Danno da perdita di congiunto: il luogo di residenza del danneggiato è irrilevante

In tema di risarcimento dal danno da illecito aquiliano, il luogo di residenza del danneggiato non assume alcuna rilevanza rispetto alla determinazione del quantum risarcibile essendo elemento estraneo alla struttura dell’istituto.

Lo ha affermato al Corte di Cassazione con la sentenza n. 20206/16 depositata il 7 ottobre. Il caso. La Corte d’appello di Bari riformava la sentenza pronunciata dal locale Tribunale in merito al risarcimento conseguente ad un sinistro stradale, rigettando l’appello incidentale proposto dai danneggiati che lamentavano l’adeguamento del risarcimento al luogo dove vivevano il Senegal , oltre alla mancata applicazione dei criteri indicati dalle tabelle di Milano per quanto riguarda la determinazione del quantum risarcibile. La pronuncia viene impugnata con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione dai danneggiati che ripropongono le medesime doglianze. Risarcimento del danno e residenza del danneggiato. Il primo motivo di ricorso trova la condivisione della Corte Suprema, che ripercorre il percorso argomentativo dei Giudici territoriali i quali accoglievano il motivo d’appello con cui la compagnia assicuratrice chiedeva la liquidazione del danno in riferimento al Paese di residenza della controparte, cioè il Senegal, dove il valore dell’euro è nettamente superiore all’Italia adeguando in tal modo l’entità del danno morale risarcibile al contesto socio economico dove vive il danneggiato in funzione compensativo-satisfattiva, e non risarcitoria . Tale approccio ermeneutico si fonda su un precedente di legittimità Cass. Civ. 1637/2000 nel quale però, sottolineano gli Eremllini, non erano coinvolti cittadini stranieri, bensì residenti in province diverse, circostanza che aveva giustificato la considerazione della realtà socio-economica in cui vivevano i danneggiati ai fini della quantificazione equitativa del danno subito. Illecito aquiliano. L’evoluzione giurisprudenziale successiva è però giunta a negare l’incidenza della residenza del danneggiato sul quantum del danno risarcibile in quanto elemento estraneo all’illecito aquiliano così come delineato dall’ordinamento. L’utilizzo del risarcimento derivante dall’illecito è infatti un posterius rispetto all’evento lesivo e dunque il valore del risarcimento non è determinabile sulla base delle sue concrete possibilità di utilizzo in riferimento al potere d’acquisto riscontrabile in un determinato luogo, rilevando invece le sole caratteristiche intrinseche del danno rispetto alle quali deve essere restaurata la sfera giuridica della persona lesa. Il danno da perdita di congiunto. Aggiunge inoltre la S.C. che nei casi di danno da perdita di congiunto, come quello in oggetto, il risarcimento deve essere commisurato al valore che la persona perdura aveva rispetto al danneggiato e non alle conseguenze economiche del risarcimento. Il risarcimento patrimoniale è infatti una fictio , inidonea per sua natura a restituire o compensare la perdita del congiunto bensì soltanto ad attestare il valore della persona nell’unica modalità che l’ordinamento giuridico consente. Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari che, in diversa composizione, dovrà rideterminare il quantum del danno subito dal ricorrente sulla base del legame intercorrente con le persone perdute, nell’ambito dei canoni definiti dalle tabelle del Tribunale di Milano.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 giugno – 7 ottobre 2016, n. 20206 Presidente Amendola – Relatore Graziosi Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15 febbraio 1 marzo 2012, a seguito di appello principale proposto da Fondiaria SAI assicurazioni S.p.A. e di appello incidentale proposto da C.M. , T.F. e Se.Kh. , in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori, avverso sentenza del Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, del 2 ottobre 2006 riguardante un sinistro stradale in cui erano deceduti i coniugi e padri degli appellanti incidentali quali terzi trasportati in uno dei due veicoli coinvolti -, accoglieva l’appello principale laddove lamentava il mancato adeguamento in senso qui diminutivo del risarcimento al luogo dove vivevano i danneggiati nella causa in esame, in Senegal e accoglieva l’appello incidentale per mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano nella determinazione del danno da perdita di congiunto, cosi rideterminando il quantum di tale danno e disponendo la devalutazione della somma dal sinistro e il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia di primo grado. 2. Hanno presentato ricorso C.M. , in proprio e per il figlio minore T.E.A. , le sue figlie frattanto divenute maggiorenni T.A. e T.K. , T.F. e i figli frattanto divenuti maggiorenni S.A. e S.P.M. , Se.Ya. , in proprio e per la figlia minore Sa.Se. , e la figlia frattanto divenuta maggiorenne Se.Ya. , Se.Kh. improprio e per le figlie minori Se.Ya. e Se.Ou.Kh. , sulla base di due motivi il primo denuncia violazione dell’articolo 3 Cost., violazione e falsa applicazione degli articoli 125126 d.lgs. 209/2005 nonché violazione dell’articolo 61 l. 218/1995, per avere il giudice d’appello commisurato al luogo di residenza dei danneggiati l’entità del risarcimento il secondo motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere il giudice d’appello devalutato il quantum del danno a partire dal sinistro, disponendo poi il calcolo degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino alla pronuncia di primo grado. Si difende con controricorso Fondiaria SAI S.p.A., che chiede che il ricorso sia dichiarata inammissibile o comunque rigettato. Si difende con controricorso anche Allianz S.p.A., come compagnia designata per il FGVS, che richiede il rigetto del ricorso. Sia i ricorrenti, sia Allianz S.p.A. hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 3. Il primo motivo del ricorso è fondato. 3.1 Nell’impugnata sentenza la corte territoriale ha accolto il terzo motivo dell’appello principale, per cui la liquidazione del danno avrebbe dovuto tener conto del Paese di residenza dei danneggiati, cioè il [], ove il valore dell’Euro sarebbe stato superiore che in Italia, per cui i danneggiati avrebbero ricevuto un risarcimento superiore a quello che sarebbe stato loro concesso se in Italia fossero stati residenti. La corte si è fondata sull’insegnamento di Cass. sez. 3, n. 14 febbraio 2000 n. 1637, massimata come segue Nella determinazione equitativa del danno morale può tenersi conto anche della realtà socio economica in cui vive il danneggiato al fine di adeguare a tale realtà l’importo che si ritiene dovuto ai fini riparatori del danno. Ciò però presuppone la definizione di una somma di denaro assunta come equa per la riparazione del danno in base al potere di acquisto medio e la successiva operazione di valutazione di corrispondenza di tale importo al particolare potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso. Consegue che il giudice di merito il quale nella valutazione equitativa del danno morale abbia fatto riferimento al contesto socio-economico dell’area territoriale in cui vive il danneggiato come fattore giustificativo della determinazione del danno è tenuto a dare puntuale conto dell’incidenza del potere di acquisto nella zona indicata sulla base di parametri numericamente accettabili, quali gli indici del costo della vita nelle varie aree del territorio nazionale . Il giudice d’appello ha ritenuto che si tratti di un indirizzo giurisprudenziale preferibile ad altra giurisprudenza richiamata, peraltro di merito, per cui l’adeguamento del risarcimento al contesto socio-economico dove vive il danneggiato ha funzione compensativo-satisfattiva, e non risarcitoria, e deve altresì tenersi conto della possibilità che il danneggiato sposti la sua residenza. Sarebbe infatti osserva la corte territoriale assai improbabile che i cittadini senegalesi che hanno agito nel presente giudizio siano in grado di scegliere un diverso luogo di residenza rispetto a quello attuale, nel prossimo futuro e il differente potere d’acquisto non può pertanto non incidere sulla determinazione del quantum risarcitorio. 3.2 La pronuncia del 2000 cui si rifà la corte territoriale, peraltro, non esaminava un caso riguardante danneggiati stranieri, bensì una fattispecie in cui il giudice dl secondo grado la Corte di L’Aquila aveva confermato il quantum di un danno morale da perdita di congiunto, in sostanza, per il mero fatto che le persone danneggiate risiedevano nella provincia di Chieti, sostenendo che il pretium doloris assume sempre connotazioni economiche, per cui va ragguagliato alla realtà socio-economica in cui vivono le danneggiate . Essendo stato quindi presentato ricorso lamentando che la liquidazione del danno morale era inadeguata, in quanto deve escludersi ogni riferimento a localizzazioni geografiche, questa Suprema Corte ha preso le mosse proprio dall’affermazione che non è errato ritenere che, nella determinazione equitativa della somma volta al risarcimento del danno morale subiettivo, debba tenersi conto anche delle realtà socio-economiche in cui vive il danneggiato . Dato atto che il risarcimento ha funzione meramente surrogante e compensativa delle sofferenze indotte dal fatto illecito rilievo finalizzato a escluderne l’ovvia assenza di natura sanzionatoria , prosegue dunque il giudice di legittimità osservando che, se l’entità delle soddisfazioni compensative ritraibili dalla disponibilità di una somma di denaro è diversa a seconda dell’area nella quale il denaro è destinato ad essere speso, non l’entità delle soddisfazioni deve variare, ma la quantità di denaro necessario a procurarle. Tale condizionamento, per così dire, valutano non ha ostato, però, nel caso di specie, alla cassazione della sentenza d’appello, sulla base dell’ulteriore argomentazione che, per aumentare o diminuire in correlazione alle particolari condizioni socio-economiche dell’area geografica dove vive il danneggiato, occorre comunque, quale presupposto, la determinazione di un valore monetario su cui operare tali adeguamenti, nel caso assente. 3.3 Quando fu pronunciata la sentenza in questa sede impugnata, non vi era stato alcun altro arresto di legittimità concernente la questione in esame Poco dopo il deposito della sentenza 16 marzo 2012 vi ritornò la sentenza n. 7932 del 18 maggio 2012, ancora di questa sezione Terza Civile. In un caso in cui il danneggiato non era italiano bensì rumeno, fu chiaramente esclusa ogni incidenza sul quantum del danno non patrimoniale della residenza del danneggiato. Ciò sulla base del fatto che l’illecito aquiliano si compone di tre elementi essenziali condotta illecita dolosa o colposa , danno e nesso causale tra essi le cui circostanze soltanto possono incidere sulla aestimatio del danno, mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, un posterius , come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno così l’appena citata sentenza, in motivazione . Più recentemente, Cass. sez. 3, 13 novembre 2014 n. 24201, a proposito di un risarcimento ai congiunti di un tunisino deceduto in Italia per il danno morale da perdita, ha riesaminato la questione, raffrontando l’arresto del 2000 con quello del 2012, e manifestando adesione a quest’ultimo, a cui favore ha aggiunto due ulteriori elementi di sostegno da un lato, l’obbligo di non discriminare gli stranieri racchiuso nell’articolo 3 Cost. al riguardo richiamando le sentenze nn. 252/2001 e 106/2008 della Corte Costituzionale e, dall’altro, la necessità di una certezza risarcitoria nel senso della uniformità, emersa soprattutto dalla nota pronuncia che ha individuato la relativa concretizzazione dell’equità nelle tabelle di Milano Cass. sez. 3, 7 giugno 2011 n. 12408 . 3.4 Non vi è alcun motivo per riesumare la posizione assunta nell’ormai risalente pronuncia del 2000, la quale non ha trovato, come si è appena visto, alcuna sequela nella giurisprudenza successiva di questa Suprema Corte. Fondamentale risulta il rilievo, operato dalla sentenza del 2012, che la condizione socio-economica del danneggiato è un elemento esterno rispetto all’illecito aquiliano. È infatti un posterius rispetto a tale illecito l’utilizzazione del risarcimento, e dunque il valore di quest’ultimo non è determinabile ai fini della sua utilizzazione, bensì in relazione alle intrinseche caratteristiche del danno rispetto al quale è diretto a restaurare la sfera giuridica della persona lesa. Né, d’altronde, potrebbe opporsi che per determinare il danno morale da perdita di congiunto si valutano comunque circostanze esterne al fatto illecito, cioè il tipo di legame e la sua concreta conformazione che avvinceva al defunto il danneggiato. È agevole infatti rilevare perché il danno da perdita del congiunto deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne ritrarrà. Si tratta, invero, di un danno non patrimoniale, rispetto al quale, ontologicamente, un risarcimento patrimoniale è sempre una fictio , non idonea a restituire/compensare, bensì soltanto ad attestare nell’unica modalità giuridicamente possibile il valore della persona perduta. E il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base ad elementi che su tale umanità non incidono tale d’altronde è la ratio del principio costituzionale di uguaglianza condivisibilmente richiamato dall’arresto del 2014. Dismettendo proprio nell’ incipit della legge fondamentale le discriminazioni id est , le distinzioni giuridicamente illogiche che pesantemente intridevano in precedenza le strutture normative sesso, razza, religione, posizione personale e sociopolitica , il legislatore costituzionale ovviamente inibisce una liquidazione risarcitoria come quella adottata nella impugnata sentenza, per cui alla persona in sé si impone come parametro per il risarcimento per equivalente della sua perdita il valore della moneta con cui viene concretizzato nel luogo dove risiede chi tale perdita ha subito. Anche a prescindere, quindi, dai noti canoni del diritto internazionale e sovranazionale inibitori delle discriminazioni perché attinenti al valore umano v. per tutti, sempre in un caso di danno non patrimoniale dei congiunti per perdita di marito e padre, Cass. sez. 3, 17 aprile 2013 n. 9231 , l’impostazione valutaria del risarcimento del danno sposata dalla corte territoriale risulta radicalmente illegittima. La determinazione del danno, nel caso di specie, dovrà essere effettuata soltanto sulla base, come già sopra si è accennato, del genere e del contenuto specifico del legame che univa le persone perdute alle persone rimaste ovvero, in relazione alla perdita di comunione di vita e di affetti nonché della integrità familiare v., p.es., Cass. sez. 3, 9 maggio 2011 n. 10107 e l’assai recente Cass. sez. 3, 20 agosto 2015 n. 16992 , nell’ambito, allo stato del diritto vivente, dei canoni uniformanti rappresentati dalle tabelle del Tribunale di Milano, salve naturalmente le eventuali esigenze di peculiare personalizzazione. Il primo motivo del ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente logico assorbimento del secondo la sentenza, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, cui si rimette anche quanto attiene alle spese del grado di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari anche per quanto concerne le spese del grado.