Se cadi nel palasport è colpa tua, non del Comune che non ha messo il corrimano

La caduta in discesa lungo la rampa di scale rientra tout court nell'ambito del fortuito, riconducibile al fatto stesso del danneggiato.

Così la Terza Sezione Civile nella sentenza numero 5617/2016, depositata il 22 marzo. Il fatto. Avendo riportato lesioni a seguito di una caduta mentre percorreva, in discesa, le scale del palasport, una donna aveva citato in giudizio il Comune proprietario del palazzetto. Secondo la difesa della danneggiata, infatti, la causa delle lesioni doveva rinvenirsi nella mancanza di un corrimano posto lungo la rampa di scale, la cui presenza, viceversa, avrebbe consentito alla donna di evitare la perdita di equilibrio e quindi la caduta. Il giudice di primo grado respingeva la domanda, ritenendo che, trattandosi di una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., il fatto fosse da ascrivere alla fattispecie del fortuito, e non potesse assumere invece alcuna rilevanza la mancanza del corrimano, data anche la conformità dell'edificio alle regole progettuali e di sicurezza. Anche il successivo giudizio di secondo grado avanti la Corte d'appello si concludeva con il rigetto delle richieste risarcitorie per l'assenza di responsabilità riconosciuta in capo al Comune. L'unica differenza rispetto al giudizio di primo grado consisteva nell'integrale compensazione delle spese disposta dal giudice d'appello. Evidentemente non soddisfatta dell'esito dei due giudizi di merito, la danneggiata ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso il Comune. La valutazione delle prove spetta ai giudice del merito. Anche la Terza Sezione ha respinto, e questa volta definitivamente, le istanze risarcitorie. E' stata ritenuta, infatti, condivisibile la motivazione che sorregge la sentenza di secondo grado, la quale ha anzitutto inquadrato il caso concreto come responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito e poi ha ritenuto che la vicenda rientrasse proprio nell'ambito del caso fortuito, e per la precisione al fatto stesso del danneggiato. Peraltro, e anche questa osservazione contenuta nella sentenza di secondo grado è stata ritenuta corretta dagli Ermellini, nemmeno la pretesa dalla danneggiata presenza del corrimano avrebbe potuto evitare l'evento, in considerazione del fatto che non risultano prove di alcun gesto o movimento effettuato dalla danneggiata per aggrapparsi alle persone presenti. Da ultimo la Terza Sezione osserva come, in realtà, il ricorso presentato cerchi, surrettiziamente, di provocare una nuova e diversa valutazione delle risultanze probatorie, quando invece è principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360, numero 5, del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d'appello . Solo a quest'ultimo, infatti, spetta individuare le fonti del proprio convincimento. Al rigetto del ricorso è consequenzialmente conseguita la condanna alle spese del giudizio a carico della danneggiata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 giugno 2015 – 22 marzo 2016, n. 5617 Presidente/Relatore Travaglino I fatti S.D. convenne dinanzi al Tribunale di Trieste l’omonimo comune, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta occorsale all’interno del locale palazzetto dello sport, causata a suo dire dalla mancanza di un corrimano posto lungo la rampa di scale che ella stava percorrendo in discesa, che le avrebbe consentito di sorreggersi così evitando di perdere l’equilibrio. Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo il fatto ascrivibile alla fattispecie del fortuito, costituito nella specie dalla condotta della danneggiata, senza che assumesse rilievo la dedotta assenza del corrimano, attesa la piena conformità dell’edificio alle regole progettuali e di sicurezza. La corte di appello di Trieste rigettò il gravame proposto dall’attrice sul punto della mancata affermazione di responsabilità del comune di Trieste, accogliendolo per converso in relazione alla disciplina delle spese del processo, che ritenne, contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, di poter integralmente compensare. Per la cassazione della sentenza della Corte triestina S.D. ha proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura. Resiste con controricorso il comune di Trieste. Le ragioni della decisione Il ricorso è infondato. Con il primo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. anche in relazione agli artt. 115 c.p.c., 2729 c.c., 40-41 c.p. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con il secondo motivo, si denuncia carenza, insufficienza e illogicità della motivazione, violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. violazione e falsa applicazione del DPR 24.7.1996 n. 503 e del DPR 27.41978 n. 384 e dell’art. 2051 c.c Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione, sono manifestamente infondati. Essi si infrangono, difatti, sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello che, correttamente inquadrata la fattispecie concreta nell’alveo della responsabilità da custodia, ex art. 2051 c.c., ha ritenuto, in conformità con la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che la vicenda per la quale è ancor oggi processo rientrasse tout court nell’ambito del fortuito, riconducibile al fatto dello stesso danneggiato, valutando l’evento di danno non già alla luce della condotta tenuta dal custode, bensì sotto il profilo causale della sua relazione con la cosa in se, e ritenendolo conseguentemente riconducibile non ad essa, ma ad un elemento fattuale esterno, tale da escluderne del tutto la rilevanza del dinamismo ad essa connaturale - onde la impredicabilità della verificazione dell’evento quale conseguenza di tale intrinseco dinamismo e non anche, come nella specie, della condotta del danneggiato. Rilevato ancora, sia pur incidentalmente, che la normativa di cui al DPR 503/1996 trovava applicazione soltanto per gli edifici di nuova costruzione mentre il palasport di Trieste, il cui progetto esecutivo risaliva al 1994, era stato costruito a far data dal giugno del 1996 , la Corte territoriale conclude, sul punto, che anche la eventuale presenza di un corrimano non avrebbe potuto evitare l’evento-caduta, del tutto inevitabile, atteso che la S. non aveva neppure cercato di aggrapparsi ad una delle persone che le stavano accanto. La puntuale e corretta ricostruzione dell’accaduto, sorretto da motivazione scevra da vizi logico-giuridici, non può che essere in questa sede confermata onde l’irrilevanza delle prove dedotte e non ammesse in sede di merito , poiché entrambi i motivi sono, come già detto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello dianzi descritto, dacché essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una peraltro del tutto generica violazione di legge e un di decisivo difetto di motivazione si risolvono, nella sostanza, in una ormai del tutto inammissibile richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili , non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove e la relativa significazione , controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto ormai cristallizzate quoad effectum sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai definitivamente stabilizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità. Il terzo motivo , che lamenta la mancata ammissione della ctu per la quantificazione del danno subito dalla S. , risulta assorbito dal rigetto dei motivi che precedono. Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 4800, di cui 200 per spese.