Buca nella strada esterna al centro abitato: responsabile comunque il Comune per la caduta

Lesioni personali per due donne, vittima di un incidente mentre erano in sella a un ciclomotore. Ricostruita la dinamica dell’episodio, è emersa la loro condotta imprudente, ma ciò non fa venire meno la colpa dell’ente pubblico per le condizioni della strada.

Colpe equamente divise tra il Comune e le due donne finite a terra col loro ciclomotore a causa di una buca. Imprudente la condotta tenuta dalla conducente e dalla passeggera. Evidente, però, anche la responsabilità dell’ente locale per non avere provveduto alla manutenzione della strada, pur collocata al di fuori del centro abitato. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19612/16, sezione sesta civile, depositata il 30 settembre . Controllo. Nessun dubbio sulla dinamica dell’incidente due donne hanno riportato lesioni personali a seguito della caduta dal loro ciclomotore , caduta provocata da una buca presente nel manto stradale . Allo stesso tempo, però, è emersa anche la condotta imprudente tenuta alla guida del veicolo. Ciò spinge i giudici d’appello a ritenere corresponsabili in pari misura per l’incidente Comune e persone danneggiate. E questa valutazione non può essere messa in discussione, sanciscono ora in Cassazione, dal richiamo al fatto che il tratto di strada incriminato era esterno al perimetro del centro abitato . Questo elemento, difatti, non fa venir meno la necessità del controllo da parte del Comune. In sostanza, la distinzione fra strade interne e strade esterne , concludono i magistrati, non libera aprioristicamente l’ente pubblico dai propri doveri. A maggior ragione quando, come in questa vicenda, la buca non si è certo formata all’improvviso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 luglio – 30 settembre 2016, n. 19612 Presidente Amendola – Relatore Sestini Ragioni della decisione 1 E' stata depositata la seguente relazione ex art, 380 bis c.p.c 1. In parziale. riforma della sentenza di pruno grado, la Corte di Appello di Catania ha accertato la concorrente responsabilità del Comune di San Giovanni La Punaa e delle appellanti R.P. e G.A.C. in relazione al sinistro stradale In cui queste ultime avevano riportato lesioni personali a seguito della caduta da un ciclomotore in particolare, ha affermato che il sinistro si era verifîcato a causa di una buca presente ciel manto stradale configurandosi pertanto la responsabilità del Comune ex art. 2051 C.C. e della imprudente condotta delle due danneggiate ed ha quantificato nella misura del 5U la misura del rispettivo concorso. 2. Col primo motivo, il Comune deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'ars. 2051 c.c., sotto il profilo della sua inapplicabilità al caso di specie , e l'omesso esame circa un farro decisivo ai sensi del novellato art. 360 n, 5 c.p.c. il ricorrente, richiamati i principi elaborati da questa Corte in materia di responsabilità per custodia del demanio stradale, si duole che la Corte di Appello non abbia considerato che il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro era esterno al perimetro del centro abitato, circostanza che costitutiva figura sintomatica dell'impossibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale e che comportava -dunque che non potesse essere configurata un'ipotesi di responsabilità ex ari. 2051 c.c. . Col secondo motivo che deduce anch'esso la violazione dell'ari. 2051 c.c., ma sotto il profilo della sua inapplicabilità al caso di specie per idoneità e sufficienza dell'attività del danne iato a costituire la causa esclusiva dell'evento dannoso , e omesso esame di un fatto decisivo , Il ricorrente censura la Corte per non avere individuato nella condotta imprudente delle due danneggiate un elemento idoneo ad interrompere il nesso eziologico con la presenza della buca stradale ed a costituire, pertanto, causa esclusiva dell'evento dannoso. 3. Entrambi i motivi vanno disattesi. Premesso che la distinzione tra strade interne e strade esterne al centro abitato non rileva al line di escludere l'applicabilità dell'ars. 2051 c.c. ai fatti verificatisi nelle seconde, beasi al solo fine di presumere l'esistenza -quanto alle prime di un potere di controllo che va invece verificato di volta in volta per le seconde, in relazione alla natura della situazione di pericolo in concreto prodottasi, va escluso che la Carte abbia erroneamente applicato la norma in questione una volta che aveva appurato l'esistenza dell'anomalia stradali e la sua efficacia causale rispetto alla caduta del ciclomotore e aveva escluso che la buca potesse essersi formata all'improvviso. Per il resto, entrambe le censiate risultano inammissibili, dovendosi escludere la possibilità di censurare l'apprezzamento circa 1,1 concreta possibilità di intervento preventivo da parte del Comune ne senso di riparare il manto stradale o di segnalare la presenza della buca e circa l'idoneità della condotta delle due danneggiate ad interrompere il nesso causale fra l'anomalia stradale e l'incidente ed a porsi come causa esclusiva dell'evento di danno, atteso che, involgendo valutazioni di merito, tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici Cass. n. 6753/2004 e Cass, n. 472/2003 . 4. Si proporle pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese . A seguito della discussione svolta in carnera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatta e in diritto esposti nella rei relazione. Il ricorso va pertanto rigettata, Con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'ari. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 di cui Euro 200, 0 per esborsi , oltre rimborso delle ,pese forfettarie c accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-tluater del 17.1.8. ti. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titola di Contributo uniticato pari a duello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.