Ressa all’auditorium, brutta caduta per una signora: Comune responsabile

Ricostruito l’episodio, emergono in maniera netta le carenze organizzative addebitabili all’ente locale. Per l’evento, difatti, non vi erano neanche delle semplici transenne per regolarizzare il flusso degli spettatori.

Ressa all’ingresso dell’auditorium comunale. A farne le spese è un’anziana signora per lei una rovinosa caduta, con lesioni serie. Ma a finire sotto accusa è la pessima organizzazione da parte dell’ente locale. Irrilevante il fatto che la donna abbia affrontato la folla pur avendo oltre 60 anni di età. Cassazione, sentenza n. 19993, sezione Terza Civile, depositata il 6 ottobre 2016 Ressa. Ricostruito nei dettagli l’incidente. La signora è stata travolta all’ingresso dalla folla mentre stava salendo i gradini dell’auditorium . Nonostante una dinamica così chiara, però, i giudici d’appello addebitano proprio alla donna le maggiori responsabilità per la caduta. In particolare, è stato messo ‘nero su bianco’ in secondo grado che l’anziana si è volontariamente esposta al rischio di subire danni fisici , perché ella, vista la sua età – 63 anni –, avrebbe dovuto, secondo i giudici, prendere atto della situazione che si era venuta a creare per il considerevole afflusso di spettatori, per le carenze di illuminazione e per la presenza di gradini che potevano darle problemi di equilibrio e quindi sottrarsi semplicemente alla calca e tenersi in disparte, in attesa della apertura della porta di ingresso . Così la donna non avrebbe rischiato spintoni o strattoni e, concludono i giudici, avrebbe evitato la caduta. Carenze. Ora, però, le discutibili valutazioni compiute in appello vengono letteralmente demolite dalla Cassazione. Privo di logica, quindi, attribuire alla donna il 75 per cento della responsabilità per l’incidente. Che, invece, spiegano i magistrati, è evidentemente attribuibile alle carenze addebitabili al Comune nella organizzazione della serata all’auditorium. Nessun dubbio è possibile, difatti, sull’assenza di personale e sulla mancata predisposizione di idonee misure di sicurezza , come transenne o corridoi di accesso obbligati , che avrebbero potuto contenere la calca degli spettatori ed evitare condizioni di rischio . Questo dato di fatto non può essere certo sminuito, spiegano i magistrati, dalla constatazione della età della vittima, il cui comportamento in fila è stato assolutamente corretto, e per nulla imprudente. Evidenti, quindi, le colpe del Comune, destinato, con molta probabilità, a risarcire l’anziana signora. Sulla cifra, però, bisognerà aspettare il nuovo giudizio in appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 aprile 6 ottobre 2016, n. 19993 Presidente Spirito – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 2/4/2013 la Corte d'Appello di Cagliari, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Fondiaria Sai s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Sassari n. 169/2011, ha dichiarato la concorrente responsabilità, nella misura del 75%, della danneggiata ed originaria attrice sig. M.F.D. nella causazione del sinistro avvenuto il 6/1/2002, allorquando mentre stava salendo i gradini dell'Auditorium comunale di Ittiri, sospinta dalla folla che si accalcava al suo ingresso e, anche a causa della carenza d'illuminazione dell'area e della mancanza di personale di sorveglianza che consentisse un regolare flusso nell'ingresso dei numerosi spettatori, era caduta sulla scalinata, procurandosi gravi lesioni da cui erano residuati a suo carico anche postumi invalidanti permanenti . Con conseguente riduzione dell'ammontare di risarcimento del danno liquidato in favore della medesima dal giudice di 1^ cure. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Dare propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1917 c.comma 32, 103, 105, 106 c.p.comma in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, l° co. n. 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente qualificato come di garanzia propria, anziché impropria, l'effettuata chiamata della compagnia assicuratrice Fondiaria Sai s.p.a. Con il 2° motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1227 c.comma 40, 41 c.p., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ed immotivatamente ritenuto il suo concorso di colpa nella causazione del sinistro, per di più nella preponderante misura del 75%_ Il 2° motivo, che va preliminarmente esaminato in quanto logicamente prioritario, è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. E' rimasto nella specie accertato che la caduta dell'odierna ricorrente, nel mentre attendeva con altre persone l'apertura dell'ingresso dell'auditorium in cui doveva tenersi lo spettacolo del comico Benito Urgu , è avvenuta a causa della folla che si era accalcata all'ingresso, per poter accedere ai posti migliori, e dalla quale era stata sospinta . Dopo avere sottolineato la correttezza dell'avviso del giudice di prime cure per avere evidenziato la condotta colposa del Comune organizzatore dell'evento per non avere predisposto alcun servizio per disciplinare l'afflusso degli spettatori alla struttura, non potendosi infatti escludere, necessariamente con una valutazione ex ante, l'opportunità di tale servizio in relazione alla modestia dell'evento, e dovendo, invece, porsi in risalto che l'ingresso libero, il ridotto numero di posti a disposizione e la notorietà locale del personaggio chiamato ad esibirsi avrebbe dovuto far propendere l'amministrazione per l'approntamento dell'indicato servizio , nonché per avere sottolineato come la presenza di idonee misure transenne o corridoi di accesso obbligati e di personale incaricato avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca degli spettatori ed evitare condizioni di rischio per quest'ultimi , traendone la conclusione che dal relativo mancato apprestamento deriva la responsabilità dell'Amministrazione comunale , la corte di merito è nell'impugnata sentenza invero pervenuta a disattendere i suindicati principi. In particolare là dove ha affermato che l'odierna ricorrente si è volontariamente esposta al rischio di subire danni fisici in quanto, nel dato pacifico che l'appellata all'epoca dei fatti non era più giovane, avendo compiuto 63 anni, è agevole rilevare che la stessa una volta preso atto della situazione che si era via via venuta a verificare per il considerevole afflusso di spettatori, per le carenze di illuminazione e per la presenza nel piazzale di gradini che potevano determinarle problemi di equilibrio, avrebbe dovuto puramente e semplicemente sottrarsi alla calca e tenersi in disparte in attesa della apertura della porta di ingresso, in modo tale da accedere alla struttura con modalità tali da non rischiare spintoni o strattoni ed invece, al fine, ritenuto per essa prevalente, di conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo, si è consapevolmente esposta al rischio di subire spintoni da parte degli altri impazienti e accaniti avventori e di cadere a terra . Pervenendo quindi a concludere che questa sua volontaria esposizione al rischio di caduta, sebbene non determini una completa cesura del nesso causale tra evento e condotta colposa del Comune, ha concorso in modo preponderante allo stesso evento , stimando nel 75% il concorso della vittima. Orbene, atteso che ìl nesso di causalità indica la derivazione di un evento dannoso da una condotta dolosa o come nella specie colposa in quanto il primo non si sarebbe verificato in assenza di quest'ultima cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 22/2/2016, n. 3428 Cass., 6/5/2015, n. 9008 , l'erroneità dell'assunto della corte di merito si coglie invero con tutta evidenza là dove, dopo avere correttamente ascritto la caduta alla negligente, imprudente ed imperita organizzazione dello spettacolo da parte del Comune, ergo alla colpa del medesimo {per non avere predisposto idonee misure transenne o corridoi di accesso obbligati né la presenza di personale incaricato , che avrebbe potuto, quanto meno, contenere la calca degli spettatori ed evitare condizioni di rischio per quest'ultimi , è pervenuta a sostanzialmente svuotare di contenuto tale conclusione apoditticamente ed illogicamente ascrivendo la caduta dell'odierna ricorrente pressoché in via esclusiva alla sua stessa colpa. Ha in particolare ritenuto colposa la condotta della danneggiata in quanto, benché non più giovane, avendo compiuto 63 anni , in spregio delle circostanze di tempo e di luogo stante il considerevole afflusso di spettatori , le carenze di illuminazione , la presenza nel piazzale di gradini che potevano determinarle problemi di equilibrio si è nel caso ostinata a voler conseguire comunque un posto da cui assistere comodamente allo spettacolo , a tale stregua consapevolmente esponendosi al rischio di subire spintoni da parte degli altri impazienti e accaniti avventori e di cadere a terra , anziché sottrarsi alla calca e tenersi in disparte in attesa della apertura della porta di ingresso . Afferma in sostanza la corte di merito nell'impugnata sentenza che se l'odierna ricorrente fosse stata più prudente, come le circostanze di tempo e di luogo imponevano, al pari degli altri spettatori non sarebbe caduta. Ergo, conclude tale giudice, è la condotta imprudente, e pertanto colposa, della cliente odierna ricorrente ad essere nella specie assurta a causa pressoché esclusiva del danno, ponendosi come interruttiva -pur se non completamente del nesso di causalità tra evento dannoso e condotta colposa del Comune organizzatore sebbene non determini una completa cesura del nesso causale tra evento e condotta colposa del Comune . Va al riguardo tuttavia osservato che, ben nota la situazione dei luoghi le carenze di illuminazione , la presenza nel piazzale di gradini che potevano determinare agli avventori problemi di equilibrio nonché agevolmente prevedibile il considerevole afflusso di spettatori , emerge viceversa con tutta evidenza la diretta derivazione del sinistro la caduta, con conseguenti gravi lesioni personali della spettatrice odierna ricorrente alla condotta colposa proprio del Comune organizzatore non improntata alla diligenza, prudenza e cautela dovute in relazione alle concrete circostanze di luogo e del caso. Il comportamento mantenuto dall'odierna ricorrente non risulta d'altro canto connotato da carattere di eccezionalità ed imprevedibilità, a tale stregua non configurandosi come interruttiva del nesso di causalità cfr., con riferimento a diverse fattispecie, Cass., 29/2/2016, n. 3983 Cass., 22/2/2016, n. 3428 . In altri termini, rimasto accertato che la caduta della danneggiata odierna ricorrente è stata nella specie causata dalla ressa di persone affollatasi nella piazza antistante 1'Auditoríum in ragione degli spintoni degli impazienti e accaniti avventori , il Comune organizzatore non ha invero dimostrato che l'evento dannoso presentasse i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero che l'evitabilità del danno fosse perseguibile solamente con l'impiego di mezzi straordinari cfr. Cass., 9/6/2016, n. 11802. E già Cass., 20/2/2006, n. 3651 che l'infortunata abbia fatto un uso anormale della cosa così singolare da non poter essere neppure prevedibile e prevenibile cfr. Cass., 8/5/2008, n. 11227 , nulla avendo al riguardo indicato la corte di merito. Va per altro verso sottolineato che, ove ritenuta sulla base di precisi indici rivelatori di negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline, certamente non integrati dalla suindicata possibilità di rinunziare a fare la fila in attesa dell'apertura delle porte dell'Auditorium dalla corte di merito nell'impugnata sentenza illogicamente argomentata in base alla mera circostanza che la danneggiata avesse già compiuto 63 anni nella specie colposa anche la condotta della vittima, in ordine anche alla determinazione della proporzione del relativo concorso con quella del danneggiante deve essere dal giudice fornita congrua motivazione, con specifica indicazione dei criteri e degli indici all'uopo considerati, non potendo limitarsi, come invero nell'ímpugnata sentenza, ad una mera del tutto apodittica indicazione. Dell'impugnata sentenza, rigettato il 1° motivo giacché come dalle Sezioni Unite di questa Corte posto in rilievo in caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione -esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta giova anche al soggetto assicurato, senza necessìtà di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed é priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.comma dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione v. Cass., Sez. Un., 4/12/2015, n. 24707 , s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Cagliari, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il 2° motivo di ricorso, rigettato il 1°. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Cagliari, in diversa composizione.