Cassonetto in fiamme, danni all’automobile vicina: niente risarcimento per il proprietario del veicolo

Esclusa la responsabilità della società concessionaria della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale. Essa è sì proprietaria dei cassonetti, ma non può provvedere a una vigilanza continua per impedire eventuali atti vandalici. Dalla ricostruzione dell’episodio è emerso che l’incendio è stato provocato in orario notturno da ignoti.

In fiamme, in strada, il cassonetto per l’immondizia. Danneggiata anche l’automobile parcheggiata lì vicino. Facilmente immaginabile la rabbia del proprietario della vettura. Egli, però, non può pretendere alcun risarcimento dalla società concessionaria, sul territorio comunale, per la raccolta dei rifiuti e proprietaria dei cassonetti. Decisiva la constatazione che l’incendio è stato frutto di un gesto vandalico Cassazione, sentenza n. 13005/16, sezione Terza Civile, depositata oggi . Vandali. Vittoria in Tribunale per il proprietario dell’automobile gli viene riconosciuto, difatti, il risarcimento dei danni riportati dal veicolo. La società – concessionaria per la raccolta dei rifiuti e proprietaria dei cassonetti , come detto – è obbligata a versare all’uomo quasi 5mila euro. Il pagamento, però, rimane solo sulla carta, perché i giudici d’Appello escludono ogni responsabilità della società . Ciò alla luce della ricostruzione dell’episodio, da cui è emerso che ignoti vandali, in ora notturna, avevano dato fuoco al cassonetto . Vigilanza. E anche nel contesto della Cassazione regge l’ipotesi del caso fortuito . Di conseguenza, nonostante le proteste avanzate dal proprietario della vettura danneggiata, nessun addebito è possibile nei confronti della società. Una volta accertato che il fuoco è stato appiccato di nascosto ed in ora notturna , è logico pensare, spiegano i magistrati, che soltanto una vigilanza ininterrotta avrebbe evitato l’evento, in sé non usuale né connaturato all’utilizzo del cassonetto . Ma, viene subito aggiunto, è impossibile esigere dalla società proprietaria e utilizzatrice del cassonetto un controllo continuo, ventiquattro ore su ventiquattro, per potere evitare il danneggiamento repentino e non prevedibile, dovuto a un atto vandalico . Escluso, quindi, in via definitiva, ogni possibile risarcimento a favore dell’uomo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 aprile – 23 giugno 2016, numero 13005 Presidente Chiarini – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1. S.M. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Imperia la Ponticelli s.r.l., chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni prodotti da un incendio, partito da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti ed estesosi all'autovettura di sua proprietà, parcheggiata in prossimità di quest'ultimo. Si costituì in giudizio la società Ponticelli s.r.l., preliminarmente eccependo la nullità dell'atto di citazione per omissione o incertezza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 163 c.p.c. , risultando indefiniti il petitum e la causa petendi, non avendo il M. precisato a che titolo rivolgesse le proprie doglianze nei confronti della società Ponticelli s.r.l. e conseguentemente quale relazione sussistesse tra il fatto e quest'ultima. Nel merito, la convenuta chiese rigettarsi la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto. 2. Con sentenza numero 269 del 2006, il Tribunale di Imperia accolse la domanda dell'attore e condannò la convenuta società al risarcimento dei danni, liquidati nell'importo di E 4.828,88, oltre accessori, ed al pagamento delle spese di lite. 3. Avverso la predetta sentenza, la società Ponticelli s.r.l. ha proposto appello chiedendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la sua integrale riforma con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio. Si è costituito l'appellato, resistendo al gravame. 4. Con la decisone ora impugnata, pubblicata il 13 marzo 2012, la Corte di Appello di Genova, ha accolto l'appello riformando interamente la sentenza di primo grado e perciò respingendo la domanda rísarcitoria proposta dal M., con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. 5. Avverso la sentenza S.M. propone ricorso affidato a due motivi. La società AIMERI AMBIENTE s.r.l. ad unico socio, nella sua qualità di incorporante la società Ponticelli s.r.l., si difende con controricorso. Motivi della decisione 1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa ed erronea applicazione della legge, omessa applicazione dí specifica norma, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento violazione, erronea e falsa applicazione dell'ari. 2051 c.c. con riferimento all'articolo 112 c.p.c., con conseguente violazione dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. . Il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito, costituito dalla condotta dolosa di ignoti, che in ora notturna avevano dato fuoco al cassonetto . Secondo il ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione, in quanto ha riconosciuto il caso fortuito, previsto come esimente della responsabilità del custode, a norma dell'articolo 2051 c.c., senza che la società convenuta ne avesse dedotto tempestivamente e ritualmente la sussistenza. Il ricorrente lamenta che, rilevando d'ufficio l'esimente del caso fortuito, non solo la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 112 c.p.c., ma avrebbe anche disatteso senza alcuna motivazione quanto affermato dal Tribunale di Imperia sul fatto che, nel caso di specie, la convenuta Ponticelli s.r.l. non avrebbe sollevato l'eccezione né in comparsa di costituzione né nei successivi atti difensivi, sicché sarebbe stata tardiva l'eccezione proposta per la prima volta in comparsa conclusionale. 1.1.- Col secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, con riferimento all'articolo 2051 c.c., 112 c.p.c., con conseguente violazione dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. , riproponendo, ai sensi di quest'ultima disposizione, la censura, già accennata nel primo motivo, concernente l'omessa motivazione sull'asserita tardività dell'eccezione di caso fortuito, malgrado questa fosse stata rilevata dal Tribunale di Imperia. 2.- I motivi di ricorso non meritano di essere accolti. Il giudice del gravame ha ritenuto che la condotta dolosa di ignoti, causando l'incendio al cassonetto in ora notturna, abbia provocato il danno lamentato e determinato l'interruzione del nesso causale. La decisione è conforme a diritto,,& gt essendo stata chiamata la società qui resistente quale custode della cosa che ha prodotto il danno in quanto concessionaria per la raccolta dei rifiuti e proprietaria del cassonetto , ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ. In proposito, va ribadito che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità oggettiva ex articolo 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo così, da ultimo Cass. numero 18317/15 . 2.1.- Nella specie, il giudice di merito ha accertato che il fuoco è stato appiccato di nascosto ed in ora notturna ed ha di conseguenza ritenuto che soltanto una vigilanza ininterrotta avrebbe evitato l'evento, in sé non usuale né connaturato all'utilizzo del cassonetto. Corretta è la riconduzione del fatto del terzo, così accertato, alla nozione giuridica del caso fortuito, come sopra delineato quale fatto idoneo ad escludere la responsabilità del custode, in quanto dotato di efficacia causale determinante rispetto alla produzione dell'evento e non evitabile, tenuto conto delle modalità che in concreto caratterizzano l'attività del custode nella specie, di raccolta dei rifiuti non potendosi esigere da chi, allo scopo, utilizza il cassonetto, una vigilanza ininterrotta, al punto da evitarne il danneggiamento repentino e non prevedibile, dovuto all'atto vandalico del terzo cfr. Cass. numero 8157/09 . Tanto più che, per come accertato dal giudice di merito, un intervento, anche tempestivo, non avrebbe comunque evitato il danno causato all'autovettura parcheggiata dal vicino cassonetto incendiato nottetempo cfr. anche Cass. n 15720/2011 e numero 4476/2011 . 3.- Ciò posto, prive di pregio sono le censure del ricorrente basate sull'assunto che il caso fortuito sarebbe oggetto di un'eccezione in senso stretto. Come già ritenuto da questa Corte, il limite alla responsabilità da cose in custodia rappresentato dal caso fortuito non costituisce materia per eccezioni in senso proprio, sottratte al rilievo d'ufficio. L'articolo 2051 c.c. non contempla un'eccezione, ma riconduce il caso fortuito al profilo meramente probatorio Cfr. Cass. numero 11015/2011 . Va in proposito affermato che la prova relativa alla sussistenza del caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale grava sul custode, chiamato a rispondere ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ., e perciò questi soggiace alle preclusioni istruttorie tuttavia, la sussistenza del caso fortuito non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dal secondo comma dell'articolo 167 cod. proc. civ. 3.1.- A quanto detto si aggiunga, in primo luogo, che, nel presente giudizio introdotto con citazione del 22 dicembre 2000 , si applica il disposto dell'articolo 167 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della modifica apportata dal d.l. numero 35 del 2005, convertito nella legge numero 80 del 2005, sicché le eventuali eccezioni in senso stretto avrebbero potuto essere proposte fino alla scadenza del termine allo scopo concesso dal giudice ai sensi dell'articolo 180 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, appunto . In ogni caso, si rileva che la convenuta società Ponticelli s.r.l., come rimarcato nel controricorso, ha assunto sin dal primo grado di giudizio, già con la comparsa di risposta, una linea difensiva basata, oltre che sul concorso di colpa del danneggiato, anche sul dato incontroverso della derivazione del danno dalla condotta dolosa di ignoti il che è più che sufficiente ad integrare la deduzione difensiva della sussistenza del caso fortuito. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Avuto riguardo al fatto che il ricorso è stato notificato dopo il 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell'articolo 13 del D.P.R. numero 115 del 2002. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nell'importo complessivo di € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, del d. P.R. numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.