L’U.C.I. deve coprire anche i danni alle cose non solo alle persone

Il richiamo contenuto nell’art. 6 l. n. 990/1969 ora codice delle Assicurazioni d.lgs. n. 209/2005 alla sussistenza dell’obbligo assicurativo dell’U.C.I. Ufficio Centrale Italiano nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge deve pertanto porsi in correlazione con il primo comma dell’art. 1 l. n. 990/1969 e, quindi, con l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c. . La menzionata disposizione codicistica prevede espressamente, al primo comma, che il risarcimento concerne il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli sia a persone, sia a cose. Consegue che la copertura assicurativa dell’U.C.I per i veicoli immatricolati all’estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4669/16, depositata il 10 marzo. Il caso. Una s.r.l. conveniva in giudizio l’Ufficio Centrale Italiano, il conducente e il proprietario di un autoarticolato straniero per chiedere il risarcimento dei danni per merci ricevute in restituzione dal Belgio. I prodotti infatti erano giunti a destinazione interamente danneggiati per un improvviso ribaltamento della casse dovuto a una brusca frenata del conducente del veicolo all’uscita dell’autostrada nel Comune di Massa. Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’appello dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’U.C.I. ritenendo che lo stesso garantisse solo i danni alle persone trasportate e non alle cose. La s.r.l. ricorreva così in Cassazione. Legittimazione passiva dell’U.C.I. rispetto alla domanda risarcitoria relativa alle merci danneggiate durante il trasporto . L’unico motivo di ricorso della s.r.l. è volto a far valere la legittimazione passiva dell’U.C.I. rispetto alla domanda risarcitoria relativa alle merci danneggiate durante il trasporto. Secondo la Corte d’appello, l’U.C.I. svolge le funzioni attribuite dall’art. 6 l. n. 990/1969 ora Codice delle Assicurazioni art. 125 d.lgs. n. 209/2005 consistenti nella liquidazione dei sinistri provocati in Italia dalla circolazione di un veicolo estero. Tuttavia, l’art. 1 della legge stessa, a seguito delle modifiche del d.l. n. 857/1976, impone che i veicoli a motore possono essere messi in circolazione solo se coperti dalla responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 2054 c.c L’assicurazione deve quindi coprire anche i terzi trasportati anche solo a titolo di cortesia . Da simile impalcatura” normativa la Corte d’appello richiamando il precedente di Cassazione n. 23294/2004 ha ritenuto che la garanzia dell’U.C.I. potesse operare per i soli danni alle persone, intendendo cioè i terzi come persone e non come cose. La Cassazione boccia simile visione restrittiva”. È corretto richiamare le prescrizioni dell’art. 6 della l. n. 990/1969, ma non bisogna tradirle” fornendo un’interpretazione errata della disciplina complessiva. Le esigenze della normativa citata sono non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, nonché non impedire, né ostacolare la tutela dei diritti delle vittime della strada. Per tale motivo tutti i Paesi aderenti si sono dotati di appositi bureaux per l’Italia l’Ufficio Centrale Italiano il cui compito è quello di risarcire le vittime dei sinistri avvenuti nel Paese dove hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva ovviamente la rivalsa verso l’assicuratore straniero” responsabile. In tale ottica non è ammissibile l’interpretazione riduttiva fornita dalla Corte d’appello. Infatti le modifiche introdotte dal d.l. n. 857/1976 sopra brevemente accennate avevano come unico scopo quello di sciogliere i dubbi in merito alla protezione assicurativa anche in favore delle persone trasportate a titolo di cortesia. Il fatto che la copertura dell’U.C.I. sia estesa anche” alle persone trasportate non consente però di inferire che essa operi solo” per i danni alle persone trasportate. Per comprendere la reale portata della garanzia assicurativa occorre allora rifarsi alla disciplina generale prevista dal codice civile in tema di circolazione di veicoli. In argomento l’art. 2054, comma 1, c.c. prevede infatti che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo . Da ciò si deduce inequivocabilmente che se tale è la responsabilità civile prevista per legge, la copertura assicurativa imposta dalla l. n. 990/1969, ora Codice delle Assicurazioni, deve comprendere tanto i danni alle cose, quanto quelli alle persone. Non a caso l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni prevede espressamente che i veicoli a motore senza guida di rotaie non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 c.c. . Riassumendo. Se per circolare è necessaria un’assicurazione civile verso terzi ex art. 2054 c.c. e se tale norma stabilisce che l’obbligo di risarcimento riguarda sia i danni alle persone, sia i danni alle cose, si deduce che la copertura assicurativa, per essere conforme al codice civile, deve necessariamente comprendere entrambi i casi. Quanto sopra trova ulteriore conferma nell’art. 128 lett. b d.lgs. n. 209/2005 che prevede espressamente un apposito massimale per i danni alle cose. La Cassazione pertanto ritiene sussistente la legittimazione passiva dell’U.C.I., accoglie il motivo di ricorso e cassa la sentenza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 2 dicembre 2015 – 10 marzo 2016, n. 4669 Presidente Spirito – Relatore Esposito Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 3.11.1998 la Mondo Marmo s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa l’U.C.I. - Ufficio Centrale Italiano, Rommens Sylvaan e la N.V. Transport Fury, questi ultimi due rispettivamente nella qualità di conducente e proprietario di un autoarticolato, chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di L. 440.000.000, oltre accessori. Dedusse la società attrice che la merce colli contenenti piani e basi per tavoli di marmo ricevuta in restituzione dal Belgio era giunta a destinazione interamente danneggiata, a causa del ribaltamento delle casse avvenuto a seguito di una improvvisa frenata effettuata dal conducente del mezzo in prossimità dell’uscita dell’autostrada nel Comune di Massa. Il Tribunale accolse la domanda. La Corte d’appello di Genova, in accoglimento del gravame interposto dall’U.C.I., rimise la causa al primo giudice perché fosse integrato il contraddittorio nei confronti dell’effettivo proprietario del veicolo. Riassunta la causa ed integrato il contraddittorio nei confronti della N.V. Truant, il Tribunale di Massa accolse la domanda, liquidando i danni in Euro 227.241,00, oltre accessori. Proposto appello dall’U.C.I., la Corte d’appello di Genova, con sentenza del 29.11.2011, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’U.C.I., ritenendo che esso garantisse solo le persone trasportate e non le cose, e condannato la società Mondo Marmo alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dall’U.C.I. Riguardo alle altre parti, la causa veniva rimessa al primo giudice stante il mancato rispetto dei termini a comparire. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propone ricorso per cassazione la Mondo Marmo s.r.l., affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso l’U.C.I Motivi della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso la Mondo Marmi s.r.l. deduce violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto rappresentata dal combinato disposto degli art. 1 L. 24.12.1969 n. 990, art. 1 D.L. 23.12.1976 conv. in L. 39/77 e art. 2054 del codice civile . Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere la corte territoriale ritenuto che, sulla base dell’esame congiunto degli artt. 1 e 6 L. 990/69, la garanzia dell’U.C.I. concernesse solo i danni fisici riportati dalle persone trasportate, e non i danni alle cose trasportate. 2. Il ricorso è fondato. La Corte d’appello di Genova, premesso che l’U.C.I. svolge le funzioni attribuitegli dall’art. 6 L. 990/1969 di provvedere alla liquidazione dei sinistri provocati in Italia dalla circolazione di un veicolo estero, ha rilevato che il citato articolo 6, al comma quarto, dispone che l’ente provveda alla liberazione dei danni cagionati in Italia, garantendo il pagamento agli aventi diritto nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge. I limiti e le forme previsti dalla legge numero 990/69 sono dunque quelli di cui al precedente art. 1, come modificato dall’articolo 1 comma 2 D.L. 857/76, per il quale i veicoli a motore non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c. L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Si veda ex plurimis Cass. 23294/2004 per cui In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla modifica apportata dall’art. 1 d.l. n. 857 nel 1976, convertito nella legge n. 39 del 1977, nel secondo comma dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 deve attribuirsi l’effetto della estensione dell’assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati quale regola generale. Il dato letterale è dunque inconfutabile nel prevedere la garanzia per i soli danni alle persone dei trasportati, e dunque ai terzi trasportati intesi come persone, e non alle cose . Tali argomentazioni non possono essere condivise. In forza dell’art. 6 L. 990/1969, vigente all’epoca dei fatti di causa ora art. 125 D.Lgs. 209/2005 codice della assicurazioni , l’obbligo di assicurazione per la r.c.a. vige anche per i veicoli immatricolati all’estero, una volta entrati in Italia. L’imposizione dell’obbligo di assicurazione anche ai veicoli con targa estera risponde ad una duplice esigenza da un lato, quella di non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, esigenza che sarebbe frustrata se si dovesse imporre al veicolo straniero, una volta varcato il confine, l’obbligo di assicurarsi nonostante la polizza della r.c.a. sia stata già stipulata nel Paese di provenienza dall’altro, l’esigenza di non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti, come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero, privo di rappresentanti in Italia. Il sistema è basato sulla contemporanea esistenza, in tutti i Paesi aderenti, degli uffici nazionali , altrimenti denominati bureaux, i quali sono persone giuridiche il cui compito è quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese dove essi hanno sede, causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva rivalsa nei confronti dell’assicuratore responsabile. L’Ufficio Centrale Italiano - U.C.I. è il bureau nazionale italiano, il quale ha tra l’altro il compito di liquidare il risarcimento dovuto al soggetto danneggiato in Italia da un veicolo con targa straniera. Tanto premesso in ordine alla natura e alle funzioni dell’U.C.I., va rilevato come la Corte d’appello di Genova abbia escluso la garanzia dell’U.C.I. per i danni alle cose trasportate sulla base del collegamento tra l’art. 6, comma 4, L. 990/1969, che sancisce l’obbligo assicurativo dell’U.C.I., e l’art. 1, commi 1 e 2, L. 990/1969, che stabilisce la regola generale dell’assicurazione obbligatoria per la r.c.a., estesa ai terzi trasportati dal D.L. 857/1976. I giudici di merito hanno, in tal modo, erroneamente attribuito al secondo comma dell’art. 1 L. 990/1969 un valore semantico che non corrisponde alla ratio della disposizione introdotta dal D.L. 857/1976, dettata al solo fine di superare i dubbi che in passato si erano posti in merito alla operatività dei benefici assicurativi anche nei confronti dei trasportati a titolo di cortesia, stabilendo appunto che l’assicurazione obbligatoria dovesse comprendere anche la responsabilità per i danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base a cui è effettuato il trasporto . Dalla suddetta disposizione non può dunque inferirsi, come invece ritenuto dalla corte territoriale, che la garanzia dell’U.C.I. copra soli i danni alle persone trasportate. Il richiamo contenuto nell’art. 6 L. 990/1969 alla sussistenza dell’obbligo assicurativo dell’U.C.I. nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge deve pertanto porsi in correlazione con il primo comma dell’art. 1 L. 990/1969 e, quindi, con l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile . La menzionata disposizione codicistica prevede espressamente, al primo comma, che il risarcimento concerne il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli sia a persone sia a cose. Consegue che la copertura assicurativa dell’U.C.I. per i veicoli immatricolati all’estero, al pari della generale garanzia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati in Italia, concerne anche i danni causati alle cose trasportate. Tale conclusione trova conferma nel disposto dall’attuale art. 128, lett. b , D.Lgs. 209/2005 codice delle assicurazioni , il quale prevede espressamente un apposito massimale per i danni alle cose. 3. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi espressi in motivazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.