Dislivello tra tombino e manto stradale: donna finisce a terra ma rimane senza risarcimento

Respinte le pretese avanzate dalla donna nei confronti della società che ha provveduto all’installazione del tombino. Nessuna prova del nesso tra la caduta e una anomalia del manufatto. Irrilevante il richiamo, peraltro generico, al dislivello rispetto al manto stradale.

Passo falso sul tombino, collocato poco sotto il livello del manto stradale brutta caduta per una donna. Tuttavia, nonostante la dinamica dell’episodio e le lesioni riportate, per lei è impossibile ottenere un risarcimento Cassazione, sentenza n. 13260/16, sezione Terza Civile, depositata il 28 giugno . Caduta. Chiaro il resoconto fatto dalla donna. Lei racconta di essere incespicata in un tombino, di proprietà della Telecom, ubicato al di sotto del manto stradale e non visibile anche per la presenza di giornali e carte sparse sulla strada . A sostegno di queste parole anche la consulenza tecnica medico-legale e le dichiarazioni di alcuni testimoni. Ciò nonostante, i Giudici d’appello escludono il nesso tra una qualche anomalia del manufatto e la verificazione della caduta . Impossibile, quindi, chiamare in causa la Telecom, pur ipotizzando che essa, dopo aver installato il tombino metallico per la posa in opera di cavi della rete di telecomunicazioni , ne avesse conservato la custodia . Per i Giudici, in sostanza, non è stata evidenziata una irregolarità del tombino , né può essere catalogata così la circostanza della collocazione al di sotto del livello del piano viario , anche perché l’incorporazione del manufatto, proprio al fine di non costituire insidia, comporta l’esigenza che il coperchio metallico resti comunque posto, sia pure lievemente, sotto il livello stradale . Peraltro, la donna, spiegano ancora i Giudici, non ha mai specificato l’entità del dislivello tra piano calpestabile e tombino , né ha documentato la riferibilità del dislivello all’installazione del manufatto piuttosto che alle caratteristiche assunte dal manto stradale . Ciò comporta che nulla esclude che lo scarto fosse rimasto contenuto nei limiti fisiologici né che lo sprofondamento del tombino fosse causato da modifiche successive del piano stradale . E, viene aggiunto, non è trascurabile la presenza di materiale cartaceo a copertura del tombino , segnalata dalla donna. Ci si trova di fronte a un fattore , sostengono i Giudici, che avrebbe potuto causare lo scivolamento del piede e la conseguente caduta . Anomalia. Nel contesto della Cassazione vengono ribadite dal legale della donna le osservazioni finalizzate ad addebitare alla Telecom la responsabilità per la caduta . Ma è tutto inutile anche per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, la persona danneggiata non ha fornito la prova del nesso causale fra il tombino e la caduta , prova ancor più importante perché il danno non è l’effetto della struttura o del funzionamento della cosa . I Magistrati evidenziano, innanzitutto, che la donna non ha mai dedotto una anomalia del tombino . Allo stesso tempo, viene aggiunto, non può essere considerata anomalia la mera esistenza di un dislivello tra il tombino e il piano viario . Su quest’ultimo punto, in particolare, la donna non ha mai specificato l’entità del dislivello , e nulla esclude, concludono i Giudici, che lo scarto fosse rimasto contenuto nei limiti fisiologici e che, dunque, non vi fosse una situazione di obiettiva pericolosità .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 gennaio – 28 giugno 2016, n. 13260 Presidente Frasca – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. Nel 2002, A.T. convenne in giudizio Telecom Italia S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti per le lesioni riportate a seguito di un infortunio. Espose di essere `incespicate' in un tombino di proprietà della Telecom, ubicato al di sotto del manto stradale e non visibile anche per la presenza di giornali e carte sparse sulla strada. Costituitasi in giudizio, la Telecom Italia Direz. Terr. Unità Rete Sud 1, chiese il rigetto della domanda deducendo il difetto di prova dei fatti esposti, la carenza dei presupposti dell'insidia stradale e comunque l'assenza di ogni sua responsabilità, atteso che il tombino insisteva sul suolo pubblico, contestò altresì l'ammontare della pretesa. II Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Bitonto, con la sentenza n. 99/2007, rigettò la domanda attorea, rilevando che, in base a quanto prospettato ed a quanto emerso dalla prova testimoniale, la caduta era dipesa non da difetti del tombino o dalla sua sporgenza, bensì da difetti del manto stradale, sì che la eventuale responsabilità sarebbe stata da addebitarsi al Comune. 2. La decisione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 792 del 28 giugno 2012. La Corte ha ritenuto che, anche ad ammettere che la Telecom, dopo aver installato il tombino metallico per la posa in opera di cavi della rete di telecomunicazioni, avesse conservato la custodia dello stesso, si doveva escludere in concreto la sussistenza della prova del nesso di causalità tra una qualche anomalia del manufatto e la verificazione della caduta. La Corte territoriale ha rilevato che in primo luogo, non era emersa e non era stata neppure dedotta una qualsivoglia irregolarità del tombino, né poteva essere considerata tale la circostanza, non altrimenti specificata, della collocazione dello stesso tombino al di sotto del livello del piano viario, atteso che la incorporazione del manufatto, proprio al fine di non costituire insidia per gli utenti, comporta l'esigenza che il coperchio metaitico resti comunque sottoposto, sia pure lievemente, al livello stradale. In secondo luogo, l'appellante non aveva mai specificato l'entità del dislivello tra piano calpestabile e tombino, né aveva documentato la riferibilità dello stesso all'installazione del manufatto piuttosto che alle caratteristiche assunte dal manto stradale, con la conseguenza che nulla escludeva che lo scarto fosse rimasto contenuto nei limiti fisiologici né che lo sprofondamento del tombino fosse stato causato da modifiche successive del piano stesso. In terzo luogo, dalla prospettazione attorea era emersa la presenza di materiale cartaceo a copertura del tombino e quindi la ricorrenza di un fattore che avrebbe potuto causare esso stesso lo scivolamento del piede e della conseguente caduta. 3. Avverso tale decisione, la signora A.T. propone ricorso in Cassazione sulla base di due motivi. 3.1 La Telecom Italia S.p.a. si è costituita in giudizio al solo fine della partecipazione all'udienza di discussione. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 del codice civile in relazione all'ars. 360 n. 3 c.p.c. nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. . Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello adita, nel ritenere che la signora T. avrebbe dovuto provare la consistenza del dislivello , avrebbe subordinato l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. alla prova dell'esistenza di una insidia e/o trabocchetto stradale, il cui onere probatorio, invece, ricade sul danneggiato che intende chiedere il risarcimento di un danno ingiusto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., ma non per chi invoca la responsabilità del custode della cosa di cui all'art. 2051 c.c. Infatti, perché possa configurarsi in concreto la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia il danno arrecato. Nel caso in esame, la ricorrente avrebbe fornito tale prova, come risulterebbe sia dalla prova per testi che dalla c.t.u. medico-legale. D'altro canto, Telecom Italia S.p.a. non avrebbe fornito la prova liberatoria del caso fortuito. 4.2. Con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ars. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. . La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe violato i principi in tema di ripartizione dell'onere della prova in quanto non avrebbe tenuto conto che la Telecom Italia S.p.a. non aveva fornito la prova che la caduta della signora T. fosse dipesa da un fatto estraneo, assolutamente fortuito ed eccezionale. 5. 1 motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati. E' consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'ars. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia , e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità Cass. civ. Sez. III, 24/09/2015, n. 18865 Cass. civ., Sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243 Cass. civ., Sez. III 13 luglio 2011, n. 15389 . Si è poi affermato che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc. , ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno Cass. civ. Sez. VI - 3, 20/10/2015, n. 21212 Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306 Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Appello ha escluso, con accertamento di fatto non ulteriormente sindacabile in questa sede, che la signora Trullo avesse fornito la prova del nesso causale tra la caduta ed una qualche anomalia del tombino oggetto di per sé statico ed inerte , atteso che una simile anomalia non era stata neppure dedotta, né poteva essere considerata tale l'esistenza di un dislivello tra lo stesso tombino ed il piano viario, dislivello di cui peraltro non era mai stata specificata l'entità, con la conseguenza che nulla escludeva che lo scarto fosse rimasto contenuto nei limiti fisiologici e, dunque, che non vi fosse una situazione di obiettiva pericolosità. Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia correttamente applicato i principi di diritto formulari da questa Corte di legittimità in materia di danni derivanti da omessa custodia. Quanto alla censura della impugnata sentenza sotto il profilo motivazionale, si osserva ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze dei processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197 . Nel caso in esame l'impugnata sentenza, con congrua e corretta motivazione, sulla base dei suoi poteri discrezionali, ha escluso che l'odierna ricorrente abbia adempiuto l'onere probatorio a suo carico. 6. La Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.