Cade a causa della pensilina: risarcita dalla società che doveva provvedere alla manutenzione della struttura

Esclusa la responsabilità del Comune. Sotto accusa solo l’azienda, operativa nel settore dell’arredo urbano pubblicitario essa era proprietaria della pensilina e avrebbe dovuto curarne meglio la manutenzione. Alla persona danneggiata, una donna, però, solo 10mila euro di risarcimento la caduta è stata provocata anche dalla sua scarsa attenzione.

Pensilina traditrice. Brutto capitombolo per una donna, inciampata sullo ‘scheletro’ della struttura destinata ai passeggeri in attesa dell’autobus. A risarcirla, versandole quasi 10mila euro, però non sarà il Comune, bensì la società a cui è affidata la gestione del cosiddetto ‘arredo urbano pubblicitario’, ‘pensiline’ incluse Cassazione, sentenza n. 12745/2016, Sezione Terza Civile, depositata oggi . ‘Scheletro’. Ricostruito facilmente l’episodio. La donna, cittadina di un Comune veneto, mentre camminava sul marciapiede , è inciampata sullo ‘scheletro’ della pensilina, in particolare sulla barra destinata all’alloggiamento dei pannelli laterali, posta a circa 10 centimetri dal piano di calpestio . Inevitabile la caduta, con conseguenti serie lesioni personali . Gli elementi probatori a disposizione consentono ai giudici del Tribunale di escludere un coinvolgimento del Comune. Nessun dubbio, invece, sulla responsabilità della società a cui sono attribuite proprietà e manutenzione della pensilina , e che, quindi, viene condannata a risarcire la donna con una somma prossima ai 20mila euro. Cifra dimezzata, però, in Appello. Per i giudici, difatti, non va trascurato il concorso di colpa attribuibile alla donna, dimostratasi quantomeno disattenta. Colpa. E ora, nonostante le obiezioni proposte dal legale della persona danneggiata, viene confermato in Cassazione il risarcimento stabilito in secondo grado, cioè poco meno di 10mila euro. Evidente per i magistrati, difatti, la corresponsabilità della donna, che usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersi dell’ostacolo . Su questo fronte è decisiva la constatazione che il marciapiede è molto ampio e, quindi, la cittadina avrebbe potuto transitare senza passare sotto la pensilina . Da un altro punto di vista, quello della società sanzionata, i giudici tengono a ribadire il peso specifico del cattivo stato della pensilina esso è riconducibile proprio all’operato dell’azienda che, come detto, era proprietaria della struttura e aveva l’obbligo di provvedere alla manutenzione .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 marzo – 21 giugno 2016, n. 12745 Presidente Ambrosio – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. B.A.M., l'8 settembre 1999, mentre camminava sul marciapiede, inciampava sullo scheletro della pensilina destinata ai passeggeri in attesa dell'autobus, in particolare sulla barra destinata all'alloggiamento dei pannelli laterali, posta a circa 10 cm dal piano di calpestio cadendo, riportava lesioni personali. La B svolgeva azione di risarcimento danni nel confronti del comune di Conegliano, il quale eccepiva che la proprietà e la manutenzione della pensilina facevano carico alla società OPS-Organizzazione Pubblicitaria Stradale Spa oggi OPS Group Sri , che veniva pertanto chiamata in causa. 2. II tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, ritenendo che la B avesse svolto azione ex articolo 2051 cod. civ., condannava la OPS Spa a risarcire il danno patito dall'attrice, quantificato in euro 19.666,68, oltre rivalutazione, interessi e spese. La Corte d'appello di Venezia, confermata la qualificazione giuridica dell'azione, ritenendo sussistente un concorso di colpa della danneggiata, dimezzava il risarcimento. 3. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la B, affidandolo a due motivi resiste con controricorso OPS Group Srl, proponendo a sua volta un motivo in via incidentale. 4. OPS Group Srl ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso la B lamenta omessa considerazione di una prova determinante per l'accoglimento della propria domanda si riferisce al fatto che la danneggiata non stava passeggiando sul marciapiede, ma si stava recando all'interno della pensilina per informarsi degli orari di partenza delle corriere, come emergerebbe dalla testimonianza della signora Marzia Basso. 2. II motivo è prima di tutto inammissibile per mancanza di autosufficienza, non essendo riprodotta nel corpo del ricorso, neppure in parte, la testimonianza della signora Basso, la cui omessa considerazione si invoca con il primo motivo a tal fine non è sufficiente l'allegazione dei verbali di casa, non essendo onere dei giudicante andare alla ricerca, nel corpo della testimonianza, di quelle parti che potrebbero sostenere le difese attoree. In ogni caso, il motivo è altresì inammissibile in quanto non argomenta in ordine alla decisività della prova, che peraltro risulta esclusa sulla considerazione che la Corte d'appello ha ancorato la responsabilità concorrente della B al fatto che la stessa, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accorgersi dell'ostacolo. La circostanza che il marciapiede era molto ampio e che la B potesse transitare senza passare sotto la pensilina è una considerazione ulteriore che, anche ove fosse erronea, non escluderebbe la generale mancanza di attenzione, che ha concorso a cagionare il danno. 3. Per quanto riguarda le ulteriori censure, occorre ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte dei provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877 . Nel caso di specie, vengono rubricate come violazione di legge delle generiche censure in ordine all'attività valutativa di merito relativa alla diligenza della danneggiata. 4. Con il secondo motivo si censura ancora una volta l'erronea applicazione dei principi della colpa, quali prevedibilità ed inevitabilità, nonché la contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto. Or bene, si deve ribadire innanzitutto quanto testé affermato in ordine alla differenza tra la violazione di legge ed il vizio di motivazione, atteso che ancora una volta il ricorso censura, sotto il profilo della violazione di legge, quelle che sono invece valutazioni di merito in ordine al diligente comportamento della danneggiata. 5. In secondo luogo, con riferimento alla dedotta contraddittorietà od insufficienza della motivazione, si deve premettere che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all'epoca della proposizione dell'impugnazione, in base al generale principio processuale tempus regit actum . Poiché la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione dei d.l. 22 giugno 2012, n. 83, vale a dire dopo l'11 settembre 2012 , trova applicazione l'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ. nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell'art. 54, primo comma, lett. b , del suddetto d.l. cfr. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893 . 6. Ebbene, Nel vigore dei nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., introdotto dal d.i. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dei n. 4 del medesimo art. 360 cod. proc. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030 . 7. Peraltro, il ricorso lamenta la mancata considerazione delle condizioni di salute della B, con particolare riferimento all'artrite reumatoide deformante, ma senza alcun cenno a problemi visivi, che soli avrebbero potuto rilevare in ordine alla visibilità dell'ostacolo. Che sia condivisibile o meno, la decisione della Corte d'appello costituisce valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità sotto il profilo della motivazione, che peraltro si manifesta tutt'affatto illogica. 8. Il motivo incidentale proposto da OPS Group Sri attiene alla qualificazione giuridica dell'azione, che entrambi i giudici di merito hanno effettuato con riferimento all'articolo 2051, mentre secondo la ricorrente incidentale sarebbe da qualificare ex articolo 2043 c.c Il motivo è infondato esso si basa tutto sulla considerazione che l'originale richiesta risarcitoria si fondava sul cattivo stato di manutenzione della pensilina, riconducibile ad omissioni del custode OPS Group Sri , mentre la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile si fonda esclusivamente sui rapporto di fatto esistente tra il custode e la cosa. Ebbene, se è pacifico che la responsabilità per custodia prescinde da un obbligo manutentivo, non è men vero che il difetto di manutenzione non comporta automaticamente la traslazione della responsabilità in sede di 2043, non valendo certo ad escludere la responsabilità dei custode, ma semmai ad aggravarla. 9. D'altronde, la mancata trascrizione dell'atto di citazione non consente a questa Corte di valutare appieno la censura, con riferimento al contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio. II ricorso, dunque, si manifesta anche privo della necessaria autosufficienza. 10. Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere respinti, il che giustifica, essendovi reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite fra le parti costituite. 11. Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 dei 2012, art. 1, comma 17 Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . P.Q.M. Rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese di lite fra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater dei d.p.r. 115 dei 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.