Illegittimo il risarcimento ultra legem

In tema di danno da incidente stradale e quindi di circolazione di veicoli a motore, il diritto del danneggiato al risarcimento sorge limitato ope legis pertanto, l’impresa assicuratrice non è tenuta a dimostrare, in giudizio, l’esistenza del decreto ministeriale che abbia modificato i limiti del massimale.

E’, quindi, illegittima, e va pertanto riformata, la sentenza di merito con cui, accertato il sinistro occorso ad una famiglia, venga rideterminato il danno in una somma che, invece, risulti superiore al limite del massimale ex lege . Il principio si argomenta dalla sentenza n. 19658, decisa il 27 aprile 2016 e depositata il 3 ottobre 2016. Il caso. Un soggetto, unitamente al coniuge ed ai figli, subiva un incidente stradale così, otteneva, in sede giudiziale, il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento, peraltro rideterminata in appello, nonostante la società assicuratrice avesse richiamato i limiti dei massimali di legge. Il contratto di assicurazione tra obbligo e diritto la fonte inter partes”. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 3, 4, 24, 41 e 97 Cost., 19 e 21 l. n. 990/69 nonché gli artt. 112 e 113 c.p.c All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di responsabilità, diritto, obbligazione, obbligo, procedimento e provvedimento. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di rilevanza, ex se , dell’evento lesivo e, sine conditio , del provvedimento giurisdizionale che abbia riconosciuto ovvero rideterminato la relativa quantificazione economica. In realtà, sul piano sostanziale, la principale osservazione inerisce la distinzione tra rapporto assicurativo con impresa in bonis e responsabilità civile obbligatoria. Nel primo caso, la sussistenza e l’entità del massimale ha natura negoziale” ovvero dipende, oltreché dai limiti minimi di legge, dalla libera volontà delle parti contraenti dunque, è onere ed interesse dell’assicuratore esibire la polizza onde provare il relativo massimale pattuito Cass. n. 10811/2011 . Nel secondo caso, invece, il diritto del danneggiato ha natura legislativa” Cass. nn. 11552/2013, 27566/2011, 21057/2009, 9243/07, 4016/06, 10479/04, 3807/04, 4485/03, 2991/01 ciò significa che tale situazione giuridica soggettiva, sia pur qualificata nell’ an in termini di diritto, resta sottoposta, nel quantum debeatur , alla legge statale/nazionale. Il massimale applicabile in sede di liquidazione del risarcimento è, quindi, quello previsto dalla legislazione. La potestas del giudice e le norme gli atti aventi forza di legge. Anche sotto il profilo formale-procedurale, va effettuata una osservazione e, cioè, sulla natura giuridica dei decreti con cui vengono modificati i limiti ai massimali indicati nella tabella allegata alla lex specialis tali atti vanno qualificati, tecnicamente”, normativi, anche se non di rango primario, e, pertanto, la parte chiamata a rispondere del risarcimento del nocumento subìto dal privato non deve sottoporre tali atti all’attenzione del giudice procedente e ciò contrariamente a quanto sostenuto da Cass. nn. 10765 e 6933/1999. Trattasi del principio iura novit curia ”, rigorosamente circoscritto alle disposizioni di natura sostanziale, per cui il magistrato, la cui conoscenza delle leggi è presupposta, è tenuto all’applicazione di esse anche se non siano state indicate dalla parte interessata segnatamente, l’organo giudicante ha il potere-dovere di inquadrare giuridicamente la fattispecie in modo corretto, anche in difetto ovvero in difformità dalle norme richiamate dalle parti. De iure condito, la natura giuridica normativa” del provvedimento” ministeriale esclude la necessità dell’onere della prova della relativa vigenza, anche da parte del Soggetto assicuratore. Rebus sic stantibus , non è invocabile la posizione che l’atto normativo assume, di diritto e/o di fatto, nella gerarchia delle fonti. Nella fattispecie, è irrilevante in termini di omissione che l’assicuratore, in corso di giudizio a abbia meramente richiamato i limiti dei massimali di legge b non abbia indicato il limite del massimale ratione temporis vigente c non abbia puntualmente dedotto il superamento del limite di legge. E’, infine, indifferente che il danno sia stato rideterminato in sede di gravame, che sia stato subìto da una o più persone e che questi siano, tra loro, familiari, peraltro stretti, ed, altresì, che le contro-parti del procedimento siano entrambe s.p.a. In tal senso, non sussiste alcuna incompatibilità tra diritto e tutela ad hoc e la posizione dell’assicuratore finisce per prevale re su quella del privato danneggiato. Decisione il magistrato è tenuto, ex officio, a conoscere gli atti normativi. In ambito di rapporti tra danneggiato ed assicuratore e quindi tra ius e obligatio , contrariamente a quanto sostenuto da Appello Roma 19-12-2012 n. 6406, è direttamente applicabile, nel procedimento giurisdizionale, il decreto ministeriale recante modifiche ai limiti dei massimali di legge. Ergo , il ricorso va accolto, con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 aprile – 3 ottobre 2016, n. 19658 Presidente Vivaldi – Relatore Spirito Svolgimento del processo Rideterminato il danno spettante ad A.M. vit tima di sinistro stradale ed ai suoi congiunti, la Corte d'appello di Roma, per quanto ancora interessa, ha respinto il motivo di gravame con il quale l'INA Assitalia quale impresa designata aveva dedotto la violazione del limite del massimale. In particolare, il giudice ha spiegato che la società s'era limitata a richiamare genericamente i miti dei massimali di legge indicati nell'art. 128 per i veicoli o natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno non aveva indicato il limite del massimale all'epoca vigente, in base al DM periodicamente emesso, né aveva operato alcuna distinzione tra il massima le catastrofale e quello relativo a persona danneggiata che per persona danneggiata deve intendersi ciascuno de gli stretti congiunti che abbia direttamente subito un dan no in conseguenza dell'invalidità che ha colpito il sogget to immediatamente pregiudicato che la compagnia non aveva neppure puntualmente dedotto il superamento del limite ca tastrofale dì legge. Propone ricorso per cassazione Ina Assitalia attraverso un solo motivo. Rispondono con controricorso i M. e la ai S., nonché la Milano Ass.ni spa. Le parti hanno deposi tato memorie per l'udienza. Motivi della decisione La ricorrente, nel lamentare la violazione di legge, si ri chiama a quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui i decreti con i quali vengono modificati i limiti ai massima li indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990/69, richiamata dall'art. 21 della legge stessa, hanno natura di atti normativi, sebbene non di rango primario, e, dunque, sono conoscibili d'ufficio dal giudice, senza necessità che siano provati dalla parte interessata. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già spiegato cfr. in particolare Cass. n. 11552/13 che nella responsabilità civile obbligatoria de rivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice in bonis la sussistenza e l'entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicché è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro cfr. Cass. n. 10811/2011 , nella fattispecie disciplinata dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, invece, per volontà di legge, limitato Cass. n. 27566/2011, in motivazione n. 21057/2009, in motivazione n. 9243/07, in motivazione n. 4016/06 n. 2991/01 . Inoltre, i decreti ministeriali con i quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella allegata tabella A , richiamata dall'arti colo 21 della legge medesima, hanno natura di atti normati vi, sebbene non di rango primario, e, quindi, sono conosci bili ex officio dal giudice e non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata Cass. nn. 4016/2006, cit. 10479/2004 3807/2004 4485/2003 2991/2001, che inducono a ritenere superato il precedente divergente orientamento di cui a Cass. nn. 10765 e 6933/1999 . Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con conseguente cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizio ne, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cas sazione.