Se viaggi in motorino senza casco e ti fai male, è un po' colpa tua

Ogni volta che sia posto a carico di una delle parti attore o convenuto un onere di allegazione e prova , l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere.

Così la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 8647, depositata il 3 maggio 2016. Il caso. A giungere all'attenzione della Terza Sezione è la vicenda, decisa con sentenze di merito non definitive in quanto relative solamente all'accertamento della responsabilità e non anche alla liquidazione del danno, di un trasportato su un ciclomotore scontratosi con un'autovettura il trasportato, peraltro, non indossava il casco e nell'urto aveva riportato gravi lesioni al capo. Il Tribunale aveva dichiarato che la responsabilità nella determinazione del sinistro era da attribuirsi in via concorsuale, alla conducente del ciclomotore, al conducente dell'autovettura in misura pari tra loro, e complessivamente al 70% e al trasportato per non aver indossato il casco, per il residuo 30%. La Corte d'Appello provvedeva a riformare parzialmente la statuizione, attribuendo cioè la responsabilità dell'incidente, in misura concorsuale, ai soli due conducenti dei veicoli nella misura del 70%, mentre alla condotta colposa del trasportato veniva attribuita la determinazione del danno nella misura del 30%. Il principio di non contestazione. I primi due motivi di ricorso riguardano il principio di non contestazione, e in particolar modo l'applicazione di detto principio nei confronti dell'attore. Ha sostenuto il ricorrente che avrebbe sbagliato la Corte d'Appello nel ritenere provata la circostanza che il trasportato non avesse indossato il casco al momento dell'urto per la sola mancata contestazione del danneggiato attore in primo grado . Sul punto la Terza Sezione anzitutto ricorda come tale principio sia applicabile, come da propria giurisprudenza consolidata, tanto nei confronti dell'attore quanto nei confronti del convenuto ogni volta che sia posto a carico di una delle parti attore o convenuto un onere di allegazione e prova , l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere Cass., n. 1540/2007 . Peraltro, in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica prescindendo da ipotesi in cui vi sia un obbligo di contestazione specifico scaturente da una norma o da un principio sia nell'ipotesi, lapalissiana, che essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte, ma anche nell'ipotesi in cui abbia improntato la propria difesa su circostanze o deduzioni incompatibili con la contestazione della circostanza in oggetto. Nel caso in cui, però, la mancata espressa contestazione della circostanza si basi sulla tesi della non pertinenza del fatto dedotto al giudizio, l'attore non è esonerato dall'onere di provare il fatto stesso, e, in mancanza di tale prova, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito Cass., n. 23816/2010 . Conseguentemente la Terza Sezione ha ritenuto corretto il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, la quale, avendo verificato come l'omesso uso del casco fosse stato eccepito sin dalle prime difese dei convenuti e che tale circostanza, decisiva ai fini della decisione, non fosse stata contestata, ha ritenuto accertata la circostanza. La ripartizione percentuale delle responsabilità. Dopo aver rigettato in poche righe il terzo motivo di ricorso, relativo alla valutazione del nesso eziologico tra l'acclarato mancato utilizzo del casco e le lesioni riportate, ritenendo dunque corretta la conclusione secondo cui al danneggiato dovesse essere attribuita una responsabilità concorrente per le lesioni subite, la Cassazione affronta il quarto e ultimo motivo, vertente alla supposta responsabilità troppo bassa” 35% attribuita alla conducente del ciclomotore, nel confronto con la quota di responsabilità attribuita al trasportato. Ciò in considerazione della circostanza che la conducente avrebbe dovuto, secondo la prospettazione del ricorrente, imporre l'utilizzo del casco. Anche tale motivo è stato rigettato dalla Terza Sezione, la quale a ha ritenuto corretta, per quanto inevitabilmente approssimativa per come può esserlo una trasposizione in termini numerici di una responsabilità di un incidente, la suddivisione tra il 30% di responsabilità in capo al danneggiato stesso e il 70% di responsabilità in capo ai due conducenti. Premessa la suddetta ripartizione, gli Ermellini hanno infatti concluso affermando che al danneggiato è indifferente la ripartizione interna della responsabilità tra i corresponsabili solidali nel caso, paritaria . Tale ripartizione è stata ritenuta corretta in considerazione delle conclusioni raggiunte dalla CTU medica, ovvero che l'uso del casco avrebbe potuto certamente ridurre le lesioni verificatesi nel caso di specie.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 gennaio – 3 maggio 2016, n. 8647 Presidente Ambrosio – Relatore Pellecchia Svolgimento del processo 1. Nel 2005, P.B., in qualità di cessionario del credito costituito dal diritto al risarcimento dei danni patiti dal figlio A. R. B., convenne in giudizio B. B., la Lloyd Adriatico S.p.a., nonché M.A. e la Compagnia Axa Assicurazioni S.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni per le gravi lesioni subite dal figlio in occasione di un incidente stradale in cui era stato coinvolto, mentre veniva trasportato su un ciclomotore condotto dalla proprietaria B., assicurato con Lloyd Adriatico, il quale si era scontrato con l'automobile di proprietà del signor A. assicurata con Axa Assicurazioni , condotta dallo stesso. Si costituirono in giudizio il signor A. e le compagnie assicuratrici, chiedendo il rigetto delle domande attoree. La signora B. rimase contumace. Il Tribunale di Mantova, con la sentenza non definitiva n. 1270/2010, dichiarò che il sinistro era stato cagionato dalla concorrente condotta colposa di M.A., B. B. e A. B. per non aver indossato il casco , in misura pari, quanto ai primi due, complessivamente al 70% e, con riguardo al B., al 30%. 2. La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 191/2013 del 7 febbraio 2013, la quale ha dichiarato che il sinistro è stato cagionato dalla concorrente condotta colposa dei soli M.A. e B. B. e che la condotta colposa di A. B. ha concorso nella misura del 30% unicamente alla causazione del danno conseguente alle lesioni al capo. 3. Avverso tale decisione, P.B. propone ricorso in Cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. 3.1 Resistono con controricorso Allianz S.p.a. già Lloyd Adriatico S.p.a. illustrato da memoria e Axa Assicurazioni S.p.a. il signor M.A. e la signora B.B. non hanno svolto difese. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 115, 167, 183 c.p.c. e 2697 co. 2 c.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il giudice del merito avrebbe erroneamente ritenuto che fosse provata la circostanza che il B. non avesse indossato il casco protettivo, non avendo il danneggiato contestato il fatto. Invece, l'art. 167 c.p.c., sul quale fa leva la tesi elaborata dalle Sezioni Unite del 2002 che esclude dal novero dei fatti che devono essere oggetto di prova quelli che non vengono contestati, riguarderebbe il solo convenuto in quanto onera quest'ultimo, e non l'attore, a prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Né, all'epoca in cui si svolse il processo, sarebbe esistita alcuna altra disposizione che imponesse un onere analogo a carico dell'attore. La Corte, quindi , avrebbe dovuto applicare l'art. 2697, comma 2, c.c. che impone a colui che eccepisca l'efficacia ovvero la modificazione o l'estinzione del diritto di dar prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda. 4.2. Con il secondo motivo, denuncia la illegittimità per violazione dell'art. 1227, 2056 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. . La Corte di Appello avrebbe illegittimamente onerato il danneggiato dell'obbligo di fornire la dimostrazione dell'assenza di proprie condotte colpose idonee ad aggravare le conseguenze dell'evento lesivo. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, il principio di contestazione tempestiva con il relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court, e dovere, per il giudice, di ritenere non necessaria la prova per ciò che non e espressamente contestato , è applicabile sia nei confronti dell'attore che del convenuto. Si è infatti affermato che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti attore o convenuto un onere di allegazione e prova , l'altra parte ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio Cass. n. 1540/2007 . In tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica - in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica - se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento. Quando, invece, la mancata espressa contestazione della circostanza si fonda sull'assunto della non pertinenza del fatto dedotto al giudizio in corso, l'attore non è esonerato dall'onere di provare il fatto stesso e, in mancanza di tale prova, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato Cass. n. 23816/2010 . Di conseguenza, il giudice del merito, avendo verificato che l'omesso uso del casco protettivo da parte del danneggiato era stato eccepito sin dalle prime difese dai convenuti e che tale circostanza - decisiva ai fini della pronuncia sul risarcimento del danno - non era stata contestata dal danneggiato medesimo, correttamente ha ritenuto accertata la circostanza. 4.3. Con il terzo motivo, denuncia la illegittimità per violazione degli arti. 1223, 1227, 2043, 2054, 2056 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. . La Corte Territoriale avrebbe valutato l'esistenza del nesso eziologico tra il mancato utilizzo del casco e le lesioni al capo riportate dal B. non in concreto, come richiesto dalla giurisprudenza, ma alla stregua di considerazioni generiche ed astratte. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte Territoriale, infatti ha accertato in fatto, che il mancato uso del casco protettivo aveva concretamente influito sulla eziologia del danno, facendo riferimento alle risultanze della CTU medica, nella quale si chiarisce che anche in relazione alle specifiche lesioni subite dal ragazzo, l'uso del casco avrebbe certamente ridotto il danno cerebrale, pur essendo impossibile valutare di quanto . Di conseguenza, la conclusione a cui è pervenuta la Corte, la quale ha ritenuto che andasse attribuita al danneggiato una responsabilità concorrente per le lesioni al capo subite, appare corretta. 4.4. Con il quarto motivo, denuncia la illegittimità per violazione dell'ars. 360 n. 5 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti . La Corte Territoriale avrebbe attribuito alla B., conducente del veicolo su cui veniva trasportato il B., una percentuale di responsabilità troppo bassa se paragonata a quella attribuita al Bencdini stesso 35% contro 30% , in quanto la stessa, oltre ad avere la responsabilità paritaria per la causazione del sinistro, aveva anche un'ulteriore specifica responsabilità per non aver imposto al trasportato l'utilizzo del casco. Anche il quarto motivo è infondato. La determinazione percentuale dell'incidenza causale di un fatto al verificarsi di un altro non consiste che nella necessaria, inevitabilmente approssimativa, espressione aritmetica di un'opinione, insuscettibile di esplicazione analitica in termini quelli appunto aritmetici diversi da quelli sulla base dei quali si forma quelli logici Cass. n. 6752/2011 . Nel caso di specie, la Corte, ha valutato, in via equitativa, che la percentuale di responsabilità del B. nella causazione delle lesioni al capo per l'omesso uso del casco fosse pari al 30%, mentre quella attribuibile per le stesse lesioni, in solido, ai convenuti responsabili dell'incidente e alle loro compagnie assicurative, tenuto conto di tutte le condotte colpose poste in essere, fosse pari al 70%. Sono queste due percentuali a dover essere confrontate, in quanto al danneggiato è indifferente la ripartizione interna della responsabilità tra i corresponsabili solidali nel caso, paritaria . E la proporzione tra tali percentuali appare in linea con quanto affermato in relazione all'apporto causale colposo del danneggiato nella motivazione, ove si dice che l'uso del casco avrebbe potuto certamente ridurre anche se non eliminare del tutto le lesioni al capo verificatesi. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti che liquida per Allianz in complessivi Euro 4.200,00 e a favore di Axa in complessivi Euro 3.200,00, di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-qoater, del d.P.R n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.