto alle quali - nonostante le critiche mosse alla sentenza di primo grado sul riconoscimento di un danno in re ipsa, in carenza di allegazioni sulle conseguenze pregiudizievoli dell’accertata lesione dell’onore e della reputazione - il giudice di appello ha totalmente ignorato una siffatta censura, limitandosi a rigettare il gravame, così da confermare il riconoscimento del danno e la liquidazione effettuata dal primo giudice. 3. - Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 2043, 2059 e 2697, primo comma, cod. civ. La Corte capitolina ha confermato la liquidazione del danno non patrimoniale disposta dal Tribunale in favore degli attori-appellati nella misura di Euro 100.000,00 per Conad ed Euro 50.000,00 per il D.B. ed il B. , in difetto di qualsiasi totale prova degli stessi, là dove, poi, se il riconoscimento fosse fondato sulla considerazione in re ipsa del danno non patrimoniale, una tale decisione contrasterebbe con gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità. 4. - Con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La Corte territoriale avrebbe motivato in modo del tutto carente in ordine alla sussistenza del danno non patrimoniale in favore della CONAD, mentre non avrebbe motivato affatto quanto ai danni riconosciuti al D.B. ed al B. . 4.1. - Il terzo e quarto motivo - da scrutinarsi congiuntamente e in riferimento alla sola posizione della CONAD giacché in relazione agli altri due originari attori le censure sono assorbite dall’accoglimento del mezzo precedente sull’omessa pronuncia su motivo di appello - sono fondati per quanto di ragione. 4.1.1. - È principio più volte enunciato da questa Corte che anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente tra le altre, Cass., 4 giugno 2007, n. 12929 Cass., 25 luglio 2013, n. 18082 Cass., 1 ottobre 2013, n. 22396 Cass., 16 novembre 2015, n. 23401 . Un siffatto pregiudizio non patrimoniale come precisato dalla citata Cass. n. 12929 del 2007 - è, dunque, ad apprezzare come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente che si esprime, per l’appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all’ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Non è, quindi, predicabile, neppure per il danno all’immagine della persona giuridica o dell’ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento e cioè in re ipsa nel fatto lesivo. Una tale impostazione collide con l’attuale, e ormai consolidatosi a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite del 2008 cfr., segnatamente, Cass., 11 novembre 2008, n. 26972, sino alla recente Cass., sez. un., 22 luglio 2015, n. 15350 , orientamento che esclude, in ogni caso, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, sia che esso derivi da reato Cass., 12 aprile 2011, n. 8421 , sia che sia contemplato come ristoro tipizzato dal legislatore in tema di tutela della privacy Cass., 26 settembre 2013, n. 22100 Cass., 15 luglio 2014, n. 16133 in tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo Cass., 26 maggio 2009, n. 12242 , sia, infine, che derivi dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti, e, tra questi, il diritto all’onore ed alla reputazione della persona fisica Cass., 18 novembre 2014, n. 24474 o il diritto all’immagine dell’ente collettivo o della persona giuridica cfr. pronunce sopra richiamate . Ciò in quanto, con il superamento della teorica del c.d. danno evento elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184 del 1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, ma oggetto di revirement operato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 372 del 1994 , il danno risarcibile, nella sua attuale ontologia giuridica, segnata dalla norma vivente dell’art. 2043 c.c., cui è da ricondurre la struttura stessa dell’illecito aquiliano, non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione Cass. n. 16133 del 2014, cit. . Una prospettiva, questa, che muove anzitutto dal riconoscimento che l’art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta, per l’appunto, da quella di cui all’art. 2043 cod. civ., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dal citato art. 2043, senza differenziazioni in termini di prova cfr. Cass., sez. un. n. 26972 del 2008, cit. . Una prospettiva che, altresì, trova la propria giustificazione di fondo - ribadita ancora una volta da Cass. sez. un. n. 15350 del 2015, cit. - nel postulato per cui, nel sottosistema della responsabilità civile, al risarcimento del danno non può ascriversi una funzione punitiva. Ne consegue che la sussistenza del danno non patrimoniale, quale conseguenza pregiudizievole ossia, una perdita ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., quale norma richiamata dall’art. 2056 cod. civ. di una lesione suscettibile di essere risarcita, deve essere oggetto di allegazione e di prova, sebbene a tale ultimo fine possano ben utilizzarsi anche le presunzioni semplici. 4.1.2. - Nella specie, la Corte capitolina ha risarcito alla CONAD il danno non patrimoniale da lesione dell’immagine unicamente in base alla considerazione che la CONAD, come altri soggetti della grande distribuzione, mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile . il rilievo, privo di qualsivoglia ulteriore indicazione sull’ubi consistam del pregiudizio effettivamente patito dalla CONAD in rapporto alla lesione della propria immagine subita nella concreta vicenda in esame, tale anche da poter innescare, in modo plausibile, una inferenza presuntiva sul discredito sociale dell’operatore di mercato ed in tale ottica non è utile alle ragioni dei controricorrenti far leva sulla sentenza n. 16055 del 2015 di questa Corte - citata nella memoria -, la quale evidenzia, in coerenza con quanto innanzi argomentato, che la presunzione di esistenza del danno era stata correttamente operata dal giudice del merito proprio sulla base degli elementi - espressamente richiamati i , è tale da risolversi nella tautologia per cui il danno all’immagine è da risarcire in quanto sussiste una lesione dell’immagine il che è quanto dire - erroneamente in iure - che il danno non patrimoniale è risarcibile in re ipsa. Del resto, neppure il richiamo - su cui fanno leva le difese dei controricorrenti p. 21 e ss. del controricorso p. 15 e ss. della memoria - al fatto che, nella specie, trovi applicazione una liquidazione eminentemente equitativa vale a superare le fondate critiche di parte ricorrente, giacché, sebbene proprio alla liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. occorra riferirsi nelle ipotesi come quella in esame, essa presuppone anzitutto che il danno sussista e sia, come tale, provato. Peraltro, a seguito del raggiungimento della prova sull’an del pregiudizio non patrimoniale il giudice, ove il danno stesso non possa essere dimostrato nel suo preciso ammontare, pur non essendo tenuto a puntualizzarne le ragioni posto che una precisa quantificazione pecuniaria presuppone dei parametri normativi fissi di commutazione , ha il dovere di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e dell’iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato tra le altre, Cass., 31 maggio 2003, n. 8627 , così da pervenire ad una determinazione del quantum congruente rispetto al caso oggetto di cognizione, ossia non arbitraria. 5. - Va, dunque, rigettato il primo motivo di ricorso, mentre devono essere accolti i restanti motivi per quanto di ragione, come innanzi precisata. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà pronunciare sul motivo di gravame concernente il risarcimento del danno non patrimoniale preteso da D.B.C. e B.M. , nonché delibare nuovamente le censure degli appellanti sulla pretesa risarcitoria per danno non patrimoniale all’immagine avanzata dalla CONAD, tenuto conto dei principi e dei rilievi di cui ai p.p. 4.1.1. e 4.1.2. che precedono. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie restanti motivi nei termini di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.