Se c’è il contratto l’inadempimento non occorre provarlo, basta allegarlo

In materia di inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agendo in giudizio, voglia ottenere una pronuncia solutoria del contratto o di condanna all’adempimento o al risarcimento del danno è tenuto esclusivamente a dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento dell’obbligato, spettando al debitore convenuto assolvere all’onere della prova di aver estinto l’obbligazione.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 3107 depositata il 28 giugno 2016. Il fatto. Con atto di citazione l’attore esponeva che a causa della condotta professionale del proprio consulente del lavoro, al quale aveva affidato tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, aveva subito notevoli danni, essendogli state contestate notevoli infrazioni dalle autorità all’uopo preposte, ad onta del fatto che il consulente del lavoro avrebbe dovuto provvedere alla gestione del personale in materia tale da assicurare il rispetto della legge e delle norme di buona amministrazione. Tanto premesso chiedeva la condanna del consulente al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e competenze di lite. Esaurita l’istruttoria, la causa giungeva all’udienza di precisazione delle conclusioni dove veniva assegnata a sentenza. La responsabilità del consulente del lavoro. Il Tribunale adito, ha ritenuto fondata la domanda proposta dall’attore poiché nella specie, era stata ampiamente provata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, incentrato nella sostanza, sull’espletamento da parte del convenuto, delle funzioni di consulente del lavoro. In particolare, all’esito dell’istruttoria, è emerso dalle dichiarazioni testimoniali – le quali, intrinsecamente coerenti e sostanzialmente concordanti nei contenuti, hanno trovato non pochi riscontri nella documentazione prodotta in giudizio - l’esistenza di un rapporto professionale conferito al convenuto avente ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale. Il giudice di merito prosegue asserendo che, dimostrata la sussistenza del rapporto professionale d’opera fra l’attore e il consulente, quest’ultimo, in ossequio all’onere probatorio su di lui incombente, avrebbe dovuto dimostrare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte, diversamente da quanto è avvenuto, non essendosi costituito in giudizio, rinunciando in tal modo, non solo a comprovare di aver tenuto una condotta irreprensibile e pienamente aderente agli impegni contrattuali assunti, ma anche a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella descritta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, sostanzialmente confermata dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria. D’altro canto, gli incombenti per la cui omissione il convenuto è stato sanzionato, rientrano tipicamente nell’ambito delle funzioni solitamente svolte da un consulente del lavoro ed, in particolare, nell’ambito di quelle che il convenuto avrebbe dovuto svolgere, essendosi obbligato ad occuparsi di tutte le attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Tribunale di Salerno, sez. II Civile, sentenza 15 – 28 giugno 2016, n. 3107 Giudice Bruno Premessa La presente sentenza sarà redatta in termini sintetici, in ossequio La presente sentenza sarà redatta in termini sintetici, in ossequio ai principi enucleabili dagli articoli 132, comma secondo, del codice ai principi enucleabili dagli articoli 132, comma secondo, del codice di procedura civile, e 118 delle disposizioni per l’attuazione del di procedura civile, e 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, ispirati, nella loro nuova formulazione, al codice di procedura civile, ispirati, nella loro nuova formulazione, al dettato dell’articolo 111, comma sesto, della Costituzione, nonché dettato dell’articolo 111, comma sesto, della Costituzione, nonché all’esigenza di attendere all’abbattimento dell’arretrato in tempi brevi, all’esigenza di attendere all’abbattimento dell’arretrato in tempi brevi, in linea con gli obiettivi, individuati anche a livello comunitario, di in linea con gli obiettivi, individuati anche a livello comunitario, di tempestiva riduzione del contenzioso pendente. tempestiva riduzione del contenzioso pendente. Le difese assunte dalle parti nel corso del giudizio Le difese assunte dalle parti nel corso del giudizio Con atto di citazione del 14 settembre 2007, L.G., Con atto di citazione del 14 settembre 2007, L.G., titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., esponeva che, a causa della condotta professionale di D. esponeva che, a causa della condotta professionale di D.V., al quale aveva affidato tutti gli adempimenti in materia di V., al quale aveva affidato tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”, lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti”, aveva subito notevoli danni, essendogli state contestate diverse aveva subito notevoli danni, essendogli state contestate diverse infrazioni dalle autorità all’uopo preposte, ad onta del fatto che il infrazioni dalle autorità all’uopo preposte, ad onta del fatto che il consulente del lavoro avrebbe dovuto provvedere alla gestione del consulente del lavoro avrebbe dovuto provvedere alla gestione del personale in maniera tale da assicurare il rispetto della legge e delle personale in maniera tale da assicurare il rispetto della legge e delle norme di buona amministrazione tanto premesso, chiedeva che il norme di buona amministrazione tanto premesso, chiedeva che il Tribunale di Salerno volesse condannare il convenuto al risarcimento Tribunale di Salerno volesse condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese e competenze di lite. dei danni subiti, con vittoria di spese e competenze di lite. Esaurita l’istruttoria, la causa, all’udienza del 4 febbraio 2016, Esaurita l’istruttoria, la causa, all’udienza del 4 febbraio 2016, concessi i termini di cui all’articolo 190 del codice di procedura civile, concessi i termini di cui all’articolo 190 del codice di procedura civile, veniva assegnata a sentenza. veniva assegnata a sentenza. Questioni rilevanti ai fini della decisione Questioni rilevanti ai fini della decisione L’azione intentata da L.G., titolare dell’impresa L’azione intentata da L.G., titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., è fondata ed, in quanto individuale La Medusa di L.G., è fondata ed, in quanto tale, merita accoglimento. tale, merita accoglimento. Come è noto, in materia di inadempimento di un’obbligazione, il Come è noto, in materia di inadempimento di un’obbligazione, il creditore che, agendo in giudizio, voglia ottenere una pronuncia creditore che, agendo in giudizio, voglia ottenere una pronuncia solutoria del contratto o di condanna all’adempimento o al solutoria del contratto o di condanna all’adempimento o al risarcimento del danno è tenuto esclusivamente a dimostrare la risarcimento del danno è tenuto esclusivamente a dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, potendosi limitare alla mera fonte, negoziale o legale, del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento dell’obbligato, spettando al debitore allegazione dell’inadempimento dell’obbligato, spettando al debitore convenuto assolvere all’onere della prova di aver estinto convenuto assolvere all’onere della prova di aver estinto l’obbligazione cfr., in ordine all’onere della prova operante l’obbligazione cfr., in ordine all’onere della prova operante in in subiecta materia,subiecta materia, Cass. civ., sez. un., n. 13533/01 . Cass. civ., sez. un., n. 13533/01 . Orbene, nel caso di specie, la sussistenza di un rapporto Orbene, nel caso di specie, la sussistenza di un rapporto contrattuale fra le parti, incentrato sostanzialmente sull’espletamento, contrattuale fra le parti, incentrato sostanzialmente sull’espletamento, da parte di D.V., delle funzioni di consulente del lavoro, da parte di D.V., delle funzioni di consulente del lavoro, è stato adeguatamente dimostrato. è stato adeguatamente dimostrato. I testimoni L. A. e G. M., infatti, hanno fatto I testimoni L. A. e G. M., infatti, hanno fatto cenno all’incarico professionale conferito a D.V., fino cenno all’incarico professionale conferito a D.V., fino all’anno 2004, avente ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività in all’anno 2004, avente ad oggetto lo svolgimento di tutte le attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale” cfr., in merito materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale” cfr., in merito alle dichiarazioni rese dai testimoni L. A. e G. M., alle dichiarazioni rese dai testimoni L. A. e G. M., il verbale dell’udienza del 30 marzo 2011, in cui sono riportate . il verbale dell’udienza del 30 marzo 2011, in cui sono riportate . Le dichiarazioni rese dai testimoni L. A. e G. Le dichiarazioni rese dai testimoni L. A. e G. M., sufficientemente particolareggiate, intrinsecamente M., sufficientemente particolareggiate, intrinsecamente coerenti e sostanzialmente concordanti nei contenuti, hanno trovato, coerenti e sostanzialmente concordanti nei contenuti, hanno trovato, d’altronde, non pochi riscontri nella documentazione prodotta in d’altronde, non pochi riscontri nella documentazione prodotta in giudizio. giudizio. Invero, nel verbale di accesso ispettivo del 5 marzo 2004, il Invero, nel verbale di accesso ispettivo del 5 marzo 2004, il consulente” che ha assistito allo svolgimento delle operazioni è consulente” che ha assistito allo svolgimento delle operazioni è individuato con il nominativo, rinvenibile anche nel verbale di individuato con il nominativo, rinvenibile anche nel verbale di presentazione di documentazione del 9 marzo 2004 e nel verbale di presentazione di documentazione del 9 marzo 2004 e nel verbale di accertamento del 24 marzo 2004, di D. V.”, accertamento del 24 marzo 2004, di D. V.”, presumibilmente frutto di un mero errore materiale, risultando l’esatto presumibilmente frutto di un mero errore materiale, risultando l’esatto nominativo del consulente del lavoro dell’impresa individuale La nominativo del consulente del lavoro dell’impresa individuale La Medusa di L.G. da un timbro presente su una Medusa di L.G. da un timbro presente su una comunicazione di assunzione del 1° dicembre 2000 e da una fattura comunicazione di assunzione del 1° dicembre 2000 e da una fattura di pagamento delle competenze professionali del 15 febbraio 2002, di pagamento delle competenze professionali del 15 febbraio 2002, oltre che, ovviamente, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi oltre che, ovviamente, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso dell’istruttoria cfr., allegati in copia al fascicolo dell’attore, nel corso dell’istruttoria cfr., allegati in copia al fascicolo dell’attore, il verbale di accesso ispettivo del 5 marzo 2004, il verbale di il verbale di accesso ispettivo del 5 marzo 2004, il verbale di presentazione di documentazione del 9 marzo 2004, il verbale di presentazione di documentazione del 9 marzo 2004, il verbale di accertamento del 24 marzo 2004, la comunicazione di assunzione accertamento del 24 marzo 2004, la comunicazione di assunzione del 1° dicembre 2000 e la fattura numero 26 del 15 febbraio 2002, del 1° dicembre 2000 e la fattura numero 26 del 15 febbraio 2002, inerente alle prestazioni di consulenza e spese anno 2001”, a inerente alle prestazioni di consulenza e spese anno 2001”, a riprova del fatto che, tenuto conto anche degli elementi desumibili riprova del fatto che, tenuto conto anche degli elementi desumibili dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, D.V. ha svolto l’attività di consulente del lavoro per D.V. ha svolto l’attività di consulente del lavoro per l’impresa di cui è titolare L.G. . l’impresa di cui è titolare L.G. . Dimostrata la sussistenza del rapporto professionale d’opera fra Dimostrata la sussistenza del rapporto professionale d’opera fra l’attore e D.V., quest’ultimo, in ossequio all’onere l’attore e D.V., quest’ultimo, in ossequio all’onere probatorio su di lui incombente, avrebbe dovuto dimostrare di avere probatorio su di lui incombente, avrebbe dovuto dimostrare di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte, diversamente da esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte, diversamente da quanto è avvenuto, non essendosi costituito in giudizio, rinunciando, quanto è avvenuto, non essendosi costituito in giudizio, rinunciando, in tal modo, non solo a comprovare di aver tenuto una condotta in tal modo, non solo a comprovare di aver tenuto una condotta irreprensibile e pienamente aderente agli impegni contrattuali irreprensibile e pienamente aderente agli impegni contrattuali assunti, ma anche a prospettare una ricostruzione alternativa della assunti, ma anche a prospettare una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella descritta nell’atto di citazione introduttivo del vicenda rispetto a quella descritta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio, sostanzialmente confermata dagli elementi acquisiti nel giudizio, sostanzialmente confermata dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria. corso dell’istruttoria. D’altro canto, gli incombenti per la cui omissione L.G. D’altro canto, gli incombenti per la cui omissione L.G. è stato sanzionato rientrano tipicamente nell’ambito delle funzioni è stato sanzionato rientrano tipicamente nell’ambito delle funzioni solitamente svolte da un consulente del lavoro ed, in particolare, solitamente svolte da un consulente del lavoro ed, in particolare, nell’ambito di quelle che D.V. avrebbe dovuto svolgere, nell’ambito di quelle che D.V. avrebbe dovuto svolgere, essendosi obbligato ad occuparsi di tutte le attività in materia di essendosi obbligato ad occuparsi di tutte le attività in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale”. lavoro, previdenza ed assistenza sociale”. Né, con precipuo riferimento al licenziamento di una lavoratrice, Né, con precipuo riferimento al licenziamento di una lavoratrice, che ha comportato la perdita dei benefici contributivi riconosciuti che ha comportato la perdita dei benefici contributivi riconosciuti dalla legge, D.V. ha dimostrato di aver informato il dalla legge, D.V. ha dimostrato di aver informato il datore di lavoro sulle conseguenze che il licenziamento avrebbe datore di lavoro sulle conseguenze che il licenziamento avrebbe potuto avere, anzi, secondo quanto ha dichiarato il testimone G. potuto avere, anzi, secondo quanto ha dichiarato il testimone G. M., L.G. gli avrebbe riferito di non essere a M., L.G. gli avrebbe riferito di non essere a conoscenza di tali conseguenze, perché, evidentemente, nulla gli era conoscenza di tali conseguenze, perché, evidentemente, nulla gli era stato riferito dal convenuto. stato riferito dal convenuto. Passando, quindi, alla quantificazione del danno subito dall’attore Passando, quindi, alla quantificazione del danno subito dall’attore a causa dell’inadempimento perpetrato da D.V., è a causa dell’inadempimento perpetrato da D.V., è possibile prendere spunto, quali congrui parametri di riferimento, possibile prendere spunto, quali congrui parametri di riferimento, idonei ad orientare nella liquidazione, dagli elementi desumibili dalla idonei ad orientare nella liquidazione, dagli elementi desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio e, segnatamente, dalle sanzioni documentazione prodotta in giudizio e, segnatamente, dalle sanzioni e, più in generale, dalle somme, accertate dagli organi amministrativi, e, più in generale, dalle somme, accertate dagli organi amministrativi, che L.G. avrebbe dovuto versare, pari ad euro 8.447,26, che L.G. avrebbe dovuto versare, pari ad euro 8.447,26, in ragione delle conseguenze delle omissioni e delle infrazioni in ragione delle conseguenze delle omissioni e delle infrazioni riscontrate cfr., allegati in copia al fascicolo dell’attore, il verbale di riscontrate cfr., allegati in copia al fascicolo dell’attore, il verbale di accesso ispettivo del 5 marzo 2004, il verbale di accertamento del 24 accesso ispettivo del 5 marzo 2004, il verbale di accertamento del 24 marzo 2004, in cui sono indicate le irregolarità accertate, ed il marzo 2004, in cui sono indicate le irregolarità accertate, ed il modello di pagamento del 30 aprile 2004 cfr., altresì, anch’essi modello di pagamento del 30 aprile 2004 cfr., altresì, anch’essi allegati in copia al fascicolo di L.G., la contestazione di allegati in copia al fascicolo di L.G., la contestazione di violazione notificata in data 18 aprile 2006 ed il modello di violazione notificata in data 18 aprile 2006 ed il modello di pagamento del 10 maggio 2006 cfr., inoltre, sempre allegati in copia pagamento del 10 maggio 2006 cfr., inoltre, sempre allegati in copia al fascicolo dell’attore, il certificato di variazione rilasciato dall’INAIL, al fascicolo dell’attore, il certificato di variazione rilasciato dall’INAIL, in cui sono indicati gli importi dovuti”, ed il verbale di accertamento in cui sono indicati gli importi dovuti”, ed il verbale di accertamento dell’8 gennaio 2007, in cui sono specificate le somme da versare per dell’8 gennaio 2007, in cui sono specificate le somme da versare per il licenziamento di una lavoratrice e la conseguente perdita al diritto il licenziamento di una lavoratrice e la conseguente perdita al diritto ad ottenere gli sgravi contributivi previsti dalla legge, a titolo, ad ottenere gli sgravi contributivi previsti dalla legge, a titolo, appunto, di contribuiti” e di somme aggiuntive” . appunto, di contribuiti” e di somme aggiuntive” . La somma di euro 8.447,26, da reputare aggiornata al mese di La somma di euro 8.447,26, da reputare aggiornata al mese di gennaio 2007, epoca in cui, peraltro, è stata quantificata la somma di gennaio 2007, epoca in cui, peraltro, è stata quantificata la somma di maggiore entità da versare ed è stata sostanzialmente conclusa maggiore entità da versare ed è stata sostanzialmente conclusa l’attività ispettiva espletata a carico dell’attore, deve essere l’attività ispettiva espletata a carico dell’attore, deve essere maggiorata, trattandosi di credito di valore cfr., in ordine alla natura, maggiorata, trattandosi di credito di valore cfr., in ordine alla natura, di valore e non di valuta, del credito vantato dalla parte non di valore e non di valuta, del credito vantato dalla parte non inadempiente a titolo di responsabilità contrattuale, quando inadempiente a titolo di responsabilità contrattuale, quando l’inadempimento non abbia avuto ad oggetto una somma specifica di l’inadempimento non abbia avuto ad oggetto una somma specifica di denaro, ma sia quantificata, la somma dovuta, in termini di denaro, ma sia quantificata, la somma dovuta, in termini di equivalente monetario del pregiudizio sofferto, che l’autorità equivalente monetario del pregiudizio sofferto, che l’autorità giudiziaria adita, a prescindere da una specifica richiesta del giudiziaria adita, a prescindere da una specifica richiesta del creditore, è legittimata a liquidare, Cass. civ. n. 11021/99, nonché, in creditore, è legittimata a liquidare, Cass. civ. n. 11021/99, nonché, in senso pressoché analogo, Cass. civ. n. 9517/02 , di rivalutazione senso pressoché analogo, Cass. civ. n. 9517/02 , di rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio monetaria, secondo indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2007 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre 2007 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all’effettivo soddisfo cfr., in ordine al criterio di via rivalutata, fino all’effettivo soddisfo cfr., in ordine al criterio di rivalutazione monetaria al quale si è fatto cenno ed al calcolo degli rivalutazione monetaria al quale si è fatto cenno ed al calcolo degli interessi, Cass. civ., sez. un., n. 1712/95 . interessi, Cass. civ., sez. un., n. 1712/95 . Conclusioni Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita nelle istanza, domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita nelle argomentazioni precedentemente illustrate, D.V. deve argomentazioni precedentemente illustrate, D.V. deve essere condannato al pagamento, in favore di L.G., essere condannato al pagamento, in favore di L.G., titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., della titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., della somma di euro 8.447,26, da rivalutare, secondo indici Istat, a somma di euro 8.447,26, da rivalutare, secondo indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2007 fino alla data di pubblicazione decorrere dal mese di gennaio 2007 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all’effettivo anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all’effettivo soddisfo. soddisfo. Le spese conseguono alla soccombenza e sono liquidate in Le spese conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo. dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella composizione Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione, deduzione disattesa, così provvede istanza, domanda, eccezione, deduzione disattesa, così provvede 1 condanna D.V. al pagamento, in favore di L. 1 condanna D.V. al pagamento, in favore di L.G., titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., della somma di euro 8.447,26, da rivalutare, secondo Gerardo, della somma di euro 8.447,26, da rivalutare, secondo indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2007 fino alla data indici Istat, a decorrere dal mese di gennaio 2007 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via saggio legale, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata, fino all’effettivo soddisfo rivalutata, fino all’effettivo soddisfo 2 condanna D.V. alla refusione, in favore di L. 2 condanna D.V. alla refusione, in favore di L.G., titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., titolare dell’impresa individuale La Medusa di L.G., delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per Gerardo, delle spese di lite, che liquida in euro 2.200,00 per compensi di avvocato ed euro 194,45 per esborsi, oltre rimborso compensi di avvocato ed euro 194,45 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa Previdenza come per forfettario spese generali, Iva e Cassa Previdenza come per legge. legge.