Responsabilità degli insegnanti: quando non basta la prova dell’imprevedibilità dell’evento lesivo

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità, ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno.

Con sentenza n. 9337/16, depositata in cancelleria il 9 maggio, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bolzano in diversa composizione e sancisce un importante principio di diritto al quale il Tribunale dovrà attenersi per il nuovo giudizio. Il caso . In genitori di una minorenne, nello specifico caso parte lesa, convenivano in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bolzano, l’Istituto Pluricomprensivo Bolzano Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla minore, che all’epoca frequentava la prima elementare, in conseguenza di un evento lesivo verificatosi nel suddetto istituto. Mentre la minore si trovava all’interno del cortile della scuola per la ricreazione, veniva letteralmente travolta da un ragazzo di quarta elementare e, per effetto dell’urto, cadeva in terra battendo la testa e riportando lesioni personali. Veniva accolta, dunque, la domanda degli attori, condannando la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli stessi. Avverso tale decisione proponeva però appello l’Istituto medesimo, che veniva accolto sulla base del fatto che l’amministrazione scolastica aveva in realtà fornito la prova liberatoria, in ordine all’imprevedibilità dell’evento lesivo. Per la cassazione di tale decisione hanno dunque proposto ricorso i coniugi, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore. Resiste con controricorso la scuola. Danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte di appello non abbia considerato di come la sorveglianza esercitata dalle insegnanti non sarebbe stata adeguata, in relazione al luogo cortile interno alla scuola connotato dalla presenza di un muretto , al momento ricreazione nel quale l’incidente ebbe a verificarsi, nonché alla diversa fascia di età degli alunni appartenenti alle diverse classi che si trovavano insieme nel medesimo cortile. Per la Cassazione le doglianze sono fondate. Nella dinamica dei fatti, la minore veniva investita da un alunno di quarta elementare, il quale, a sua volta, veniva inseguito da uno di quinta. Si tratterebbe, dunque, della fattispecie prevista dall’art. 2048 c.c., ossia di danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo. Secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, in tema di responsabilità dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che, ex art. 2048 c.c., grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo dopo la serie causale di episodi sfociati poi nel danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. Ancora secondo la Corte, la decisione di appello ha valorizzato, in modo non convincente, la circostanza in sé, quella secondo la quale l’evento dannoso non poteva essere impedito dagli insegnanti, in quanto si era verificato in modo improvviso e repentino, tale da non poter essere in alcun modo previsto circostanza da non poter essere posta in nessun modo in relazione alle altre emerse dagli atti processuali. Siffatto modus operandi del giudice - per quanto concerne la pretesa imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento - non gli avrebbe, peraltro, consentito di dare giusto rilievo, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un’adeguata prova liberatoria da parte della scuola, al fatto che il ragazzo investitore era sbucato correndo velocemente, inseguito da un altro ragazzo. Questa situazione evidenzia chiaramente che, nonostante la presenza degli insegnanti, all’interno del cortile la situazione fosse tutt’altro che sotto controllo. Alla stregua di queste osservazioni deve dunque ritenersi che il censurato impianto motivazionale dell’impugnata sentenza non consente di affermare che, nel caso concreto, l’accertamento della imprevedibilità ed inevitabilità del fatto, operato dal giudice di appello, sia conforme al dettato dell’art. 2048 c.c., la cui violazione è stata denunciata dai ricorrenti. I motivi di ricorso vanno di conseguenze accolti. La Suprema Corte, rinviando la questione al Tribunale di Bolzano, chiede che lo stesso si attenga al seguente principio di diritto in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità, ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari e organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 aprile 9 maggio 2016, n. 9337 Presidente Salvago Relatore Valitutti Ritenuto in fatto 1. Con atto di citazione del 24 marzo 2006, S.R. e D.V. convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Bol zano, l'Istituto Pluricomprensivo - Bolzano - Europa 1, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito dalla figlia minore A. R., che all'epoca frequentava la prima elementare nel me desimo istituto, in conseguenza di un evento lesivo verificatosi all'interno del plesso scolastico in data 30 maggio 2005. Mentre la minore si trovava, durante la ricreazione, nel cortile della scuola, veniva, infatti, investita da un ragazzo di quarta elementare che, sbucando di corsa, inseguito da un altro ragazzo di quinta, da dietro un muretto, la travolgeva. La R., per effetto dell'urto, cadeva in terra battendo la testa e riportando lesioni personali. II giudice adito con sentenza n. 382/2008, accoglieva la domanda, condannando la convenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantifi cati in 1.000,00, oltre alle spese processuali. 2. Avverso tale decisione proponeva appello l'Istituto Pluricompren sivo - Bolzano - Europa 1, che veniva accolto dal Tribunale di Bol zano con sentenza n. 458/2010, depositata il 16 aprile 2010 e noti ficata il 9 giugno 2010, con la quale il giudice di seconde cure rite neva che l'amministrazione scolastica avesse fornito la prova libera toria, ai sensi dell'art. 2048, comma 3 cod. civ., in ordine ali' im prevedibilità dell'evento lesivo per cui è causa ed alla concreta ado zione, da parte della scuola appellante, di misure organizzative e disciplinari idonee a prevenire l'insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità degli allievi. 3. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto, quindi, ricorso S.R. e D.V., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore A. R., nei confronti dell' Istituto Pluricomprensivo - Bolzano - Europa 1, affidato a due motivi. 4. II resistente ha replicato con controricorso. Considerato in diritto 1. Con i due motivi di ricorso - che, per la loro palese connessione, vanno esaminati congiuntamente - S.R. e D.V. denunciano la falsa applicazione dell'art. 2048 cod. civ., non ché l'insufficiente motivazione su un punto decisivo della controver sia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. 1.1. Si dolgono i ricorrenti, sotto il profilo della violazione dell'art. 2048 cod. civ. e del vizio di motivazione, del fatto che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto raggiunta la prova liberatoria a carico dell'amministrazione scolastica, prevista dal comma 3 dell'articolo citato, sotto il duplice profilo della inevitabilità dell'evento lesivo, per sua imprevedibilità, e dell'adozione delle mi sure organizzative idonee a prevenire il verificarsi di una situazione di pericolo. Assumono, invero, gli istanti che la sorveglianza eserci tata dalle insegnanti non sarebbe stata adeguata, in relazione al luogo cortile interno alla scuola connotato dalla presenza di un mu retto , al momento ricreazione nel quale l'incidente ebbe a verifi carsi, nonché alla diversa fascia di età degli alunni appartenenti alle diverse classi che si trovavano insieme nel medesimo cortile. 1.2. Le doglianze sono fondate. 1.2.1. Va premesso che la minore A. R., che nell'anno sco lastico 200412005 frequentava la prima elementare I A presso la scuola S. Filippo Neri di Bolzano, in data 30 maggio 2005, mentre si trovava insieme ad altri alunni appartenenti a quattro classi diverse, tre delle quali - come si evince dallo stesso controricorso dell' Am ministrazione scolastica p. 2 - erano quarte e quinte IV A, IV B e V A elementare, veniva investita da un ragazzino che, inseguito da un compagno, sbucava correndo da dietro un muretto situato nel cortile interno nel quale si stava svolgendo la ricreazione. La R. veniva travolta e cadeva battendo il capo a terra, riportando lesioni. 1.2.2. Tale essendo la dinamica dei fatti - desumibile dall' impugna ta sentenza e dagli atti del presente giudizio - non può revocarsi in dubbio che la fattispecie in esame debba essere inquadrata nel disposto dell'art. 2048 cod. civ. trattandosi di danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo Cass.S.U. 9346/2002 . Orbene, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che, ex art. 2048 cod. civ., grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un in tervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfo ciante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostra re di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di peri colo favorevole al determinarsi di detta serie causale cfr., ex pluri mis, Cass. 916/1999 2657/2003 9542/2009 23202/2015 . Tali misure vanno, peraltro, commisurate all'età ed al grado di ma turazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, essendo dei tutto evidente che la sorveglianza dei minori dovrà essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età Cass. 6937/1993 12424/1998 2272/2005 . 1.2.3. Tanto premesso, a giudizio della Corte non può ritenersi che l'impugnata sentenza abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto. L'impianto motivazionale della decisione non sem bra, invero, convincente laddove, dopo avere ritenuto dei tutto pre vedibile e normale che, nel corso della ricreazione, i ragazzi pos sano giocare rincorrendosi, ha poi considerato sufficiente il mero fatto della presenza in loco delle insegnanti una per classe , non ché la circostanza - emersa dalle testimonianze assunte - che que ste avessero più volte raccomandato agli alunni di non correre troppo . La decisione di appello ha, inoltre, valorizzato, dei pari in maniera non convincente, ai fini di pervenire alla conclusione che l'evento dannoso non poteva essere impedito dalle insegnanti, ai sensi dell'art. 2048, comma 3, cod. civ., la circostanza in sé, costi tuita dal fatto che l'incidente si fosse verificato in modo improvviso e repentino, tale da non poter essere in alcun modo previsto e dunque materialmente impedito , senza porla in alcun modo in relazio ne alle altre circostanze emerse dagli atti processuali. 1.2.3.1. Siffatto modus operandi del giudice di seconde cure - per quanto concerne la pretesa imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento - non gli ha, peraltro, consentito di dare il giusto rilievo, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una adeguata prova liberatoria da parte della scuola, al fatto, pure riportato dallo stesso giudicante, che il ragazzo investitore appartenente alla classe IV A era sbucato correndo velocemente, inseguito da un altro ragazzo di quinta, da dietro un muretto ubicato nel cortile nel quale si stava svolgendo la ricreazione. Tale circostanza evidenzia, invero, senza ombra di dubbio, che - nonostante la presenza delle insegnanti e di un'operatrice scolastica - la situazione all'interno del cortile della scuola era tutt'altro che sotto controllo. Ed è evidente che, in pre senza di un volgere di eventi di tal fatta, il rischio che qualcuno dei bambini - soprattutto se più piccolo e fragile, come gli alunni di prima - potesse restare travolto dai più grandi, costituiva un fatto tutt'altro che imprevedibile. 1.2.3.2. Non può ritenersi, poi, sul piano delle misure disciplinari ed organizzative adottate dall'istituto scolastico, che costituisca misura idonea ad evitare eventi pregiudizievoli la raccomandazione - che, stando all'impugnata sentenza, le insegnanti avrebbero più volte rivolta agli allievi - di non correre troppo durante la ricreazione. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che tale generica esortazione, non poteva che essere intesa - e così è accaduto in concreto - dagli alunni come equivalente ad un'autorizzazione a correre comunque, ma senza eccedere, conferita agli stessi a priori, a prescindere dallo stato dei luoghi e dalla presenza anche di bambini di classi inferiori, notoriamente più deboli e delicati. Di fatto, poi, come si evince dalla situazione descritta dall' impugnata sentenza, si era finiti col rimet tere agli stessi allievi l'individuazione dei limiti di detta autorizzazio ne, non essendo stata fatta rispettare da nessuno degli adulti pre senti la raccomandazione di non correre troppo , mediante l'adozione di immediati ed opportuni interventi correttivi della condotta indisciplinata degli alunni. II che appare, nella specie, ancor più grave, ove si tenga conto dei fatto che la presenza, all'interno dei cortile, di un muretto che non consentiva una completa visuale alle persone addette al controllo degli allievi, avrebbe dovuto indur re queste ultime ad una maggiore e più completa vigilanza, estesa anche alla zona posteriore al suddetto manufatto, ovvero ad impor re ai ragazzi di astenersi dal giocare correndo, per non rischiare di fare dei male a sé stessi ed agli allievi più piccoli. Le misure organizzative e disciplinari adottate non possono, pertan to, considerarsi - sulla base degli stessi accertamenti di fatto opera ti dal giudice di appello - idonee ad assicurare l'insorgenza di una situazione di pericolo, tenuto conto, anche e soprattutto, del fatto che, insieme a ben tre classi di alunni più grandi quarta e quinta elementare , vi era - come dianzi detto - anche una sola classe di alunni di prima elementare ai quali andava, di conseguenza, assicu rata - nel corso della ricreazione, nella quale gli studenti sono noto riamente più liberi e la possibilità che si verifichino fatti lesivi è, di conseguenza, certamente maggiore - una protezione più intensa ed efficace, stante la compresenza nello stesso cortile di allievi di età più elevata. Ed è certamente significativo dei riconoscimento dell'insufficienza delle misure disciplinari adottate in precedenza, il fatto che -- come affermato dalla stessa sentenza impugnata - l'anno successivo all'incidente occorso ai danni della R. la scuo la provvedeva a dividere gli alunni, durante la ricreazione, per fasce di età, evitando che i più piccoli si trovassero a contatto con gli al lievi i più grandi. 1.2.4. Alla stregua delle osservazioni che precedono, deve, pertan to, ritenersi che il censurato impianto motivazionale dell'impugnata sentenza non consenta di affermare che, nel caso concreto, l'accertamento della imprevedibilità ed inevitabilità dei fatto, opera to dal giudice di appello, sia conforme al dettato dell'art. 2048, comma 3, cod. civ., la cui violazione è stata, dei pari, denunciata dai ricorrenti. 1.3. 1 motivi di ricorso vanno, di conseguenza, accolti. 2. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Bolzano in diversa composizio ne, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, moti vando adeguatamente in ordine alla questione costituente oggetto delle censure accolte, ed attenendosi ai seguenti principi di diritto in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per su perare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ., che grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è suffi ciente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimo strare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pe ricolo favorevole al determinarsi di detta serie causale, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze dei caso concreto, dovendo la sorveglianza dei mi nori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età non costituiscono idonee misure organizzati ve, in relazione allo stato dei luoghi, connotato dalla presenza di un manufatto suscettibile di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, la mera presenza delle insegnanti in loco, se non dislocate in prossimità del manufatto in questione, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione di non correre troppo durante la ricreazione , se non accompagnata dall'adozione di interventi corretti immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi 3. II giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spe se del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza con rinvio al Tribuna le di Bolzano in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.