Disoccupato e tossicodipendente, muore in un incidente: nessun danno patrimoniale per il figlio

Respinta la richiesta avanzata dal ragazzo, ancora minorenne. Per lui solo il risarcimento del danno non patrimoniale. Decisiva la constatazione delle precarie condizioni dell’uomo poco probabile che egli, se ancora in vita oggi, cominciasse a svolgere attività lavorative produttive di reddito, in modo regolare e in misura tale da contribuire stabilmente al mantenimento del figlio.

Disoccupato e tossicodipendente. Vita difficile conclusa tragicamente con un incidente stradale. A piangere la morte dell’uomo rimangono la compagna e il figlio. A rendere ancor più brutta la vicenda, poi, il risarcimento negato al giovane decisive proprio le precarie condizioni, fisiche ed economiche, del padre Cassazione, ordinanza n. 9431/2016, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Incidente. Battaglia giudiziaria frutto della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal ragazzo e centrata sulla perdita dell’apporto economico del genitore deceduto a causa di un incidente stradale. Per i giudici, però, va riconosciuto al figlio solo il danno non patrimoniale per la morte del padre . Impossibile parlare, invece, di danno patrimoniale su questo fronte, in particolare, viene posto in evidenza il fatto che la posizione del genitore, tossicodipendente privo di occupazione, non era economicamente valutabile né foriera di nuovi sviluppi lavorativi , alla luce della assenza di prognosi favorevole sulla capacità futura di guadagno . Per completare il quadro – poco edificante per il giovane – anche la constatazione che il padre non lavorava e non contribuiva in alcuna misura al mantenimento del figlio . Danno. Secondo il legale che rappresenta il ragazzo, però, i giudici hanno effettuato una forzatura. Perché, spiega l’avvocato, la circostanza che l’uomo non avesse un lavoro al momento del decesso non era idonea a far ritenere che sarebbe rimasto disoccupato per tutta la vita , anche tenendo conto della sua giovane età . E, sempre in questa ottica, il legale aggiunge che la legge riconosce il risarcimento anche a chi non abbia un reddito, senza subordinare tale riconoscimento all’ulteriore valutazione relativa allo svolgimento di attività economicamente valutabili . Tali ragionamenti, però, non consentono di mettere in discussione la decisione assunta in Appello, decisione che viene ora condivisa dalla Cassazione. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, innanzitutto, non vi è alcun automatismo sul fronte riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell’apporto economico di un parente . Su questo fronte, in particolare, il pregiudizio ipotizzato richiede necessariamente la prova che la persona deceduta, seppur temporaneamente priva di reddito , avrebbe comunque contribuito in futuro al mantenimento del familiare . Di conseguenza, è corretta l’esclusione del risarcimento in presenza di elementi idonei a far ritenere del tutto improbabile qualsiasi futuro apporto economico da parte del congiunto purtroppo scomparso. E in questa vicenda, sottolineano i giudici, è legittimo, come fatto in Appello, ritenere poco probabile che il padre, se ancora in vita, cominciasse a svolgere attività lavorative produttive di reddito, in modo regolare e in misura tale da consentire di contribuire stabilmente al mantenimento del figlio . Tutto ciò rende non contestabile la decisione di negare al giovane il risarcimento del danno patrimoniale per la morte del padre.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 10 marzo – 10 maggio 2016, n. 9431 Presidente Armanno – Relatore Sestini Ragioni delle decisioni l. La Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto al minore A.D.R. rappresentato dalla madre il risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del padre F. liquidato nella quota del 30%, a fronte del prevalente concorso colposo della vittima , mentre ha negato il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico del genitore, sul rilievo che la posizione del defunto, tossicodipendente privo di occupazione , non era in sé economicamente valutabile né foriera di nuovi sviluppi lavorativi , in assenza di prognosi favorevole sulla capacità di guadagno futura , tanto più che era pacifico che il D.R. non lavorasse e non contribuisse in alcuna misura al mantenimento del figlio . 2. Ricorre per cassazione A.D.R., rappresentato dalla madre A.D.G., affidandosi ad unico motivo resiste l'intimata CARIGE Assicurazioni s.p.a. a mezzo di controricorso, mentre gli altri intimati non svolgono attività difensiva. 3. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 2043 e 1223 c.c. e all'art. 4 della l. n. 39/1977 assume che la circostanza che F. D.R. non avesse un lavoro al momento del decesso non era idonea a far ritenere che sarebbe rimasto disoccupato per tutta la vita, tenuto conto anche della sua giovane età, e sostiene che la norma dell'art. 4 l. n. 39/1977 riconosce il risarcimento anche a chi non abbia un reddito senza subordinare tale riconoscimento all'ulteriore valutazione relativa allo svolgimento di attività economicamente valutabili . 4. A seguito del deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. che proponeva l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione , è stata fissata l'odierna adunanza. 5. All'esito della discussione in camera di consiglio, il Collegio ritiene che la proposta formulata nella relazione non possa essere condivisa e che il ricorso vada rigettato per le ragioni che seguono. 5.1. Va escluso -in primo luogo che la norma dell'art. 4 l. n. 39/77 preveda un automatismo nel riconoscimento del danno patrimoniale ai soggetti privi di reddito, giacché si limita ad indicare alcuni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, che comunque incombe al danneggiato ex multis, Cass. n. 23761/2011 . Né alcun automatismo può sussistere in materia di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico di un congiunto deceduto, giacché tale pregiudizio presuppone necessariamente la prova anche presuntiva che detto congiunto, benché temporaneamente privo di reddito, avrebbe contribuito in futuro al mantenimento del familiare, cosicché risulta corretta l'esclusione del risarcimento in presenza di elementi idonei a far ritenere del tutto improbabile o, comunque, meno probabile che non qualsiasi futuro apporto economico da parte del congiunto deceduto. Nello specifico, a fronte della circostanza che la morte del padre ha indubbiamente privato l'odierno ricorrente dell'astratta possibilità di riceverne un contributo al proprio mantenimento, la censura investe la valutazione della probabilità che il deceduto cominciasse a svolgere attività lavorative produttive di reddito, in modo regolare e in misura tale da consentire di contribuire stabilmente al mantenimento del figlio minore. Tale valutazione -costituente apprezzamento di fatto risulta adeguatamente motivata e non risulta pertanto censurabile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto disatteso. 6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla 1. n. 51/2006, applicabile al presente procedimento in quanto iniziato nell'anno 2008 , avuti presenti la peculiarità della vicenda e i margini di discrezionalità connaturati alla valutazione probabilistica effettuata dalla Corte di merito. 7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.