Inadempimento di obblighi informativi, ma il diritto al risarcimento è prescritto. Che si fa?

Polizze vita diritto alla liquidazione prescritto, capitale non più nella disponibilità della compagnia, ma risarcimento del danno contrattualmente dovuto.

Con la sentenza n. 1980/2013 il Tribunale di Novara ha condannato Poste Vita S.p.a. al risarcimento del danno contrattuale derivante dall’inadempimento di obblighi informativi danno questo corrispondente all’importo del capitale rimborsabile. La vicenda fattuale in breve. L’attrice, beneficiaria di due contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal marito, si era vista negare – alla morte del coniuge – la liquidazione del capitale assicurato per intervenuta prescrizione del diritto e per essere stato, il capitale investito, devoluto nel Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. L'intervenuta prescrizione. Il Tribunale di Novara ha dapprima ravvisato l’effettiva estinzione del diritto al rimborso del capitale, in quanto era ormai da tempo decorso il termine biennale previsto dalla 2952, comma 2, c.c Termine questo elevato a 10 anni dalla successiva L. n. 221/2012, non applicabile però nel caso di specie al momento dell’entrata in vigore del provvedimento legislativo, infatti, la posizione giuridica de qua era già prescritta come tale, non suscettibile di riviviscenza. Gli obblighi informativi in relazione al mutamento normativo e fattuale. Il Giudice ha comunque ritenuto di soddisfare le esigenze di giustizia dell’attrice, valorizzando i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, in relazione a specifici mutamenti normativi e di prassi. Con il d.l. n. 134/2008, infatti, l'ordinamento ha imposto la devoluzione delle somme dei contratti di assicurazione sulla vita colpiti da prescrizione ad apposito Fondo, sottraendole così le stesse alla disponibilità delle compagnie di assicurazione. Queste ultime hanno, di conseguenza, invertito radicalmente la prassi - sino a quel momento diffusa - di non eccepire la prescrizione per il termine di 10 anni dalla morte dell'assicurato. Nucleo centrale della sentenza commentata è il seguente la devoluzione delle somme al Fondo era, evidentemente, dovuta, ma esigeva un'efficace attività informativa nei confronti dei consumatori, omessa nel caso specifico. La compagnia si era infatti limitata a compagne impersonali e generalizzate tramite pubblicazione su testate nazionali e sul sito internet inidonee a segnalare efficacemente ai concreti interessati la riduzione del termine in cui richiedere la liquidazione della polizza. L'intensità del menzionato obbligo informativo si comprende ancor meglio considerando come il mutamento legislativo in esame l'introduzione del Fondo con il relativo obbligo di devoluzione fosse destinato agli assicuratori e non ai consumatori, i quali si sarebbero trovati a subire, inconsapevolmente, i pregiudizi riflessi di una norma a loro non destinata. Il Tribunale ha dunque ritenuto che, mancando la prova di una comunicazione individuale circa l'effettivo termine di prescrizione, la condotta della compagnia assicurativa costituisse un inadempimento degli obblighi informativo-protettivi radicati nel contratto di assicurazione ne è conseguita la condanna della compagnia al risarcimento della perdita patrimoniale subita dall'attrice, corrispondente all'importo del capitale non liquidato. La valorizzazione del principio di buona fede una tendenza del diritto vivente, tra principi generali e norme speciali. La pronuncia in esame appare coerente con le più significative tendenze della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni. Queste ultime, infatti, hanno valorizzato sempre più intensamente la funzione del principio di buona fede. Principio questo radicato nel dovere di solidarietà sociale ex art. 2 Cost. e precisato - tra l'altro - dall'art. 1375 c.c,, in tema di esecuzione del contratto. Il diritto vivente interpreta oggi la regola di correttezza non soltanto come canone di valutazione dell'esecuzione delle prestazioni principali, ma come vera e propria fonte integrativa del regolamento contrattuale, estendendo così l'area della responsabilità ex art. 1218 c.c In tale prospettiva, anche gli obblighi informativi codificati nel caso di specie, dal c.d. Codice del Consumo o dal regolamento ISVAP 35/2010 vengono intesi quali punti di emersione di una regola generale e flessibile, che impone - soprattutto ai professionisti - di eseguire il contratto tutelando la sfera giuridica dei soggetti interessati a volte nemmeno contraenti! . Regola questa che, come abbiamo visto nella sentenza commentata, genera a carico di soggetti professionali l'obbligo di eseguire prestazioni ulteriori a quelle concordate primariamente di tipo informativo , il cui contenuto viene variamente declinato a seconda delle concrete esigenze di tutela dei soggetti-deboli nel rapporto negoziale.

Tribunale di Novara, sez. Civile, sentenza 12 febbraio 2016, n. 112 Giudice Gambacorta Conclusioni delle parti Per parte attrice Voglia l’Ill.mo Tribunale di Novara in via principale e nel merito accertare e dichiarare il diritto della beneficiaria signora P.R. ora C. D. e C. M. al pagamento del capitale assicurato con la polizza vita Programma Dinamico Doppia Opportunità n° 50002225889” e con la polizza vita Postafuturo Unico n° 50002225944” oltre interessi dal dovuto al saldo e, conseguentemente, condannare Poste Vita S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del capitale assicurato dal contraente C. L. alla beneficiaria P.R. ora C. D. e C. M. nella misura di € 5.020,00 oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo in via subordinata e nel merito accertata e dichiarata la violazione degli obblighi di informazione gravanti su controparte, condannare Poste Vita S.p.A. al risarcimento di tutti i danni subiti dalla signora P. poiché derivanti da responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., nella misura che risulterà quantificata dal Giudice secondo giustizia e comunque in misura non inferiore ad € 5.000,00 in via istruttoria ammettersi prova per testi sui capitoli di prova di cui in premessa preceduti dalla locuzione vero che”. Con riserva di indicare il nominativo dei testimoni e formulare specifici capitoli di prova. Con vittoria di spese ed onorari. Per parte convenuta In via preliminare, nel merito accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto alle prestazioni assicurative azionato nel presente giudizio, e, per l’effetto, rigettare la domanda giudiziale esperita dalla controparte in quanto fondata su crediti prescritti - Nel merito, in subordine nella denegata ipotesi di condanna di Poste Vita S.p.A. al pagamento delle somme di cui al contratto di assicurazione de quo, dichiarare che le stesse non erano dovute al Fondo istituito presso il MEF e, per l’effetto, autorizzare Poste Vita S.p.A. a rivalersi sul Fondo stesso Nel merito, sempre in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell’inadempimento contrattuale di Poste Vita S.p.A., e per l’effetto di condanna di quest’ultima al pagamento di quanto ex adverso richiesto, accertare e dichiarare che nulla sarà dovuto da Poste Vita S.p.A. a titolo di interessi e rivalutazione - In ogni caso condannare la parte attrice alla rifusione in favore di Poste Vita S.p.A. di spese, competenze e onorari di lite del presente giudizio. Motivi della decisione R. P. ha convenuto in giudizio Poste Vita s.p.a. esponendo che il proprio coniuge L. C., deceduto in data 13.1.2009, aveva in vita stipulato con la convenuta due contratti di assicurazione sulla vita, designandola in entrambi i casi come beneficiaria. Dopo il decesso del marito, l’attrice aveva avanzato formale richiesta di liquidazione delle suddette polizze, ma Poste Vita s.p.a. aveva risposto di non poter effettuare la liquidazione per intervenuta prescrizione del diritto e per essere stato, il capitale investito, devoluto nel Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. L’attrice ha lamentato la violazione, da parte della società convenuta, degli obblighi informativi sulla stessa gravanti in forza del provvedimento n. 21913 del 15.10.2010 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del D.P.R. n. 116/2007, nonché in forza dei generali principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Per questi motivi ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di € 5.020,00 a titolo di rimborso del capitale assicurato, ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento dei danni. Poste Vita s.p.a. si è costituita in giudizio, deducendo di aver provveduto ad assolvere ai propri obblighi informativi mediante pubblicazione di appositi avvisi su numerose testate nazionali e locali e sul proprio sito internet, nonché mediante l’invio di comunicazioni individuali. Ha inoltre allegato che in forza della Legge Finanziaria 2006 sussisteva in capo alle compagnie di assicurazione un vero e proprio obbligo, passibile di sanzioni, di provvedere a versare il capitale di polizze prescritte nel Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Per queste ragioni ha chiesto il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione del diritto azionato e, in subordine, di accertare che non era dovuto il pagamento al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, con conseguente possibilità di rivalersi sul Fondo stesso. Intervenuta in corso di giudizio la morte dell’attrice, il processo è stato proseguito dagli eredi D. e M. C Non è stata svolta attività istruttoria trattandosi di controversia in punto diritto. All’udienza del 3.11.2015 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate. *** *** *** Preliminarmente deve chiarirsi che il termine di prescrizione applicabile al diritto azionato in giudizio è quello biennale previsto dall’art. 2952 comma II c.c. come introdotto ad opera dell’art. 3 comma 2 ter del D.L. 28.8.2008 n. 134 convertito nella legge 27.10.2008 n. 166. Per individuare la disciplina applicabile ratione temporis occorre infatti avere riguardo non già alla data di stipula del contratto di assicurazione, bensì a quella del decesso del contraente che segna il momento di inizio di decorrenza della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. Nel caso di specie la morte del contraente si è verificata in data 13.1.2009, e quindi nel vigore della citata legge di conversione la legge 166/2008, che ha modificato il D.L. 134/2008 introducendo la disposizione che qui interessa, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovverosia il 28.10.2008 . E’ vero che il successivo D.L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012, ha elevato a dieci anni il termine di prescrizione, prevedendo esplicitamente che la nuova disposizione trovi applicazione anche ai contratti commercializzati precedentemente all’entrata in vigore della nuova disciplina tuttavia, tale disposizione di diritto intertemporale non può che riferirsi ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ma per cui a tale data non fosse ancora decorso il termine di prescrizione, non potendo farsi discendere dallo ius superveniens l’effetto di far rivivere posizioni giuridiche ormai già estinte. Da quanto detto discende che il diritto alla riscossione del capitale investito si è prescritto in data 13.1.2011. Nondimeno, ritiene questo Giudice che ricorrano i presupposti per dare accoglimento alla domanda di risarcimento danni proposta dagli attori in via subordinata. E’ infatti configurabile una violazione, da parte della convenuta, di obblighi informativi sulla stessa gravanti in virtù sia dei canoni generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti contrattuali, sia degli artt. 2, 20 e 22 del codice del consumo che, rispettivamente, sanciscono il diritto dei consumatori ad un’adeguata informazione, pongono il divieto di pratiche commerciali scorrette e specificano che esse possano coincidere anche in comportamenti omissivi avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, sia delle specifiche prescrizioni imposte dall’AGCM per stessa ammissione di Poste Vita s.p.a. Va rammentato, in particolare, che la modifica legislativa realizzata con il D.L. 134/2008 ha imposto la devoluzione delle somme dei contratti prescritti ad apposito Fondo, con perdita di disponibilità delle somme stesse da parte delle compagnie di assicurazione, che fino a quel momento, per stessa ammissione di Poste Vita, avevano tenuto una politica” orientata a non eccepire la prescrizione per il termine di 10 anni successivi all’evento. Si tratta, dunque, di una modifica legislativa di forte impatto negativo sulla posizione dei consumatori, che sino a quel momento avevano potuto fare affidamento su un assai più lungo spatium delibandi di fatto riconosciuto dalle compagnie di assicurazione, rispetto al nuovo regime caratterizzato da un ridotto termine di prescrizione e da cogenti obblighi, per le compagnie medesime, di privarsi della disponibilità delle somme a favore del neo istituito Fondo. In un tale contesto, la diligenza professionale esigibile in capo ad operatori qualificati come le compagnie di assicurazione o gli intermediari equiparati, richiedeva un comportamento attivo da parti di questi ultimi, affinché, con adeguate campagne informative, rendessero edotti i clienti del mutato contesto normativo. Ciò a maggior ragione se si pone l’accento sulla finalità previdenziale delle polizze vita, sulla scissione tra soggetto contraente e soggetto beneficiario, sulla qualità di consumatori di questi ultimi e quindi sul diritto dei medesimi, legislativamente previsto e definito come fondamentale” art. 2 D. Lgs. 206/2005 , ad una adeguata informazione, e, infine, sulla particolare situazione di difficoltà psicologiche e pratiche che, secondo l’id quo plerumque accidit, segue ad un lutto nella vita dei prossimi congiunti del defunto. D’altro canto, l’esistenza di obblighi informativi in capo alla convenuta in relazione alla sua posizione di operatore professionale ed alla normativa di tutela dei consumatori, è confermata dal procedimento istruttorio avviato dall’Autorità Antitrust nei confronti di Poste Vita, come dalla stessa reso noto, nonché dall’emanazione del regolamento ISVAP n. 35/2010 che, all’art. 17, prevede lo specifico obbligo delle compagnie di assicurazione di inviare ai contraenti una comunicazione contenente una specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini. Quanto a quest’ultimo, sebbene tale regolamento trovi applicazione ai contratti commercializzati successivamente alla sua entrata in vigore, esso appare aver riprodotto ed esplicitato in maniera più compiuta degli obblighi di comportamento che erano già desumibili dall’ordinamento giuridico nei termini sopra visti. Quanto al procedimento aperto dall’AGCM, a pag. 13 della comparsa di costituzione si evince che tra gli impegni assunti dalla convenuta per sanare l’illegittimità della pratica commerciale omissiva contestata dall’Autorità indipendente vi fosse anche quello di inviare comunicazioni ad personam ai contraenti interessati dal mutamento legislativo. Ed in effetti solo una comunicazione individuale, previo censimento delle posizioni interessate, può ritenersi idonea, considerata la specificità della situazione come sopra descritta, ad assolvere in modo adeguato agli obblighi informativi gravanti sui fornitori di prodotti assicurativi vita. Viceversa, deve escludersi l’adeguatezza, a fini informativi, di campagne pubblicitarie impersonali e generalizzate, soprattutto tenendo conto della già rimarcata non coincidenza tra la persona del contraente e quella del beneficiario e quindi della possibile ignoranza, da parte di quest’ultimo, dell’esistenza della polizza o dei suoi esatti termini contrattuali. Nel caso di specie parte convenuta non ha dato prova di aver effettuato una comunicazione personale all’originaria beneficiaria della polizza. Tale condotta omissiva, per tutto quanto sopra detto, integra un inadempimento contrattuale degli obblighi informativi scaturenti dal contratto di assicurazione sulla vita, obblighi che, pur non costituendo la prestazione principale e caratteristica del contratto, assumono nel caso specifico una portata essenziale ai fini della protezione della sfera giuridica dell’altro contraente e strumentale rispetto alla corretta esecuzione della prestazione principale, e pertanto obbligano a risarcire il danno. In particolare, l’accertato inadempimento contrattuale ha prodotto, come conseguenza immediata e diretta, una perdita patrimoniale nella sfera giuridica della beneficiaria ed oggi dei suoi eredi , pari all’importo del capitale rimborsabile. Si ritiene che non soccorra ad escludere la responsabilità della convenuta o a fondare un concorso di colpa del beneficiario del contratto di assicurazione limitante l’ammontare del risarcimento il principio ignorantia legis non excusat. Ciò in quanto la non rimborsabilità del capitale è derivata da un sopravvenuto obbligo legislativo – quello di devoluzione dei capitali nel Fondo – avente come destinatari gli assicuratori e non interessante, quindi, la posizione dei beneficiari se non negli effetti riflessi, sicché deve negarsi che quelli ne avessero uno specifico onere di conoscenza. L’obbligo risarcitorio dà vita ad un debito di valuta pertanto, la somma di € 5.020,00 deve essere automaticamente rivalutata dal compimento della prescrizione 13.1.2011, data di consolidamento del danno patrimoniale ad oggi. La somma rivalutata è pari ad € 5.306,14. Concludendo, Poste Vita s.p.a. deve essere condannata al pagamento, in favore di D. e M. C., a ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria, della complessiva somma di € 5.306,14 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. La domanda subordinata formulata da parte convenuta non può trovare accoglimento, in quanto la ratio della presente decisione non è che il versamento delle somme al Fondo non fosse dovuto, ma che Poste Vita avesse verso i beneficiari delle polizze prossime alla prescrizione degli specifici obblighi informativi che nel caso di specie non sono stati adempiuti. Sulla necessità di rivalutare il debito di valore si è già detto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.3.2014, avuto riguardo al valore della causa ed all’attività svolta. P.q.m. Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accerta l’inadempimento di Poste Vita s.p.a. agli obblighi informativi sulla stessa gravanti e, per l’effetto, condanna Poste Vita s.p.a. al pagamento, in favore di D. e M. C., a ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria, della complessiva somma di € 5.306,14 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo condanna Poste Vita s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di D. e M. C., spese che si liquidano in € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria, € 810,00 per la fase decisoria, e così complessivamente in € 2.120,00 a titolo di compenso professionale, oltre ad € 104,58 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.