Assegni pagati a soggetti privi di legittimazione? Risponde la banca trattaria

Nel caso in cui assegni non muniti di clausola di non trasferibilità, caratterizzati da una serie di girate in bianco, vengano presentati per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni già apposte grava sulla banca trattaria.

Nel caso in cui assegni non muniti di clausola di non trasferibilità, caratterizzati da una serie di girate in bianco, vengano presentati per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni già apposte grava sulla banca trattaria, ai sensi degli artt. 11 e 38, r.d. n. 1736/1933, e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato la responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con banca trattaria, è configurabile nei soli casi in cui, con il suo comportamento doloso o colposo, che nelle singole fattispecie deve essere adeguatamente dimostrato, abbia determinato o concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di assegni a soggetto non legittimato all’incasso. Con la pronuncia del 17 maggio 2016, n. 10079, la Cassazione precisa gli obblighi e le responsabilità in capo alla banca girataria per l’incasso ed alla banca trattaria in caso di pagamento di assegni a soggetti non legittimati all’incasso in forza di irregolarità nella serie continue di girate apposte sui titoli portati in pagamento. Il caso. Nel caso deciso dalla Cassazione, una società ha promosso azione giudiziaria nei confronti della banca girataria per l’incasso e della banca trattaria per il risarcimento del danno relativo ad una serie di assegni pagati a prenditori rivelatisi, successivamente, privi della legittimazione in quanto sono risultate irregolari le firme di girata. Rigettata in primo grado, la domanda viene accolta in appello con condanna sia della banca girataria per l’incasso che della banca trattaria. Con la decisione in esame, sul rilievo che spetta alla banca trattaria la verifica della sola regolarità formale delle girate, dovendo la banca girataria per l’incasso accertare, invece, l’identità del soggetto che chiede il pagamento del titolo, il S.C. accoglie il ricorso delle banche e rimette la causa alla corte territoriale per un nuove esame secondo il principio espresso dalla massima di cui sopra. Pagamento dell’assegno ed attività della banca trattaria. Il pagamento dell'assegno bancario da parte della banca trattaria consiste nell'esecuzione di una disposizione impartita dal traente, ovvero nell'esecuzione di un incarico ricevuto dal correntista che, in quanto tale, è soggetta, in base al disposto dell'art. 1856 c.c., all'applicazione delle regole del mandato e quindi, all'obbligo del mandatario di agire con diligenza. Diligenza della banca e verifica dell’assegno portato all’incasso. Secondo la giurisprudenza, il dovere di diligenza che la banca è tenuta ad osservare, infatti, nel verificare la genuinità dell'assegno, deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata per cui deve trattarsi di una diligenza particolarmente qualificata, ovvero quella del c.d. accorto banchiere, non di un soggetto generico dotato di media prudenza ed avvedutezza, bensì della diligenza di una professionista qualificato. Per valutare la responsabilità dell'istituto bancario, nell'identificazione del prenditore del titolo, l'obbligo di diligenza non può valutarsi sulla scorta di parametri rigidi e predeterminati dovendo, piuttosto, valutarsi in relazione al caso concreto, verificando cioè, se il trattario abbia usato gli accorgimenti e le cautele che le circostanze specifiche richiedevano. Responsabilità della banca trattaria la girata illegibile”. Alla stregua dei principi sopra illustrati, deve affermarsi che è responsabile verso il traente la banca trattaria di un assegno bancario, non pagato all'ente collettivo prenditore, ma ad un terzo, previa girata, con firma illeggibile, apposta dopo un timbro recante la sigla dell'ente e la dicitura un delegato”, perché, ai sensi dell'art. 11 r.d. n. 1736/1933, per la validità della sottoscrizione di un'obbligazione cartolare è necessario che essa contenga il nome, anche abbreviato o indicato con la sola iniziale, il cognome o la ditta dell'obbligato e tale disposizione è applicabile anche agli enti collettivi, sì che, in difetto di tali requisiti, e salvo che il segno grafico del girante sia noto e riconoscibile, la menzione dell'ente è insufficiente ad obbligare il medesimo, mentre viceversa non è necessaria la specificazione del rapporto di rappresentanza. Qualora, in particolare, la sottoscrizione per girata di un assegno bancario da parte di una società non consenta l'identificazione del sottoscrittore la girata è da considerare invalida e la banca trattaria è responsabile del pagamento dell'assegno, ancorché pervenutole a mezzo di altra banca girataria per l'incasso. Responsabilità della banca trattaria e controllo sulle girate. Come anche ribadito nella sentenza in commento, la responsabilità nei confronti dell'emittente di assegno bancario, per il mancato controllo della regolare continuità delle girate, secondo la previsione dell'art. 38 r. d. 21 dicembre 1933 n. 1736, grava sulla banca trattaria, e, pertanto, non può essere estesa a carico della diversa banca che non paghi il titolo, ma si limiti in qualità di girataria per l'incasso, a curarne la riscossione. Secondo un diverso e minoritario orientamento, invece, la banca negoziatrice e la banca trattaria sono solidalmente responsabili per il pagamento di assegno bancario non trasferibile a soggetto non legittimato. Falsificazione della firma e responsabilità della banca. Analogamente, in caso di falsificazione della firma o dell'importo dell'assegno sussiste la responsabilità concorrente sia della banca trattaria sia della banca girataria, qualora si sia omesso di rilevare un'alterazione che era evidente con gli strumenti ordinariamente a disposizione della banca. In particolare, l’assenza di un rapporto diretto negoziale tra banca trattaria e prenditore non impedisce a quest’ultimo di agire, a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., nei confronti della prima, quale responsabile, diretta o indiretta, dell’alterazione posta a base del rifiuto di pagare l’assegno. Aspettativa del correntista per mancata copertura nessun obbligo della banca. In tema di responsabilità civile da fatto illecito, l'aspettativa del correntista ad essere avvertito dalla banca trattaria, come già verificatosi in precedenza, dell'esistenza di un assegno emesso dal primo senza copertura, al fine di evitare la levata del protesto, costituisce un interesse di mero fatto, in nessun modo assimilabile ad una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo, e, come tale, giuridicamente irrilevante ed insuscettibile, ove leso, di ricevere tutela risarcitoria.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 31 marzo – 17 maggio 2016, n. 10079 Presidente/Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1996, la Cantarelli s.p.a. evocava in giudizio la Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino ed il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., rispettivamente banca girataria per l’incasso e banca trattaria, chiedendone la condanna, in via solidale e/o alternativa, al pagamento della somma di L. 27.270.952, per l’illegittimo pagamento di alcuni assegni bancari a persona diversa dalla legittima prenditrice. Il contraddittorio veniva, quindi, integrato - mediante diversi e successivi atti di chiamata in causa - nei confronti di M.G. , presentatore dei suddetti assegni all’incasso, della Banca Popolare del Fucino, negoziatrice di parte dei titoli, di R.A. , agente della Cantarelli s.p.a. e presunto autore della falsificazione della firma di girata sugli assegni attribuita alla predetta società, di Ro.Bi. e della Tre P s.n.c. di P.R. e Fratelli, che avevano ricevuto l’accredito di una parte dei titoli sui loro conti correnti. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 39621/2002, rigettava la domanda della Cantarelli s.p.a. e dichiarava inammissibili le domande di manleva proposte nei confronti del R. e del M. , per difetto di valida procura dei rispettivi atti di citazione. 2. Avverso tale decisione proponevano appello principale la Cantarelli s.p.a. ed appello incidentale il Monte dei Paschi di Siena, la Banca Popolare di Bergamo e la Banche Popolari Unite coop a r.l. le ultime due quali successori, rispettivamente, a titolo particolare ed a titolo universale della Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino , che venivano tutti parzialmente accolti dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 1564/2010, depositata il 14 aprile 2010. Il giudice di seconde cure riteneva, invero, sussistente la responsabilità sia della Banca Popolare di Bergamo che del Monte dei Paschi di Siena s.p.a., oltre che della Banche Popolari Unite coop. a r.l. ora Unione di Banche Italiane Scpa per i danni sofferti dalla Cantarelli s.p.a., qualificandola come responsabilità di tipi aquiliano, e le condannava, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall’appellante principale. La medesima decisione dichiarava, altresì, la Banca Popolare di Bergamo, la Banche Popolari Unite coop. a r.l. e la Banca del Fucino s.p.a., responsabili dei danni cagionati al Monte dei Paschi di Siena con la negoziazione degli assegni per cui è causa, e condannava Giovanni M. al pagamento, a titolo di restituzione delle somme indebitamente incassate in forza della sentenza di prime cure, dell’importo di 2.766,90 in favore della Banca Popolare di Bergamo e della Banche Popolari Unite coop. a r.l. 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto, quindi, ricorso la Banca Popolare di Bergamo e l’Unione di Banche Italiane Scpa nei confronti di M.G. , della Cantarelli s.p.a., del Monte dei Paschi di Siena, della Banca del Fucino s.p.a. e della Tre P s.n.c. di P.R. e F.lli, affidato a sei motivi. 4. I resistenti Monte dei Paschi di Siena e M.G. hanno replicato con controricorso, contenente quello del M. anche ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, al quale le ricorrenti principali hanno replicato con controricorso ex art. 371, comma 4, cod. proc. civ Considerato in diritto 1. In via pregiudiziale va dichiarata l’inammissibilità per tardività del ricorso incidentale proposto da M.G. . 1.1. Ed invero, va osservato, al riguardo, che la notifica del controricorso in cassazione, deve compiersi ex art. 370 cod. proc. civ. nei venti giorni successivi al deposito del ricorso, che, a propria volta e ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. deve avvenire nei venti giorni dalla sua ultima notificazione, ed il momento perfezionativo di quest’ultima si identifica con la ricezione dell’atto da parte del destinatario Cass. 24346/2013 24639/2015 . 1.2. Orbene, nel caso di specie, dalla relata di notifica del ricorso principale della Banca Popolare di Bergamo e della Unione di Banche Italiane Scpa si evince che l’ultima notifica di tale ricorso è stato effettuata alla Tre P s.n.c. di P.R. e F.lli in data 19 maggio 2011. Ne deriva che il controricorso del M. avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 28 giugno 2011. Per converso, la notifica di tale atto risulta avvenuta solo in data 1 luglio 2011, ossia oltre il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ 1.3. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. 2. Premesso quanto precede, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, la Banca Popolare di Bergamo e l’Unione di Banche Italiane Scpa denunciano la violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., nonché il difetto totale di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ 2.1. Le banche ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello abbia omesso di pronunciarsi sul capo di domanda - trascritto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza - avente ad oggetto il diritto delle istanti di vedersi manlevate da M.G. , correntista della Banca Popolare di Bergamo e presentatore all’incasso degli assegni in contestazione, negoziati con firma di girata falsa della beneficiaria Cantarelli s.p.a., da quanto le medesime avessero dovuto, in ipotesi, corrispondere a quest’ultima, in conseguenza della domanda proposta nei loro confronti con atto di citazione notificato il 23 luglio 1996. Siffatta domanda non risulterebbe, peraltro, neppure trascritta nell’epigrafe dell’impugnata sentenza o nella parte relativa allo svolgimento del processo, con conseguente nullità dell’impugnata pronuncia anche sotto il profilo in questione. 2.2. Il motivo è fondato. 2.2.1. È, difatti, evidente che la domanda di manleva proposta dalle odierne ricorrenti nei confronti del M. deve inquadrarsi nell’azione di garanzia propria, atteso che la richiesta di manleva si fonda sul medesimo titolo di responsabilità dedotto in giudizio dalla società attrice, e consistente nella illecita negoziazione degli assegni recanti una firma di girata falsa. Sussiste, invero, un’ipotesi di garanzia propria - rilevante ai sensi degli artt. 106 e 32 cod. proc. civ. - non solo quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo, ma anche quando si verifichi una connessione obbiettiva tra i titoli delle due domande, oppure quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l’azione principale e con quella di regresso, laddove l’azione di garanzia impropria è fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale cfr., ex plurimis, Cass. 3981/1984 979/1992 5863/1997 5478/1998 6584/2000 19050/2003 S.U. 13968/2004 . E non può revocarsi in dubbio che la mancata pronuncia sulla domanda di garanzia propria, tempestivamente avanzata nel corso del giudizio, integri la violazione di una norma processuale attinente l’esercizio del diritto di azione nel processo Cass. 12029/2002 , denunciabile in cassazione ai sensi degli artt. 112 e 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ 2.2.2. Quanto all’omessa trascrizione di tale domanda, va osservato che l’omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nella specie, trattandosi di sentenza di secondo grado, dei motivi di gravame nell’epigrafe della sentenza ne determina la nullità solo quando tali conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione su domande ed eccezioni ritualmente proposte. Per contro, ove il loro esame risulti dalla motivazione, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza cfr., ex plurimis, Cass. 5277/2006 18609/2015 12864/2015 2237/2016 . 2.2.3. Nel caso concreto, la Corte di Appello, nello svolgimento del processo p. 4 , si è limitata - con riferimento all’appello delle due banche - a richiamare la sola domanda di restituzione della somma di Euro 2.766,90, pagata dalle odierne ricorrenti al M. , a titolo di spese legali, in adempimento della sentenza di primo grado. Nessuna pronuncia in ordine alla diversa domanda di garanzia proposta dalle banche nei confronti del M. - che non risulta neppure trascritta tra le conclusioni delle parti - risulta, invece, adottata dall’impugnata sentenza, con la conseguenza che la nullità di tale pronuncia deve ritenersi sussistente sotto entrambi i profili suindicati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 112, 132 e 156 cod. proc. civ 2.3. La censura deve essere, pertanto, accolta. 3. Con il secondo motivo di ricorso, la Banca Popolare di Bergamo e l’Unione di Banche Italiane Scpa denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., nonché l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis . 3.1. Le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso - peraltro con motivazione del tutto incongrua - che costituisse domanda nuova, inammissibile ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., la pretesa risarcitoria a titolo di responsabilità aquiliana proposta dalla Cantarelli s.p.a. nei confronti delle banche nel giudizio di appello, sebbene tale domanda fosse del tutto nuova rispetto al thema decidendum per come delimitato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado p.17 . 3.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 3.2.1. Deve, invero, osservarsi, in proposito, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. Ne discende che, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione del principio tantum devolutum quantum appellatum artt. 345 e 437 cod. proc. civ. , è necessario, in ottemperanza al principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione - che deve consentire al giudice di legittimità di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo demandatogli dal corretto svolgersi dell’iter processuale - che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dell’atto introduttivo di prime cure con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell’atto di appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate cfr. Cass. 23420/2011 19410/2015 . 3.2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, a fronte dell’affermazione della Corte di Appello, secondo la quale la società attrice non aveva qualificato in alcun modo, se non come intesa al risarcimento del danno, la propria domanda p. 7 , sicché bene il giudice di appello poteva qualificarla come azione di responsabilità per illecito extracontrattuale, le ricorrenti non hanno né trascritto, né allegato al ricorso, l’atto introduttivo del giudizio di primo grado che assumono contenere l’allegazione di un diverso titolo di responsabilità. 3.3. Il mezzo, poiché, inammissibile non può, di conseguenza, trovare accoglimento. 4. Con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso - che, per la loro evidente connessione vanno esaminati congiuntamente - la Banca Popolare di Bergamo e l’Unione di Banche Italiane Scpa denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, 1176, 2043, 2055 e 1227 cod. civ., nonché l’omessa motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis . 4.1. Le ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello non abbia ritenuto sussistente, nella specie, la responsabilità esclusiva della banca trattaria, Monte dei Paschi di Siena s.p.a., per l’illecito incasso delle somme recate dagli assegni bancari in discussione da parte di un soggetto diverso dalla legittima prenditrice, laddove - a mente dell’art. 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 l’accertamento della regolare continuità delle girate incomberebbe esclusivamente sulla banca trattaria. Avrebbe, inoltre, errato la Corte territoriale - incorrendo, altresì, nella violazione dell’art. 11 del decreto succitato - nel ritenere che l’indicazione manuale, e non mediante un timbro, della ragione sociale della società prenditrice e girataria del titolo Cantarelli s.p.a. costituisse sintomo dell’irregolarità della girata, tale da dover mettere in allarme l’accorto e diligente funzionario , tanto più che gli assegni erano stati presentati all’incasso da un soggetto noto all’istituto di credito negoziatore, poiché suo correntista da tre anni. Anche a voler ipotizzare, infine, una responsabilità extracontrattuale della banca girataria per l’incasso - il cui specifico profilo non sarebbe stato, peraltro, neppure precisato dall’impugnata sentenza - il negligente comportamento della banca trattaria nella stanza di compensazione, per avere omesso di verificare la regolarità dei titoli, concreterebbe una causa idonea ad escludere, sul piano eziologico, un apporto causale efficiente della banca negoziatrice nella produzione del danno sofferto dalla legittima prenditrice degli assegni. 4.2. Le doglianze suesposte sono fondate. 4.2.1. Va premesso, in punto di fatto, che - nel luglio 1996 -la Cantarelli s.p.a. evocava in giudizio la Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino ed il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. chiedendone la condanna, in via solidale e/o alternativa, al pagamento della somma di L. 27.270.952, per l’illegittimo pagamento di alcuni assegni bancari a persona diversa dalla legittima prenditrice. Esponeva, a tal fine, che il proprio agente, R.A. , dalla medesima autorizzato anche all’incasso degli assegni dei clienti, in luogo di rimetterle i titoli ritirati, li aveva negoziati, apponendovi una falsa firma di girata, per il che gli assegni in questione recavano a tergo una girata, apparentemente riconducibile alla società Cantarelli s.p.a. in favore di R.A. , ed una successiva girata e di quest’ultimo in favore di M.G. . Sulla base di tali allegazioni di fatto, la società attrice riteneva, pertanto, sussistere la responsabilità, per il pregiudizio patrimoniale subito, sia della banca trattaria, Monte dei Paschi di Siena, sia della banca girataria per l’incasso, Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino. 4.2.2. Premesso quanto precede, va osservato che - a norma dell’art. 38 del r.d. n. 1736 del 1933, Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate, ma non a verificare l’autenticità delle firme dei giranti . A tenore dell’art. 11 del medesimo decreto, inoltre, Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale . Ebbene, dal disposto delle norme succitate - come costantemente interpretate da questa Corte - si evince che nel caso in cui un assegno, non munito di clausola di non trasferibilità, caratterizzato da una serie di girate in bianco venga presentato per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate che non si estende all’autenticità delle firme grava sulla banca trattaria, ai sensi dell’art. 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato. La responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, è pertanto configurabile nei soli casi in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, che nelle singole fattispecie deve essere adeguatamente dedotto e dimostrato, abbia determinato o concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato all’incasso cfr. Cass. 26210/2005 871/2006 3187/2008 . 4.2.3. Sotto tale profilo, quando si tratta di società, viene in considerazione il citato disposto dell’art. 11 del r.d. n. 1736 del 1933, il quale prescrive, per la validità delle sottoscrizioni apposte sull’assegno bancario, ivi inclusa quella di girata in bianco, il nome anche abbreviato o con la sola iniziale ed il cognome, ovvero, in caso d’imprenditore individuale, la ditta. Ne discende che, per la firma di un ente collettivo, non è sufficiente l’indicazione della ragione o denominazione, occorrendo il nome anche abbreviato o con la sola iniziale ed il cognome della persona fisica che sottoscrive per l’ente, pur senza necessità di una specifica formula da cui risulti il rapporto di rappresentanza. La dicitura di emissione o di girata, seppure non deve necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, deve essere, invero, pur sempre tale da esplicitare un collegamento tra il firmatario e l’ente, così che non vi siano dubbi in ordine al fatto che la dichiarazione cartolare sia stata emessa dal sottoscrittore in nome e per conto dell’ente. In tale prospettiva, questa Corte ha affermato che, qualora nella serie di girate apposte su assegno bancario, quella di una società risulti da un illeggibile fregio a mano , apposto dopo un timbro con la denominazione sociale, deve negarsi la validità di tale girata, e quindi escludersi la regolare continuità delle girate, con conseguente responsabilità della banca trattaria non di quella girataria per l’incasso che non verifichi la regolare continuità delle girate cfr. Cass. 4367/1988 11621/1999 12697/2003 17269/2013 . 4.2.4. Tutto ciò premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, la Corte di merito non si è attenuta ai suesposti principi di diritto. Il giudice di appello ha, invero, accertato che in tutti gli assegni negoziati non muniti di clausola di non trasferibilità l’indicazione della denominazione sociale nella girata dei titoli era stata apposta a mano, e non con timbro della società, che in tutte le girate in questione - apparentemente riferibili alla Cantarelli s.p.a. mancava l’indicazione del rapporto intercorrente tra la società e la persona del sottoscrittore, e che in tutte le suddette girate la firma consisteva in una sigla inidonea alla identificazione sia pure teorica, di una persona . Ciò posto, è di chiara evidenza che la Corte territoriale ha accertato, in fatto, la sussistenza di irregolarità nelle girate ascrivibili, in apparenza, alla società beneficiaria, il cui mancato riscontro è certamente imputabile a negligenza della banca trattaria, essendo la medesima tenuta a verificare, ai sensi degli artt. 11 e 38 del r.d. n. 1736 del 1933, la regolare continuità delle girate apposte sui titoli, dei quali ha autorizzato il pagamento nella stanza di compensazione. E tuttavia, l’impugnata sentenza non effettua riferimento alcuno alle disposizioni succitate, non esponendo affatto le ragioni per le quali non abbia inteso applicare dette norme alla fattispecie concreta. 4.2.5. La decisione di appello si palesa, inoltre, del tutto carente anche sul piano motivazionale, non esplicitando la medesima gli specifici profili di responsabilità aquiliana ravvisati nella condotta della banca girataria per l’incasso, sia nei confronti della danneggiata prenditrice degli assegni Cantarelli s.p.a. , sia nei confronti della banca trattaria Monte dei Paschi di Siena . La Corte territoriale non ha, invero, fatto riferimento alcuno ad un’ipotetica mancanza di una formale girata a favore del M. , presentatore dei titoli all’incasso avendo accertato irregolarità solo nella prima girata, apparentemente apposta dalla Cantarelli s.p.a. , o a un presunto difetto di identificazione di quest’ultimo, tali da radicare una responsabilità della banca negoziatrice per omesso accertamento della identità e della legittimazione del presentatore dei titoli all’incasso, secondo i principi suesposti. La motivazione sul punto è limitata, infatti, alla apodittica asserzione secondo cui la banca negoziatrice si sarebbe sostituita alla banca trassata nella verifica della regolarità formale delle girate , senza indicare affatto gli elementi dai quali avrebbe tratto il convincimento di tale sostituzione, in deroga al disposto dell’art. 38 del r.d. n. 1736 del 1933. 4.3. I motivi in esame vanno, pertanto, accolti. 5. Con il sesto motivo di ricorso, la Banca Popolare di Bergamo e l’Unione di Banche Italiane Scpa denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonché l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ 5.1. Le banche istanti lamentano che il giudice di seconde cure non abbia valutato il concorso di colpa della stessa danneggiata Cantarelli s.p.a. nella causazione del fatto dannoso, avendo la medesima delegato all’incasso degli assegni un soggetto, il R. , evidentemente inaffidabile. 5.2. La censura è inammissibile. 5.2.1. Se è bensì vero, infatti, che il giudice deve proporsi anche d’ufficio la questione dell’eventuale concorso di colpa da parte del danneggiato e, in caso di accertata sussistenza di tale concorso, deve procedere, altresì, in sede d’accertamento della responsabilità, alla qualificazione dell’incidenza causale del concorso stesso, è tuttavia del pari indubitabile che il concorso di colpa del danneggiato può essere rilevato dal giudice sempre che la controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo del danneggiato. Qualora, poi, il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio se le dedotte circostanze potessero integrare una colpa concorrente del danneggiato, la parte ha l’onere di proporre appello per tale omissione, atteso che la rilevabilità d’ufficio non comporta altresì che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo e se non abbia proposto appello, non può dedurre per la prima volta in Cassazione la questione del concorso di colpa del danneggiato cfr. Cass. 2947/1973 672/1976 1264/1979 1689/1999 23372/2013 . 5.2.2. Nel caso concreto, le ricorrenti non hanno neppure allegato, con autosufficiente deduzione, e trascrivendo nel ricorso i relativi atti processuali, che la questione del concorso di colpa sia stata in qualche modo proposta, nei due gradi di merito, mediante allegazione dei dati fattuali evidenzianti la sussistenza del fatto colposo del danneggiato. 5.3. Il mezzo in esame, poiché inammissibile, va, di conseguenza, disatteso. 6. L’accoglimento del primo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, pronunciandosi sulla domanda di manleva proposta dalle odierne ricorrenti, motivando adeguatamente in ordine a tutte le questioni suesposte, ed attenendosi ai seguenti principi di diritto nel caso in cui assegni non muniti di clausola di non trasferibilità, caratterizzati da una serie di girate in bianco vengano presentati per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l’incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolare continuità delle girate, anche sotto il profilo della verifica delle sottoscrizioni ivi apposte, grava sulla banca trattaria, ai sensi degli artt. 11 e 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all’incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell’assegno nel momento in cui le viene consegnato la responsabilità a titolo extracontrattuale della banca girataria per l’incasso nei confronti del traente, in solido con la banca trattaria, è configurabile nei soli casi in cui, con il suo comportamento colposo o doloso, che nelle singole fattispecie deve essere adeguatamente dedotto e dimostrato, abbia determinato, o concorso a determinare, il prodursi del danno consistito nell’indebito pagamento di assegni a soggetto non legittimato all’incasso . 7. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, e dichiara inammissibili il secondo e sesto cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. dichiara inammissibile il ricorso incidentale.