La compagnia assicuratrice non copre le spese sostenute nella parte non corrispondente ai prezzi di mercato

Il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione.

Con sentenza n. 9942/16, depositata in cancelleria il 13 maggio 2016, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della controricorrente. Il caso. La Carrozzeria s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, di rigetto del gravame proposto dalla medesima società avverso la sentenza del giudice di Pace con cui era stata rigettata la domanda avanzata dalla predetta società – quale cessionaria del diritto di credito risarcitorio di una sua cliente, relativo ai danni subiti da quest’ultima a seguito di un sinistro stradale - volta ad ottenere la condanna della società, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del sinistro in parola del conducente di un auto, al pagamento, a titolo risarcitorio, di un’ulteriore somma, non riconosciuta dalla compagnia assicuratrice Allianz S.p.A. che aveva già corrisposto un determinato importo, basandosi su una tariffa oraria per la manodopera, inferiore a quella praticata dall’attrice. Ha resistito con controricorso la Allianz S.p.a La tariffa oraria per la manodopera è inferiore a quella praticata dall’attrice. La Corte osserva preliminarmente che il ricorso non è stato notificato nei confronti del proprietario dell’auto, pur indicato tra i destinatari dell’atto, avendo l’Ufficiale giudiziario verificato che lo stesso risulta deceduto. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad un corretto svolgimento dello stesso. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile come nella fattispecie, risultando gli eredi del deceduto litisconsorti necessari nel giudizio , appare superflua la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti eredi. Con l’unico motivo, lamentando violazione ed errata applicazione dell’art. 1227 c.c., secondo comma, la ricorrente, premesso che la questione si riferisca al costo orario della manodopera, censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui afferma che il cliente ha l’onere di diligenza e cioè di valutare più preventivi nella zona di riferimento, al fine di procedere ad una valutazione comparata delle varie offerte . Pertanto, il danneggiato che si affida alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati sul mercato, corre il rischio di non vedersi riconosciuta la differenza di costo sostenuta. Assume la ricorrente che non potrebbe essere imposto al cittadino medio di ricercare e analizzare i tariffari applicati dalle imprese di riparazione e di applicarne il prezzo di mercato. Ma per la Suprema Corte il motivo è palesemente infondato. Poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazione dell’auto che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 11 febbraio – 13 maggio 2016, n. 9942 Presidente Armano – Relatore Scrima Svolgimento dei processo La Carrozzeria Nuova Linea s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, depositata il 5 agosto 2014, di rigetto del gravame dalla medesima società proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso dell’11 giugno 2009, con cui era stata rigettata la domanda avanzata dalla predetta società - quale cessionaria del diritto di credito risarcitorio di D.L.L. , relativo ai danni da questa subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data omissis - volta ad ottenere, per quanto rileva in questa sede, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del sinistro in parola del conducente dell’auto di proprietà di P.A. , la condanna, in via solidale, del P. e dell’Allianz S.p.A. al pagamento, a titolo risarcitorio, dell’ulteriore somma di Euro 362,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria, non riconosciuta dalla compagnia assicuratrice che aveva già corrisposto l’importo di Euro 4.657,60, basandosi su una tariffa oraria per la manodopera inferiore a quella praticata dall’attrice. Ha resistito con controricorso la Allianz S.p.a Motivi della decisione 1. Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso non è stato notificato nei confronti di P.A. , pur indicato tra i destinatari dell’atto, avendo l’Ufficiale giudiziario evidenziato che, da informazioni assunte in loco, lo stesso risulta deceduto nel . 1.1. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato o inammissibile come nella specie, v. 5 2 , appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti come nella specie, risultando il P. , e, quindi, gli eredi dello stesso, litisconsorti necessari nel presente giudizio ai sensi dell’art. 144 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 , la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei predetti eredi, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723 Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826 e Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141 . 2. Con l’unico motivo, lamentando violazione ed errata applicazione dell’art. 1227, secondo comma, c.c., la ricorrente, premesso che la questione tuttora controversa tra le parti si riferisce al costo orario della manodopera - pari, ad avviso della stessa ricorrente, ad euro 33,50 e determinato dal c.t.u. in euro 32,00 - censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui si afferma che il cliente . ha l’onere di diligenza . e cioè di valutare più preventivi nella zona di riferimento, al fine di procedere ad una comparazione ponderata tra le varie offerte. Pertanto, il danneggiato che si affida alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati a quelli medi di mercato correttamente incorre nel rischio di non vedersi riconosciuta la differenza di costo sostenuta . Assume la ricorrente che, se è pur vero che al creditore danneggiato è imposta una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell’illecito, si devono tuttavia intendere comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui all’art. 1227, secondo comma, c.c. solo quelle attività che non siano eccessivamente complesse, gravose o eccezionali o tali da comportare particolari sacrifici a colui che abbia patito un danno per colpa altrui. Pertanto non potrebbe essere imposto al cittadino medio di ricercare e analizzare scrupolosamente i tariffari applicati dalle imprese di riparazione e di determinare il cd. prezzo corrente di mercato, per poi valutare la congruità in relazione alla tariffa applicata dalla carrozzeria scelta, in quanto tale attività integrerebbe un comportamento abnorme ed oneroso, esorbitante da quella ordinaria diligenza che il legislatore esige dal danneggiato creditore al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore . Aggiunge la ricorrente che l’affidamento di un veicolo per eseguire delle riparazioni rientrerebbe in un rapporto tipicamente fiduciario sul quale non possono incidere altri fattori di valutazione e richiama sul punto giurisprudenza di merito che riconosce al danneggiato piena libertà nella scelta dell’officina cui affidare il proprio veicolo, a prescindere dalla tariffa oraria applicata per il costo della manodopera. 2.1. Il motivo è palesemente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso in questa sede, secondo cui, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell’autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive ad esempio esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata e queste siano state provate dall’interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio Cass. 7 febbraio 1996, n. 970 v. pure Cass. 3 giugno 1977, n. 2268 . A tale principio si è correttamente attenuto il giudice del merito, evidenziandosi che l’accertamento di fatto da quest’ultimo effettuato non risulta adeguatamente contestato in questa sede, con riferimento alla divergenza tra le spese per la riparazione del veicolo quali risultanti dalla fattura prodotta e i prezzi medi correnti in provincia di Treviso e praticati dalle carrozzerie ivi operanti - in relazione, in particolare - al costo della manodopera, e che, comunque, tale accertamento esula dal perimetro di indagine di questa Corte di legittimità. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. 4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 850,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.