Assicurazione e surroga dell'INAIL: indicazioni per il calcolo del differenziale

In caso di azione di surrogazione da parte dell'ente assicuratore nei confronti del responsabile, il differenziale, cioè quanto ancora dovuto al danneggiato va calcolato tenendo presente che quanto pagato a titolo di danno patrimoniale non può decurtare quanto ancora dovuto a titolo di biologico il danno patrimoniale va risarcito - e dunque è consentita la surroga da parte dell'ente - solo se effettivamante patito in tal caso il danneggiato dovrà essere risarcito integralmente del biologico e l'ente dovrà essere rimborsato del patrimoniale effettivamente causato, per il quale vi sarà surrogazione e dunque trasferimento del diritto di credito.

Tale in sintesi la conclusione cui giunge la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 17407, depositata il 30 agosto 2016. La sentenza attiene all'applicazione della norma contenuta nell'art. 1916 c.c., dove al comma 1 è previsto che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili . In particolare la questione riguarda la surrogazione da parte dell'assicuratore sugli infortuni sul lavoro, cui l'art. 1916 al comma 4 estende le ivi indicate disposizioni. Oltre all'art. 1916 viene in rilevo l'applicazione delle norme di cui agli articoli 134, 138 e 142, cod. ass., art. 13, d.lgs,. n. 38/2000 Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali . Il caso. Un uomo, rimasto vittima di un incidente stradale, riceveva l'indennizzo dovutogli per legge” da parte dell'INAIL, il quale si costituiva nel giudizio poi avviato nei confronti dei responsabili, formulando nei loro confronti l'azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 c.c La Corte di appello decideva liquidando il danno secondo criteri equitativi dimezzando poi l'importo alla luce del concorso colposo della vittima ex art. 1227, comma 1, c.c. ed, infine, sottraendo dall'importo risultante quanto già l'Inail aveva pagato alla vittima, ad eccezione delle spese mediche sostenute dall'INAIL . La sentenza viene impugnata in Cassazione, in sostanza e per quanto ci interessa, con il motivo che il provvedimento avrebbe violato i criteri relativi al calcolo dal danno differenziale, che è quel risarcimento spettante quando, prima del risarcimento da parte dei responsabili, il danneggiato abbia già ricevuto l'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale contro gli infortuni. Il ricorso viene accolto vediamo qui perchè. La surrogazione come successione nel diritto di credito. Spiega innanzitutto il consigliere Relatore che la surrogazione è una successione a titolo particolare dell'assicuratore nel diritto spettante all'assicurato. Essa ha il fine di evitare l'arricchimento del danneggiante, evitare l'interesse del danneggiato al verificarsi del sinistro, e mantenere bassi i costi del servizio di assicurazione dunque, dei premi . Sempre secondo il Relatore, ne consegue che la surrogazione può avvenire solo se vi è un diritto di credito con la surrogazione il diritto di credito passa dal danneggiato all'assicuratore se l'assicuratore risarcisce, in quanto obbligato dalla legge, un pregiudizo non patito dal punto di vista civilistico dalla vittima, per detto importo la surrogazione non può esservi infine il credito si riduce con il differenziale, solo e nella misura in cui la vittima abbia ricevuto dall'assicuratore sociale indennizzi destinati aristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti . Surrogazione e danno biologico. Passando all'analisi delle singole voci di danno il Relatore afferma che quanto al danno biologico permanente la nozione civilistica ex art. 138, cod. ass., che la Corte ritiene espressione di un principio generale coincide con la nozione assicurativa ex art. 13, d.lgs,. n. 38/2000 dunque, il calcolo differenziale consisterà nella differenza tra il credito civilistico e quanto già pagato dall'INAIL. Epperò che nei casi di invalidità permanenti pari o che superano il 16% l'Inail paga un'ulteriore quota di rendita incremento che il Relatore definisce un indennizzo forfettario del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro ex art. 13, comma 3, d.lgs. n. 38/2000 . La definizione è fatta discendere dalla lettera della legge l'art. 134, comma 2, lett. b, d.lgs,. n. 38/2000 contiene l'espressione indennizzo di conseguenze patrimoniali e dal principio c.d. di areddittualità del danno biologico ricavabile sempre dalla legge ex art. 13, comma 1, d.lgs. n. 38/2000 , che cioè attiene solo alla lesione dell'integrità psicofisica, la cui valutazione prescinde dalle conseguenze circa la capacità di produzione di reddito. In tali casi dunque l'indennizzo corrisposto dall'INAIL copre sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno . Pertanto, ai fini del calcolo del danno biologico permanente differenziale, bisognerà distinguere le due voci e sottrarre dall'importo dovuto secondo i criteri civilistici solo quanto già corrisposto dall'Inail come danno biologico. Biologico temporaneo e perdita della capacità di guadagno. Quanto al biologico temporaneo, il Relatore esclude che esso possa essere oggetto di decurtazione per calcolo del differenziale, visto che l'Inail non lo indennizza. Quanto alla riduzione della capacità permanente di guadagno, questa potrà essere oggetto di differenziale, e dunque potrà comportare una decurtazione, solo in caso di danno effettivo non sarà sufficiente l'avvenuto indennizzo da parte dell'Inail obbligatorio, a prescindere dalla prova dell'esistenza, in caso di superamento del 16% di invalidità se il credito non esiste, non può essere trasferito all'Inail, nè da questo vantato, nè essere oggetto di decurtazione per altre voci di danno. Inabilità temporanea e spese mediche. Inabilità temporanea e spese mediche non dovrebbero comportare problemi, dal momento che detti pregiudizi sono di norma compensati integralmente dall'INAIL dunque non sorge la necessità di individuare il differenziale . Detto importo, viene precisato sempre dal Relatore, non può mai essere defalcato dal credito risarcitorio aquiliano spettante alla vittima per voci di danno diverse . Ratei. Quanto ai ratei già riscossi il discorso non cambia quelli percepiti a titolo di danno biologico permanente andranno computati nel credito risarcitorio spettante per tale voce, mentre quelli percepiti a titolo di danno per la perdita di capacità lavorativa andranno decurtati da tale voce di danno, se la sua esistenza sarà stata accertata. La conclusione. Detto ciò, gli errori della Corte di appello è stato, secondo il Relatore, quello di non avere seguito i detti criteri e, per conseguenza, l'avere sottratto dal credito risarcitorio del danneggiato per danno non patrimoniale quanto già da questo percepito a titolo di danno patrimoniale d'incapacità lavorativa e da inabilità temporanea aggiungendo che la vittima è tenuta a restituire all'Inail il relativo importo. Il Collegio, citando perlatro pregressa giurisprudenza, condivide quanto espresso dal Relatore. La questione di merito, è specificato, è se la somma pagata dall'INAIL per le retribuzioni non percepite o le per spese mediche anticipate possa andare a ridurre la somma che la vittima deve percepire a titolo di danno biologico. Nel richiamare la norma di cui all'art. 142 intitolato diritto di surroga dell'assicuratore sociale cod. ass., ult. comma, il Collegio ricorda l'intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell'assicuratore sociale. Inoltre, il Collegio rammenta che è vietato all'assicuratore, che agisca in surrogazione, di avvalersi anche delle somme dovute dal terzo a titolo di risarcimento del danno biologico secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 356/1991. Chiarisce il Collegio che il discorso non attiene alla refusione o no, da parte del danneggiante, di costi sostenuti dall'ente, ma alla decurtazione in seguito a detta refusione delle ulteriori somme spettanti al danneggiato. Va insomma distinto quanto spetta alla vittima da quanto spetta all'Inail a titolo di surrogazione il risarcimento del biologico non può ridursi per effetto della surrogazione, salvo che per la parte già indennizzata. Inoltre, l'INAIL può surrogarsi verso il responsabile solo in caso - e nei limiti - di un danno patrimoniale effettivamente causato. Dunque, onde evitare che la vittima abbia un risarcimento inferiore al dovuto, il pagamento dell'Inail si riduca ad una partita di giro, e che il danneggiante paghi solo un danno, invece che due onde evitare ciò, dunque, la corretta interpretazione del disposto degli artt. 1916 e 142 cod. ass. è la decurtazione del biologico non può comprendere anche la somma pagata a titolo di danno patrimoniale se è stato pagato dall'Inail il danno patrimoniale la surrogazione potrà avvenire solo in caso di danno patrimoniale effettivamente patito in tale caso il responsabile dovrà risarcire per intero il biologico e pagare all'Inail il danno patrimoniale effettivamente causato, con surroga dell'Inail e perdita del danneggiato del diritto di credito del danno patrimoniale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 febbraio – 30 agosto 2016, n. 17407 Presidente Armano – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione 1. P.G. , rimasto vittima di un sinistro stradale, ha altresì percepito dall’Inail l’indennizzo dovutogli per legge. Nel giudizio proposto da P.G. contro i responsabili del sinistro, è intervenuto l’assicuratore sociale formulando azione di surrogazione ex art. 1916 cc nei confronti dei convenuti. 2. La Code d’appello di Milano, decidendo tanto sulla domanda principale di risarcimento, quanto su quella di surrogazione, ha - per quanto qui rileva - calcolato il risarcimento dovuto alla vittima come segue - ha liquidato il danno aquiliano coi criteri equitativi ritenuti applicabili - l’ha dimezzato ex art. 1227, comma 1, c.c., per tenere conto del concorso colposo della vittima - ha sottratto dall’importo così ottenuto il valore capitale della rendita e le altre somme pagate dall’Inail, eccezion fatta per gli importi sostenuti dall’assicuratore sociale a titolo di spese mediche. 3. La sentenza è impugnata con un solo motivo da P.G. . Il ricorrente non richiama formalmente alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c. tuttavia dall’illustrazione del motivo emerge con chiarezza che egli formula con l’unico motivo due censure a prospetta una violazione di legge, consistita nell’avere la Corte d’appello falsamente applicato l’art. 1916 c.c. ed i criteri che presiedono al calcolo del c.d. danno differenziale ovvero al risarcimento spettante a persona che, in conseguenza dell’illecito, abbia percepito prima del risarcimento un indennizzo dall’assicuratore sociale contro gli infortuni sul lavoro p. 18, 2 capoverso, e 22, 2 alinea b prospetta una nullità della sentenza per mancanza di una motivazione intelligibili p. 22, 2 e 3 alinea . 4. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per novità della questione prospettata, sollevata dall’Inail nel propizi controricorso. Essa è infondata. P.G. aveva adatti impugnato la sentenza di primo grado dolendosi giustappunto dei criteri coi quali il primo giudice aveva calcolato il danno differenziale cfr. conclusioni dell’atto d’appello, lettera c e dunque la questione oggi prospettata non è affatto nuova. Quanto al rilievo secondo cui P.G. avrebbe nell’atto d’appello, sollecitato la determinazione del danno differenziale con criteri diversi rispetto a quelli invocati nel ricorso per cassazione, ed a prescindere da qualsiasi valutazione circa l’esattezza del rilievo, v’è da osservare che anche ove sussistesse tale differenza, si tratterebbe della prospettazione di questioni giuridiche, sempre ammesse in questa sede. 5. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, con riferimento ad ambedue i vizi prospettati dal ricorrente. La surrogazione dell’assicuratore di cui all’art. 1916 cc è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all’assicurato. Essa ha la funzione di evitare l’arricchimento del responsabile, evitare un interesse dell’assicurato all’avverarsi del sinistro, e mantenere bassi i costi del servizio assicurativo e, di rimbalzo, i premi. Ne consegue che a in tanto l’assicuratore sociale può surrogarsi alla vittima, in quanto questa vanti un diritto di credito verso il responsabile b una volta esercitata la surrogazione, il danneggiato perde il relativo diritto di eredito verso il responsabile, diritto che si trasferisce all’assicuratore sociale c se l’assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo intorto non può esservi surrogazione d il credito risarcitorio della vittima si riduce solo e nella misura in cui abbia ricevuto dall’assicuratore sociale indennizzi destinati a ristorare danni che dal punto di vista civilistico possano dirsi effettivamente patiti. 5.1. Applicando dunque i suddetti criteri per il calcolo del c.d. danno differenziale, ne discende che, per quanto riguarda il danno biologico permanente, non v’è dubbio che la nozione civilistica di tale pregiudizio desumibile dall’art. 138 cod. ass., che secondo questa Corte è espressione d’un principio generale coincida con la nozione assicurativa art. 13 d.lgs. 23.2.2000 n. 38 . Il calcolo differenziale andrà dunque effettuato sottraendo dal credito risanatorio civilistico l’importo pagato dall’Inail per la stessa voce. A tal fine deve tuttavia ricordarsi che, per le invalidità permanenti superiori al 16%, l’Inali paga all’assicurato una rendita. L’importo di questa rendita è stabilito dalla Tabella che costituisce l’Allegato 5 al dm. 12.7.2000. Il valore risultante dalla suddetta tabella è poi maggiorato di un quid variabile in finzione del reddito della vittima. Ciò è stabilito dall’art. 13, comma 2, lettera b , d. lgs. 38/2000, secondo cui le, menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita commisurata alla retribuzione dell’assicurato A per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali. L’ulteriore quota di rendita è calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un cosciente stabilito dall’Allegato 6 al dm. 12.7.2000. Cosi, ad esempio, per le menomazioni dal 26% al 35% la rendita è aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il coefficiente 0,6 mentre per le menomazioni dal 36% al 50% la rendita è aumentata moltiplicando la retribuzione della vittima per il cosciente 0,7. L’incremento della rendita per danno biologico, di cui all’art. 134, comma 2, lettera b , del d.lgs 23.2.2000 n. 38 costituisce un indennizzo lode/tali del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro. Tanto si desume a in primo luogo dalla lettera della legge, la quale espressamente afferma che l’ulteriore quota di rendita di ari si discorre è erogata per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali della lesione della salute b dal principio c.d. di aredittualità del danno biologico. Quest’ultimo, infatti, consiste nella lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona , e deve essere indennizzato in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato così l’art. 13, comma 1, d. 3812000, cit. . Da tali principi deve desumersi che qualsiasi incremento del risarcimento dovuto dall’INAIL per il danno biologico patito dal lavoratore, che sia agganciato al reddito della vittima, abbia lo scopo di ristorare il pregiudizio patrimoniale da compromissione della capacità di lavoro e di guadagno, perché sarebbe altrimenti incompatibile con la natura areddituale del risarcimento del danno biologico. Pertanto, quando ricorrano i presupposti di fatto di cui all’art. 13, comma 2, lettera b , d.lgs. 38/2000, l’INAIL liquida all’avente diritto un indennizzo in forma di rendita che ha veste unitaria, ma duplice contenuto con quell’indennizzo, infatti, l’INAIL compensa sia il danno biologico, sia il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno. Da quanto esposto consegue che quando la vittima di un illecito aquiliano abbia percepito anche l’indennizzo da parte dell’INAIL, per calcolare il danno biologico permanente differenziale è necessario a determinare il grado di invalidità permanente patito dalla vittima e monetizzarlo, secondo i criteri della responsabilità civile, ivi inclusa la personalizzazione o danno morale che dir si voglia, attesa la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale b sottrarre dall’importo sub a non il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di rendita che ristora il danno biologico come già ritenuto da questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015 . 5.2. Per quanto riguarda il risarcimento del danno biologico temporaneo , esso in nessun caso potrà essere ridotto per Otto dell’intervento dell’assicuratore sociale, dal momento che l’Inail non indennizza questo tipo di pregiudizio, e se non v’è pagamento non può esservi - per quanto detto - surrogazione. 5.3. Per quanto riguarda il risarcimento del danno patrimoniale da riduzione permanente della capacità di guadagno , che l’Inail - per quanto detto - indennizza a prescindere da qualsiasi prova della sua sussistenza, sol che l’invalidità causata dall’infortunio superi il 16%, il relativo indennizzo assicurativo potrà essere detratto dal risarcimento aquiliano solo se la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio di questo tipo. Negli altri casi, l’indennizzo resta acquisito alla vittima, ma né potrà essere defalcato dal credito risarcitorio di quest’ultima per altre voci di danno, né potrà dar luogo a surrogazione se infatti la vittima non ha patito alcuna riduzione della capacità di guadagno, non vanta il relativo credito verso il responsabile, e se quel diritto non esiste, non può nemmeno trasferirsi all’Inali. 5.4. Per quanto riguarda il danno patrimoniale da inabilità temporanea al lavoro e quello rappresentato dalle spese mediche , solitamente non si pongono problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi di norma integralmente ristorati dall’Inali. È tuttavia ovvio, alla luce di quanto esposto, che l’indennizzo pagato dall’Inali a titolo di inabilità temporanea o spese mediche non può essere defalcato dal credito risarcitorio aquiliano spettante alla vittima per voci di danno diverse. 5.5. Infine, per quanto riguardai ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima del risarcimento, essi seguiranno sorte diversa a seconda del titolo per il quale sono stati pagati, e quindi - i ratei o la quota pane di essi già riscossi a titolo di danno biologico permanente, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno - i ratei o la quota parte di essi già riscossi a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno, se esistente ed accertato. 6. Alla luce di questi criteri emergono evidenti i plurimi errori commessi dalla Corte d’appello di Brescia, la quale ha sottratto dal credito risarcitorio della vittima per danno non patrimoniale l’importo ad essa pagato dall’Errai sia a titolo di indennizzo del danno patrimoniale d’incapacità lavorativa, sia a titolo di indennizzo del danno patrimoniale da inabilità temporanea, soggiungendo per giunta che l’Inali ha diritto a vedersi restituire dal P. il relativo importo, senza avvedersi che in tal modo ha di fatto ridotto l’assicurazione sociale ad una partita di giro. 7. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. 8. Si propone pertanto l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata . 2. L’Inail ha depositato memoria ex art. 380 bit, comma 2, c.p.c., con la quale ha chiesto preliminarmente che il ricorso, per la rilevanza delle questioni da esso proposte, sia discusso e deciso con le forme ordinarie in pubblica udienza nel merito ha insistito per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 3. Il Collegio ritiene, preliminarmente, non necessario disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, per consentire la discussione in pubblica udienza ex art. 379 c.p.c Le questioni poste dal ricorso possono infatti agevolmente essere decise alla luce di due gruppi di principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte quelli concernenti la natura, il fondamento e gli effetti dell’istituto di cui all’art. 1916 c.c. ex multis, Sez. U, Sentenza n. 8620 del 29/04/2015, Rv. 635402 Sez. 3, Sentenza n. 5594 del 20/03/2015, Rv. 634691 Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 23/02/2009, Rv. 607061 Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606337 Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009, Rv. 606338 Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007, Rv. 596712 e quelli concernenti i criteri di determinazione del cd. danno differenziale e dunque, specularmente, quelli di calcolo dei limiti entro i quali l’assicuratore sociale può surrogarsi nei diritti dell’assistito verso il responsabile del danno Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26 6 2015 . Infatti quel che consente la decisione in camera di consiglio del ricorso, con le forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., non è la complessità della questione, ma la sua manifesta fondatezza od infondatezza, giusta la chiara previsione di cui all’art. 375, numero 5, c.p.c E va da sé che il giudizio di manifesta fondatezza od infondatezza non necessariamente sottende quello di complessità della questione. Così, ad esempio, l’invocazione della responsabilità dello Stato per l’omessa attuazione di direttive comunitarie è domanda che pone certamente questioni complesse, ma essendo stata già tante volte esaminata, ed essendosi formato su essa un jus receptum , un ricorso che avesse ad oggetto una domanda di quel tipo ben potrebbe essere dichiarato manifestamente fondato od infondato ai sensi dell’art. 375 c.p.c Pertanto, anche a prescindere da qualsiasi giudizio circa la effettiva sussistenza nel caso di specie di una questione complessa , quel che rileva è stabilire se le questioni in diritto poste dal ricorrente siano o meno fondate in modo evidente questione, per quanto si dirà, cui va data risposta affermativa. 3.1. Nella propria memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. pp. 1-2 l’Inail adombra un’ulteriore ragione di ostacolo alla discussione e decisione del ricorso in camera di consiglio ovvero che sulla questione di diritto posta dal ricorso non esisterebbe un numero adeguato di precedenti. Tale allegazione tuttavia non è decisiva, per varie ragioni. La prima ragione è che la manifesta fondatezza od infondatezza di cui all’art. 375 c.p.c. possono in teoria anche prescindere dall’esistenza di precedenti. Un ricorso in cui si sostenesse che il testamento è un contratto sinallagmatico sarebbe manifestamente infondato, sebbene vanamente si cercherebbe un precedente specifico sul punto. La seconda ragione è che questa Corte ha la funzione di nomofilachia assegnatale dall’art. 65 ord. giud., e la funzione di nomofilachia è assolta quando sulla questione oggetto del contendere esista anche solo un precedente. La giurisprudenza di legittimità non si misura a peso , e non è consentito distinguere tra questioni su cui esistono precedenti numerosi, e questioni decise una volta soltanto. Le une come le altre sono questioni decise dalla Corte , e sulle quali dunque non è consentito ridiscutere in iure , salva ovviamente l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite nel caso di contrasti, da proporre nei dieci giorni di cui all’art. 376, comma 2, c.p.c Se così non fosse, si perverrebbe ad un duplice paradosso - da un lato, decisioni di legittimità fondamentali ma isolate a causa della rarità della fattispecie concreta si pensi alla nota vicenda della scelta di rifiutare l’accanimento terapeutico, manifestata dal tutore dell’incapace finirebbero per perdere l’importanza di precedente , con sostanziale svilimento del ruolo di questa Corte - dall’altro lato, diverrebbe impossibile stabilire oltre quale soglia numerica un orientamento di legittimità potrebbe dirsi consolidato , sì da far scattare la procedura di cui all’art. 375 c.p.c. due precedenti? dieci? venti? ad libitum ? . 4. Nel merito, il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nel controricorso e nella memoria. 5. Con un primo, articolato gruppo di rilievi svolto nel controricorso, pp. 7-11 l’Inail deduce che i provvedimenti amministrativi dell’Istituto sono assistiti da una presunzione di legittimità, sicché non è consentito al responsabile ma è evidente che l’Inail, nel nostro caso, intende invocare il suddetto principio nei confronti del danneggiato contestarne la correttezza e l’attendibilità, a meno che non si accolli il relativo onere della prova. Queste argomentazioni, e l’invocazione dei precedenti giurisprudenziali che le sorreggono, non vengono in rilievo nel presente giudizio. Qui non si discute se l’Inail abbia computato bene o male le indennità dovute per legge all’assicurato. Il problema posto dal ricorrente è ben diverso, e riguarda la possibilità in jure che il diritto della vittima d’un fatto illecito al risarcimento del danno biologico possa essere decurtato in misura pari alla somma pagatale dall’Inail a titolo di indennizzo del pregiudizio presunto alla capacità di lavoro, quando un simile danno dal punto di vista civilistico non sussista. Una questione, dunque, ben diversa da quella concernente la correttezza dei conteggi effettuati dall’assicuratore sociale e della relativa prova. 6. Con un secondo gruppo di rilievi l’Inail deduce che il principio di diritto proposto nella relazione del consigliere relatore impo rrebbe vincoli eccessivamente severi al recupero di quanto erogato dall’assicuratore sociale per le conseguenze di natura patrimoniale, laddove afferma che l’indennità per inabilità temporanea assoluta e le pese mediche non si possano recuperare perché in ambito civilistico il lavoratore infortunato non avrebbe subito un danno ” così la memoria, p. 3 . Tale rilievo appare per un verso non decisivo, per altro verso erroneo. 6.1. Il punto di diritto sottoposto dal ricorrente a questa Corte è stabilire se il giudice di merito, decidendo nel rapporto tra vittima e responsabile d’un fatto illecito, possa liquidare il danno biologico tenendo conto di quanto già pagato alla vittima dall’Inail, ma a titolo di retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate. La risposta è ovviamente no , per due ragioni - la prima è il divieto posto dall’ultimo comma dell’art. 142 cod. ass., che sancisce il principio di intangibilità del diritto al risarcimento del danno biologico da parte dell’assicuratore sociale, salvo che quest’ultimo abbia indennizzato lo stesso tipo di pregiudizio - la seconda è l’interpretazione dell’art. 1916 c.c. recepita dalla Corte costituzionale, con una sentenza additiva e dunque vincolante, secondo cui è illegittimo l’art. 1916 c.c., nella parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del tento responsabile, anche delle somme da questo dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico . La questione sollevata dall’Inail è dunque non pertinente nel presente giudizio, nel quale non si discute se l’Inail possa o non possa recuperare dal responsabile quanto pagato alla vittima ma piuttosto se quest’ultima debba o non debba vedersi decurtare il diritto al risarcimento del danno biologico. 6.2. Oltre che non pertinente, il rilievo dell’Inail secondo cui la tesi proposta dalla relazione comprimerebbe il suo diritto di surrogazione per quanto attiene le somme versate a titolo di spese mediche e di retribuzione non goduta è altresì erronea, e parrebbe fondarsi su un qui pro quo . Dire che le suddette somme non debbano essere defalcata dal credito della vittima per il risarcimento del danno biologico, non vuol affatto dire che l’Inail non abbia il diritto di pretenderne la rifusione da parte del terzo responsabile. La necessità di spendere del denaro per curarsi, e l’impossibilità di lavorare durante la malattia e la convalescenza, costituiscono per la vittima pregiudizi effettivamente patiti, dai quali essa viene tenuta indenne dall’intervento dell’assicuratore sociale. Trattandosi di pregiudizi effettivamente patiti, essi fanno teoricamente sorgere in capo alla vittima un credito risarcitorio, che per effetto della surrogazione si trasferisce all’Inali e che quest’ultimo potrà azionare nei confronti del responsabile, a nulla rilevando ovviamente che quest’ultimo debba già risarcire la vittima per intero del danno biologico. Così, dato un danno biologico di 100 e spese mediche per 30 anticipate dall’Inail, il responsabile avrà causato un danno complessivo di 130 delle quali 100 andranno pagate alla vittima, e 30 all’Inail. Resta però fermamente escluso, per quanto detto, che a causa della surrogazione dell’Inali il danno biologico della vittima 100 possa essere ridotto a 70 per tenere conto della surrogazione. 7. Con un secondo gruppo di rilievi pp. 4-9 della memoria , l’Inail invoca - allegando numerosi precedenti di questa Corte - il principio secondo cui quanto pagato dall’Inail alla vittima, a titolo di indennizzo di danni patrimoniali, va rifuso all’Inail dal responsabile, entro i limiti della somma liquidata in sede civile a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali . Il principio non è pertinente nel nostro caso. L’Inail persiste nell’errore, già rilevato al 5 6.2 della presente ordinanza, di confondere il problema di quanto spetti alla vittima a titolo di risarcimento nei confronti del responsabile, con quello di stabilire quanto spetti all’Inali a titolo di surrogazione nei confronti del responsabile. Al primo problema dà soluzione la legge, stabilendo che il credito risarcitorio della vittima per danno biologico non può ridursi per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale, salvo che quest’ultimo abbia indennizzato proprio il danno biologico, e nella misura in cui l’abbia indennizzato. Al secondo problema ha dato soluzione questa Corte, stabilendo che l’Inail per le somme pagate a titolo di danno patrimoniale alla vittima può surrogarsi nei confronti del responsabile nella misura in cui quest’ultimo abbia effettivamente causato un danno patrimoniale, e fino al limite di quest’ultimo. A seguire, per contro, la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e sostenuta dall’Inail alle pp. 10-11 della propria memoria, si perverrebbe ad un evidente paradosso. Si immagini, infatti, che l’Inail indennizzi la vittima sia per il danno biologico, sia per il danno presunto ex lege da incapacità lavorativa, nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e che agisca poi in surrogazione nei confronti del responsabile. Se fosse corretta la tesi prospettata dall’Inail a la vittima percepirebbe un risarcimento del danno biologico inferiore al dovuto, perché defalcato dell’indennizzo pagato dall’Inail per l’incapacità lavorativa b l’Inail toglierebbe all’assicurato in sede di surrogazione quel che gli ha pagato in sede di indennizzo, riducendo l’assicurazione sociale ad una partita di giro c il responsabile pagherebbe un solo danno anziché due. La corretta interpretazione da dare al combinato disposto degli artt. 1916 cc. e 142 cod. ass., per contro, è la seguente a il risarcimento del danno biologico non può essere decurtato di quanto pagato alla vittima dannai, a titolo di danno patrimoniale b se l’Inail ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, l’Istituto avrà diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato c nell’ipotesi sub b , il responsabile sarà tenuto sia a risarcire per intero il danno biologico alla vittima, sia a rivalere l’Inail nei limiti del danno patrimoniale effettivamente causato in questa seconda ipotesi la vittima perderà ovviamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, trasferito all’Inali per effetto di surrogazione. 8. Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c. - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado di giudizio.