Responsabilità del notaio: si prescrive in 10 anni dal momento in cui si è prodotto un danno percepibile

In tema di risarcimento del danno contrattuale per responsabilità professionale del notaio, al fine di determinare il dies a quo di decorrenza della prescrizione occorre verificare, non la data di stipula del rogito, bensì il momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del cliente-creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3176/16, depositata il 18 febbraio. Il fatto. Due coniugi convenivano in giudizio gli acquirenti di un immobile per far dichiarare risolto un contratto di compravendita rogato per atto notarile. Il grave inadempimento verteva su un preciso vizio il bene, ancorché garantito come libero da pesi, era risultato gravato da ipoteca bancaria e da pignoramento dell’originario dante causa. Costituitesi le parti convenute eccepivano lo status dell’immobile come libero da pregiudiziali, chiedendo di essere manlevate, previa chiamata in garanzia, dal precedente proprietario e dal notaio rogante. Il Tribunale adito, accolta la domanda attorea, pronunciava la risoluzione del contratto con tutti gli obblighi risarcitori di legge. Dichiarava, altresì, l’estinzione dei diritti dei convenuti nei confronti del notaio. Gravata la sentenza, la Corte territoriale respingeva l’atto d’appello. Quanto alla responsabilità del notaio, i giudici sottolineavano che la prescrizione decennale con dies a quo dalla sottoscrizione dell’atto di compravendita era ormai decorso alla data della chiamata in garanzia. Ricorrono per cassazione i convenuti parte venditrice. Ragioni di doglianza fondate essenzialmente sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c Secondo i ricorrenti la Corte d’appello è incorsa in errore perché ha assunto la data di inizio della prescrizione decennale, non già dal momento in cui gli stessi si sono accorti di aver subito un danno notifica dell’atto di citazione in giudizio , bensì dalla data di stipula del primo contratto di compravendita. Prescrizione della responsabilità contrattuale del professionista. Sulla questione della prescrizione della responsabilità contrattuale del professionista si fronteggiano due tesi l’una determinata dalla verificazione dell’evento dannoso, l’altra dalla percezione e conoscibilità del torto subito. La Corte di Cassazione, richiamando precedenti arresti ex multis Cass. n. 10493/2006 , ritiene fondato il ricorso. La responsabilità professionale del notaio è attratta, come accennato, nell’alveo della responsabilità contrattuale. Il fatto pregiudizievole, per essere risarcibile, va individuato nella concreta perdita subita o nel mancato guadagno del creditore. Pertanto sussiste una correlazione in senso logico-giuridico tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno e decorrenza prescrizionale che inizia a decorrere solo quando esista un danno risarcibile. Danno, ovviamente, concreto ed attuale di cui si chieda il ristoro che può essere come più volte è diacronico rispetto al perfezionamento del consenso negoziale. In concreto. Dal caso di specie si può trarre un importante insegnamento pratico-operativo. Quando il notaio asseveri che un cespite immobiliare sia privo di vincoli la decorrenza della sua eventuale responsabilità professionale decorre, non già dalla data di stipula del negozio, ma dal momento in cui si sia prodotto un danno percepibile. Risulta sul punto indifferente la condotta del creditore-danneggiato, giacché incombe sul pubblico ufficiale, in ragione della sua professionalità, attivarsi per verificare con prestazioni accessorie e preparatorie ed accertare che il bene si trovi nelle condizioni di poter essere compravenduto secondo i desiderata dei propri clienti. Si tratta di una responsabilità per negligenza superiore a quelli del buon padre di famiglia, che impone una maggiore cura e attenzione ex art. 1176, comma 2, c.c

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 25 novembre 2015 – 18 febbraio 2016, n. 3176 Presidente Berruti – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Con citazione del 15 febbraio 1995, i coniugi D.L.A. e B.L. convennero in giudizio P.G. e A.A.D. per sentir dichiarare risolto il contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti il 17 settembre 1988 per atto notaio V.O. avente ad oggetto un appartamento al rustico in OMISSIS , con condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo effettivo versato di lire 50.000.000 ed al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda gli attori esposero che l'immobile, nonostante fosse stato garantito come libero da pesi, era risultato gravato di ipoteca in favore del Banco di Napoli sin dal 2 gennaio 1980, nonché pignorato dall'ottobre 1985 in danno di B.D. , originario proprietario e dante causa dei coniugi alienanti P. -A. , in forza di acquisto avvenuto il 25 maggio 1984 per atto del medesimo notaio V. . Si costituirono in giudizio i convenuti P.G. e A.A.D. , i quali, nell'instare per il rigetto della domanda attorea, dedussero di aver acquistato l'immobile il 25 maggio 1984 senza che, al momento della compravendita, nulla fosse emerso in relazione a pesi o vincoli sul bene chiesero, quindi, di essere autorizzati a chiamare in causa, a titolo di manleva nel caso di declaratoria di risoluzione della compravendita, il precedente proprietario, Br.Do. , ed il notaio, V.O. . Autorizzata la chiamata in causa, rimase contumace il Br. e si costituì in giudizio il notaio V. , che eccepì la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, invocando, comunque, la reiezione della domanda. L'adito Tribunale di Matera, con sentenza del settembre 2003, dichiarò la risoluzione del contratto di compravendita, condannò i convenuti P. e A. alla restituzione in favore degli attori della somma di Euro 27.682,09, oltre accessori ed al pagamento delle spese di lite, condannò Br.Do. al pagamento in favore dei convenuti P. ed A. di tutte le somme da loro dovute agli attori , dichiarò, infine, la prescrizione dei diritti dei convenuti nei confronti del notaio V.O. . 2. - Avverso tale decisione proponevano impugnazione P.G. e A.A.D. , con conseguente costituzione in giudizio degli originari attori D.L. e B. , degli eredi del notaio V. S.V.L. , V.G. e V.D. , nonché a seguito di integrazione del contraddittorio del Fallimento di Br.Do. . La Corte di appello di Potenza, con sentenza resa pubblica il 12 gennaio 2012, dichiarava improponibile la domanda dei coniugi P. -A. nei confronti del fallimento di Br.Do. e confermava nel resto la sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del grado. 2.1. - Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, sulla domanda proposta da P. -A. nei confronti del notaio V. e poi dei suoi eredi , osservava che gli appellanti, a suo tempo convenuti e chiamanti in causa del notaio, avevano fatto riferimento in comparsa di risposta e nell'atto di chiamata in causa , quale fonte della responsabilità dello stesso notaio, unicamente alla compravendita del 25 maggio 1984, mentre soltanto con la comparsa conclusionale del 14 marzo 2003 avevano individuato quale fonte di detta responsabilità anche la compravendita del 1988. Sicché, soggiungeva il giudice di appello, così delimitato il perimetro della domanda e dovendosi far decorrere il termine prescrizionale decennale dalla data di stipulazione dell'atto - come si evinceva dalla stessa giurisprudenza di legittimità Cass. n. 21495 del 2005 - alla data della chiamata in garanzia era orami decorso il predetto termine di prescrizione. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorrono P.G. e A.A.D. sulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso V.G. e V.D. , quali eredi del notaio V.O. e di S.V.L. già erede dello stesso notaio . Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati D.L.A. e B.L. . Considerato in diritto 1. - Con l'unico mezzo è denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ La Corte territoriale, omettendo di considerare che la domanda di risoluzione si fondava sulla compravendita del 17 settembre 1988 e assumendo che la prescrizione decennale decorresse dalla data della stipula del prima compravendita del 25 maggio 1984 e non già dal momento in cui i ricorrenti si sono accori di aver subito un danno, a seguito del ricevimento della notifica dell'atto di citazione dei coniugi D.L. e B. , avvenuta il 15/02/1995 . A tal riguardo, i ricorrenti argomentano richiamando anche giurisprudenza di questa Corte sulla decorrenza del termine prescrizionale, in ipotesi di azione responsabilità contro il professionista, non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno è oggettivamente percepibile, conoscibile e azionabile da parte del danneggiato . 2. - Il motivo è fondato per quanto di ragione. 2.1. - Come ricordato dagli stessi ricorrenti, la più recente giurisprudenza di questa Corte - alla quale il Collegio intende dare continuità - individua la decorrenza iniziale del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale che è di natura contrattuale non già dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere tra le altre Cass., 8 maggio 2006, n. 10493 Cass., 27 luglio 2007, n. 16658 Cass., 15 luglio 2009, n. 16463 . Invero, nell'ambito della responsabilità contrattuale - cui, come detto, va ricondotta quella professionale per l'inadempimento della prestazione d'opera intellettuale e, dunque, anche quella del notaio - l'inadempimento stesso parziale o totale si configura come l'evento produttivo o la fonte del danno risarcibile, ma non si identifica con questo, che è invece da individuarsi nel pregiudizio perdita subita o mancato guadagno patito dal creditore della prestazione quale conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., della condotta inadempiente. Pertanto, ai fini della configurazione di un diritto al risarcimento del pregiudizio patito a seguito di inadempimento occorre che la fattispecie di responsabilità contrattuale si sia perfezionata con la presenza di un danno risarcibile. Tale danno che può anche non prodursi affatto può sorgere contestualmente con l'inadempimento del debitore, ovvero in un momento successivo, rimanendo, comunque, sempre ben distinta in senso logico-giuridico la fonte del danno dal danno stesso. Di qui, la correlazione tra insorgenza del diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale e decorrenza della prescrizione, che, in base all'art. 2935 cod. civ., è ancorata al momento in cui il diritto anzidetto può farsi valere e, dunque, non prima che lo stesso venga ad esistenza con l'insorgenza del danno risarcibile. Ciò è quanto compendiato nel principio enunciato in più di un'occasione da questa Corte tra le altre, Cass., 29 agosto 1995, n. 9060 Cass., 13 gennaio 2003, n. 311 Cass., 12 dicembre 2003, n. 18995 Cass., 6 febbraio 2004, n. 2287 Cass., 22 luglio 2005, n. 15504 Cass., 5 dicembre 2011, n. 26020 Cass., 5 aprile 2012, n. 5504 secondo cui l'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore art. 1218 cod. civ. presuppone la produzione del danno, non diversamente dall'azione di responsabilità extracontrattuale, ancorché l'inadempimento del debitore sussista prima ed a prescindere dall'effetto dannoso. Ne consegue che la prescrizione dell'azione di responsabilità contrattuale non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danno di cui si chiede il risarcimento . Con l'ulteriore precisazione che, in quanto danno risarcibile, esso deve essere attuale e non solo potenziale cfr. Cass. n. 26020 del 2011, cit. e, alla stregua di quanto in precedenza evidenziato, oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro. Del resto, gli stessi precedenti che si assumono [nella sentenza impugnata Cass., 7 novembre 2005, n. 21495 e nel controricorso Cass., 10 ottobre 1992, n. 11094 ] o sembrano Cass., 6 ottobre 2014, n. 21026 orientati in modo difforme, non contraddicono invero i principi appena rammentati, giacché - come anche rilevato dalla più volte richiamata Cass. n. 26020 del 2011 in riferimento ai primi due precedenti - la pronuncia del 2005 esclude, ai fini della decorrenza della prescrizione, non la necessità dell'esistenza del danno, ma della conoscenza di esso da parte del danneggiato indirizzo, questo, superato dalla giurisprudenza inizialmente ricordata e che, nella sua portata essenziale, ben si raccorda a quell'orientamento espresso dalla stessa Corte costituzionale che esige il requisito della conoscibilità del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, senza del quale l'azione si intende inutiliter data , con conseguente vulnus dell'art. 24 Cost. tra le altre, Corte cost., sentt. n. 139 del 1967, 14 del 1977, n. 134 del 1985, n. 185 del 1988 , mentre la sentenza del 1992 si fonda sull'accertamento che in quell'occasione il danno si verificò coevamente all'inadempimento là dove, infine, la decisione del 2014 correla comunque l'inizio della prescrizione alla conoscenza oggettiva del danno e postula, sia pure implicitamente, un accertamento caso per caso. Pertanto, nel caso della stipula di compravendita immobiliare, in cui il notaio rogante l'atto pubblico di trasferimento abbia erroneamente asseverato l'inesistenza di pesi o vincoli sul bene immobile oggetto del negozio, non può assumere rilievo assolutamente dirimente in guisa di mero automatismo il momento della stipulazione dell'atto, che attiene, in sé, alla condotta del professionista e, quindi, al profilo dell'inadempimento, il quale - come detto - può anche non essere contestualmente produttivo di un danno oggettivamente percepibile all'esterno. Peraltro, non viene a configurare, di per sé, un difetto di diligenza della parte, che sia ignara dell'esistenza di un peso o di un vincolo gravanti sul bene compravenduto, il mero comportamento di mancata verifica in tal senso non altrimenti reso doveroso, dunque, dall'insorgere di particolari evenienze concrete rispetto all'attestazione cui il pubblico ufficiale rogante è tenuto in forza degli obblighi anche accessori e preparatori derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, integranti l'oggetto della sua prestazione d'opera professionale. Sicché, nell'ipotesi di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno, siccome percepibile dallo stesso danneggiato, alla stregua di un metro di diligenza da quest'ultimo esigibile, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista implicata, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito. 2.2. - Nella specie, un siffatto apprezzamento è del tutto mancato, avendo la Corte territoriale inteso ancorare il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale del diritto fatto valere dai coniugi P. -A. contro il notaio V. con azione di manleva per il danno da essi patito a seguito della responsabilità professionale di quest'ultimo dalla cui condotta era derivata la risoluzione della compravendita stipulata il 17 ottobre 1988 da detti coniugi alienanti in favore degli acquirenti D.L. - B. , con condanna alla restituzione del prezzo alla mera stipula Non c'è dubbio che il termine di prescrizione decorra dalla stipulazione dell'atto p. 11 della sentenza impugnata di un primo atto di compravendita - quello del maggio 1984 - pretermettendo, così, l'indagine che, invece, lo stesso giudice del merito avrebbe dovuto compiere secondo diritto, ossia quella sul momento in cui il danno risarcibile, conseguenza dell'inadempimento del notaio V. , si fosse prodotto e reso conoscibile dagli anzidetti coniugi P. -A. . 3. - Il ricorso va, pertanto, accolto nei termini suddetti e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, che, nella delibazione dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato dai coniugi P. -A. contro il notaio V. ed attualmente i suoi eredi , si atterrà ai principi di diritto enunciati al p. 2.1. ed ai rilievi di cui al p. 2.2., che precedono. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.