Camion scarta a sinistra, la Ferrari finisce contro il muretto: automobilista corresponsabile

All’uomo che guidava il bolide del ‘Cavallino’ viene attribuito un 40 per cento di colpa. Fatale il non aver tenuto una velocità adeguata, soprattutto tenendo presente che era in corso un temporale e che l’asfalto era bagnato. Con un’andatura più contenuta, in sostanza, la manovra azzardata compiuta dal conducente del camion non avrebbe provocato conseguenze.

E’ quanto affermato della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18992/16, depositata il 27 settembre. Manovra azzardata compiuta dal conducente dell’autocarro, che invade la corsia di sorpasso occupata da una Ferrari lanciata ad alta velocità. L’uomo alla guida del bolide perde il controllo e finisce contro il muro a sinistra. Nonostante la dinamica, però, l’incidente viene attribuito anche al comportamento dell’uomo al volante della vettura del ‘Cavallino’ eccessiva l’andatura alla luce del meteo e delle condizioni stradali. Velocità. In primo grado è attribuita al conducente del camion la esclusiva responsabilità per lo scontro in strada, con conseguente risarcimento a favore del proprietario della Ferrari. In Appello, invece, viene ritenuto colpevole anche l’uomo alla guida del bolide prodotto a Maranello. E ciò, ovviamente, comporta una riduzione del risarcimento a lui attribuito. Decisiva la valutazione della velocità dell’automobile. Velocità assolutamente non adeguata , secondo i giudici, viste le condizioni del tempo – un temporale aveva reso viscido l’asfalto – in occasione dell’incidente. Questa valutazione viene ora condivisa dai magistrati della Cassazione. Confermato, quindi, che all’automobilista vada attribuita la responsabilità del sinistro, nella misura del 40 per cento. Inequivocabile, in sostanza, il comportamento tenuto dal conducente della ‘Ferrari’ , che, spiegano i giudici, a velocità adeguata avrebbe potuto rimanere in traiettoria, senza sbandare e finire così contro il muro. Ciò significa, in conclusione, che l’impatto non è addebitabile esclusivamente allo spostamento dell’autocarro , che, comunque, si era spostato improvvisamente verso la corsia di sorpasso, già impegnata dalla ‘Ferrari’ .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 22 giugno – 27 settembre 2016, n. 18992 Presidente Vivaldi – Relatore Carluccio Fatti di causa 1. Il conducente di una Ferrari J.I. , che aveva agito per il risarcimento dei danni alla propria autovettura assumendo la responsabilità esclusiva dei conducente V. di un autocarro, il quale sull'autostrada avrebbe determinato il sinistro spostandosi improvvisamente verso la corsia di sorpasso già impegnata dalla Ferrari, propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila 8 settembre 2012 . Questa, in riforma della decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro, ai fini che ancora rilevano, ritenne la responsabilità dell'attore per il 40% e ridusse percentualmente il danno risarcibile. L'assicurazione si difende con controricorso eccepisce preliminarmente la tardività della prima notifica, presentata all'ufficio Postale il 31 ottobre 2013 e non andata a buon fine, nonché l'effettuazione in data 2 dicembre 2013 della successiva notifica, poi effettivamente recapitata. V. non si difende. Ragioni della decisione 1.11 ricorso è tempestivo un anno e quarantasei giorni , considerando che il deposito della sentenza l'8 settembre 2012, in periodo feriale, fa decorrere l'inizio del periodo dal 15 settembre Sez. Un. n. 21197 del 2009 . Con la conseguenza che è stato tempestivamente presentato per la notifica il 31 ottobre 2013. La notifica del ricorso è stata poi rinnovata dalla parte, per non essere andata a buon fine la prima, in tempi ragionevolmente contenuti Sez. Un. n. 17352 del 2009 . 2.La decisione è censurata con due motivi strettamente connessi, invocando la violazione dell'art. 2054 c.c. e l'omessa motivazione in ordine al fatto controverso, costituito dall'accertamento della condotta dell'attore alla guida della Ferrari. Fondamentalmente si sostiene che, risultando accertata la condotta colpevole del conducente dell'autocarro per aver invaso la corsia di sorpasso senza accertarsi preventivamente che la stessa non fosse impegnata da altri autoveicoli, la riconducibilità esclusiva dell'evento a tale condotta colpevole, in una con la condotta del conducente della ferrari che era sulla corsia di sorpasso in un tratto di autostrada consentito e in salita, con conseguente velocità non elevata, avrebbe dovuto far ritenere assolto l'onere attoreo di provare la propria condotta idonea al superamento della presunzione di corresponsabilità soprattutto primo motivo con ampi richiami alla sentenza di primo grado Il secondo motivo, a sostegno della tesi dei superamento della presunzione di corresponsabilità, si snoda, piuttosto che attraverso la specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, nel richiamo delle censure di appello di controparte e delle proprie deduzioni in comparsa conclusionale quindi ad atto precedente la sentenza impugnata . Si conclude in apodittiche censure di contraddittorietà e insufficienza di motivazione. 3. Entrambi i motivi sono inammissibili. 3.1. II giudice ha partitamente indicato, facendo riferimento alle risultanze istruttorie, gli elementi sui quali ha fondato la corresponsabilità pag. 6 sentenza , cioè la velocità della Ferrari non adeguata alle condizioni dei tempo temporale e asfalto bagnato . Ha considerato, oltre alla potenza del motore, anche le emergenze sui punti d'urto che facevano propendere non per l'urto con l'autocarro ma per un restringimento della carreggiata dovuto allo spostamento dell'autocarro, con sbandamento della Ferrari a causa della velocità non adeguata, e conseguente urto con il muraglione di sinistra. Ha correttamente tratto la conseguenza di una efficienza causale sul sinistro del comportamento del conducente della Ferrari, il quale, a velocità adeguata, avrebbe potuto rimanere in traiettoria senza sbandare. Il ricorrente si limita a prospettare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie ed invoca inammissibilmente sia violazioni di legge che vizi motivazionali. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza a favore della controricorrente. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.