Richiesta di risarcimento della vittima di un sinistro stradale completa: assicuratore soccombente

La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti affinché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19354/16, depositata il 30 settembre. Il caso. Il Tribunale di Savona dichiarava improponibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente per inesatto assolvimento dell’onere di cui all’art. 145 cod. ass Il Tribunale medesimo riteneva la domanda improponibile in quanto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento, che ogni danneggiato ha l’onere di inviare all’assicuratore del responsabile, mancava la dichiarazione di non avere diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, prescritta dall’art. 148 cod. ass Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che l’assicuratore convenuto aveva offerto, prima del giudizio, una somma di denaro a ristoro del danno nella misura da lui ritenuta congrua. Tale circostanza denotava che la richiesta stragiudiziale aveva raggiunto il suo scopo, sicché l’assicuratore non poteva, una volta introdotto il giudizio, invocarne l’incompletezza. Richiesta di risarcimento da parte di vittima di sinistro stradale. A detta della Suprema Corte il ricorso è fondato. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, infatti, la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti affinché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta . Ne consegue, dunque, che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più contenuti richiesti dall’art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore. La Corte accoglie dunque il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Savona.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 18 maggio – 30 settembre 2016, n. 19354 Presidente Armano – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione 1. È impugnata la sentenza del Tribunale di Savona 29.4.2014 n. 602, con la quale è stata dichiarata improponibile la domanda di risarcimento del danno proposta dall’odierna ricorrente, per inesatto assolvimento dell’onere di cui all’art. 145 cod. ass Il Tribunale ha ritenuto la domanda improponibile in quanto nella richiesta stragiudiziale di risarcimento, che ogni danneggiato ha l’onere di inviare all’assicuratore del responsabile, mancava la dichiarazione di non avere diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, prescritta dall’art. 148 cod. ass 2. con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta - Ira l’altro - la violazione dell’art. 145 cod. ass Deduce che l’assicuratore convenuto aveva offerto, prima del giudizio, una somma di denaro a ristoro del danno nella misura da lui ritenuta congrua. Tale circostanza denotava che la richiesta stragiudiziale aveva raggiunto il suo scopo, sicché l’assicuratore non poteva, una volta introdotto il giudizio, invocarne l’incompletezza. 3. Il motivo appare fondato. Il Tribunale ha infiniti nella sostanza ritenuto che qualsiasi minimo scostamento tra i contenuti della richiesta stragiudiziale concretamente inviata all’assicuratore del responsabile d’un sinistro stradale, e i contenuti prescritti dall’ad. 148 cod. ass., renda di per sé la suddetta richiesta inefficace, e il successivo giudizio improponibile. Non è così. La richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui all’art. 145 cod. ass., in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l’assicurazione di fare il proprio lavoro accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l’offerta. Nel caso di specie il Tribunale non ha rilevato altra manchevolezza, nella richiesta di cui si discorre, che la mancanza della dichiarazione di cui all’art. 142 cod. ass Tale mancanza, tuttavia, non impedisce affatto all’assicuratore di adempiere ai suddetti obblighi. Se, infatti, il terzo danneggiato ha diritto a prestazioni assicurative da parte dell’assicuratore sociale, ed omette di dichiararlo all’assicuratore del responsabile del sinistro stradale, l’unica conseguenza di tale omissione è che quest’ultimo non potrà essere esposto all’azione di surroga ione dell’assicuratore sociale, mentre il danneggiato risponderà nei confronti dell’ente gestore dell’assicurazione sociale del pregiudizio al suo diritto di surrogazione. Il sistema di cui all’art. 142 cod. ass. è dunque in sé conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che l’omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all’assicuratore, non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale. Il Tribunale, in definitiva, ha compiuto una falsa applicazione dell’art. 145 cod. ass., dichiarando improponibile la domanda in un caso in cui mancavano i presupposti di legge per farlo. 4. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata . 2. La società Zurich Insurance Public Ltd. company ha depositato memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Motivi della decisione 3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla Zurich nella propria memoria. 4. Nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. la Zurich, dopo avere sostanzialmente trascritto quasi ad litteram i medesimi concetti già esposti nelle pp. 32-35 del proprio controricorso, formula tre assunti così sintetizzabili a l’interpretazione proposta nella relazione preliminare snatura la ratio dell’art. 145 cod. ass., che è quella di favorire gli accordi transattivi stragiudiziali ed evitare il ricorso al contenzioso b la lettera della legge è chiara nel prevedere che l’onere di richiesta stragiudiziale di risarcimento, di cui all’art. 145 cod. ass., non può dirsi assolto se la suddetta richiesta non contenga la dichiarazione di cui all’art. 142 cod. ass., anche quando il danneggiato non abbia diritto a prestazioni previdenziali di sorta c nel caso di specie, la richiesta era incompleta sia perché non corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 142 cod. ass., sia perché non corredata del modulo approvato dall’Ivass di cui all’art. 143 cod. ass 5. Tutti e tre i suddetti argomenti sono speciosi. Lo è il primo, in quanto proprio il rilievo - corretto - secondo cui la richiesta stragiudiziale di risarcimento ha lo scopo di favorire le conciliazioni stragiudiziali, vieta l’adozione di interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità. La collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza art. 1175 c.c. e buona fede art. 1375 c.c., certamente applicabile ai rapporti obbligatori scaturenti dalla legge, e non solo a quelli scaturenti dal contratto , e certamente non sarebbe coerente con tali obiettivi una interpretazione - quale è quella propugnata dalla società Zurich - per effetto della quale, ad esempio, l’omessa allegazione alla richiesta di risarcimento della denuncia dei redditi renderebbe improponibile anche la domanda di chi non abbia patito o non chieda alcun risarcimento per la perdita della capacità di lavoro e guadagno. 5.1. Meno condivisibile ancora è il secondo egli argomenti spesi dalla Zurich nella propria memoria, che potremmo definire l’argomento dell’ a prescindere ovvero la domanda giudiziale di risarcimento del danno è sempre improponibile se non preceduta da una richiesta stragiudiziale corredata dalla dichiarazione di cui all’art. 142 cod. ass., a prescindere dalla circostanza che la vittima avesse o non avesse diritto a prestazioni previdenziali od assicurative pubbliche. Il nostro intero ordinamento civile è infatti permeato - per dirla con autorevole dottrina - da un assetto teleologico delle forme , in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli artt. 1420 e 1424 c.c., ed in campo processuale l’art. 156, comma 3, c.p.c Ne consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno. Di tale principio, peraltro, mostra freudianamente di essere consapevole la stessa Zurich, là dove ammette che la legge impone alle parti la completa discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità e alla quantificazione del danno , implicitamente ammettendo che i dati inutili non vanno comunicati. 5.2. Non pertinente, infine, è il terzo argomento speso dalla Zurich, secondo cui nel caso di specie la domanda era improponibile per mancanza della denuncia di sinistro scritta sul modulo di cui all’art. 143 cod. ass Tale deduzione non è pertinente per due ragioni a in rito, perché il Tribunale di Savona ha dichiarato improponibile la domanda sul presupposto che alla richiesta stragiudiziale di risarcimento non fosse allegata la dichiarazione di cui all’art. 142 cod. ass. p. 2, 2 capoverso, della sentenza impugnata sicché la questione della avvenuta allegazione o meno della denuncia di sinistro è nuova ed estranea alla ratio deddendi della sentenza impugnata b nel merito, perché la Zurich mostra di confondere la richiesta di risarcimento che il danneggiato deve inviare all’assicuratore del responsabile , di cui all’art. 145 cod. ass., con la denuncia di sinistro che il danneggiato deve inviare al proprio assicuratore, di cui all’art. 143 cod. ass., la quale rileva solo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore non è richiamata tra i documenti di cui all’art. 148 cod. ass. e comunque era inconcepibile nel nostro caso, in cui la vittima era un pedone, e dunque non aveva alcun assicuratore della responsabilità civile cui inviare la suddetta richiesta. 6. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Savona, il quale nel riesaminare il caso si atterrà al seguente principio di diritto La richiesta di risarcimento che la vittima d’un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta. Ne consegue che è irrilevante, ai lini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall’art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui ai lini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore. 7. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidare dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Savona, in persona di differente magistrato, anche per le spese.