Decesso del danneggiato nel corso del giudizio: il danno è commisurato alla durata effettiva della vita

Ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13920 del 7 luglio 2016. Il caso. I familiari delle vittime di un sinistro stradale chiedevano il risarcimento dei danni citando in giudizio il proprietario dell’autocarro che aveva causato l’incidente nonché la compagnia assicuratrice dello stesso. Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava l’assicuratore al pagamento di una somma di denaro a titolo di saldo sull’acconto già versato ai danneggiati. Nelle more del termine per impugnare, interveniva il decesso di uno degli attori, sicché erano i suoi eredi a proporre appello, contestando la decisione in relazione al quantum . Dichiarato inammissibile l’appello, la controversia giungeva dinanzi ai Giudici di legittimità, che procedevano alla cassazione della decisione e rinviavano ai Giudici di merito. La causa veniva riassunta dai superstiti degli originari attori e dagli eredi di coloro che erano deceduti nel corso del giudizio, i quali ottenevano dalla Corte d’appello una nuova liquidazione del danno. Anche tale pronuncia, però, veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dall’erede di uno degli originari attori. Liquidazione del danno agli eredi dell’attore deceduto in corso di causa. Il ricorrente contesta la decisione della Corte di merito di liquidare il danno biologico spettante al de cuius – deceduto in pendenza del giudizio di primo grado per causa non conseguente al sinistro – non tenendo conto del dato probabilistico, ma della durata effettiva della vita del predetto. Ritiene il ricorrente che i principi cui si è attenuta la Corte territoriale siano da applicare quando la domanda sia stata proposta iure successionis dagli eredi del danneggiato, deceduto prima della liquidazione del danno, e non anche nel caso, come quello in esame, in cui abbia agito lo stesso danneggiato. Aggiunge, poi, che al dato probabilistico occorre far riferimento nel caso in cui il processo si protragga oltre i limiti ragionevoli di durata del giusto processo e sopravvenga in tale periodo la morte dell’attore. Nel respingere la censura, la Suprema Corte richiama un principio già affermato in sede di legittimità, in base al quale la morte del danneggiato in pendenza del giudizio per cause indipendenti comporta che la determinazione del danno biologico da liquidare agli eredi vada effettuata con riferimento alla durata effettiva della vita del soggetto. Il danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito abbia ridotto la misura degli interessi da applicarsi per pervenire alla rivalutazione. In particolare, sostiene il ricorrente che gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno devono essere riconosciuti anche d’ufficio e che per la liquidazione di tali voci non può che farsi riferimento al rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi, con onere di prova a carico del debitore che allega siano dovuti interessi ad un tasso inferiore a quello derivante da tale calcolo e a carico del creditore che alleghi un danno ancora maggiore. Anche tale profilo di censura è respinto dalla Cassazione, che invece ritiene che i Giudici di merito si siano attenuti ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria. In particolare, tale danno va liquidato applicando un saggio di interessi scelto in via equitativa dal giudice o utilizzando la media tra il credito rivalutato alla data della liquidazione e lo stesso credito espresso in moneta all’epoca dell’illecito. Senza contare, poi, che tale danno – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza – deve essere allegato e provato da chi lo invoca.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 gennaio – 7 luglio 2016, n. 13920 Presidente Vivaldi – Relatore Scrima Svolgimento del processo L.T. , in proprio e nella qualità di tutrice del minore D.D. , D.A. , D.G. e D.L. nel 1991 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.a. e D.C. , chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni che asserivano di aver subito a seguito di un incidente stradale avvenuto nel 1986 e nel quale erano deceduti D.P. , la moglie B.M.P. , i loro figli D.M.T. e D.A. , e un altro figlio dei predetti coniugi, D.D. , aveva riportato lesioni. Assumevano gli attori che la responsabilità del sinistro era da attribuire a T.N. , il quale, alla guida dell’autocarro di proprietà del Danna e assicurato con la Compagnia Latina di Assicurazioni S.p.a. poi La Previdente Assicurazioni S.p.a., in seguito Milano Assicurazioni S.p.a. , si era immesso in autostrada procedendo contromano e si era scontrato con l’auto su cui viaggiava la famiglia di D.P. precisavano, altresì, gli attori che T.N. aveva confessato il furto dell’autocarro presso un’officina di autoriparazioni ed era stato condannato in sede penale a pena detentiva per il reato di omicidio colposo plurimo ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestavano solo il quantum debeatur . Il Tribunale adito rigettava le domande proposte nei confronti di D.C. e condannava la compagnia La Previdente Assicurazioni, cessionaria della Latina Assicurazioni, che aveva già versato agli attori la somma di L. 700.000.000, ricevuta quale acconto sul maggior danno, all’ulteriore versamento di Euro 201.269,18, comprensivo di capitale, svalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni, in favore degli attori. Avverso tale decisione proponevano appello L.T. , in qualità anche di successore di D.D. , nel frattempo deceduto, e, in luogo del defunto D.A. , gli eredi del medesimo, contestando la decisione in relazione al quantum e chiedendone la riforma con maggiorazione del risarcimento liquidato dal primo giudice. Si costituiva il D. e veniva disposta la rinotificazione dell’appello alla società Milano Assicurazioni che nel frattempo aveva incorporato La Previdente Assicurazioni , la quale si costituiva eccependo la tardività del gravarne e, nel merito, contestandone la fondatezza in subordine, proponeva appello incidentale con riferimento ad alcune delle voci di danno liquidate dal Tribunale. La Corte di appello dichiarava inammissibile il gravame. Gli appellanti proponevano ricorso per cassazione. Questa Corte, con sentenza n. 12467 del 2012, accogliendo il ricorso proposto, riteneva ammissibile l’appello, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, per la decisione nel merito. La causa veniva riassunta dai superstiti degli originari attori e dagli eredi di coloro che erano deceduti nel corso del giudizio. Si costituiva la sola Milano Assicurazioni S.p.a. che si richiamava al contenuto della comparsa di costituzione nel precedente grado di appello. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 maggio 2013, in accoglimento parziale dell’appello principale e di quello incidentale, condannava la Milano Assicurazioni S.p.a. al pagamento, in favore di L.T. , in proprio e quale erede di D.D. , di D.L. , di D.P. , quale unico erede di D.G. nonché, pro quota , di D.I. , D.T. , D’.To. , quali eredi di D.A. nonché successori della madre D.M. , degli importi indicati nel dispositivo di quella sentenza già dedotti gli acconti , oltre interessi legali, confermava nel resto l’appellata sentenza e regolava le spese. Avverso la sentenza della Corte di merito D.L. , in proprio e quale procuratore speciale di L.T. in proprio e quale unica erede di D.D. e di D.P. in proprio e quale unico erede di D.G. , ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria, sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria, UnipolSai Assicurazioni S.p.a., società nata dalla fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.a., Milano Assicurazioni S.p.a. e Premafin HP S.p.a. in Fondiaria-Sai S.p.a Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1224,1226,1284, 2056, 2059 cod. civ. ed ai così testualmente principi tutti in materia di risarcimento dei danni posti in relazione al diritto ad un equo processo di durata ragionevole come sancito dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ratificata in Italia con L 4 agosto 1955, n. 848 e con riferimento ai limiti temporali di ragionevole durata di cui all’articolo 2, comma 2-bis, della L. 24 marzo 2001, n. 89 ed ai principi costituzionali in materia desumibili dagli artt. 111 e 117 Cost. - Art. 360, n. 3, c.p.c. ”. Premesso che la Corte di merito, nel liquidare il danno biologico spettante a D.D. - deceduto in data 12 luglio 2000, in pendenza del giudizio di primo grado, per causa non conseguente al sinistro -, ha ritenuto di dover tener conto non del dato probabilistico ma della durata effettiva della vita del predetto, il ricorrente sostiene che i principi cui si è attenuta al riguardo la Corte territoriale siano da applicare quando la domanda sia stata proposta iure successionis dagli eredi del danneggiato, deceduto prima della liquidazione del danno, e non anche nel caso, come quello all’esame, in cui abbia agito lo stesso danneggiato, il quale avrebbe la legittima aspettativa che il danno subito gli venga liquidato sulla base della media statistica della sua vita residua. Peraltro - ad avviso del ricorrente - al dato probabilistico occorre far riferimento nel caso in cui il processo si protragga oltre i limiti ragionevoli di durata del giusto processo e sopravvenga in tale periodo la morte dell’attore e ciò perché 1 il risarcimento del danno biologico ha carattere esclusivamente personale e assume valenza patrimoniale al momento dell’esercizio in concreto del diritto potestativo da parte direttamente del danneggiato, sicché la domanda ed il presupposto del giudizio, riassunto dagli eredi, non muta per effetto dell’evento accidentale della morte per causa diversa dal fatto da cui deriva il danno risarcibile 2 l’intervento iure successionis degli eredi nel giudizio è dovuto unicamente alla durata del giudizio oltre i termini di ragionevolezza se il processo fosse stato definito in tempi ragionevoli indicati dalla legge l’evento morte non si sarebbe verificato nel corso del giudizio e i successori avrebbero ereditato una sentenza non più emendabile in considerazione del decesso avvenuto opinando diversamente, secondo la parte ricorrente, si premierebbe l’atteggiamento dilatorio dell’assicurazione. Inoltre, ad avviso della predetta parte, ulteriore argomento a conforto della sua tesi si potrebbe desumere dalla cedibilità - ormai ammessa dalla giurisprudenza di legittimità - del credito da risarcimento del danno da sinistro stradale in tal caso il credito ceduto sarebbe determinato da ciò che era il suo contenuto al momento della cessione avvenuta con atto inter vivos ” e non potrebbe essere suscettibile di modificazioni per il successivo decesso di una delle parti. Il ricorrente sostiene, quindi, che non sia palesemente infondata la questione . di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2043, 2056 e 2059 cod. civ., con riferimento agli artt. 3, 111 e 117 Cost., nell’interpretazione che consente di limitare il risarcimento del danno da fatto illecito non con riferimento alla durata probabile della vita del soggetto danneggiato, ma alla sua durata effettiva, anche se il decesso per altra causa dello stesso danneggiato che abbia personalmente intrapreso il giudizio risarcitorio sia avvenuto durante la pendenza del processo, ma in epoca successiva al tempo della sua ragionevole durata . 1.1 Il motivo è palesemente infondato, in virtù del principio già ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui ove la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata non più con riferimento alla durata probabile della vita futura del soggetto, ma alla sua durata effettiva Cass. 9/08/2001, n. 10980 Cass. 24/10/2007, n. 22338 Cass. 14/11/2011, n. 23739 Cass. 30/06/2015, n. 13331 . A quanto precede va aggiunto che la questione, sotto il profilo prospettato in questa sede, risulta inammissibile per novità, come eccepito dalla controricorrente. Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio Cass., ord., 9 luglio 2013, n. 17041 Cass. 26 gennaio 2001, n. 1100 Cass. 13 aprile 2004, n. 6989 Cass. 19 marzo 2004, n. 5561 Cass. 3 febbraio 2004, n. 1915 . Pertanto il ricorrente che proponga una questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa Cass. 28 settembre 2008, n. 20518 Cass. 18/10/2013, n. 23675 . Da quanto precede consegue che la questione di costituzionalità sollevata risulta irrilevante ai fini della decisione e va, pertanto, disattesa. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223, 1226, 2056, 2059 cod. civ. in relazione alla determinazione del tasso degli interessi di rivalutazione del danno - Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 cod. civ. e dei principi relativi all’onere della prova - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti - Art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. . Si duole il ricorrente che la Corte di merito abbia ridotto la misura degli interessi da applicarsi per pervenire alla rivalutazione dal 6%, come stabilito dal Tribunale, al 3%. Assume il ricorrente che gli interessi e la rivalutazione monetaria, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, devono essere riconosciuti anche d’ufficio e che per la liquidazione di tali voci non può che farsi riferimento - con un calcolo ulteriore rispetto agli interessi legali moratori convenzionali, comunque dovuti - al rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi , con onere di prova a carico del debitore che allega siano dovuti interessi ad un tasso inferiore a quello derivante da tale calcolo e a carico del creditore che alleghi un danno ancora maggiore, sicché sussisterebbe anche un grave errore emendabile ex articolo 360 n. 5 c.p.c., consistente nell’omesso esame delle deduzioni e delle allegazioni svolte sul punto dagli attori. 2.1. Il motivo è infondato. La Corte di merito si è attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla liquidazione del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione risarcitoria Cass. 9/03/2010, n. 5671 Cass. 9/10/2012, n., 17155 Cass. 10/10/2014, n. 21396 , giurisprudenza che ha pure precisato che tale danno deve essere allegato e provato da chi lo invoca Cass. 24/10/2007, n. 22347 Cass. n. 3268 del 12/02/2008 Cass. 12/02/2010, n. 3355 . Si evidenzia, inoltre, che con la memoria di replica in conclusionale depositata nel primo giudizio di appello, richiamata in ricorso a sostegno dell’asserita avvenuta allegazione, la parte ricorrente si è limitata a richiamare quanto affermato dal Tribunale nella sentenza di primo grado. Pertanto, non sussiste la lamentata violazione o falsa applicazione delle norme richiamate nella rubrica del mezzo all’esame, né sussiste il denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte di merito ampiamente motivato al riguardo. A quanto precede deve aggiungersi che, peraltro, la censura proposta neppure coglie appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata v. p. 25 sul punto in questione, sicché il motivo oltre che infondato, presenta pure profili di inammissibilità. 3. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223,1224,1226, 1284, 2056, 2059 cod. d v. ed ai così testualmente principi tutti in materia di risarcimento dei danni in relazione i alla mancata personalizzazione del risarcimento ed alla conseguente errata applicazione delle tabelle di liquidazione del danno utilizzate del Tribunale di Milano ii alla unicità della considerazione delle differenti componenti del danno cd. esistenziale con la nulla considerazione del danno morale attinente alla sofferenza - Art. 360, n. 3, c.p.c. . Assume il ricorrente che la Corte di merito, pur richiamando in motivazione le tabelle milanesi, avrebbe liquidato il danno senza considerare la peculiarità del sinistro, omettendo di personalizzare conseguentemente il danno ed unificando peraltro le varie categorie che compongono il danno . 3.1. Il motivo è infondato. La Corte di merito ha operato, con riferimento a D.D. , la cd. personalizzazione del danno v. sentenza p 11 e sgg. , ha provveduto alla liquidazione congiunta del danno non patrimoniale nelle sue varie componenti v. sentenza impugnata p. 12 e si è correttamente attenuta ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di liquidazione del danno in questione, evidenziandosi peraltro che le doglianze sollevate con il terzo motivo sono specificamente riferite alla sola posizione di D.D. , mentre risultano del tutto generiche e, quindi, inammissibili, in relazione agli altri originari attori - con riferimento ai quali, comunque, la Corte di merito risulta pure aver operato la cd. personalizzazione -, essendosi i ricorrenti limitati a sostenere al riguardo, in ricorso p. 24 , che per quanto riguarda sempre D.D. ma il discorso, in generale è applicabile per tutti gli attori è mancata quella personalizzazione del danno richiesta dalla giurisprudenza prevalente . 4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.