Illecito utilizzo di opere coperte da diritto d'autore e risarcimento

La normativa sul diritto d'autore statuisce che ha diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera, in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti, tanto il proprietario quanto il titolare del diritto di utilizzazione l. n. 633/1941 .

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12954/16, depositata il 22 giugno. Il caso. Una casa editrice conveniva in giudizio più parti affinché fosse accertata l'illegittima utilizzazione di un brano musicale, in disponibilità dell'attrice diritto di utilizzazione , con conseguente richiesta di condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d'appello confermava la decisione di primo grado e chiariva che era stato accertato l'utilizzo del brano ma non era stato accertato alcun danno contro parte attrice che aveva chiesto soltanto il risarcimento dei danni e non il corrispettivo di utilizzo. Inoltre, il risarcimento dei danni non è in re ipsa e presuppone adempimento dell'onere probatorio, assente nel caso in commento. Le parti hanno proposto ricorso per cassazione. Diritto d’autore. La normativa sul diritto d'autore statuisce che ha diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti, tanto il proprietario quanto il titolare del diritto di utilizzazione l. n. 633/1941 . Trattasi di diritti paragonabili ai diritti personali o diritti assoluti e, ha affermato la S.C., il danno è in re ipsa , dunque, sarà il danneggiante a dover dare prova liberatoria ove non intenda indennizzare. La Cassazione ha così statuito che il percorso logico e motivazionale proposto dalla corte territoriale non è condivisibile. Stima del danno. I Giudici di legittimità hanno chiarito che la stima del danno derivante dalla illecita utilizzazione delle opere coperte da diritto d'autore può essere effettuata dal giudice caso per caso e stimata in ragione del beneficio economico derivato in favore dell'utilizzatore. Sul punto si segnala Cass. n. 4048/2016 - In tema di valutazione equitativa del danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno, non è precluso al giudice il potere-dovere di commisurarlo, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al beneficio tratto dall'attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando esso sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo. Con queste argomentazioni è stato accolto il ricorso e rinviata la causa ad altro giudice territoriale.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 aprile – 22 giugno 2016, n. 12954 Presidente Dogliotti – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo La Cosa Edizioni Musicali CEM ha convenuto in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio FIGC e alcune società Kataweb, Kappa Italia, Fiat, Telecom Italia Mobile, Salumificio Fratelli Beretta, Intesatrade e Banca Intesa , per sentire dichiarare illecito lo sfruttamento del brano musicale da te a me di B.C. e della relativa registrazione fonografica, con condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non. La CEM ha esposto di essere editrice e titolare esclusiva dei diritti di utilizzazione economica di tale opera, illecitamente utilizzata, mediante sincronizzazione con un filmato delle partite della squadra nazionale di calcio, in abbinamento ai marchi della FIGC e delle società convenute, sponsor della FIGC, nel periodo tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2002. Tale utilizzazione era stata legittima sino al 31 dicembre 1998, poiché, nell’anno 1997, la CEM aveva pattuito con la FIGC e la Italia Petroli IP , all’epoca unico sponsor della prima, la cessione dei diritti di utilizzazione economica del brano musicale, previa realizzazione da parte di FIGC e IP di un videoclip, acquistato dalla CEM. L’utilizzazione dell’opera era, però, divenuta illegittima dopo il 31 dicembre 1998 e, pertanto, erano chiamate a risponderne la FIGC e le altre società sponsor, queste ultime sul presupposto che avrebbero dovuto accertarsi di avere acquisito legittimamente dalla FIGC i diritti di utilizzazione economica dell’opera, prima di abbinarla ai loro marchi. Nel contraddittorio con la FIGC e le società convenute, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande. I gravami proposti, in via principale, della CEM e, in via incidentale, dalla FIGC sono stati rigettati dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza 22 marzo 2010. La Corte ha ritenuto incontestata l’avvenuta diffusione del brano musicale come sigla delle partite di calcio della nazionale, trasmesse in televisione tra il 1999 e il 2002, in assenza di autorizzazione della CEM, editrice e titolare, e, tuttavia, ha escluso che da ciò fosse derivato un danno alla CEM infatti, tale modalità di diffusione televisiva del brano aveva prodotto un effetto promozionale e, quindi, un vantaggio per l’editore, come si desumeva dalle circostanze che la CEM non aveva chiesto alcun corrispettivo e aveva contestato l’utilizzazione illegittima dell’opera solo quando essa era cessata, alla fine del 2002 inoltre, non era configurabile un danno in re ipsa, in caso di violazione dei diritti di sfruttamento economico la Corte ha poi rigettato la domanda di inibitoria, avendo escluso l’utilizzazione del brano musicale dopo il 2002 ed ha considerato assorbito il motivo di gravame concernente la responsabilità solidale degli sponsor. La CEM ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, cui hanno resistito la FIGC, Telecom Italia, Intesa San Paolo, Fiat, Elemedia già Kataweb , mentre non hanno svolto difese Basic Italia già Kappa , il Salumificio Fratelli Beretta e Webank già Intesatrade . Motivi della decisione La Elemedia già Kataweb , contumace nel giudizio di appello, ha eccepito, in questa sede, la mancata notificazione dell’atto di appello a Kataweb e, quindi, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale nei suoi confronti. L’eccezione è infondata l’atto di appello di CEM è stato inviato a Kataweb News contumace nei gradi di merito e interamente partecipata da Kataweb , sicché deve ritenersi che quest’ultima abbia avuto legale conoscenza della notificazione dell’atto di appello. È prioritario l’esame del quinto e del sesto motivo di ricorso. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2697 c.c., 156 e 158 del r.d. 22 aprile 1941, n. 633 L.A. , in tema di responsabilità risarcitoria per l’illecita utilizzazione di opere dell’ingegno altrui, per avere la Corte di merito negato il diritto al risarcimento dei danni, anche patrimoniali, nonostante che fosse stata accertata l’utilizzazione illecita dell’opera musicale nel periodo dal 1999 al 2002, essendosi in tal modo sottratta al dovere di liquidare il danno in via equitativa, sulla base del compenso che il titolare del diritto avrebbe richiesto per consentirne l’uso. Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione, per avere ritenuto che la CEM avesse tratto vantaggi promozionali dall’utilizzazione della sigla mandata in onda dopo il 31 dicembre 1998. Ad avviso dei giudici di merito, non era stato pattuito un corrispettivo sino a tale data e, presumibilmente, anche dopo , mentre, al contrario, il corrispettivo era costituito dalla realizzazione e cessione in proprietà da FIGC e IP alla CEM del videoclip costato trecento milioni di Lire , ma soltanto fino al 1998 e, comunque, successivamente la CEM non aveva commercializzato in alcun modo il videoclip della canzone. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata ha negato l’esistenza di danni risarcibili, pur avendo escluso l’esistenza di un accordo tra le parti, e anche di un’autorizzazione tacita della CEM, all’utilizzazione del brano musicale da parte di FIGC, mediante sincronizzazione con la sigla delle partite della nazionale di calcio, successivamente al 31 dicembre 1998 data di scadenza del contratto di cessione di diritti di utilizzazione economica e sino al 2002. Ad avviso della Corte di merito, nonostante l’utilizzazione economica fattane da parte di FIGC e dei suoi sponsor oltre il termine contrattualmente pattuito, la CEM non poteva lamentare alcun danno, che non poteva essere riconosciuto in re ipsa, anche perché, in sostanza, la CEM si era avvantaggiata dell’effetto promozionale dell’utilizzazione indebita. Questa decisione non è in linea con il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la violazione di un diritto di esclusiva che spetta all’autore, ai sensi della legge n. 633 del 1941, art. 12, analogamente a quella di un diritto assoluto o di un diritto personale, costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova che non quella della sua estensione v. Cass. n. 9854/2012, n. 8730/2011, n. 3672/2001 . Non si può escludere che, in concreto, possa essere fornita la prova dell’insussistenza di danni risarcibili nei limiti di cui all’art. 1227 c.c. , ma il giudice di merito è tenuto a darne un’adeguata giustificazione, che non trapela dalla motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti valorizzati dai giudici di merito sono deboli e contraddittori il vantaggio che la CEM avrebbe avuto dall’utilizzazione indebita dell’opera oltre il termine contrattuale è stato specificamente contestato dalla CEM nel giudizio inoltre, volendo ipotizzare una forma indiretta di compensazione tra il danno e il vantaggio, si sarebbe dovuto determinare il secondo in termini economici, per poter sostenere che il primo fosse venuto meno la tardiva contestazione proveniente dal titolare del diritto è un argomento intrinsecamente irrilevante, anche perché non corroborato da ulteriori e solidi elementi indiziari la circostanza della mancata previsione di un corrispettivo è stata specificamente contestata dalla CEM che ha allegato come il corrispettivo fosse costituito dall’onere addebitato alla FIGC di realizzare e cedere il videoclip alla CEM ed è comunque irrilevante, essendo incontestato che la cessione dei diritti di utilizzazione economica era stata concordata sino al 21 dicembre 1998 e non oltre. Di conseguenza, la motivazione, illogica, è stata fondatamente censurata. Si deve ribadire che non è precluso al giudice il potere di commisurare il danno subito dal titolare del diritto di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno, nell’apprezzamento delle circostanze del caso concreto, al profitto che il danneggiante trae dall’attività vietata, assumendolo come utile criterio di riferimento del lucro cessante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo v., tra le altre, Cass. n. 4048/2016 e n. 11464/2015 quest’ultima ha precisato che l’applicazione di tale criterio è legittima, ancorché i fatti oggetto del giudizio siano avvenuti in epoca anteriore alla riforma dell’art. 158 L.A., ad opera dell’art. 5 del d.lgs. n. 140 del 2006, che ha espressamente introdotto la possibilità di liquidare il danno per la violazione del diritto d’autore sulla base degli utili percepiti dal danneggiante . Segue nell’ordine logico l’esame del settimo e dell’ottavo motivo, i quali denunciano la violazione dell’art. 156 L.A. e omessa motivazione, in relazione al mancato accoglimento della domanda inibitoria, nonostante fosse stata accertata l’illecita utilizzazione del brano musicale, tenuto conto del pericolo di ripetizione della violazione accertata. Entrambi sono infondati. La Corte d’appello ha rilevato l’insussistenza dei presupposti dell’inibitoria richiesta dalla CEM, avendo plausibilmente accertato che l’utilizzazione del brano musicale era cessata nel 2002 ciò integra un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Gli altri motivi sono assorbiti il primo motivo riguarda l’individuazione del corrispettivo pattuito in favore di CEM a proposito della lamentata confusione che sarebbe stata operata dai giudici di merito tra la sigla/clip e il videoclip della canzone il secondo, il terzo e quarto motivo denunciano omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’illecito imputato ai convenuti e sulle domande proposte da CEM in veste di produttore fonografico il nono motivo riguarda la mancata quantificazione del danno in via equitativa e, il decimo, la responsabilità degli sponsor di FIGC. In conclusione, in relazione ai motivi accolti quinto e sesto , la sentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto e sesto motivo di ricorso rigetta il settimo e l’ottavo motivo dichiara assorbiti gli altri in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.