Emergenza meteo, ghiaccio sulla strada: brutta caduta per una donna. Niente risarcimento dal Comune

Respinta definitivamente la richiesta della donna nei confronti dell’ente pubblico. A lei, e solo a lei, è addebitabile il capitombolo se avesse prestato maggiore attenzione alle condizioni della strada, avrebbe evitato la caduta. Alla luce delle particolari condizioni climatiche era impensabile per il Comune liberare il territorio urbano da ghiaccio e neve.

Emergenza meteo freddo intenso – con temperatura media che si attesta sugli 0 gradi – e nevicate a ripetizione. Città messa in ginocchio, e Comune in grandissima difficoltà nella gestione del territorio nessun risarcimento per una donna caduta a causa di una lastra di ghiaccio. Alla luce della situazione climatica, difatti, sarebbe stata necessaria una maggiore attenzione, non solo nell’utilizzo dei veicoli ma anche nel percorrere a piedi le strade comunali Cassazione, sentenza n. 5622/2016, Sezione Terza Civile, depositata oggi . Clima. Fatale un attraversamento pedonale , reso scivoloso da una lastra di ghiaccio formatasi a causa dell’emergenza climatica che ha colpito la città – Torino, per la precisione –. Brutto capitombolo per una donna, che cita in giudizio il Comune, puntando ad un corposo risarcimento dei danni subiti. Negativa la risposta dei giudici, sia in Tribunale che in Corte d’appello. E l’esclusione di ogni responsabilità del Comune viene sigillata ora dai magistrati della Cassazione. Respinte, in terzo grado, le ulteriori lamentele della donna. Anzi, ella viene ritenuta colpevole della caduta subita alla luce delle condizioni della strada , frutto delle particolari circostanze atmosferiche , la persona avrebbe dovuto essere più attenta e guardare per terra così da evitare di calpestare visibili lastre di ghiaccio nell’impegnare l’attraversamento pedonale . Per i Giudici del ‘Palazzaccio’ è indiscutibile il fatto che l’incidente si è verificato perché la donna non aveva osservato la necessaria prudenza, richiesta dalla situazione climatica eccezionale ampiamente nota e riconoscibile così da non transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale e che erano di non difficile individuazione . Assolutamente non plausibile, quindi, chiamare in causa il Comune, che, secondo i Giudici, non avrebbe potuto mettere in atto un’opera così imponente da liberare da neve e ghiaccio l’intero territorio urbano.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 febbraio – 22 marzo 2016, n. 5622 Presidente Travaglino – Relatore Tatangelo Svolgimento dei processo N.S. ha agito in giudizio nel confronti del Comune di Torino chiedendo il risarcimento dei danni riportati il 12 gennaio 2009, per essere scivolata e caduta a causa di una lastra di ghiaccio presente sul manto stradale in via Lungo Po Cadorna, all'altezza di un attraversamento pedonale in direzione di piazza Vittorio Veneto. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Torino. La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la S., sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1.- Preliminarmente, si osserva che non è regolare la procura rila sciata dal Sindaco del comune resistente all'avvocato M.A.P. e da quest'ultima autenticata, in quanto non redatta a margine o in calce ad uno degli atti tassativamente previsti dell'art. 83 c.p.c. neanche uno di quelli indicati nella nuova formulazione introdotta dall'art. 45, co. 9, lett. a, della legge 18 giugno 2009 n. 69, applicabile nella fattispecie, avendo avuto inizio il giudizio in primo grado successivamente al 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58, co. 1, della medesima legge Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12831 del 6 giugno 2014 Sez. 5, Ordinanza n. 7241 del 26 marzo 2010 , e dunque al di fuori delle specifiche ipotesi in cui può ritenersi sussi stere potere certificatorio dell'autografia da parte del difensore. Ed infatti nel giudizio di cassazione, la procura speciale può essere rilasciata a margine o in calce solo del ricorso o del controricorso trattandosi degli unici atti indicati, con riferimento al giudizio di le gittimità, dall'art. 83, co. 3, c.p, c., sicché, ove non sia rilasciata in occasione di tali atti, il conferimento deve avvenire, ai sensi dei se condo comma del citato articolo, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata che facciano riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugna ta Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13329 del 30 giugno 2015 . L'ente resistente non può pertanto essere ritenuto regolarmente co stituito in giudizio. 2.- Con l'unico motivo del ricorso si denunzia erronea e/o falsa in terpretazione e/o applicazione dell'art. 2051 c. c. con particolare ri ferimento alla nozione di fatto della vittima ad efficacia interrutti va del nesso di causa ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. . Il motivo è infondato. La corte di appello non si è discostata dai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di responsabilità degli enti locali per i danni causati dai beni dei patrimonio demaniale, e secondo i quali a la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa in riferi mento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 22 aprile 2010 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 dei 19 giugno 2015 b la responsabilità per i danni cagionati da cose in custo dia, di cui all'ad. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del dan no, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsa bilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause e strinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eli minabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista la quale imponga di qualifica re come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode così Cass. Sez. 3, Sen tenza n. 6101 del 12 marzo 2013 conformi, in precedenza Sez. 3, Sentenza n. 15042 del 6 giugno 2008 Sez. 3, Sentenza n. 20427 del 25 luglio 2008 Sez. 3, Sentenza n. 8157 dei 3 aprile 2009 Sez. 3, Sentenza n. 24419 del 19 novembre 2009 Sez. 3, Sentenza n. 24529 del 20 novembre 2009 Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13 lu glio 2011 Sez. 3, Sentenza n. 15720 dei 18 luglio 2011 Sez. 3, Sentenza n. 21508 del 18 ottobre 2011 . In particolare, la corte ha ritenuto, in fatto, con valutazione non sindacabile nella presente sede e dei resto non sindacata, essendo denunziata con l'unico motivo di ricorso solo violazione di legge e non vizio di motivazione , che a non era possibile per il comune porre in essere un'attività così imponente come quella che sarebbe stata necessaria per liberare da neve e ghiaccio l'intero territorio comunale, in considerazione dell'eccezionalità degli eventi atmosfe rici che si erano determinati b che l'incidente si è verificato perché la ricorrente non aveva osservato la necessaria prudenza richiesta dalla situazione climatica eccezionale ampiamente nota e ricono scibile , che avrebbe imposto la massima attenzione per evitare di transitare sulle lastre di ghiaccio che si erano formate sul manto stradale, peraltro di non difficile individuazione. La mancata osservanza da parte della danneggiata anche del mini male precetto di diligenza consistente nel guardare per terra onde evitare di calpestare visibili lastre di ghiaccio nell'impegnare l'attraversamento pedonale, unitamente alle particolari circostanze atmosferiche che avevano reso impossibile la completa liberazione dell'intero territorio comunale da neve e ghiaccio, sono state ritenu te circostanze idonee ad integrare la prova liberatoria del caso for tuito. La ricorrente deduce che la corte di appello avrebbe omesso di valu tare l'incidenza causale sull'evento lesivo delle condizioni di fatto della strada dotate di idoneità al nocumento e imputabili all'ente cu stode, il carattere non anomalo o abnorme della propria condotta, la prevedibilità e prevenibilità dell'evento da parte del comune e quan to meno un eventuale concorso di colpa. Le circostanze di fatto richiamate risultano peraltro tutte prese e spressamente in esame dalla corte. In relazione ad esse, in sostan za, viene solo richiesta una diversa valutazione delle prove e un rie same dei merito dei giudizio. Ma ciò non è possibile in sede di legittimità, anche considerato che al presente processo è applicabile essendo la sentenza impugnata pubblicata in data successiva all'11 settembre 2012 il nuovo testo dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del de creto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, secondo cui non sono più deducibili, come in passato, gene ricamente vizi di motivazione, ma esclusivamente l' omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti Sezioni Unite, 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054 conf. Cass. 27 novembre 2014 n. 25216 9 luglio 2015 n. 14324 . 2.- II ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi per le spese dei giudizio di cassazione, in mancanza di regolare attività difensiva dei comune intimato. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 dei 2012, de ve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, dei D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dei comma 1-bis dello stesso art. 13.