La costituzione dell’appellato sana l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento della notifica

Non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello né la nullità del giudizio in caso di omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notifica avvenuta a mezzo posta dell’atto di impugnazione se l’appellato si è regolarmente costituito.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15770/16, depositata il 29 luglio. Il caso. Una s.a.s. conveniva in giudizio un s.p.a. chiedendole il risarcimento del danno per non aver dato seguito alla richiesta di portabilità di alcune utenze e per aver attivato in ritardo 4 numerazioni oggetto del contratto di telefonia, per poi sospenderle senza apparente giustificazione, causando danni all’attività professionale dell’attrice. Si costituiva la s.p.a. ponendo domanda riconvenzionale per le fatture rimaste insolute, deducendo che l’attrice aveva esercitato il recesso da tale contratto e ne aveva concluso un altro subito dopo. Il Giudice di Pace di Roma accoglieva la domanda di risarcimento dell’attrice e in parte la riconvenzionale della convenuta, relativamente all’omesso pagamento di alcune fatture. Proponeva appello la convenuta e il Tribunale di Roma dichiarava l’inesistenza della notifica dell’atto di appello e la nullità dell’intero processo per mancata costituzione del rapporto processuale, rilevando che la notifica dell’atto di appello era avvenuta a mezzo del servizio postale e che il notificante non aveva depositato il relativo avviso di ricevimento, comportando dunque l’inesistenza della notificazione – vizio non sanabile neppure con la tempestiva costituzione dell’appellata. L’appellante propone dunque ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal giudice di appello, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 5, l. n. 890/82, osservando che il giudizio di appello si era svolto regolarmente, nel pieno contraddittorio della parte appellata regolarmente costituitasi la quale aveva anche prodotto l’atto di appello ricevuto in notifica mediante il plico raccomandato, e nulla aveva eccepito in relazione alla notifica. Sostiene anche che in presenza di costituzione dell’appellata, pur se omesso l’avviso di ricevimento, il giudice non avrebbe potuto legittimamente dichiarare la nullità del procedimento. Insanabilità del vizio? La S.C. dà ragione al ricorrente e accoglie il suo ricorso. Infatti, la sentenza d’appello aveva giustificato la propria decisione sostenendo l’insanabilità della carenza dell’avviso di ricevimento e interpretando la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 5, l. n. 890/82, secondo cui la causa non può essere messa in decisione, se non sia allegato l’avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca , nel senso che tale previsione abbia il solo significato di indicare che in caso di costituzione del notificato si può giungere a una decisione, ma che comunque la decisione può essere solo in rito, nel senso dell’inammissibilità dell’impugnazione. Tale decisione si pone in contrasto sia con la lettera dell’art. 5, ultimo comma, l. n. 890/82 di cui sopra, che con i principi affermati in materia dalla S.C., come la pronuncia n. 16354/07 che affermava In materia di notificazione a mezzo posta l’avviso di ricevimento [] costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario, che la data di questa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Ne deriva che l’omessa produzione di tale avviso [] neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta . Il principio di diritto. Dunque, la S.C. cassa la sentenza con rinvio, pronunciando il seguente principio di diritto In caso di notificazione dell’atto di appello eseguita a mezzo del servizio postale, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 5 l. n. 890/82 costituisce l’unica prova idonea a documentare l’avvenuta esecuzione della notifica. Tuttavia, essendo la notificazione dell’atto di impugnazione volta alla regolare costituzione del rapporto processuale, non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello né la nullità del giudizio in caso di omesso deposito dell’avviso di ricevimento della notifica dell’atto di impugnazione se l’appellato si è regolarmente costituito .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 maggio – 29 luglio 2016, n. 15770 Presidente Di Amato – Relatore Rubino I fatti La Eldapro s.a.s conveniva in giudizio la HG3 s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per non aver dato seguito alla richiesta di portabilità di alcune utenze e per aver attivato con troppo ritardo le quattro numerazioni oggetto del contratto Mobile Number Portability concluso con la società di telefonia, per poi sospenderle, senza apparente giustificazione, causando danni all'attività professionale svolta dall'attrice. Si costituiva la HG3 spiegando anche domanda riconvenzionale per le fatture rimaste insolute, deducendo che l'attrice aveva esercitato il recesso dal contratto cui faceva riferimento e ne aveva concluso un altro, subito dopo, sempre con la HG3. Il giudice di pace di Roma accoglieva la domanda di risarcimento danni dell'attrice ed in parte la riconvenzionale della convenuta, in relazione all'omesso pagamento di alcune fatture. La HG3 proponeva appello, cui resisteva la EL.DA.PRO. s.a.s Il Tribunale di Roma, con la sentenza qui impugnata, rilevato che l'atto di appello era stato notificato a mezzo del servizio postale, che il notificante non aveva provveduto a depositare il relativo avviso di ricevimento, che la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento produce l'inesistenza della notificazione, che l'inesistenza fosse vizio non sanabile neppure con la tempestiva costituzione dell'appellata che si era regolarmente costituita e nessuna eccezione aveva mosso in proposito , dichiarava l'inesistenza della notifica dell'atto di appello e la nullità dell'intero processo per mancata costituzione del rapporto processuale. La HG3 s.p.a. propone ricorso nei confronti di EL.DA.PRO. s.a.s. per la cassazione della sentenza n. 11510\2013, depositata dal Tribunale di Roma quale giudice d'appello in data 25 maggio 2013, non notificata. La EL.DA.PRO. s.a.s. non ha svolto attività difensive. Le ragione delle decisioni La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 149 c.p.c. nonché dell'art. 5 della legge n. 890 del 1982, osservando che il giudizio di appello si era svolto regolarmente, nel pieno contraddittorio della parte appellata regolarmente costituitasi la quale aveva anche prodotto l'atto di appello ricevuto in notifica mediante il plico raccomandato, e nulla aveva eccepito in relazione alla notifica. Sostiene che, pur a fronte dell'omessa produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata integrante la notifica a mezzo del servizio postale da parte dell'appellante, in presenza di costituzione dell'appellata, il giudice di appello non avrebbe potuto legittimamente dichiarare la nullità dell'intero procedimento. Il ricorso è fondato e va accolto. La sentenza impugnata sostiene che in caso di notifica a mezzo del servizio postale la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento è adempimento previsto a pena di inesistenza della notifica stessa, non sanabile neppure in caso di raggiungimento dello scopo, e che la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 890 del 1982, secondo la quale la causa non può essere messa in decisione, se non sia allegato l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca abbia il solo significato di indicare che in caso di costituzione del notificato si può giungere ad una decisione, ma che comunque la decisione può essere solo in rito, nel senso della inammissibilità della impugnazione. Essa si pone in contrasto sia con la lettera dell'ars. 5, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982 sopra riportato, che con i principi più volte affermati in materia da questa Corte. Giova in proposito richiamare la pronuncia n, n. 16354 del 2007, la cui massima così recita In materia di notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna dell'atto al destinatario che la data di questa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Ne deriva che l'omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, noti ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all'art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l'intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta se, invece, mancando il deposito dell'avviso unitamente al ricorso o successivamente, in base all'art. 372 cp.c. , l'intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma quale giudice di appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese e si atterrà al seguente principio di diritto In caso di notificatizione dell'atto di appello eseguita a mezzo del servizio postale, la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento prescritto dall'ars. 5 della legge n. 890 del 1982 costituisce l'unica prova idonea a documentare l'avvenuta esecuzione della notifica. Tuttavia, essendo la notificazione dell'atto di impugnazione volta alla regolare costituzione del rapporto processuale, non può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello né la nullità del giudico in caso di omesso deposito dell'avviso di ricevimento della notifica dell atto di impugnazione se l'appellato si è regolarmente costituito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per giudizio di Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione in data 12 maggio 2016.