La delibera comunale che affida la difesa in giudizio menziona chi ha avviato la causa? Il Comune rischia il risarcimento

La pubblicazione e la divulgazione di atti che determinano una diffusione di dati personali deve ritenersi lecita qualora prevista da una norma di legge o di regolamento.

Interessante il caso deciso dalla III sezione civile della Cassazione sentenza n. 20615/16 depositata il 13 ottobre , avente ad oggetto il risarcimento dei danni per presunta violazione della privacy chiesto ad un Comune reo di aver indicato, nelle delibere di affidamento dell’incarico di difesa, il nominativo delle controparti. Il caso. Due attori agivano contro un Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti rispettivamente per un sinistro stradale e quale conseguenza della caduta in un locale di proprietà dell’ente locale. Il Comune si costituiva in giudizio previa emanazione di due delibere di giunta, pubblicate sul sito internet istituzionale, il cui contenuto, a detta degli attori, violava il loro diritto alla riservatezza da qui la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali. Il Tribunale accoglieva la relativa richiesta risarcitoria inerente l’asserita violazione del diritto alla riservatezza. Il Comune proponeva ricorso per cassazione. La Cassazione ribalta la decisione di merito. È piuttosto critico il giudizio della Cassazione nei confronti della decisione impugnata. Anzitutto, gli Ermellini esprimono un importante principio in materia di riservatezza. Infatti, viene affermato che la pubblicazione e la divulgazione di atti che determinano una diffusione di dati personali deve ritenersi lecita qualora prevista da una norma di legge o di regolamento. Del resto, precisa la Suprema Corte, nel caso specifico il Comune aveva appunto seguito le regole perché non avrebbe potuto adempiere alle finalità dell’atto in modo diverso da quello attuato. In concreto, il contenuto delle delibere contestate. Inoltre, osserva la Cassazione, il contenuto delle delibere comunali rese oggetto di richiesta risarcitoria - con le quali rispettivamente venivano riportati il nome e il cognome dei richiedenti i danni, oltre alla targa e al modello dell’auto di proprietà di uno di essi ed ai dati anagrafici di uno dei due integrati della annotazione della lesione al ginocchio subita a seguito della caduta nell’atrio comunale – non rendeva i soggetti identificabili se non associato ad altri elementi identificativi data e luogo di nascita, dimora, residenza, domicilio, codice fiscale, attività lavorativa e se calato in un contesto sociale ampio quale quello della città di riferimento una città di circa 80 mila abitanti . Per identificare i soggetti menzionati nella delibera di giunta erano necessarie indagini complesse. La identificazione dei soggetti menzionati nella delibera comunale avrebbe potuto, pertanto, conseguire soltanto ad operazioni di ricerca, anche attraverso banche dati in possesso di terzi, comportanti un dispendio di attività, di energie e di spesa del tutto sproporzionato rispetto all’interesse all’identificazione di soggetti coinvolti in un banale incidente d’auto o a una altrettanto banale caduta in un locale di proprietà pubblica. L’irrisarcibilità in generale del danno non patrimoniale. Va infine ribadito, secondo la Suprema Corte, il principio della irrisarcibilità dei danni non patrimoniali che non superino una determinata soglia e gravità e della irrisarcibilità di quelli che non risultino puntualmente allegati e provati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 dicembre 2015 – 13 ottobre 2016, n. 20615 Presidente Salmè – Relatore Travaglino I fatti Nel maggio del 2009 gli odierni resistenti convennero dinanzi al Tribunale di Marsala l'omonimo comune, chiedendo di essere risarciti dei danni subiti, gli A. a seguito di un sinistro stradale, l'Alessandrini in conseguenza di una caduta in un locale di proprietà dell'ente territoriale. Il comune si costituì in giudizio previa emanazione di due delibere di giunta, pubblicate sul sito internet istituzionale, il cui contenuto, a detta degli attori, violava il proprio diritto alla riservatezza - onde la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali oggetto del presente procedimento. Il Tribunale accolse la domanda. Il comune di Marsala ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi di censura illustrati da memoria. Resiste con controricorso la famiglia A Le ragioni della decisione Il ricorso è pienamente fondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 4 D.lgs. 196/2003 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nullità della sentenza per omessa motivazione. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 15 D.lgs. 196/2003, 2050, 2697 c.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nullità della sentenza per omessa motivazione. I motivi che possono congiuntamente esaminarsi, attesane l'intrinseca connessione - sono entrambi fondati. Sotto un triplice, concorrente profilo. Da un canto, la pubblicazione e la divulgazione di atti che determinino una diffusione di dati personali deve ritenersi lecita qualora prevista come nella specie, poiché l'Amministrazione comunale non avrebbe potuto adempiere alla finalità dell'atto in modo diverso da quello attuato da una norma di legge o di regolamento - mentre il termine previsto dall'art. 124 D.lgs 267/2000 pubblicazione nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi non può ritenersi di natura perentoria come indirettamente confermato dalle linee guida contenute nel Decreto legislativo 33/2013 che, disciplinando la pubblicità per finalità di trasparenza, ne ha previsto la durata in 5 anni Dall'altro, il contenuto delle due delibere comunali - con le quali vennero, rispettivamente, riportati il nome e cognome degli odierni resistenti, oltre alla targa e al modello di autovettura di proprietà di uno di essi, ed i dati anagrafici della sola Alessandrini, integrati dall'annotazione della lesione al ginocchio destro riportata a seguito della caduta nell'atrio comunale - non rende il soggetto identificabile se non associato ad altri elementi identificativi data e luogo di nascita, dimora, residenza, domicilio, codice fiscale, attività lavorativa e se calato in un contesto sociale ampio quale quello della città di appartenenza dei resistenti. La identificazione dei soggetti menzionati nella delibera avrebbe potuto, pertanto, conseguire soltanto ad operazioni di ricerca, anche attraverso banche dati in possesso di terzi, comportanti un dispendio di attività, di energie e di spesa del tutto sproporzionato rispetto all'interesse all'identificazione di tre soggetti coinvolti in un banale incidente d'auto ed in una altrettanto banale caduta in un locale do proprietà pubblica, non potendosi ragionevolmente sostenere che i dati contenuti nelle delibere comportassero ipso facto una automatica e certa identificabilità rilevante ai fini invocati dagli A Nessun dato realmente sensibile può dirsi, difatti, colpevolmente ostentato sub specie di una sua rilevanza a fini risarcitori né quello della mera indicazione dei nominativi dei danneggiati e del tipo di autovettura posseduta, né quello relativo ad un banale infortunio al ginocchio, che non rientra a nessun titolo tra le notizie idonee a rivelare lo stato di salute del danneggiato tali essendo per converso, quelle destinate a disvelare patologie, terapie, anamnesi familiari, accertamenti diagnostici . Dall'altro ancora, nessun automatismo è lecito inferire tra i disposto dell'art. 4 del Codice della Privacy e la predicabilità di un danno non patrimoniale, fattispecie cui le sezioni unite di questa Corte hanno riservato un ampia e approfondita disamina, affermando il principio della irrisarcibilità di quelli che non superino una determinata soglia dì serietà e gravità con esclusione dei danni cd. bagattellari, e di quelli rientranti in una normale ed auspicabile dimensione di tollerabilità dovuta alla civile convivenza, come imposta dal contemperamento tra i principi costituzionali di solidarietà e tolleranza e quelli posti a presidio della dignità libertà e salute dell'individuo , e comunque della irrisarcibilità di quelli che non risultino puntualmente allegati e provati allegazione e prova, nella specie, del tutto assente , come ancora di recente affermato da questa Corte regolatrice Cass. 15429 del 2014 . Il ricorso è pertanto accolto, e il procedimento rinviato al Tribunale di Marsala, che, in persona di altro giudice, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Marsala in altra composizione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012, dichiara la\sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.