Albergo non all’altezza, vacanza non soddisfacente: risarcimento ai turisti

Confermata la somma riconosciuta alla coppia tornata insoddisfatta dal viaggio quasi mille e trecento euro. Proteste soprattutto per la struttura alberghiera su questo fronte si parla di informazioni incomplete e non completamente corrispondenti alla realtà. Fragili le contestazioni mosse da una delle società che ha organizzato la vacanza.

Vacanza conclusa. Triste, per la coppia, il ritorno a casa, anche perché l’esperienza non è stata all’altezza delle aspettative. A provocare insoddisfazione soprattutto l’alloggio. Consequenziale il risarcimento dei danni, quantificato in quasi mille e trecento euro Cassazione, sentenza n. 5683/2016, sezione Terza Civile, depositata oggi . Hotel. A finire nel mirino sono le due aziende che hanno organizzato la vacanza estiva –ad agosto del 2007 – per la coppia. E secondo i giudici del Tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, è evidente una carenza a livello informativo nella presentazione del ‘pacchetto’ turistico. Più precisamente, si parla di violazione delle norme poste a tutela dei viaggiatori, anche con riferimento all’obbligo di informazione e di falsa rappresentazione della realtà . Riflettori puntati, in particolare, sull’hotel che ha ospitato la coppia, e che ha provocato diverse lamentele. E proprio su questo tasto provano a battere i legali di una delle due aziende chiamate in causa, riproducendo addirittura un brano della pubblicizzazione, sul proprio sito internet , dei servizi relativi alla struttura alberghiera dove i due turisti sono stati alloggiati nell’ambito del contratto di viaggio . Ma le obiezioni difensive, caratterizzate anche dal riferimento a due documenti – un voucher ed un depliant –, sono troppo generiche e superficiali per poter mettere in discussione le valutazioni compiute in Tribunale. Confermato, quindi, il risarcimento alla coppia, quantificato in 1.251,42 euro . E non più discutibile neanche la condanna alle spese per i giudici di merito, quantificate in 4.478 euro .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 ottobre 2015 – 23 marzo 2016, n. 5683 Presidente/Relatore Frasca Svolgimento del processo § 1. La Tradizione Turismo della Casa Chat & amp Tour s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione contro V.R. e C.D.S. e nei confronti della Lily Viaggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del 12 gennaio 2012, con la quale il Tribunale di Paola, in riforma della sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Paola il 2 dicembre 2008, che l'aveva rigettata, ha accolto la domanda proposta dagli intimati nei confronti della ricorrente e della Lily Viaggi per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento ad un contrato di viaggio stipulato nell'agosto del 2007, condannando per l'effetto le convenute al pagamento in solido della somma di euro 1.051,42 per danno patrimoniale e di euro 200,00 a titolo di danno non patrimoniale. § 2. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso che prospetta quattro motivi. Motivi della decisione § 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 Legge 27.12.1977 n. 1084 e dell'art. 2 comma 2 lett. c del Codice del Consumo, in relazione all'art. 360 coma 1 n. 3 c.p.c. . Il motivo censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto violate da parte della [ ] ricorrente le norme poste a tutela dei diritti ed interessi dei viaggiatori anche con riferimento all'obbligo di informazione ancorché all'esito del giudizio di primo grado nessuna responsabilità per violazione dell'obbligo di informazione e/o falsa rappresentazione della realtà dei fatti [fosse] emersa in capo alla ricorrente. § 1. Il motivo si fonda su documenti e risultanze istruttorie riguardo alle quali non fornisce l'indicazione specifica prescritta dall'art. 366 n. 6 c.p.c. In particolare a evoca, riproducendone un brano, la pubblicizzazione sul suo sito internet dei servizi relativi all'hotel presso il quale il R. e la D.S. erano stati alloggiati nell'àmbito del contratto di viaggio, ma non indica come e dove il documento da cui tali risultanze emergevano era stato introdotto nel giudizio di merito e nemmeno indica se e dove sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità tali indicazioni erano necessarie per il rispetto dell'art. 366 n. 6 c.p.c., secondo consolidata giurisprudenza, a partire da Cass. ord. n. 22303 del 2008 Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 si veda anche Cass. n. 7455 del 2013, ex multis b evoca l'interrogatorio formale del rappresentante della Lily Viaggi, ma non ne riproduce il contenuto né direttamente né indirettamente, non indica in quale udienza venne assunto e nemmeno dove sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità sotto tale ultimo profilo non dichiara di voler fare riferimento alla presenza del verbale nel fascicolo d'ufficio e, quindi, si deve intendere che, agli effetti dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., si sia voluto fare riferimento ad una produzione di copia del verbale, ma tale produzione non viene indicata in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., siccome interpretato a proposito degli atti processuali da Cass. sez. un. n. 22726 del 2011 c evoca dichiarazioni di non meglio identificati testi e non riproduce il loro contenuto, salvo per un brano della dichiarazione di uno di essi, ma riguardo ad esso non indica il verbale di assunzione e nuovamente omette le precisazioni indicate sub b . In tale situazione la Corte non solo è in presenza di indicazioni generiche quanto al contenuto - salvo per la riproduzione del preteso brano del sito internet e di quello di una testimonianza - delle risultanza istruttorie la cui erronea valutazione avrebbe determinato l'errore di diritto di cui al motivo, ma in ogni caso non è stata in alcun modo messa in grado di verificare riguardo al loro contenuto la prospettazione del motivo. Il motivo è, pertanto, inammissibile. § 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. . Anche questo motivo - in disparte che non contiene alcuna espressa enunciazione diretta a dimostrare in che modo siano stati violati i due paradigmi normativi dell'art. 115 e 116 c.p.c. - si fonda sulle risultanza dei sito internet riguardo al quale si omette nuovamente qualsiasi indicazione ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c., nonché sulla riproduzione di un passo della motivazione della sentenza di primo grado, ma non solo non indica se e dove essa sarebbe esaminabile, ma, inoltre, in essa si fa riferimento a due documenti, un voucher ed un depliant di tali documenti non si fornisce l'indicazione ai sensi della detta norma. Il motivo è, perciò inammissibile. § 3. Con un terzo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione del' art. 2697 c.c. i relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. . Anche tale motivo - in disparte che non spiega espressamente la violazione del paradigma dell'art. 2697 c.c. - evoca sempre il contenuto del sito internet sempre senza fornire l'indicazione specifica di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c. Ne segue, sempre per le ragioni indicate a proposito dei primi due motivi, la declaratoria di inammissibilità. § 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. . Vi si deduce l'eccessività della condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio liquidate in € 4.478,00 rispetto al valore della condanna risarcitoria disposta in € 1.451,42 [in realtà 1.251,42]. Il motivo è del tutto privo di argomentazioni specifiche, astenendosi dall'indicare come e perché le spese sarebbero state liquidate in modo eccessivo. In particolare si astiene sia da qualsiasi riferimento alla tariffa che sarebbe stata pertinente, sia da qualsiasi attività enunciativa dell'eccessività della liquidazione in riferimento alla complessiva attività processuale. Ne segue la sua inammissibilità alla stregua del principio di diritto secondo cui In tema di spese processuali, è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti alla generica denuncia dell' avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l'importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di autosufficienza, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate. ex multis, Cass. ord. n. 18 190 del 2015 . § 5. L'inammissibilità di tutti i motivi induce quella del ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.