Riporta danni in un incidente stradale: deve comunque provare l’esclusione di corresponsabilità

In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra i veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione, posta a carico anche dell’altra parte dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.

Con sentenza n. 13271/16, depositata in cancelleria il 28 giugno, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa come segue. Il caso. L’imputato veniva condannato al risarcimento dei danni a seguito dello scontro tra un motoveicolo condotto dalla persona offesa e il caravan di cui era, invece, lui alla guida, avendo egli invaso l’altra corsia, in corrispondenza di una curva. Il Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, addebitava la responsabilità del sinistro per i due terzi a carico del conducente del caravan, condannandolo a corrispondere al motociclista una certa somma. Quest’ultimo proponeva, allora, appello sull’ an e sul quantum , ritenendo che il danno non patrimoniale fosse stato liquidato in misura non adeguata e impugnando il rigetto della domanda quanto al risarcimento del danno patrimoniale. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame. Il ricorrente propone dunque ricorso in Cassazione. L’invasione dell’altrui corsia. Il ricorrente invita espressamente la Corte ad una rinnovazione della valutazione in fatto sul punto dell’avvenuta invasione dell’opposta corsia da parte del caravan, palesemente inammissibile. Lamenta, poi, che la Corte territoriale abbia privilegiato la prova indiretta, offerta dalle foto dei veicoli in stato di quiete, rispetto alle prove testimoniali che avrebbero consentito di giungere alla opposta conclusione per cui il caravan aveva invaso pesantemente l’opposta corsia, rendendo impossibile al conducente della moto che improvvisamente se lo trovava di fronte in curva qualsiasi manovra di emergenza per evitarlo. A detta del ricorrente, la Corte ha ritenuto di fatto provata l’invasione di corsia da parte del caravan e ha fondato su questo dato l’affermazione della prevalente responsabilità del conducente del caravan ma, al contempo, ha affermato che ciò non esclude il concorso di colpa del conducente del veicolo coinvolto, in mancanza della prova che l’altro conducente abbia tenuto una condotta di guida irregolare. Il ricorrente contesta in definitiva che la decisione manchi di logica. Ma per gli Ermellini il motivo è infondato. Responsabilità derivante da circolazione stradale. A proposito dell’invasione della altrui corsia di percorrenza, la Corte d’appello si è, infatti, attenuta al seguente principio in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra i veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altra parte dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta . In definitiva, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente, dell’altra parte, è tenuto a dare prova in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico, per veder esclusa, attraverso un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno. Il ricorso va pertanto rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 marzo – 28 giugno 2016, n. 13271 Presidente Travaglino – Relatore Rubino I fatti A.M. citò in giudizio nel 2003 T.R. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dello scontro tra il motoveicolo condotto dall'A. e il caravan condotto dal T., che assumeva avesse invaso l'opposta corsia di marcia, in corrispondenza di una curva. Il Tribunale all'esito del giudizio di primo grado addebitò la responsabilità del sinistro per i due terzi a carico del T., condannandolo a corrispondere al motociclista curo 54.601,78. L’A. propose appello sia sull'an che sul quantum, ritenendo che il danno non patrimoniale fosse stato liquidato in misura inadeguata e impugnando il rigetto della domanda quanto al risarcimento del danno patrimoniale, La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava il gravame. A.M. propone cinque motivi di ricorso nei confronti di Carige Ass.ni s.p.a. e di T.R., per la cassazione della sentenza n. 1727\2012, depositata dalla Corte d'Appello di Roma in data 3.4.2012, non notificata. Resiste con controricorso la Carige, oggi Amissima Ass.ni s.p.a C'è memoria della controricorrente. Le ragioni della decisione Il primo motivo, articolato in tre punti distinti, è relativo alla dinamica dei fatti ed al pur parziale concorso di colpa riconosciuto in capo al ricorrente, conducente del motoveicolo. Gli altri motivi sono invece relativi alla quantificazione dei danni operata dalla corte d'appello. Con il primo motivo di ricorso punto 1.1. , PA. deduce l'illogicità della motivazione in quanto contrastante con l'evidenza della prova fotografica, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Richiama il punto della sentenza impugnata a suo avviso viziato, e invita la corte ad esaminare la documentazione fotografica prodotta per constatare se essa effettivamente smentisca, come allegava già in appello il ricorrente, la ricostruzione della dinamica effettuata dal giudice di primo grado e confermata in appello ovvero, invita espressamente la corte ad una rinnovazione della valutazione in fatto sul punto dell'avvenuta invasione dell'opposta corsia da parte del caravan, palesemente inammissibile. Con il punto 1.2. il ricorrente deduce la omessa motivazione, la considerazione privilegiata della prova indiretta e deduttiva rispetto alla prova testimoniale diretta e la violazione dell'art. 116 c.p.c. Lamenta che la corte territoriale abbia privilegiato la prova indiretta, offerta dalle foto dei veicoli in stato di quiete, rispetto alle prove testimoniali che avrebbero consentito di giungere alla opposta conclusione per cui il caravan aveva invaso pesantemente l'opposta corsia, rendendo impossibile al conducente della moro che improvvisamente se lo trovava di fronte in curva qualsiasi manovra di emergenza per evitarlo. Sotto questo aspetto, il motivo è infondato. La motivazione ha una struttura logica adeguata, fa parte della formazione del libero convincimento del giudice, giustificato dalla coerenza del ragionamento decisorio complessivamente esplicitato in motivazione, la scelta di privilegiare uno degli elementi probatori la documentazione fotografica rispetto agli altri le deposizioni dei testi . Con il punto 1.3., il ricorrente denuncia la errata e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 143 c.d.s. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. La corte d'appello ha ritenuto provata l'invasione di corsia da parte del caravan e ha fondato su questo dato di fatto l'affermazione della prevalente responsabilità del conducente del caravan ma ha al contempo affermato che ciò non esclude il concorso di colpa del conducente dell'altro veicolo coinvolto in mancanza della prova che l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida in tutto regolare, e in particolare che questi percorresse la carreggiata j di sua pertinenza tenendosi accostato al margine destro. Il ricorrente contesta che la decisione manchi di logica in quanto nessuna prova diretta esiste del punto d'urto la corte territoriale come si è detto lo desume dal verbale della polizia stradale, intervenuta dopo l'incidente, che contiene i rilievi effettuati e traccia delle ipotesi sulla base della posizione di quiete dei veicoli e in più, sostiene che, attesa la traccia di scarrocciamento esistente, l'A. tentò di porre in essere una manovra di emergenza e che quindi nessuna colpa in concreto gli fosse imputabile. Anche sotto questo profilo il motivo è infondato se non inammissibile, in quanto tendente ad una nuova valutazione in fatto previa l'introduzione di un elemento di fatto le tracce di scarrocciamento non richiamato dalla sentenza impugnata e pertanto del quale non si può tenere alcun conto in questa sede non essendo neppure idoneamente evidenziato che facesse parte dei fatti allegati dei quali si contestò in appello l'omessa considerazione . Non sussiste neppure la denunziata violazione di legge il ricorrente sostiene che, a fronte della non contestata invasione dell'opposta corsia di percorrenza da parte di un ingombrante caravan, si doveva applicare quella giurisprudenza secondo la quale una violazione di macroscopica entità da parte di uno dei due veicoli coinvolti in uno scontro assume un ruolo decisivo e comporta la colpa esclusiva del conducente del veicolo invasore, a meno che non si provi l'apporto causale del conducente invaso. Il principio cui far riferimento, dettato proprio a proposito della invasione della altrui corsia di percorrenza, al quale si è attenuta la corte d'appello, è il seguente In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere si perata la presunzione posta a carico anche dell'altra dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Nella specie., la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, per la mancanza di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso , non era stato possibile accertare l'esatta dinamica dell'incidente, ed in particolare se l'attore/danneggiato avesse tenuto iena corretta condotta di guida esente da ogni censura Cass. n. 477 del 2003 in questo senso numerose altre pronunce di questa Corte, tra le quali da ultimo Cass. n. 23431 del 2014 . In definitiva, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità perfino ove prevalente dell'altra parte, è tenuto a dare prova in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per veder esclusa attraverso un accertamento in concreto ogni sua correspons abilità nel verificarsi del danno. I successivi motivi di ricorso hanno ad oggetto la quantificazione dei danni operata dal giudice di merito. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia il travisamento del fatto, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. perché nella personalizzazione del danno biologico non si sarebbero tenute in alcun conto le ripercussioni a livello psichico o psicologico dell'incidente. Con il terzo motivo denuncia la presenza di un errore di diritto in relazione all'ars. 2059 c.c., lamentando che non sia stato liquidato dalla corte d'appello il danno morale ritenendolo ricompreso nella liquidazione del danno biologico. Sostiene il ricorrente che la corte avrebbe dovuto, per dare effettivo seguito alla sentenza SU n. 26972 del 2008, liquidare integralmente il danno non patrimoniale subito dal giovane motociclista, in tutte le sue componenti, comprensivo cioè del danno biologico, morale soggettivo e di ogni pregiudizio ulteriore. Anche con il quarto motivo si denuncia la violazione dell'ars. 2059 c.c. sotto il profilo del mancato rilievo di valori costituzionalmente protetti. Il ricorrente denuncia che, sempre ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, la sentenza si sia rifatta alla c.t.u., ritenendo che essa abbia operato una completa considerazione del danno biologico verificatosi, anche sotto il profilo del danno alla vita di relazione, mentre non avrebbe preso sufficientemente in considerazione una serie di ripercussioni negative dell'incidente sulla vita di relazione e sullo stesso carattere del danneggiato, divenuto da allora più timoroso e meno intraprendente, analiticamente indicate in atto d'appello dal ricorrente e liquidate sbrigativamente dalla corte come allegazioni generiche. Con il quinto motivo denuncia l'omessa pronuncia sulla richiesta liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 360 n. 4 c.p.c. Il ricorrente, che svolgeva un lavoro stabile e di tipo intellettuale al momento dell'incidente, e, come anche accertato dal ctu, ha perso un 20% della sua capacità produttiva , sostiene di aver subito una contrazione della possibilità di prestare lavoro straordinario e in più ha visto ridursi le sue capacità lavorative sul mercato del lavoro anche sotto il profilo concorrenziale, subendo un danno attuale destinato a produrre i suoi affetti nel futuro, che gli avrebbe dovuto essere liquidato o come perdita di chance o come danno futuro certo e attualmente liquidabile in via equitativa. Inoltre, lamenta che non si sia tenuto conto del minor reddito prodotto nel periodo di malattia, e neppure delle spese sostenute per spese mediche e terapie. I motivi da 2 a 4 sono infondati. La corte d'appello nella parte introduttiva della motivazione riepiloga efficacemente i criteri di liquidazione utilizzati e precisa come nella liquidazione del danno e quindi nella stessa predisposizione delle tabelle utilizzate allo scopo si sia tenuto conto delle varie componenti del danno non patrimoniale e che in particolare nella liquidazione del danno biologico si tenga conto in assoluto ed anche, in particolare a proposito dell'odierno ricorrente non solo degli aspetti anatomico funzionali ma anche delle compromissioni di grado medio delle ordinarie esplicazioni della personalità nel campo delle soggettive attività interrelazionali, affettive, produttive, sociali, sportive siccome incidenti sulle attività quotidiane comuni a tutte salvo che conseguenze particolari e particolarmente affettive possono essere riconosciute all'interno del danno biologico, o del morale, o delle altre lesioni di diritti costituzionalmente riconosciuti riconducibili all'interno del danno non patrimoniale ma solo previa una prova specifica della particolare incidenza su quel determinato soggetto di un dato evento lesivo, che implicitamente esclude sia stata fornita. Anche il quinto motivo di ricorso va rigettato. Non sussiste la lamentata omessa pronuncia la domanda sulle spese mediche è stata rigettata perché non provate e sul danno patrimoniale la corte ha ritenuto che egli non abbia sufficientemente provato che l'unica contrazione di reddito parziale rinuncia agli straordinari sia dipendente dalla invalidità. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, cd in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi curo 3.200,00 di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.