Transenna centrata dal ciclomotore: Comune responsabile

L’episodio si verifica poco dopo la mezzanotte. Le condizioni della strada, occupata per metà dalla transenna, e la scarsa visibilità hanno tradito il ragazzo alla guida del ciclomotore.

Lavori in corso nel centro del piccolo paese. La transenna però non è segnalata, e per giunta è poco visibile in orario notturno. Così l’impatto violento subito da un ragazzo alla guida del proprio ciclomotore è addebitabile alla responsabilità del Comune. Cassazione, sentenza n. 18599, sezione Terza Civile, depositata il 22 settembre 2016 Transenna. Ricostruito nei dettagli l’episodio, verificatosi in una notte di agosto del 1998. Il ragazzo, all’epoca minore, è alla guida del proprio ciclomotore, quando, anche a causa della ridotta visibilità per la scarsa illuminazione lungo la strada, si ritrova improvvisamente di fronte a un ostacolo costituito da una transenna non segnalata e non avvistabile . Inevitabili l’impatto e la caduta, con lesioni fisiche serie. A finire sotto accusa è il Comune. Difatti, la transenna era piazzata su quella strada, bloccando una corsia, per alcuni lavori di manutenzione. Però, mentre in Tribunale l’ente locale è ritenuto responsabile esclusivo per l’incidente, in appello viene chiamato in causa anche il ragazzo, addebitandogli il 50 per cento della colpa. E ciò ha logiche ripercussioni sul fronte del risarcimento a lui attribuito e ora ridotto a neanche 8mila euro. Visibilità. Ma la equa suddivisione delle responsabilità per l’incidente notturno viene messa fortemente in discussione dai giudici della Cassazione. Ciò alla luce del materiale probatorio, da cui è possibile trarre alcuni elementi indiscutibili il fatto è poco dopo la mezzanotte, all’uscita di un tratto di strada che curvava a sinistra la strada era scarsamente illuminata la corsia di destra, percorsa dal ciclomotore, era ingombrata sul lato destro da auto in sosta che ostruivano parzialmente la sede stradale e obbligavano a spostarsi verso il centro della carreggiata la transenna occupava per intero la corsia di sinistra, opposta a quella percorsa dal ragazzo , precisamente dal margine alla linea di mezzeria data la scarsità di luce e tenuto conto del colore della transenna metallica e della assenza di accorgimenti che la rendessero maggiormente visibile , come ad esempio nastro colorato e segnali , l’ostacolo non era facilmente avvistabile . Evidente, quindi, l’errore compiuto nell’avere consentito una collocazione quantomeno discutibile della transenna, la cui posizione e le cui caratteristiche di scarsa visibilità hanno contribuito a causare l’incidente . In particolare, viene evidenziato che la barriera metallica era sì collocata sulla corsia di sinistra della strada, che il motociclo non avrebbe dovuto invadere ma è anche vero che l’ostacolo arrivava fino alla mezzeria , e ciò, rilevano i giudici, costituiva una obiettiva fonte di pericolo per veicoli sopraggiungenti dall’opposta direzione, tanto più che, in presenza di auto parcheggiate lungo il margine destro, questi erano indotti a spostarsi verso il centro della carreggiata . In sostanza, la responsabilità del Comune è legata non tanto all’ omessa segnalazione dell’ostruzione , quanto piuttosto al non aver reso maggiormente visibile l’ostacolo anche per i veicoli transitanti nella corsia opposta a quella chiusa al traffico . Soprattutto perché, come detto, era prevedibile l’evenienza che anche veicoli transitanti nella corsia opposta potessero spingersi fino alla mezzeria e andare a collidere contro l’ostacolo . E questa considerazione, aggiungono i giudici, rende illogico ipotizzare un profilo di colpa al conducente del motociclo per non aver rigorosamente tenuto la destra .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 febbraio – 22 settembre 2016, n. 18599 Presidente Vivaldi – Relatore Scrima Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel 1999 A. A. e R.G., quali genitori del figlio minore F.A., convenivano in giudizio il Comune di Fagnano Castello ed esponevano che in data 8 agosto 1998, alle ore 00,20, il predetto minore, mentre percorreva la via Garibaldi di quel Comune alla guida di un ciclomotore, a causa della ridotta visibilità per la scarsa illuminazione, si era trovato improvvisamente di fronte ad un ostacolo costituito da una transenna non segnalata e non avvistabile posta sul margine destro di detta via, non era riuscito ad evitare l'impatto con tale ostacolo ed aveva riportato lesioni nell'accorso, Tanto premesso, gli attori chiedevano, previa declaratoria della responsabilità del Comune in relazione al predetto evento, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro in parola. Il convenuto si costituiva contestando la domanda della quale chiedeva il rigetto. Il Tribunale di Cosenza, cori sentenza del 15 marzo 2003, accoglieva la domanda, ritenendo il Comune di Fagnano Castello esclusivo responsabile della causazione del sinistro e lo condannava a risarcire i danni causati al minore. Avverso tale decisione il Comune proponeva appello, con citazione notificata ai genitori del minore, i quali si costituivano e proponevano appello incidentale, lamentando l'inadeguata liquidazione del danno. Con sentenza non definitiva del 16 aprile 2010 la Corte di appello di Catanzaro dichiarava il difetto di legittimazione passiva di A. A. e R.G. nella qualità di genitori di F.A., avendo quest'ultimo raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio di primo grado, dichiarava conseguentemente la nullità dell'atto di appello e ne disponeva la rinnovazione nei confronti di F.A., che si costituiva proponendo appello incidentale negli stessi termini di quello già proposto dai genitori. La medesima Corte territoriale, con sentenza del 24 novembre 2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava F.A. responsabile dell'incidente per cui e causa nella misura del 50%, condannava il Comune di Fagnano Castello al pagamento nei confronti dell'appellante della complessiva somma di € 7.844,50, oltre rivalutazioni e interessi legali, come precisato nel dispositivo di quella sentenza, a titolo di risarcimento del danno alla persona, nonché al pagamento della somma di € 13.785,50, oltre interessi legali da quella sentenza al saldo, a titolo di spese mediche, e regolava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in esse comprese quelle dell'espletata c.t.u Avverso la sentenza della Corte di merito F.A. ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di quattro motivi, pur se l'ultimo motivo è indicato in ricorso con il n. 5. Ha resistito con controricorso il Comune di Fagnano Castello. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si lamenta Violazione c/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c Erroneità, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c. n. 5 in relazione alla pretesa configurabilità del concorso del danneggiato . Lamenta il ricorrente che, pur avendo la Corte di merito ritenuto che la fonte della responsabilità del Comune va individuata non tanto nell'omessa segnalazione dell'ostruzione, quanto nel non aver reso maggiormente visibile l'ostacolo anche per i veicoli transitanti nella corsia di marcia opposta a quella chiusa al traffico e sulla quale procedeva 1'A., attraverso idonei accorgimenti volti a superare le oggettive difficoltà di avvistamento della barriera metallica, accentuate dalle condizioni di scarsa illuminazione della strada, essendo prevedibile, in tali condizioni che anche i veicoli transitanti nella corsia opposta a quella ostruita potessero spingersi fino alla mezzeria e andare a collidere contro l'ostacolo fisso, tuttavia, in modo illogico, incongruente e in palese contrasto con quanto da essa stessa affermato e sopra riportato, la medesima Corte ha ritenuto di ascrivere la responsabilità del sinistro al 50% all'A. per non aver tenuto rigorosamente la destra e per aver tenuto una condotta di guida non consona alle concrete condizioni della strada e inidonea a consentirgli l'arresto del motoveicolo davanti all'ostacolo fisso paratosi dinnanzi a lui. In particolare, evidenzia il ricorrente che la stessa Corte territoriale ha ritenuto l'esistenza di fattori esterni insuperabili presenza di auto parcheggiate lungo il margine destro della corsia di marcia percorsa dall'A. per i quali il danneggiato non poteva tenere rigorosamente la destra e che tanto era emerso anche dall'istruttoria espletata. Assume, inoltre, l'A. che la Corte di merito, del tutto illogicamente e senza indicare le ragioni per le quali ha ritenuto di disattendere le risultanze dell'istruttoria, ha ritenuto che egli procedeva a velocità non adeguata alle concrete condizioni della strada ed evidenzia l'illogicità del riferimento operato dalla Corte di merito alla testimonianza del Rizzo per desumere l'inadeguatezza del comportamento dell'A., non avendo il teste operato alcun riferimento all'orario del suo passaggio sulla strada pure percorsa dal ricorrente né alle condizioni di detta strada al momento del suo passaggio. Conclusivamente il ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe obliterato e/o considerato in maniera erronea e/o illogica e contraddittoria fatti controversi e decisivi per il giudizio emersi nel corso dell'istruttoria che, se correttamente considerati, avrebbero determinato una pronuncia diversa da quella adottata. 2. Con il secondo motivo si lamenta `Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 comma 1 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c Erroncità, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c. n. 5 in relazione alla ritenuta configurabilità del concorso di colpa del danneggiato . Sostiene il danneggiato che nella specie la transenna non era segnalata e non era avvistabile, che il sinistro è avvenuto di notte, sicché doveva escludersi che il pericolo fosse evidente e che il danneggiato avesse impiegato un grado di attenzione inferiore a quello esigibile, tenuto conto delle circostanze oggettive e ciò nonostante, del tutto irragionevolmente e pur in presenza di prove di segno opposto, la Corte di merito ha attribuito all'A. un concorso di colpa pari al 50% nella determinazione del sinistro di cui si discute in causa. Ciò costituirebbe, ad avviso del ricorrente, violazione del principio del ragionevole affidamento sull'assenza di pericoli nell'utilizzo della strada demaniale urbana, al fine di escludere, nel caso di specie, l'applicazione dell'art. 1227 comma 1 [c.c.], e rende evidente nella sentenza - il vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, essendo stati obliterati e/o considerati in maniera erronea e/o illogica e contradditoria, fatti controversi e decisivi per il giudizio, emersi nel corso dell'istruttoria di primo grado e pienamente provati, che, se fossero stati correttamente considerati, avrebbero certamente determinato una pronuncia diversa da quella adottata . 3. 1 primi due motivi, che, essendo strettamente connessi, ben possono esser esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini appresso specificati, precisandosi che, nel caso all'esame, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 24 novembre 2011, va applicato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nella sua previ gente formulazione. La Corte di merito ha affermato che dall'istruttoria espletata è emerso che 1 il fatto è avvenuto in ora notturna poco dopo la mezzanotte , all'uscita di un tratto di strada che curvava a sinistra 2 la strada era scarsamente illuminata 3 la corsia di destra percorsa dal ciclomotore era ingombrata, sul Lato destro, da auto in sosta era in corso una festa rionale , che ostruivano parzialmente la sede stradale e costringevano i conducenti a spostarsi verso il centro della carreggiata 4 la transenna occupava per intero la corsia di sinistra, opposta a quella percorsa dal motociclo, dal margine destro della strada alla linea di mezzeria 5 data la scarsità di luce e tenuto conto del colore della transenna metallica e dell'assenza di accorgimenti che la rendessero maggiorente visibile nastro colorato, segnali, etc. , l'ostacolo non era facilmente avvistabile. Alla luce di quanto precede la medesima Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale ha ravvisato un profilo di responsabilità in concreto e non presunta a carico del Comune per aver permesso o per non aver impedito la collocazione della transenna, la cui posizione e le cui caratteristiche di scarsa visibilità, anche in rapporto alla situazione dei luoghi strada buia, curva , hanno costituito la concausa determinante dell'incidente . In particolare la medesima Corte ha evidenziato che se infatti è vero che la barriera metallica era collocata sulla corsia di sinistra della strada, che il motociclo non avrebbe dovuto invadere, è altrettanto vero che l'ostacolo arrivava fino alla mezzeria addirittura la oltrepassava leggermente secondo il teste Rizzo , e ciò costituiva una obiettiva fonte di pericolo anche per i veicoli sopraggiungenti dall'opposta direzione, tanto più che, in presenza di auto parcheggiate lungo il margine destro, questi erano indotti a spostarsi verso il centro della carreggiata, assecondando una generale anche se irregolare tendenza propria di chiunque percorra le curve sinistrorse quella di tagliare la curva verso l'interno .} . La medesima Corte ha pure affermato che La fonte della responsabilità va individuata non tanto nell'omessa segnalazione dell'ostruzione _ , quanto nel non aver reso maggiormente visibile l'ostacolo anche per i veicoli transitanti nella corsia opposta a quella chiusa al traffico, attraverso idonei accorgimenti . volti a superare le obiettive difficoltà di avvistamento della barriera metallica, accentuati dalle condizioni di scarsa illuminazione della strada anche il teste Rizzo ha dichiarato di avere rischiato di sbatterci contro . Nelle condizioni descritte, era infatti prevedibile l'evenienza che anche veicoli transitanti nella corsia opposta a quella ostruita potessero spingersi fino alla mezzeria e andare a collidere contro l'ostacolo fisso . Del tutto contraddittoriamente rispetto a quanto affermato dalla medesima Corte e appena riportato, la stessa ha poi pera ritenuto di ascrivere un paritetico profilo di colga al conducente del motociclo per non aver rigorosamente osservato la destra, oltre che per aver tenuto una condotta di guida non consona alle concrete condizioni della strada e inidonea a consentirgli l'arresto del veicolo davanti all'ostacolo fisso paratosi dinanzi a lui. Quanto al primo profilo evidenziato dalla Corte, va rilevato che la contraddizione intrinseca della motivazione sul punto emerge in tutta la sua evidenza dal fatto che a p. 3 della medesima sentenza la Corte ha affermato - come già sopra riportato - che dall'istruttoria è emerso che la corsia percorsa dal ciclomotore era ingombrata, sul lato destro, da auto in sosta che costringevano i conducenti a spostarsi verso il centro della carreggiata, salvo poi a ritenere, affermando la concorrente responsabilità dell'A., 1`assenza di prova che tale notevole scostamento dal margine destro sia stato determinato da altri fattori esterni insuperabili . Né può valere a sanare tale intrinseca contraddizione della motivazione la circostanza, pure richiamata in sentenza, che il teste Rizzo sia riuscito ad evitare l'ostacolo, non risultando dalla sentenza impugnata a che ora sia avvenuto il passaggio di questi sul luogo del sinistro né quali fossero le condizioni di detta strada al momento di tale passaggio, con riferimento, in particolare alla visibilità e alla presenza di auto sul margine destro della carreggiata. Neppure risultano adeguatamente indicate nella motivazione della sentenza impugnata le ragioni in base alle quali la Corte ha ritenuto che l'A. procedesse a velocità sostenuta, non essendo sufficiente la considerazione della detta Corte sul punto, secondo cui il fatto di non essere riuscito ad avvistare l'ostacolo in tempo utile a fermare il veicolo non può che essere ascritto a distrazione o ad una velocità non commisurata alle concrete condizioni dei luoghi , tanto più che la stessa Corte a p. 5 della sentenza ha affermato che, data la scarsità di luce, il colore della transenna metallica e l'assenza di accorgimenti che la rendessero maggiormente visibile nastro colorato, segnali, etc. , l'ostacolo non era facilmente avvistatile . 4. Dall'accoglimento dei primi due motivi del ricorso resta assobito l'esame dei restanti motivi. S. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, vanno dichiarati assorbiti gli altri motivi la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, perché proceda ad una nuova valutazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito l'esame degli altri motivi cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.