Mala gestio impropria dell'assicuratore in caso di incapienza del massimale e di pluralità di danneggiati

Nel sistema della l. n. 990/1969, nel caso l'assicurazione abbia avuto la possibilità di offrire tempestivamente l'intero massimale in favore degli aventi diritto vanno riconosciuti, a titolo di mala gestio cd. impropria, gli interessi sul massimale di polizza dalla data di scadenza dello spatium deliberandi fino all'effettivo pagamento degli importi dovuti, quale obbligazione risarcitoria oltre il limite del massimale.

Così ha chiarito la Terza Sezione Civile nella sentenza n. 4765/2016, depositata l’11 marzo. Prima di addentrarsi nel commento va segnalato il fatto che la sentenza in commento concerne l'interpretazione degli articoli 27 e 28 della l. n. 990/1969, abrogata dal d. lgs. 209/05 che ha introdotto il cd. codice delle assicurazioni”. Tali articoli sono stati sì trasposti nel nuovo corpo normativo, rispettivamente nell'art. 140 per quanto riguarda l'art 27 e nell'art. 142 per l'art. 28 , ma con modifiche e, pertanto, sia la sentenza che, necessariamente, questo commento fanno riferimento alla vecchia formulazione, e non alla nuova. Il fatto. A seguito di un incidente con esito mortale avvenuto nel maggio 1999 i congiunti avevano agito per ottenere il risarcimento e nel giudizio era intervenuto l'INAIL, ai sensi dell'art. 28 l. n. 990/1969. Il Tribunale dopo aver dato atto dei pagamenti avvenuti in favore dell'assicuratore sociale nei cui riguardi nel corso del processo era stata dichiarata l'estinzione del giudizio per reciproca rinuncia, accettata dalle altre parti e degli attori, aveva dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alle domande proposte dai nipoti e aveva poi liquidato il residuo del massimale pari a Lire 1.5000.000 disponibile in favore degli altri attori. La Corte d'Appello, accogliendo parzialmente l'appello proposto dai danneggiati, condannava l'assicurazione a pagare, oltre il limite del massimale di polizza, le spese processuali dei due gradi di giudizio a favore del padre e della sorella del defunto. I congiunti hanno quindi proposto ricorso in Cassazione. L'assicurazione che non mette a disposizione il massimale è tenuta al pagamento degli interessi sul massimale e delle spese giudiziali. Due dei motivi del ricorso sono relativi alla questione della c.d. mala gestio impropria sulla differenza tra mala gestio propria ed impropria si veda, da ultimo, la sentenza n. 3014 del 17 febbraio 2016 , pubblicata su queste pagine con commento dello scrivente . Ribadendo principi consolidati, la Terza Sezione ricorda come l'assicuratore, nelle ipotesi di applicazione degli artt. 27 e 28 l. n. 990/1969, abbia l'obbligo di procedere entro i 60 giorni dalla richiesta di pagamento ad individuare gli aventi diritto al risarcimento e procedere al pagamento in loro favore delle somme a ciascuno spettanti, ovvero, laddove ciò non sia possibile, di mettere tempestivamente a disposizione di essi il massimale di polizza chiedendo eventualmente – laddove sia convenuto in giudizio solo da alcuni – l'estromissione dal giudizio stesso, dopo aver provveduto a chiamare in causa tutti gli interessati . Nel caso di specie, da un lato risulta acclarata la circostanza che l'assicurazione non avesse messo immediatamente a disposizione dei danneggiati il massimale, bensì solo una parte di esso e a due anni di distanza dalla costituzione in mora, e dall'altro viene censurato dalla Cassazione il fatto che nella sentenza di secondo grado manchi del tutto l'indicazione dei motivi per cui l'assicuratore non avesse potuto provvedere immediatamente e, di conseguenza, il motivo per cui lo stesso non sia stato dichiarato tenuto al pagamento delle spese giudiziali e degli interessi sul massimale, dalla scadenza dello spatium deliberandi fino alla data del pagamento delle somme versate agli eredi a titolo di acconto nonché, sul residuo, fino al saldo finale. Pertanto il motivo di ricorso è stato accolto e spetterà al giudice del rinvio valutare l'effettiva possibilità di offerta tempestiva. Le transazioni tra l'assicurazione a alcuni degli aventi diritti sono opponibili agli altri? Gli altri motivi di ricorso, la cui trattazione viene riunita per connessione dalla Terza Sezione, sono relativi al opponibilità ai danneggiati dei pagamenti effettuati dall'assicuratore in favore di altri aventi diritto tra cui l'INAIL che aveva agito in surroga ex art. 28 l. n. 990/1969 , ai fini del superamento del massimale di polizza. La Terza Sezione anche in questo caso ribadisce principi già sanciti nel tempo. Anzitutto il principio per cui l'assicuratore convenuto in un giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati non può opporre, al fine della riduzione dell'indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato dovendo imputare a propria negligenza il non aver provveduto – o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale – alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati . Poi viene ricordato come l'assicuratore debba rispettare la par condicio prevista dall'art. 27 l. n. 907/1969, se del caso anche provocando le richieste risarcitorie. Nel caso non lo faccia è tenuto a rispondere fino alla concorrenza dell'ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato a meno che questi non abbia consentito l'integrale risarcimento a favore di altri . Ancora, viene ricordato come la riduzione proporzionale dei risarcimenti in caso di massimale insufficiente prevista dall'art. 27 l. n. 990/1969 e l'obbligo di prededuzione in favore degli assicuratori sociali previsto dal successivo art. 28 sono istituti nettamente e ontologicamente distinti tra loro, e da ciò deriva la conseguenza che in caso di massimale incapiente i suidicati enti, così come il danneggiato, concorrono con altri danneggiati, secondo lo schema prioritariamente delineato dall'art. 27 . Facendo applicazione di questi principi, la Cassazione ha ritenuto non opponibile agli altri danneggiati il pagamento fatto dall'assicurazione al terzo trasportato, avvenuto stragiudizialmente e, in ogni caso, senza il consenso degli altri danneggiati. Per quanto concerne, invece, i pagamenti avvenuti nel corso della fase di merito a favore di alcune parti nonché dell'INAIL , gli stessi sono stati operati previa offerta banco iudicis da parete dell'assicuratore e su autorizzazione del giudice, e non possono essere equiparati ai pagamenti fatti in via stragiudiziale, essendo oltretutto avvenuti, nel giudizio di merito, senza alcuna contestazione né tanto meno impugnazione da parte. Spetterà, quindi, al giudice del rinvio determinare l'entità dell'obbligazione della compagnia in favore dei danneggiati oltre il massimale di polizza, tenendo conto dell'inopponibilità agli stressi soltanto del pagamento stragiudiziale effettuato a favore del terzo trasportato.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 gennaio – 11 marzo 2016, n. 4765 Presidente Vivaldi – Relatore Tatangelo Svolgimento del processo Il giudizio trae origine da un sinistro stradale avvenuto in provincia di in data omissis , nel quale perse la vita L.F. , venuto a collisione, mentre era alla guida del suo motociclo, con un veicolo condotto da T.M. ed assicurato per la responsabilità civile dalla SIAT S.p.A I congiunti della vittima, e precisamente il padre L.U. , la madre B.M. , la sorella L.P. con il coniuge C.G. questi ultimi anche quali rappresentanti dei figli minori C.F. ed I. , la moglie Z.E. e il figlio La.Pi. , agirono per ottenere il risarcimento dei relativi danni. Nel giudizio intervenne l’INAIL ai sensi dell’art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Con sentenza del 10 febbraio 2004 il Tribunale di Venezia, dato atto dell’avvenuto pagamento da parte della SIAT S.p.A. dell’importo di L. 770.000.000 in favore degli attori e di L. 420.000.000 in favore dell’INAIL nei cui riguardi vi era stata estinzione del giudizio per reciproca rinunzia delle parti , dichiarò cessata la materia del contendere con riguardo alle domande proposte dai C. e condannò il T. - riconosciuto esclusivo responsabile dell’incidente - in solido con la SIAT S.p.A., al pagamento dei seguenti importi, nei limiti del massimale di polizza ancora disponibile pari a L. 1.500.000.000 Euro 247.564,30 in favore della Z. Euro 142.900,00 in favore di L.P. Euro 136.440,00 in favore di L.U. Euro 147.292,00 in favore della B. Euro 20.000,00 in favore di L.P. oltre agli acconti rivalutati alla data della sentenza . La Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame proposto in via principale da L.U. e P. e da B.M. , ha condannato la SIAT S.p.A. a pagare a questi ultimi, al di fuori del limite massimale di polizza, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. Ha confermato per il resto la sentenza impugnata, rigettando, oltre a quello principale, anche il gravame proposto in via incidentale da Z.E. e quello della SIAT S.p.A Ricorrono L.U. , P. e Pi. , B.M. ed Z.E. , sulla base di sette motivi, che illustrano con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c Resiste con controricorso la SIAT S.p.A Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato T.M. . All’INAIL il ricorso è stato notificato dichiaratamente a soli fini di litis denuntiatio , e quindi esso non può considerarsi parte del presente giudizio. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo comune a tutti i ricorrenti viene denunziata falsa applicazione del principio di diritto per cui l’obbligazione dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli fondata sugli artt. 1 e 18 L. 990/1969 ha, nei confronti delle vittime, natura di debito di valuta e quando come nella fattispecie de qua - i crediti di queste ultime eccedano il massimale, vanno liquidati applicandogli le regole dettate - per le obbligazioni di valuta - dall’art. 1224 c.c., includendovi così - ove richiesti - gli interessi moratori a far data dalla consunzione dello soatium deliberandi di legge art. 22 L. 990/1969 , senza bisogno che i creditori forniscano la prova o comunque alleghino l’esistenza di una colpa nel ritardo che si presume invece sussistere per il solo fatto dell’inoltro di una richiesta risarcitoria completa ai sensi dell’art. 22 L. 990/1969 e per la scadenza del relativo termine di legge senza che la debitrice documenti un’incolpevolezza al riguardo e senza che essi nemmeno debbano prospettare un danno in concreto, perché secondo la disciplina delle obbligazioni pecuniarie, di cui al primo comma dell’art. 1224 c.c., il risarcimento, consistente negli interessi legali moratori, è dovuto anche in assenza di prova con violazione quindi degli artt. 1, 18 e 22 L. 990/1969 e 1218, 1219 e 1224 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. . A questo motivo risulta connesso e quindi si può esaminare congiuntamente , con riguardo al profilo del superamento del massimale in ragione del computo degli interessi di mora, il terzo motivo anch’esso comune a tutti i ricorrenti , con il quale si denunzia la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, C.P.C Con tale motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata abbia respinto il motivo di gravame relativo alla richiesta di condanna della compagnia di assicurazione oltre il massimale di polizza anche per il doveroso computo degli interessi moratori di cui all’art. 1224, co. 1, c.c., oltre che per l’inopponibilità dei pagamenti effettuati a terzi in violazione dell’art. 27 della legge n. 990 del 1969, punto sul quale si ritornerà , senza motivazione, o comunque con motivazione solo apparente. I motivi sono fondati nei limiti che seguono. La questione della cd. mala gestio impropria dell’assicuratore in caso di incapienza del massimale e di pluralità di danneggiati è stata più volte affrontata da questa Corte, che ha sancito i seguenti principi in materia a in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall’art. 27 della legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l’obbligo di prededuzione ex art. 28 della stessa legge in favore degli enti mutualistici non influiscono sui tempi di adempimento dell’obbligazione dell’assicuratore stabiliti dall’art. 22 della legge medesima, avendo questi il dovere di attivarsi onde pervenire in tale termine alla liquidazione concorsuale del massimale, ponendo, in caso di difficoltà, a disposizione dei creditori da chiamarsi in causa, ex art. 106 c.p.c., qualora l’assicuratore sia stato convenuto solo da alcuni dei danneggiati il predetto massimale, suddiviso in proporzione dei rispettivi diritti, in modo da adempiere ai doveri di correttezza, diligenza e buona fede posti in via generale a suo carico dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c. c. ne deriva che la richiesta di risarcimento del danneggiato vale a costituire in mora l’assicuratore alla data di scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni, indicato dal citato art. 22, anche quando siano necessari gli adempimenti previsti dai successivi artt. 27 e 28, ai quali l’assicuratore è tenuto a provvedere nel termine stesso, tranne che non dimostri l’impossibilità della sua osservanza Cass. 17 novembre 1995 n. 11916 conf. Cass. 18 luglio 1991 n. 7974 24 aprile 1991 n. 4377 9 agosto 1988 n. 4898 e, in relazione agli adempimenti di cui all’art. 28 della legge n. 990/1969, Cass. 20 aprile 1993 n. 4632 b la disposizione dell’art. 27 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati nella ipotesi in cui il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, non è applicabile alle maggiori somme dovute per l’accumulo degli interessi, della svalutazione monetaria e delle spese processuali imputabile al ritardo dell’assicuratore e perciò dipendente, ai sensi dell’art. 1224 c.c., da una autonoma causa di debito dell’assicuratore verso i danneggiati del tutto svincolata dalla limitazione costituita dal massimale di polizza pertanto, la riduzione non opera ove risulti accertato che il massimale sarebbe stato sufficiente, senza il ritardo dell’assicuratore, a soddisfare i concorrenti crediti dei danneggiati, mentre, ove il massimale sarebbe stato comunque insufficiente, essa opera solo per le somme originariamente dovute, a meno che la complessità e la difficoltà della liquidazione, anche in relazione alle esigenze di riduzione proporzionale della somma da pagare ai diversi danneggiati con l’accordo di questi, non impedisca di imputare il ritardo all’assicuratore che, gravato per legge del compito di liquidazione concorsuale del massimale, ha il dovere di attivarsi, con tutti i possibili mezzi, per promuovere un accordo tra i vari danneggiati fruendo di quella posizione di imparzialità e di indifferenza in cui versa il debitore rispetto ai destinatari del pagamento quando l’ammontare del debito sia a priori invalicabile, e, se convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, mettendo a disposizione il massimale, dopo avere chiamato in causa tutti gli altri, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., al fine di ottenere la propria estromissione dal processo Cass. 28 luglio 2004 n. 14248 conf. Cass. 2 novembre 1993 n. 10810 . In base ai suddetti principi, dunque, l’assicuratore, nelle ipotesi in cui sussistano i presupposti per l’applicazione degli artt. 27 e 28 della legge n. 990/1969, ha comunque l’obbligo di procedere entro i 60 giorni dalla richiesta di pagamento ad individuare gli aventi diritto al risarcimento e procedere al pagamento in loro favore delle somme a ciascuno spettanti, ovvero, laddove ciò non sia possibile, di mettere tempestivamente a disposizione di essi il massimale di polizza, chiedendo eventualmente - laddove sia convenuto in giudizio solo da alcuni - l’estromissione dal giudizio stesso, dopo avere provveduto a chiamare in causa tutti gli interessati. In caso contrario, risponde oltre il massimale per interessi, rivalutazione e spese di giudizio. Nella specie è certo che la compagnia non ha messo immediatamente a disposizione dei danneggiati l’importo del massimale, ma solo una parte di esso, a due anni di distanza dalla costituzione in mora ai sensi dell’art. 22 della legge n. 990/1969. E la sentenza impugnata non contiene alcuna effettiva motivazione che non sia del tutto apparente concretamente riferibile alle ragioni per cui dovrebbe escludersi la conseguente responsabilità dell’assicuratore per il ritardo. Manca cioè del tutto l’indicazione dei motivi per cui la compagnia non avrebbe potuto immediatamente mettere a disposizione degli aventi diritto che le erano ben noti l’intero massimale e, di conseguenza, perché essa non sarebbe tenuta al pagamento degli interessi oltre che delle spese giudiziali su tale massimale, dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui all’art. 22 della legge n. 990/1969 fino alla data del pagamento delle somme concretamente versate agli aventi diritto, nonché, sul residuo, fino al saldo. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio il giudice del rinvio che si individua nella stessa Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità dovrà rinnovare - sulla base dei principi di diritto sopra richiamati - la valutazione sulla effettiva e concreta possibilità di offerta tempestiva, da parte della compagnia assicuratrice, dell’intero massimale in favore degli aventi diritto, indicando le ragioni delle conclusioni raggiunte, e dovrà riconoscere ai ricorrenti, nel caso in cui riconosca che esisteva tale possibilità, a titolo di mala gestio cd. impropria, gli interessi sul massimale di polizza dalla data di scadenza dello spatium deliberandi fino all’effettivo pagamento degli importi dovuti, quale obbligazione risarcitoria oltre il limite del massimale. 2.- Con il secondo motivo comune a tutti i ricorrenti si denunzia, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 27 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. I ricorrenti lamentano che la corte di appello non abbia rilevato che la compagnia di assicurazione aveva effettuato pagamenti spontanei, al di fuori del necessario contraddittorio giudiziale, e quindi senza osservare la regola di proporzionalità di cui all’art. 27 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, in favore del terzo L.C.S. trasportato sul veicolo condotto dal T. , e che non risulta chiamato in causa nel presente giudizio , di C.G. , I. e F. nei cui confronti è stata dichiarata cessata la materia del contendere e dell’INAIL nei cui confronti vi è stata rinunzia concordata agli atti del giudizio , in tal modo pregiudicando il loro diritto ad ottenere - nell’ambito del massimale - l’integrale pagamento degli importi riconosciuti a titolo risarcitorio dalla sentenza di primo grado, e non abbia quindi condannato la suddetta compagnia all’integrale pagamento delle somme in questione, anche oltre il limite del massimale. Con il quarto motivo relativo alla posizione del solo L.P. si denunzia, in primo luogo, violazione dell’art. 112 C.P.C., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per avere la corte di appello omesso di pronunziare sulla domanda del L. volta ad ottenere la dichiarazione di inopponibilità a sé dei pagamenti effettuati dalla compagnia di assicurazioni in violazione della regola di proporzionalità di cui all’art. 27 della legge n. 990/1969 e, in subordine, laddove si dovesse ritenere che la motivazione adottata dalla corte per respingere l’analogo motivo di gravame della madre Z.E. sia estensibile alla sua domanda, si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 990/1969, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., sostanzialmente per le medesime ragioni già fatte valere con il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata viene comunque censurata nella parte in cui la corte di appello ha affermato che non vi erano prove in atti dalle quali si potesse dedurre un comportamento omissivo o pregiudizievole dei diritti degli appellanti da parte della compagnia, che quest’ultima anzi aveva lodevolmente promosso un tentativo di risoluzione della controversia anteriormente al giudizio e aveva poi ottenuto dal giudice istruttore l’autorizzazione al pagamento degli acconti in contestazione, secondo un piano di riparto accettato da tutte le parti. Con il quinto motivo relativo alla posizione della sola Z.E. si denunzia violazione o falsa applicazione dell’art. 27 della legge n. 990/1969, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, C.P.C., rinviando alle medesime considerazioni poste a base del quarto motivo di ricorso, relativo a L.P. . Con il sesto motivo relativo alla posizione del solo L.P. si denunzia vizio di nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c Il ricorrente si duole dell’omesso esame del suo motivo di appello incidentale relativo alla dedotta violazione da parte della SIAT S.p.A. della regola operativa di cui all’art. 28 della legge n. 990/1969, violazione avvenuta mediante la liquidazione degli importi pretesi dall’INAIL senza previa verifica del possibile pregiudizio all’integrale pagamento in proprio favore dei danni alla persona non altrimenti risarciti. Con il settimo motivo relativo alla posizione della sola Z.E. si denunzia infine vizio di nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, C.P.C La ricorrente si duole - con censura analoga a quella avanzata dal figlio La.Pi. con il sesto motivo - dell’omesso esame del suo motivo di appello incidentale relativo alla dedotta violazione da parte della SIAT S.p.A. della regola operativa di cui all’art. 28 della legge n. 990/1969, mediante la liquidazione degli importi pretesi dall’INAIL senza previa verifica del possibile pregiudizio all’integrale pagamento in proprio favore dei danni alla persona non altrimenti risarciti. Tutti i motivi appena richiamati sono connessi e ad essi è connesso altresì il terzo motivo, già illustrato al paragrafo precedente, nella parte in cui fa riferimento al superamento del limite del massimale per l’inopponibilità dei pagamenti effettuati ai terzi , ponendo la questione dell’opponibilità ai ricorrenti dei pagamenti effettuati dall’assicuratore in favore di altri aventi diritto ivi incluso l’INAIL, che aveva agito in surroga, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 990/1969 , ai fini del superamento del massimale di polizza. Essi sono solo parzialmente fondati. I principi di diritto in materia, già sanciti da questa Corte, e dai quali occorre prendere le mosse, sono i seguenti a in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell’art. 27 della legge n. 990 del 1969 ne consegue che l’assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell’indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non avere provveduto - o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale - alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi Cass. 20 aprile 2007 n. 9510 conf. Cass. 19 luglio 2004 n. 13335 15 maggio 1995 n. 5313 2 dicembre 1993 n. 11925 22 febbraio 1988 n. 1831 b l’assicuratore della responsabilità civile derivata dalla circolazione dei veicoli, in caso di pluralità non incolpevolmente ignorata, di danneggiati in un unico sinistro, non può opporre a coloro che chiedono il risarcimento l’incapienza del massimale per aver già risarcito altri ciò in quanto, invece, l’assicuratore ha l’onere di rispettare in tal caso il principio della par condicio, statuito dall’art. 27, primo comma, legge 24 dicembre 1969 n. 990, anche provocando le rispettive richieste risarcitorie al fine di ripartire corrispondentemente il massimale viceversa egli deve rispondere fino alla concorrenza dell’ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato a meno che questi abbia consentito l’integrale risarcimento a favore di altri Cass. 19 luglio 2004 n. 13335 c in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la riduzione proporzionale dei diritti dei danneggiati, imposta dall’art. 27 della legge n. 990 del 1969 in caso di massimale insufficiente, e l’obbligo di prededuzione ex art. 28 della stessa legge in favore degli enti mutualistici, sono istituti nettamente distinti tra loro, posto che le situazioni rispettivamente disciplinate sono radicalmente diverse, non confondibili nei loro presupposti e non unificabili nelle loro conseguenze, sicché, in caso di massimale incapiente, i suindicati enti, così come il danneggiato, concorrono con gli altri danneggiati, secondo lo schema prioritariamente delineato dall’art. 27 della citata legge Cass. 4 novembre 2003 n. 16521 . Nel caso di specie, secondo quanto risulta dagli atti a il pagamento in favore del terzo L.C.S. risulta certamente effettuato al di fuori del giudizio promosso dai ricorrenti, in assenza di qualunque manifestazione di consenso da parte di essi b il pagamento in favore di C.G. , I. e F. , risulta effettuato sulla base del piano di riparto dell’importo di L. 770.000.000 messo a disposizione dalla compagnia nel corso della fase di merito del presente giudizio in favore dei congiunti della vittima, tra i quali vi erano tutti i ricorrenti è pacifico che il riparto in questione sia stato da questi espressamente accettato e addirittura sollecitato c per quanto attiene al pagamento dell’importo di L. 420.000.000 in favore dell’INAIL, anch’esso è avvenuto nel corso della fase di merito del presente giudizio, previa autorizzazione dell’istruttore e senza espressa opposizione delle altre parti. Deve tenersi altresì presente che come precisato dagli stessi ricorrenti la compagnia convenuta in giudizio aveva proposto espressa domanda, già in primo grado, per l’accertamento dell’insufficienza del massimale e della conseguente proporzionale riduzione dei diritti dei danneggiati su di esso cfr. pag. 4 del ricorso, nella parte in cui risultano trascritte le conclusioni della comparsa di costituzione in primo grado della compagnia di assicurazione, segnatamente al punto e , laddove si chiede in ogni caso la determinazione della quota attribuibile a ciascun avente diritto secondo la proporzione ricavabile tra le singole somme dovute e il residuo massimale tenuto conto delle domande formulate e formulande da INAIL L.C.S. , Z.E. anche nell’interesse del figlio nascituro L.P. . Orbene, il pagamento al L.C. che non risulta essere stato parte del giudizio deve senz’altro ritenersi non opponibile ai ricorrenti, in quanto effettivamente avvenuto in via stragiudiziale e comunque senza consenso degli altri danneggiati. Il pagamento ai C. deve invece ritenersi senz’altro opponibile agli stessi ricorrenti, già solo in quanto da questi ultimi espressamente consentito, in conformità ai principi sopra esposti in merito all’interpretazione dell’art. 27 della legge n. 990/1969 e cioè, quanto meno, senza pregiudizio per l’eventuale azione di ripetizione diretta, laddove l’importo pagato risulti superiore a quanto spettante ad alcuni dei beneficiari, in analogia al caso dei pagamenti effettuati in buona fede dall’assicuratore ai sensi del primo comma dell’art. 27 stesso . Esso in realtà risulta probabilmente comunque opponibile ai ricorrenti anche con riguardo al quantum sebbene la questione esuli dall’oggetto del presente ricorso , per le ulteriori considerazioni che seguono, relative al pagamento effettuato in favore dell’INAIL. Tutti i pagamenti avvenuti nel corso della fase di merito del presente giudizio, previa offerta banco iudicis da parte dell’assicuratore e su autorizzazione dell’istruttore, certamente non possono equipararsi, sic et simpliciter , come preteso dai ricorrenti, a pagamenti avvenuti di fatto in via stragiudiziale in favore di solo alcuni dei danneggiati e a prescindere da ogni conoscenza e consenso degli altri. Si deve considerare, al riguardo a che tali pagamenti sono avvenuti nel corso di un giudizio avente ad oggetto anche la domanda di accertamento delle modalità di ripartizione del massimale fra i vari danneggiati o quanto meno fra tutti quelli partecipanti al giudizio stesso, con esclusione quindi del solo L.C. , domanda che evidentemente postula il contraddittorio di tutti gli interessati b che dopo i pagamenti in questione il tribunale ha ritenuto definita ogni controversia con riguardo ad alcuni di essi, precisamente con riguardo all’INAIL essendo stata dichiarata l’estinzione del giudizio nei suoi confronti ed ai C. in relazione alla posizione dei quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere , tanto da non ritenere più necessario procedere all’accertamento delle relative spettanze, quindi postulando la completa definizione di ogni questione in relazione a tali parti, senza contestazioni e senza che le relative pronunzie risultino oggetto di impugnazione, per quanto emerge dagli atti. Ai pagamenti in questione è stata quindi - implicitamente, ma necessariamente - riconosciuta, sulla base del consenso delle parti, natura idonea a definire non solo le singole e autonome controversie tra i danneggiati dichiaratisi integralmente soddisfatti ivi incluso l’INAIL, che aveva agito in via di surroga e la compagnia, in relazione all’accertamento delle loro spettanze, ma anche quella intercorrente tra tutte le parti in ordine all’accertamento delle proporzionali spettanze sul massimale, in relazione alle suddette posizioni. In caso contrario, infatti, non avrebbe potuto essere dichiarata né l’estinzione del giudizio nei confronti dell’INAIL richiedendosi in proposito l’accettazione di tutte le parti interessate, e quindi anche degli altri danneggiati costituiti , né la cessazione della materia del contendere nei riguardi dei C. . O almeno non avrebbe potuto esserlo con riguardo a tutte le domande proposte nei loro confronti, come invece è stato evidentemente fatto, non essendosi proceduto all’accertamento delle teoriche spettanze di tali parti neanche per dichiarare la corretta ripartizione del massimale e quindi la sussistenza di eventuali diritti degli altri danneggiati nei confronti dell’assicuratore in misura superiore al residuo di esso, come sarebbe stato necessario laddove i pagamenti in questione non avessero potuto ritenersi al tempo stesso satisfattivi per i soggetti che li avevano ricevuti e pienamente opponibili agli altri danneggiati. In altri termini, il tribunale, implicitamente ma inequivocabilmente, ha qualificato i pagamenti in questione - avvenuti a seguito di offerta banco iudicis da parte dell’assicuratore che aveva proposto espressa domanda di accertamento della ripartizione del massimale insufficiente tra tutte le parti in causa, con espressa accettazione di alcune delle parti attrici anche in relazione al quantum da ricevere a totale soddisfazione delle proprie pretese, e comunque senza opposizione di nessuna con riguardo all’effettuazione dei pagamenti stessi, e previa espressa autorizzazione dell’istruttore - come frutto di un accordo tra tutte le parti in causa, idoneo a definire integralmente il contenzioso in relazione alle posizioni delle parti attrici soddisfatte e cioè i C. e l’INAIL e da lasciare aperto, con riguardo agli altri danneggiati, solo l’accertamento delle relative pretese ai fini della ripartizione dell’importo del massimale residuo a seguito dei pagamenti in questione. La valutazione sopra indicata in ordine alla sussistenza di un accordo tra le parti quanto meno sull’opponibilità dei pagamenti per cui si discute, è un presupposto necessario delle indicate decisioni dei giudici del merito, in quanto - si ribadisce - non sarebbe stato possibile, in caso contrario, né dichiarare l’estinzione del giudizio nei confronti dell’INAIL, né dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti dei C. , quanto meno senza procedere comunque all’accertamento delle relative spettanze ai fini della ripartizione del massimale. E poiché le relative decisioni non sono state impugnate dai ricorrenti i quali non hanno contestato il provvedimento di estinzione, non hanno proposto appello nei confronti dei C. e non hanno proposto il presente ricorso per cassazione nei confronti di nessuna delle parti soddisfatte, avendo proceduto alla notifica all’INAIL dichiaratamente al solo scopo di denuntiatio litis , esse devono ritenersi ormai definitive e non possono essere rimesse in discussione nella presente sede. Ne consegue la piena opponibilità ai ricorrenti dei pagamenti effettuati dalla compagnia, tanto in favore dell’INAIL che dei C. . Dunque, i motivi di ricorso in esame, con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 27 della legge n. 990/1969, possono ritenersi fondati esclusivamente in relazione al pagamento effettuato dalla compagnia in favore di L.C.S. . Sono invece infondati in relazione ai pagamenti effettuati in favore dell’INAIL e di C.G. , F. ed I. . Resta assorbita ogni altra questione relativa alla posizione dello stesso INAIL e alla surroga da questi esercitata ai sensi dell’art. 28 della legge n. 990/1969. Il giudice del rinvio, nel determinare l’entità dell’obbligazione della compagnia in favore dei ricorrenti oltre il massimale di polizza, dovrà pertanto tener conto oltre a quanto specificato al primo paragrafo, in relazione al primo e terzo motivo di ricorso dell’inopponibilità agli stessi ricorrenti del solo pagamento effettuato in favore del L.C. . P.Q.M. La Corte - accoglie il primo e, per quanto di ragione, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, nei limiti indicati in motivazione assorbiti il sesto e il settimo , cassa in relazione e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità - rigetta gli altri motivi di ricorso.