No, le tabelle di Milano non sono una norma di diritto

In tema di c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia l'obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens né in via diretta né in quanto dette tabelle assumano rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona.

Così la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 9367, depositata il 10 maggio 2016. Il caso. I congiunti vale a dire il coniuge, la figlia, il nipote e i genitori della trasportata deceduta in occasione di un sinistro stradale avevano convenuto in giudizio il proprietario dell'altra autovettura coinvolta nell'incidente, unitamente alla rispettiva compagnia di assicurazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, affermando come non provata la dinamica del sinistro peraltro, dando atto dei versamenti nel frattempo corrisposti dall'assicurazione al marito, alla figlia e ai due genitori . Il successivo giudizio d'appello riformava la sentenza di primo grado. Per quanto riguarda la dinamica statuendo che a favore della trasportata, stante la mancata prova liberatoria fornita da controparte, operava la presunzione di responsabilità del conducente dell'altro veicolo, e per quanto concerne la liquidazione del danno, dopo aver negato la configurabilità del danno iure hereditatis per il decesso immediato, confermando la decisione di prime cure negatoria del danno patrimoniale ma riconoscendo invece il danno non patrimoniale ai congiunti, ad eccezione del nipote. Il danno iure hereditatis, dopo l'arresto delle Sezioni Unite. Sugli otto complessivi, peraltro tutti rigettati, due sono i motivi di ricorso che meritano attenzione. Il primo di questi, in particolare, ha causato un rinvio di oltre un anno dell'udienza di trattazione, in quanto afferente la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale iure hereditatis , che era nel frattempo giunta all'attenzione delle Sezioni Unite. La Terza Sezione, per l'appunto, sul punto richiama quanto statuito nella sentenza SS.UU. n. 15350/2015 disponibile su queste pagine con commento dello scrivente, così come la n. 5684/2016 della Terza Sezione che già il 23 marzo scorso aveva ribadito l'intervento nomofilattico , ovvero che In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità 'iure hereditatis' di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo . Le tabelle milanesi non sono fonte di diritto. Il secondo motivo è relativo al supposto errore della Corte di secondo grado peraltro nella lettura della sentenza è evidente il lapsus calami in cui sono incorsi gli Ermellini che oltre che di tabelle parlano di Corte milanese” laddove la Corte d'Appello interessata è quella di Bologna per aver adoperato le tabelle di Milano del 2011 anziché quelle del 2013. Come anticipato sopra, anche tale motivo viene rigettato. La Terza Sezione, infatti esclude categoricamente che si possa parlare delle tabelle di Milano come di fonti di norme di diritto. Viene ricordato come già nel 2014, con la sentenza n. 4447 , la Cassazione abbia affrontato il tema della natura delle tabelle, escludendo già in tale occasione che le stesse siano divenute in via diretta una normativa di diritto, laddove il favor riconosciuto anche dalla Suprema Corte alle stesse va solo inteso come riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità ritenuti applicabili nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale. Da ciò deriva la conseguenza che l'aggiornamento delle tabelle non rileva e non può rilevare come evento che determina un jus superveniens , cioè la produzione di una normativa giuridica direttamente cogente, e quindi, da applicarsi dal giudice . D'altra parte, il riferimento operato dal giudice al tabella deve essere solo il frutto della più complessa operazione liquidatoria equitativa nel caso di specie, ad esempio, il fatto che sia stata riconosciuta la rivalutazione sino alla data della sentenza successiva al 2011 è, secondo i giudici della Terza Sezione, dimostrazione del fatto che i valori delle tabelle non siano stati applicati meccanicamente, bensì all'interno d iuna valutazione più complessa, e in quanto tale non censurabile.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 novembre 2015 – 10 maggio 2016, n. 9367 Presidente CHiarini – Relatore Frasca Svolgimento del processo p.1. Nel 2004 G.V. e G.L. , costei in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore S.E. , M.G. e V.G. - tutti nella qualità di congiunti di V.N. , il primo essendone il coniuge, la seconda la figlia, il terzo il nipote e gli ultimi due i genitori - convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Rimini C.G. , C.M. e la Generali s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per la morte della loro congiunta, avvenuta in occasione di un sinistro stradale occorso il omissis fra l’autovettura su cui si trovava trasportata e l’autovettura condotta da C.G. , di proprietà di C.M. ed assicurata presso la Generali. p.2. Il Tribunale, nella costituzione di C.M. e della società assicuratrice, con sentenza del 25 settembre 2007 rigettava la domanda con compensazione delle spese di lite, reputando che non fosse stata fornita dimostrazione della dinamica del sinistro e, peraltro, dando atto che erano state corrisposte dalla società assicuratrice a titolo risarcitorio a G.V. Euro 80.00,00, a ciascuno dei genitori della de cuius Euro 100.000,00 ed alla figlia G.L. Euro 70.000,00. p.3. Contro la sentenza gli attori proponevano appello e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 10 aprile 2013, nella costituzione della Generali e di C.M. , in proprio e quale tutore di C.G. , riformava la sentenza di primo grado, reputando innanzitutto che a favore della de cuius operava, in qualità di trasportata, la presunzione di responsabilità del C. quale conducente dell’altro veicolo, in difetto di prova liberatoria da parte dei convenuti. In secondo luogo, la Corte bolognese - dopo avere disatteso l’eccezione degli appellati che assumevano avere gli attori agito solo in qualità di eredi della de cuius ed avere reputato che avevano agito sia in tale qualità che iure proprio - negava la configurabilità di un danno iure hereditatis per essere V.N. deceduta immediatamente dopo l’urto, mentre reputava che la decisione di primo grado fosse condivisibile solo quanto alla negazione del danno patrimoniale e non invece quanto alla negazione del danno non patrimoniale per la perdita della congiunta. Provvedeva, quindi, a liquidare tale danno a favore del marito, dei genitori e di G.L. in importi determinati al netto della differenza tra quanto ricevuto in acconto nell’aprile del 2004 e il valore tabellare minimo del 2011 devalutato, per omogeneità di calcolo, alla data dell’acconto ed individuato per tutti e quattro i soggetti in Euro 135.513,61 . Escludeva, invece, il diritto risarcitorio a favore del nipote Errico Simone. Riconosceva, altresì, sulle somme come sopra determinate la rivalutazione monetaria dall’aprile 2004 alla data della sentenza e gli interessi legali da computare sugli importi di anno in anno rivalutati con la medesima decorrenza fino al saldo. p.4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.G. nell’asserita qualità di coerede dei defunti V.G. e M.G. . Il ricorso, affidato a otto motivi, è stato proposto nei confronti di G.V. e di G.L. , in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore E.S. , nonché nei confronti della stessa G.L. in qualità di coerede dei defunti genitori, ed altresì contro la Generali Italia s.p.a., quale conferitaria del ramo di azienda di Assicurazioni Generali s.p.a. e successore a titolo particolare della stessa dal 1 luglio 2013 nel diritto controverso, e contro C.M. in proprio e quale tutore di C.G. . p.5. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi il C. nella duplice qualità e la Generali Italia s.p.a p.5. La trattazione del ricorso veniva fissata per l’udienza del 21 gennaio 2015, ma il Collegio, rilevando che il primo motivo poneva una questione che risultava rimessa alle Sezioni Unite della Corte e non ancora decisa, rinviava a nuovo ruolo la trattazione. p.6. All’esito del deposito della decisione delle Sezioni Unite la trattazione è stata fissata per l’odierna udienza, in vista della quale è stata depositata memoria dal ricorrente. Motivi della decisione p.1. In via preliminare il Collegio rileva che la notificazione nei riguardi di G.V. e di G.L. , in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore E.S. , è avvenuta in modo irrituale. Essi erano costituti in appello, come emerge dalla sentenza impugnata e dall’indicazione resa dallo stesso ricorso, tramite lo stesso difensore che oggi patrocina per conto del ricorrente in questo giudizio di legittimità e, dunque, la notificazione avrebbe dovuto essere loro fatta presso il loro procuratore domiciliatario. La notificazione risulta fatta invece presso la loro residenza e tra l’altro a G.L. solo nella qualità di coerede. Tale ultima notificazione è idonea a provocare il contraddittorio della G. solo nella detta qualità, cioè come erede dei defunti V.G. e M.G. , atteso che riguardo a tale posizione acquisita nel corso del giudizio di appello, non poteva valere la domiciliazione riferita alla diversa qualità in cui la medesima era in giudizio. p.1.1. Peraltro, il litisconsorzio fra i vari soggetti che avevano chiesto il risarcimento era di natura facoltativa e tale è rimasto anche nel giudizio di appello. Ne segue che ricorre la situazione di cui all’art. 332 c.p.comma ed essendo ormai preclusa un impugnazione da parte sia di G.V. sia di G.L. , in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore, la trattazione può avere corso. Nessuna contestazione della qualità di coeredi del ricorrente e della G.L. è stata prospettata e, d’altro canto, la trattazione riguarda la posizione del ricorrente solo come coerede e, dunque, come subentrato nel diritto risarcitorio fatto valere da V.G. e M.G. . p.2. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1226 c.comma e 432 c.p.c. e congiuntamente vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria ed erronea motivazione art. 360 n. 5 c.p.comma in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna non ha riconosciuto ai genitori di V.N. il risarcimento del danno sofferto iure hereditatis . Il motivo in iure, con il quale ci si doleva che il danno per il titolo indicato non fosse stato riconosciuto sulla base del presupposto che la povera V.N. fosse deceduta immediatamente dopo l’urto, è infondato alla stregua della sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite, in attesa della quale era stato disposto il rinvio della trattazione. Infatti, Cass. sez. un. n. 15350 del 2015 ha così statuito In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi a risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo . Per completezza si rileva che il paradigma del n. 5, ancorché evocato con riferimento al testo non più vigente, non trovava alcuna rispondenza nell’illustrazione del motivo, che non poneva altro che la quaestio iuris decisa dall’arresto delle Sezioni Unite. p.3. Con il secondo motivo si prospetta violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1226 c.comma e 432 c.p.c. e congiuntamente vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.comma in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna ha incongruamente applicato le tabelle di liquidazione del danno di Milano 2001 . Il motivo censura la sentenza impugnata per avere liquidato a favore dei genitori della defunta V.N. a titolo di danno per lesione del vincolo parentale, cioè per la morte della figlia, un importo calcolato sulla base del minimo delle c.d. tabelle milanesi del 2011, anziché sulla base di quelle operanti dal gennaio del 2013. In tal modo la Corte territoriale avrebbe violato il principio giurisprudenziale che si dice costante nel senso che la liquidazione tabellare debba essere effettuata sulla base delle tariffe in vigore al momento dell’emissione della sentenza. p.3.1. Il motivo non è fondato. Queste le ragioni. p.3.2. Rileva il Collegio che le tabelle milanesi, che il ricorrente riferisce all’anno 2013, risultano pubblicate dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano, come si evince dalla date della relativa nota esplicativa, il 20 marzo 2013, a seguito di una deliberazione intervenuta in una riunione del 6 marzo precedente. L’aggiornamento, che è stato indicato nella misura del 5,6535%, ha riguardato l’adeguamento alla variazione del costo della vita dal 1 gennaio 2011 al 1 gennaio 2013. Ora, la sentenza impugnata è stata deliberata il 22 marzo 2013 e pubblicata il 10 aprile 2013. Da un punto di vista meramente cronologico la deliberazione è stata presa soltanto due giorni dopo la pubblicazione delle tabelle aggiornate ed il Collegio della Corte milanese teoricamente ed astrattamente avrebbe potuto averne conoscenza sulla base del solo criterio temporale. Tale conoscenza, peraltro, essendo venuta ad esistenza la sentenza con la pubblicazione avrebbe potuto essere acquisita anche successivamente alla data di deliberazione della sentenza, cioè nella fase di redazione della decisione e fino alle operazioni indicate dall’art. 119 delle disp. di att. c.p.comma con la consegna al cancelliere dell’originale e l’attestazione da parte sua del deposito. Fino a quel momento si può pensare che il Collegio milanese avrebbe potuto riconvocarsi e dare rilievo alla tabella aggiornata, procedendo ad una nuova deliberazione che ne tenesse conto, atteso che la decisione civile semplicemente deliberata, al di fuori dei casi in cui sia esternata alle parti con la pronuncia del dispositivo, riguardo al quale debba poi essere depositata la motivazione, è ridiscutibile dallo stesso organo giudicante nella stesa composizione fino al momento della pubblicazione, rivestendo le attività processuali fino a quel momento carattere interno. p.3.3. Il punto è se, una volta considerato tale principio, del quale si darà conto di seguito, possa ritenersi che il non essersi proceduto ad una nuova convocazione e deliberazione in relazione alla descritta scansione temporale della deliberazione e della pubblicazione della tabella, abbia integrato una violazione di legge nel senso dell’applicazione di una regola di diritto nella liquidazione del danno erronea. Ciò si potrebbe ritenere solo se il Collegio milanese fosse stato vincolato a tenere conto della sopravvenienza dell’aggiornamento della tabella come se si fosse trattato di un jus superveniens . Al fine di dare risposta all’interrogativo il Collegio considera che assume valore decisivo in primo luogo la corretta individuazione del valore delle c.d. tabelle milanesi ed in particolare un dato quello dell’esclusione della loro caratterizzazione come fonti di norme di diritto. p.3.4. In proposito questa Corte si è soffermata sulla natura delle tabelle milanesi e sul come la loro inosservanza si ponga rispetto ai paradigmi dell’art. 360 c.p.comma nella sentenza n. 4447 del 2014. In detta decisione la Corte si è soffermata su quello che ha individuato come il problema della ritualità della deduzione come violazione di norma di diritto delle c.d. tabelle milanesi ed ha svolto le seguenti considerazioni. Dopo avere dichiarato di condividere all’uopo la soluzione positiva affermata da Cass. n. 12408 del 2011 nel senso che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali e che garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.comma -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono , la sentenza si è così espressa . il valore delle tabelle milanesi riconosciuto dalla sentenza n. 12408 del 2011 va inteso, ad avviso del Collegio, non già nel senso di avallare l’idea che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, che occorrerebbe necessariamente qualificare all’interno della categoria delle fonti per come regolata, sia pure ormai indirettamente per quanto concerne il concetto di legge, dall’art. 1 preleggi ma non solo , bensì nel senso che esse integrino i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall’art. 1226 c.comma Le Tabelle sono dunque normative nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all’art. 1226 e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse hanno, pertanto, valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell’art. 1226 c.comma Norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale nell’accezione ricostruita da Cass. sez. un. n. 26972 del 2008, che per definizione, in assenza, di solito, di parametri normativi in senso stretto predefiniti, non si presta ad essere provato nel suo preciso ammontare . Le Tabelle Milanesi, in quanto determinative di criteri di quantificazione del danno patrimoniale, assumono rilievo, sulla base delle considerazioni svolte da Cass. n. 12408 del 2011 come fonti in base alle quali è possibile, di regola, considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa di cui all’art. 1226 c.comma Dunque, i criteri da esse poste, si vedono attribuire il carattere di parametri di apprezzamento della correttezza dell’esercizio del potere di cui all’art. 1226 c.c., per cui tale potere ne deve necessariamente tenere conto nell’esternarsi con la motivazione. Ciò, non già per una diretta forza cogente che esse abbiano sub specie di norme di diritto, bensì per effetto del riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità che questa Corte, in subiecta materia , ha ravvisato debbano applicarsi. Esse, quindi, siccome individuatrici del concetto di valutazione equitativa, assumono rilievo come una sorta di elemento extratestuale della norma dell’art. 1226 c.c., ravvisato dalla Corte con riferimento a ciò che si è evidenziato nel multiforme divenire della società e, quindi, nelle applicazioni concrete, con riferimento al problema della ricerca di parametri di equità nella valutazione del danno non patrimoniale. In sostanza, è come se questa Corte avesse riscontrato, come Le compete nella ricerca del significato di ogni elemento testuale di cui si compone una norma dell’ordinamento, che il concetto di valutazione equitativa previsto nell’art. 1226, una volta applicato al problema della liquidazione del danno non patrimoniale alla persona, esige, per gli svolgimenti che il problema ha avuto nelle applicazioni pratiche, che si debba fare riferimento alle Tabelle Milanesi come basate su criteri che, per il fatto stesso che hanno svolto efficacia persuasiva di gran lunga prevalente nelle applicazioni giurisprudenziali, sono idonee a meglio individuare il concetto di liquidazione equitativa di quel danno. In questo senso, poiché dette Tabelle rilevano come parametri per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona e, dunque, per l’individuazione di un elemento di una norma giuridica, qual è quella dell’art. 1226 c.c., il motivo si può correttamente dedotto in iure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, là dove prospetta in buona sostanza che la Corte territoriale avrebbe male applicato le Tabelle, perché così facendo denuncia un errore di violazione dell’art. 1226 c.c. . p.3.5. La natura delle tabelle così ricostruita esclude, dunque, che esse, una volta deliberate, assumano il valore di normativa di diritto in via diretta, in quanto esse non sono espressione di una fonte di produzione di norme di diritto. L’unica norma che viene in rilievo quando se ne fa applicazione è, invece, l’art. 1226 c.comma nel senso indicato dalla riportata motivazione. Ne deriva una prima conseguenza la circostanza dell’aggiornamento delle tabelle non rileva e non può rilevare come evento che determina un jus superveniens , cioè la produzione di una normativa giuridica direttamente cogente e, quindi, da applicarsi dal giudice. Tale constatazione implica questa conclusione allorquando il giudice di merito deliberi una sentenza nella quale, applicando l’art. 1226 c.comma dia rilievo alle tabelle milanesi esistenti in quel momento e, successivamente, si verifichi la sopravvenienza di un aggiornamento delle stesse prima della conclusione delle operazioni che sfociano nella pubblicazione della sentenza e, dunque, in un momento tale in cui sarebbe ancora possibile ritornare sulla deliberazione presa - in quanto essa non ha ancora acquisito il valore di sentenza - al fine di tenere conto della nuova tabella, non si può ritenere che questa possibilità sia in realtà un dovere nascente dalla qualificazione dell’aggiornamento delle tabelle come jus superveniens e, dunque, conciata all’obbligo del giudice fino al momento della pubblicazione della sentenza di applicare il diritto vigente. Ne deriva che non può predicarsi, riferendolo direttamente alla modifica delle tabelle, l’applicazione del principio di diritto del resto esteso anche al jus superveniens derivante da pronuncia del Giudice delle Leggi Cass. n. 5584 del 1999 così espresso L’esistenza della sentenza civile è determinata salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati , dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunziata, ed il suo dispositivo è atto privo di rilevanza giuridica esterna e di definitività. Ne consegue che, nell’ipotesi di entrata in vigore una nuova normativa dispiegante effetti sostanziali o processuali sul rapporto controverso nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza, è dovere del giudice applicare immediatamente la disciplina sopravvenuta mediante i necessari, consequenziali adempimenti Cass. n. 5855 del 2000 ma già vedansi Cass. nn. 3472 del 1972 n. 1689 del 1974 n. 1043 del 1975 si vedano anche per riferimenti al caso in cui sia venuto meno un componente del collegio le ordd. nn. 258 del 1998 e n. 538 del 1998 . Il mutamento della tabella, dunque, non integrando un jus superveniens per non essere le tabelle fonte del diritto, bensì soltanto un mutamento di un parametro per l’applicazione dell’art. 1226 c.c., non può essere considerato come ipotesi riconducibile al principio su indicato. p.3.6. Occorre, tuttavia, domandarsi se la rilevanza delle tabelle come criterio di corretta individuazione del parametro equitativo ai fini dell’applicazione dell’art. 1226 c.comma non possa giustificare il doversi considerare la modifica sopravvenuta delle tabelle nelle more della pubblicazione della sentenza come determinativa di un jus superveniens riferibile proprio al contenuto, come regula iuris da applicarsi al caso concreto, dell’art. 1226 c.c., sì da doversi recuperare l’applicazione del suddetto principio sotto tale profilo. Ritiene al riguardo il Collegio che ciò debba escludersi per la ragione che in proposito assume valore decisivo la considerazione della particolare natura del procedimento di formazione delle tabelle e delle loro modifiche e quella altrettanto particolare del modo della loro rilevanza nel mondo giuridico per il tramite dell’incidenza sull’esegesi della norma astratta dell’art. 1226 c.comma e, quindi, della applicazione della stessa al caso concreto. p.3.7. Sotto il primo aspetto si osserva che, a seguito della pubblicazione della variazione delle tabelle non opera - data la natura per così dire non pubblicistica sia della fonte della variazione sia come si è detto, del risultato della variazione, cioè del contenuto modificato - alcun criterio che, dal punto di vista delle regole che il giudice deve osservare, possa determinare in modo certo la conoscenza da parte sua della variazione né in via di fatto, né meno che per il tramite di una sorta di conoscenza legale rilevante. Non esiste cioè né un criterio certo in via di fatto né a maggior ragione un criterio certo in via di disciplina legale idoneo a giustificare il se ed il quando della conoscenza della modificazione della tabella, si che se ne possa inferire la giustificazione, in termini di dovere del giudice, che la modifica debba operare ai fini dell’esercizio del potere di cui all’art. 1226 c.comma sulla base dell’intervenuta variazione. p.3.8. Sotto il secondo aspetto ed in via ancora più decisiva, d’altro canto, è proprio l’operare delle tabelle nel senso indicato dalla decisione di cui sopra si è riportata la motivazione che non può giustificare in alcun modo l’idea che il mutamento della tabella sopravvenuto alla deliberazione debba giuocare come un indiretto mutamento del paradigma normativo dell’art. 1226 c.c., tale da vincolare il giudice prima della pubblicazione della sentenza deliberata sulla base della tabella precedente. Occorre, infatti, considerare che l’assunzione da parte del giudice di merito della tabella vigente come elemento di una corretta applicazione del parametro equitativo ex art. 1226 c.comma nel momento della deliberazione dei valori di aestimatio del danno, avviene con modalità applicative concrete che le assegnano solo il valore di un elemento del ben più complesso procedimento di liquidazione equitativa, sicché le modalità applicative concrete di tale elemento e della sua incidenza sulla aestimatio risultano del tutto variabili, pur se assumono come elemento la detta applicazione. Di modo che, per apprezzare come in concreto il giudizio equitativo ai sensi dell’art. 1226 c.comma sia stato compiuto non è sufficiente individuare quale tabella il giudice ha applicato ed in particolare che ha applicato quella vigente al momento della deliberazione, ma è necessario considerare come abbia applicato al caso di specie in concreto quell’elemento, cioè come abbia considerato quella tabella, e, soprattutto, come esso così applicato, sia stato poi applicato in concreto in unione con gli altri elementi individuatori del caso concreto e rilevanti ai fini dell’operazione liquidatoria equitativa. In pratica è certo che il riferimento alla tabella è esso stesso al suo interno frutto di un’operazione liquidatoria equitativa e, dunque, non certo un’operazione automatica. Ed è certo che tale operazione, già di per sé di natura relativa, si relativizza ancora più, cioè considerando il valore mutuato dalla tabella in rapporto con altri elementi della fattispecie concreta, com’è tipico di una valutazione equitativa. L’assoluta relatività del modus procedendi dell’operazione liquidatoria basata sulle tabelle, che è espressione della genuina funzione assegnata al giudice da un parametro elastico come quello dell’art. 1226 c.c., pur doverosamente in iure riempito di contenuti attraverso un obbligatorio riferimento alle tabelle stesse, è allora un dato che esclude che l’intervento della modifica della tabella nelle more della pubblicazione della sentenza debba e possa essere trattato come un mutamento normativo che il giudice abbia l’obbligo di applicare. Poiché l’operazione liquidatoria che utilizza le tabelle non discende automaticamente dalla loro applicazione non può essere giustificato il considerare la modifica delle tabelle intervenuta prima della pubblicazione, anche se in ipotesi percepibile dal giudice prima di essa, come se si trattasse di un mutamento normativo, un jus superveniens , di cui si debba obbligatoriamente tenere conto, in quanto incidente sull’art. 1226 c.c È quanto, del resto, si percepisce nella fattispecie in essa, sulle somme individuate con riferimento alle tabelle del 2011, sebbene devalutate al momento del pagamento di un acconto, avvenuto nel 2004, la sentenza impugnata pagg. 10-11 ha riconosciuto la rivalutazione monetaria da quel momento fino alla data della sentenza ed ha, altresì, riconosciuto gli interessi legali da computare sugli importi di anno in anno rivalutati con la medesima decorrenza fino al saldo. In tal modo i valori tabellare riferiti al 2011 sono stati utilizzati nell’operazione liquidatoria nel quadro di una valutazione ben più complessa della loro meccanica applicazione. Poiché non vi è stato, dunque, alcun automatismo dell’applicazione delle tabelle del 2011, ma esse hanno assunto rilevanza nel quadro di un’operazione liquidatoria più complessa, che ha portato a riconoscere la rivalutazione fino alla data della sentenza e, dunque, ben dopo il gennaio 2011, data di riferimento dei valori di quelle tabelle, non si ravvisa una situazione in cui appaia oggettivamente ingiustificata l’esclusione di una sorta di automatica rilevanza della modifica della tabella sebbene ai fini della regula iuris applicativa dell’art. 1226 c.c Tanto si osserva non senza rimarcare che il breve lasso di tempo fra deliberazione e pubblicazione delle tabelle esclude o rende almeno più che dubbio che una pur ipotetica rilevanza della variazione potesse essere anche oggettivamente percepibile dall’organo giudicante. Il motivo è, conseguentemente, rigettato sulla base del principio di diritto per cui in tema di c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l’organo deliberante abbia l’obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens né in via diretta né in quanto dette tabelle assumano rilievo, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona . p.4. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1226 c.comma e 432 c.p.c. e congiuntamente vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.comma in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna ha determinato il danno non patrimoniale iure proprio di ciascun genitore . Ci si duole che sia stato riconosciuto ai genitori della de cuius il minimo in base alle tabelle applicate senza che si siano fornite congrue ragioni circa il procedimento logico seguito ed in particolare senza che si sia proceduto alla necessaria personalizzazione, che avrebbe imposto di tener conto della gravità dell’illecito, dell’età della persona offesa che nella fattispecie in esame aveva 46 anni , del dolore arrecato ai familiari per la sua morte e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso specifico . Nel caso di specie la Corte felsinea avrebbe omesso qualsiasi precisazione sulla natura e sull’entità del danno sofferto dai genitori della defunta , e non avrebbe indicato in alcun modo l’impatto di tali sofferenze sulla loro persona . Viceversa, il C.G. aveva tenuto una condotta di guida gravemente colpevole, viaggiando a velocità elevatissima ed invadendo l’opposta corsia sulla quale viaggiava il veicolo su cui la defunta era trasportata. La Corte territoriale, d’altro canto, in punto di sofferenza dei genitori, non avrebbe tenuto conto a del fatto che la defunta era la loro unica figlia e che essi si erano trasferiti in XXXXXXX proprio perché la stessa vi si era trasferita e perché contavano sulla sua assistenza per la vecchiaia b delle produzioni documentali effettuate dagli attori che attestavano la condizione personale dei congiunti della sig.ra V. , e per la precisione, il grave stato depressivo in cui era entrata la madre di V.N. a causa della morte della figlia docomma 3 documento che sarebbe stato del tutto ignorato dalla Corte territoriale. p.4.1. Il motivo è inammissibile perché non solo non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, ma presenta, inoltre, anche inosservanza dell’art. 366 n. 6 c.p.c Sotto il primo aspetto si rileva che l’illustrazione omette di considerare la motivazione della sentenza impugnata, la quale, al contrario di quanto in essa si adombra, ha fornito una specifica motivazione sulla ragione per cui ha proceduto all’applicazione dei minimi tabellari. Invero, a pagina 10, la sentenza impugnata, dopo avere giustificato la ragione per cui doveva riconoscersi il danno non patrimoniale derivante ai prossimi congiunti e, quindi, anche ai genitori dalla morte della V. , ha espressamente osservato che doveva tenersi conto che non sono state allegate e provate circostanze concrete che consentano di apprezzare la qualità e la intensità della relazione affettiva e da tanto ha fatto conseguire che la liquidazione del danno andrà effettuata sulla base del valore tabellare minimo . Ora, questa motivazione esigeva innanzitutto lo specifico svolgimento di una critica, mentre è stata ignorata La critica avrebbe dovuto svolgersi correlandosi alla motivazione Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi . In particolare, la critica avrebbe dovuto essere svolta con un’attività assertiva tesa dimostrare che, al contrario di quanto opinato dalla Corte bolognese, vi era stata l’allegazione e la prova da essa escluse. Ne segue che la critica avrebbe dovuto svolgersi non già, come si è fatto, allegando semplicemente - tranne per il documento n. 3 - le circostanze che si sono indicate, come se questa Corte potesse esserne investita come il giudice di merito, bensì, dopo averle allegate, precisando la sede ed il modo in cui esse erano state introdotte nel giudizio di merito e prospettate in particolare al giudice d’appello, sì da evidenziare l’erroneità della sua motivazione sul punto in cui ha invece negato che fossero state allegate e provate le circostanze concrete atte a far apprezzare la qualità e l’intensità della relazione affettiva. Nulla di tutto ciò si coglie nel motivo e pertanto le circostanze che nella sua illustrazione sono evocate non possono essere considerate come elementi che invece il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare, difettando l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.comma del dove e quando essere erano state introdotte nel giudizio di merito e particolarmente davanti al giudice d’appello, nonché, salvo per quella di cui al documento 3, anche la stessa indicazione dell’atto o documento da cui sarebbero emerse. In particolare, non si indica dove fosse stata dedotta la circostanza del trasferimento dei genitori e delle ragioni dello stesso. Con riferimento al docomma n. 3 - indicato come tale nell’illustrazione del motivo e, quindi, indicato come prodotto in calce al ricorso con analoga numerazione - nulla si dice su dove e come fosse stato prodotto nelle fasi di merito, in tal modo violando l’art. 366 n. 6 citato ex multis, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2020 . Non solo nell’illustrazione del motivo noti si indica il termine di riferimento dell’ordine della numerazione identificativa del documento, cioè non si precisa rispetto a che cosa il documento in questione fosse e sia il n. 3. In chiusura del ricorso, per la verità, si dichiara di offrire in comunicazione una serie di atti ed al n. 3 risulta indicato un certificato medico di M.G. e V.G. . Poiché tale certificato non è riferito alla sola M. non è dato comprendere se esso si identifichi con il docomma 3 di cui si ragiona nel’illustrazione del motivo. Ma quando pure si reputasse tale identificazione si dovrebbe rilevare - ma lo si osserva solo ad abundantiam - che nel fascicolo di parte dei ricorrenti tale documento non si rinviene. D’altro canto, nella pagina interna del fascicolo risulta annesso un indice dove figura il docomma 3 per come indicato in chiusura del ricorso e l’indice reca la sottoscrizione del difensore dei ricorrenti e la data del 24 febbraio 2014, ma esso non reca alcun timbro di deposito della cancelleria della Corte che evidenzi l’effettiva rispondenza di quanto contenuto nel fascicolo all’indice. Inoltre, nella nota di deposito e di iscrizione a ruolo datata invece 14 maggio e sottoscritta dal detto difensore risulta la generica indicazione della produzione di N. 2 fascicoli precedenti gradi , seguita da una scritta a penna illeggibile, mentre nell’attestazione di deposito a data 16 maggio 2014 della Cancelleria di questa Corte si certifica che i sopra descritti atti e documenti sono stati depositati . La mancanza di riferimento specifico agli atti del fascicolo e, soprattutto, di qualsivoglia riferimento all’indice di ci si è detto, esclude qualsiasi certezza su che cosa si trovasse al loro interno. Ne segue che, in disparte il mancato rinvenimento del documento de quo implica che esso non risulti ritualmente depositato. In fine si rileva che nell’esposizione dello svolgimento processuale a pag. 6 la sentenza impugnata, nel riferire dei motivi di appello, allude a documentazione prodotta in primo grado, da cui risultava lo stato depressivo del vedovo della V. e non a documentazione come quella di cui al docomma 3 . Si deve, inoltre aggiungere - ma è rilievo svolto anche qui del tutto superfluamente - che non è dato comprendere come alla gravità della colpa della condotta di guida del C. possa assegnasi valore ai fini postulati dal motivo. In generale, poi, non si precisa in alcun modo quale articolazione era stata prospettata con l’appello ai fini della liquidazione. Il motivo - in disparte l’evocazione del vecchio paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.comma e la mancanza dei presupposti del nuovo alla stregua di Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014 - per quanto attiene alle violazioni di norme di diritto è, pertanto inammissibile. E ciò al di là del rilievo del difetto di una percepibile attività dimostrativa di come ognuno dei paradigmi normativi evocati sarebbe stato violato. 5. Con il quarto motivo si prospetta violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1226 c.comma e 432 c.p.c. e congiuntamente vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.comma in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto che nel danno morale siano ricompresi sia il danno derivante dall’ingiusto perturbamento delle relazioni familiari sia la menomazione propria subita per la morte di un figlio . Il motivo non individua la motivazione con cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio denunciato nella sua intestazione, risolvendosi solo in generici richiami di giurisprudenza. Mancando l’individuazione dell’oggetto della critica, il motivo è inammissibile quanto alla prospettazione in iure . Per quella ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.comma non solo si evoca nuovamente il paradigma errato, ma è carente nell’illustrazione alcunché che possa ricondurla al nuovo n. 5 come interpretato dalle citate sentenze delle SS.UU Peraltro, se si legge la motivazione alle pagine 9-10 della sentenza impugnata essa risulta parametrata a corretti riferimenti alle note sentenze di San Martino delle Sezioni Unite. Non senza doversi rilevare che la sentenza nemmeno usa la vecchia categoria classificatoria del danno morale . 6. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 1223 c.c., 1226 c.comma e 432 c.p.c. e congiuntamente vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.comma in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna non ha riconosciuto ai genitori di V.N. il danno patrimoniale iure proprio . Il motivo si fonda innanzitutto sulla deduzione che sarebbe stato sufficiente esaminare i documenti allegati nell’atto di citazione ed alla memoria istruttoria per vedere che la prova del danno era stata fornita , ma non precisa di quali documenti si tratti, di quale atto di citazione e di quale memoria istruttoria, sicché la prospettazione è del tutto generica ed in parte qua il motivo è inammissibile Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi . Il motivo evoca, poi, e, dunque, si fonda, su un documento indicato come n. 4, che si indica prodotto in calce al ricorso, ma riguardo al quale si omette di indicare se e dove era stato prodotto nel giudizio di merito, in tal modo violandosi l’art. 366 n. 6 c.p.comma secondo la lettura di Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010. Si fa, poi, riferimento generico a fatture prodotte ancora una volta in manifesta inosservanza di detta norma. Si aggiunga, poi, che in ogni caso si omette di individuare in che termini delle risultanze individuate e non di cui si discute genericamente la Corte emiliana sarebbe stata investita con l’appello, sicché nuovamente si è in presenza di un motivo che pretende di discutere questioni del cui onere di esame non è dimostrato che fosse stato investito il giudice d’appello. p.7. Con il sesto motivo si fa valere violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli artt. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1226 c.comma e 432 c.p.c. e congiuntamente vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.comma in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna non ha riconosciuto in capo ai genitori della defunta V.N. un danno biologico iure proprio . L’illustrazione deduce del tutto genericamente che la Corte territoriale non si sarebbe espressa sulla debenza del detto danno nonostante esso fosse stato richiesto. Inoltre, sarebbe stato ignorato il certificato medico già evocato come docomma 3, non sarebbe stata ammessa in entrambi i gradi di giudizio una perizia medico-psicologica richiesta dai ricorrentisic per accertare l’entità del trauma psichico subito a causa della morte della figlia. In fine si deduce che nell’atto di appello gli appellanti avevano riproposto le richieste istruttorie avanzate in primo grado e non ammesse docomma 12 . Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità e per la violazione dell’ad. 366 n. 6 c.p.c Nessuna specificazione è fatta delle allegazioni con cui era stata chiesta la perizia e del contenuto dell’atto di appello evocativo delle non meglio identificate richieste istruttorie. L’atto di appello è prodotto come documento n. 12, ma l’assoluta mancanza di detta attività di specificazione si risolve in un mandato a questa Corte a leggerlo per eventualmente individuare a che cosa il ricorrente ha inteso riferirsi. p.8. Il settimo motivo deduce violazione di legge art. 360 n. 3 c.p.comma in relazione agli arti. 2043 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1226 c.comma e 432 c.p.c. e congiuntamente vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.comma in relazione alla statuizione con cui la Corte di Appello di Bologna non ha concesso gli interessi sulla somma dovuta a titolo di risarcimento dalla data del sinistro alla data dell’acconto . Il motivo - dopo avere ricordato la motivazione con cui la Corte territoriale ha detto che sulle somme determinate in base alle tabelle competevano la rivalutazione monetaria dall’aprile 2004 alla data della presente sentenza, nonché gli interessi legali da computare sugli importi di anno in anno rivalutati con la medesima decorrenza fino al saldo - si duole che in sostanza quindi, la sentenza non concede gli interessi su tutta la somma dalla data del sinistro alla data dell’acconto . L’errore della Corte si coglierebbe perché il codice dice chiaro che gli interessi spettano dalla data del sinistro e sulla somma odierna occorrendo applicare le leggi che vigono al momento dell’emissione della sentenza . p.8.1. Il motivo, in disparte la sua generica prospettazione, carente sostanzialmente di attività argomentativa in iure ed ancora una volta evocativa del paradigma vecchio del n. 5 , è privo di fondamento. La Corte ha devalutato gli importi tabellarmente previsti dalle tabelle del 2011 solo fino al momento dell’acconto e, dunque, occorre considerare che sottraendo ad essi le some costituenti l’acconto le ha fatte incidere su importi non devalutati e, dunque, non è dato comprendere come e perché avrebbe dovuto riconoscere gli interessi ed a che titolo. p.9. Con l’ottavo motivo si deduce in fine vizio di omessa, insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione art. 360 n. 5 c.p.comma in relazione al punto in cui la Corte di Appello di Bologna ha liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio . Vi si lamenta, tra l’altro con erronea evocazione del parametro dell’art. 360 n. 5 c.p.comma sempre ormai non vigente anziché del n. 4 di detta norma, che le spese sarebbero state liquidate in modo irrisorio, applicando per le spese di secondo grado le nuove tariffe forensi, mentre avrebbe dovuto applicare le tariffe vigenti all’epoca delle prestazioni . Gli importi sarebbero al di sotto dei minimi tabellari e non sarebbero state liquidate le competenze per la trattative stragiudiziali. Sarebbe stata applicato alle spese del secondo grado il d.lgs. n. 1 del 2012 in realtà d.l. n. 1 del 2012, convertito nella l. n. 27 del 2012, che poteva esserlo solo per le conclusionali. Il motivo è del tutto generico quanto all’evocazione dei minimi tariffari e come tale è inammissibile alla stregua del consolidato principio di diritto secondo cui In tema di spese processuali, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l’importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate. Cass. n. 18190 del 2015 . È inammissibile anche perché non si preoccupa nemmeno di indicare che cosa sarebbe stato rilevante quoad valore per la liquidazione. È del tutto infondato quanto alla pretesa che le spese del secondo grado solo per le conclusionali dovessero liquidarsi in base al d.m. n. 140 del 2012, attuativo del d.l. n. 1 del 2012 convertito è sufficiente rimandare a Cass. sez. un. n. 17405 del 2012. p.10. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi in ragione della novità della questione esaminate nello scrutinio del secondo motivo e considerato che quella di cui al primo motivo è stata decisa sulla base della soluzione di un contrasto di giurisprudenza in seno a questa Corte. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione nel rapporto fra ricorrente e resistente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.