Sempre più difficile per il giudice di merito non applicare le Tabelle di Milano

Non è congrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle Tabelle di Milano consente di pervenire.

Così, ribadendo la propria recente giurisprudenza sul punto, la Terza Sezione nella sentenza n. 2167/16, depositata il 4 febbraio. La vicenda. A seguito di un incidente con responsabilità esclusiva e pacifica dei un autocarro, la conducente dell'altra vettura coinvolta veniva risarcita ante causam con una somma che l'assicurazione riteneva, diversamente dalla danneggiata, integralmente satisfattiva. Veniva proposto il giudizio per le maggior somme dovute ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello rigettavano le richieste risarcitorie, ritenendo congruo il risarcimento liquidato. Non rimaneva alla danneggiata altra via che quella del ricorso in cassazione, in cui veniva evidenziato, tra gli altri, come il ricorso ritenuto congruo dai giudici di merito fosse inferiore all'importo che sarebbe spettato applicando le tabelle di Milano vigenti alla data di emissione delle sentenze di primo e secondo grado. La valutazione equitativa del danno non patrimoniale, tra esigenze di uniformità e di personalizzazione. La Terza Sezione coglie l'occasione per operare un riassunto sul tema della liquidazione del danno non patrimoniale. Viene così ricordato, anzitutto, come il danno non patrimoniale, per sua ontologica natura e diversamente dal danno patrimoniale, imponga una valutazione equitativa diretta a determinare la compensazione economica socialmente adeguata del pregiudizio”. Peraltro tale richiamo all'equità vale solo ed esclusivamente per la quantificazione del danno, e non già per l'individuazione di quest'ultimo. Ancora, viene ricordata l'esigenza di contemperare, nell'ambito della valutazione equitativa, da un lato l'esigenza di uniformità delle valutazioni e dall'altro di personalizzazione del danno, che deve essere valutato ogni volta singolarmente nei suoi aspetti peculiari. Il risarcimento del danno non patrimoniale deve, inoltre, essere integrale”, quindi da un lato non liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno” e dall'altro tenendo conto tutti gli aspetti in cui può suddividersi il danno non patrimoniale. Ciò a cui deve tendere il giudice di merito è una valutazione che partendo da una uniformità pecuniaria di base risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità”. Equità, intesa come adeguatezza e proporzione. In poche parole, la valutazione del giudice deve essere equa”, laddove con tale termine la giurisprudenza della Cassazione ha sempre inteso richiamare i concetti di adeguatezza e proporzione”, da intendersi sempre in considerazione delle circostanze concrete del caso specifico. Quale applicazione concreta di tali principi, viene ricordato, si è addivenuto ad utilizzare le tabelle di liquidazione, quelle normativamente previste ove disponibili, ovvero quelle elaborate dalla prassi. Tra queste ultime ancora una volta viene ribadito il ruolo determinante delle Tabelle di Milano, che hanno assunto una vocazione nazionale tale da far ritenere alla Corte di legittimità che debbano essere utilizzate su tutto il territorio nazionale se non direttamente ai fini della liquidazione quantomeno e necessariamente quale criterio di riscontro e verifica” della quantificazione diversamente ottenuta. Viene anzi ribadito come debba dichiararsi non congrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire”. Trattandosi di debito di valore, nella liquidazione debbono essere utilizzate le Tabelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza, e ciò anche da parte del giudice d'appello. Nel caso di specie, essendosi discostata la Corte Territoriale dall'applicazione di questi principi, non avendo adeguatamente motivato la liquidazione in misura inferiore a quanto previsto dalle tabelle e avendo applicato delle Tabelle non aggiornate, la Terza Sezione ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte d'Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 ottobre 2015 – 4 febbraio 2016, numero 2167 Presidente Petti – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 31/8/2011 la Corte d'Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dalla sig. G.A. in relazione alla pronunzia Trib. Brescia numero 1391/08 di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Allianz s.p.a. già R.A.S. s.p.a. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il OMISSIS nel Comune di OMISSIS tra l'autovettura VW Polo tg da lei condotta e l'autocarro condotto dal sig. P.E. , che aveva improvvisamente invaso la corsia di marcia della prima. Rigetto dal giudice di prime cure motivato in ragione della circostanza che, incontestata l'esclusiva responsabilità del P. nella causazione del sinistro, la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali risultava soddisfatta da quella alla predetta G. già liquidata dalla compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. per conto di R.A.S. s.p.a. . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la G. propone ora ricorso per cassazione affidato a 5 motivi. Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a., che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione Con il 1 e il 2 motivo la ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente” motivazione e difetto” di motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 co. numero 5, c.p.c Con il 3 motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione” dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. numero 3, c.p.c Con il 4 motivo denunzia errata considerazione della liquidazione dei danni operata dal Tribunale di Brescia e confermata dalla Corte d'Appello di Brescia quale valutazione equitativa del danno. Difetto di motivazione della sentenza ex art. 360 numero 5 c.p.c.”. Con il 5 motivo denunzia utilizzo errato delle tabelle”, in riferimento all'art. 360, 1 co. numero 3, c.p.c Si duole che la liquidazione non sia stata comprensiva di interessi e rivalutazione. Lamenta che la liquidazione del danno sia avvenuta sulla base delle Tabelle di Milano non aggiornate alla data di emissione della sentenza. Vanno anzitutto esaminati, in quanto logicamente prioritari, il 4 e il 5 motivo. Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa v. Cass., Sez. Unumero , 11/11/2008, numero 26972, cit. Cass., 31/5/2003, numero 8828. E già Cass., 5/4/1963, numero 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, numero 5063 Cass., 1/4/1980, numero 2112 Cass., 11/7/1977, numero 3106 . Valutazione equitativa che è diretta a determinare la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che l'ambiente sociale accetta come compensazione equa” in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, numero 12408 . Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, numero 15478. E già Cass., 19/6/1962, numero 1536 e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà v. Cass., 24/5/2010, numero 12613. E già Cass., 6/10/1972, numero 2904 di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'individuazione del danno non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c. v. Cass., 11/5/2010, numero 11368 Cass., 6/5/2010, numero 10957 Cass., 10/12/2009, numero 25820 e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, numero 23425 , la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione. Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto cfr. Cass., 31/5/2003, numero 8828 . Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno v. Cass., 12/5/2006, numero 11039 Cass., 11/1/2007, numero 392 Cass., 11/1/2007, numero 394 , ma deve essere congrue Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento v. Cass., 30/6/2011, numero 14402 Cass., Sez. Unumero , 11/11/2008, numero 26972 Cass., 29/3/2007, numero 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro integrale v. peraltro Cass., 17/4/2013, numero 9231 . Alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale, attesa la diversità ontologica degli aspetti o voci di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale è necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro v., da ultimo, Cass., 23/4/2013, numero 9770 Cass., 17/4/2013, numero 9231 Cass., 7/6/2011, numero 12273 Cass., 9/5/2011, numero 10108 . Essendo il ristoro del danno non patrimoniale imprescindibilmente rimesso alla relativa valutazione equitativa, con particolare riferimento alla liquidazione del danno alla salute si è in giurisprudenza costantemente affermata la necessità per il giudice di fare luogo ad una valutazione che, movendo da una uniformità pecuniaria di base , la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto cfr. in particolare Cass., 7/6/2011, numero 12408 Cass., Sez. Unumero , 11/11/2008, numero 26972. E già Corte Cost., 14/7/1986, numero 184 . È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro v. Cass., 13/5/2011, numero 10527 Cass., Sez. Unumero , 11/11/2008, numero 26972 . In tale stregua è allora esclusa la possibilità di applicarsi in modo puro parametri rigidamente fissati in astratto, giacché non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale cfr. Cass., 23/1/2014, numero 1361 . Del pari inidonea è una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio cfr. Cass., 23/1/2014, numero 1361 . Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un'adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione v. Cass., 7/6/2011, numero 12408 . Fondamentale è che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato v., da ultimo, Cass., 30/5/2014, numero 12265 Cass., 19/2/2013, numero 4047 Cass., 6/5/2009, numero 10401 , al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità. I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno v. Cass., 16/2/2012, numero 2228 Cass., Sez. Unumero , 11/11/2008, numero 26972 Cass., 29/3/2007, numero 7740 Cass., 12/6/2006, numero 13546 , al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale v. Cass., 13/5/2011, numero 10528 Cass., 28/11/2008, numero 28423 Cass., 29/3/2007, numero 7740 Cass., 12/7/2006, numero 15760 . In tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, l'equità si è da questa Corte intesa nel significato di adeguatezza” e di proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle disparità di trattamento” e delle ingiustizie” così Cass., 7/6/2011, numero 12408 . I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata v. Cass., 7/6/2011, numero 12408 , in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie v. Cass., 13/5/2011, numero 10527 Cass., 6/4/2011, numero 7844 , in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile v. Cass., 13/5/2011, numero 10527 Cass., 6/4/2011, numero 7844 . Ne consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso v. Cass., 31/8/2011, numero 17879 , e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità. Com'è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere quella costituita dal sistema delle tabelle v. Cass., 7/6/2011, numero 12408 Cass., Sez. Unumero , 11/11/2008, numero 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, numero 10527 . Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. v. Cass., 19/5/1999, numero 4852 . Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento. In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. numero 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti. Già anteriormente era stato previsto con D.M. 3 luglio 2003, e a far data dall'11 settembre 2003 un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente fino a 9 punti . In assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali per l'affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. notorio locale v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, numero 13431 , la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” v. Cass., Sez. Unumero , 11 novembre 2008, numero 26972 . Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una vocazione nazionale , in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare o quantomeno ridurre - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2 co., Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità dal 10% al 100% conseguenti alla circolazione v. Cass., 7/6/2011, numero 12408 Cass., 30/6/2011, numero 14402 . Essendo l'equità il contrario dell'arbitrio, la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità solamente laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa darsi una giustificazione razionale a posteriori” v. Cass., 7/6/2011, numero 12408 . Poiché la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale è inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l'attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2010, numero 12918 Cass., 26/1/2010, numero 1529 . La Corte Suprema di Cassazione è peraltro recentemente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento. Si è in particolare precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire v. Cass., 20/5/2015, numero 10263 Cass., 18/11/2014, numero 24473 Cass., 30/6/2011, numero 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, numero 20895 . Si è altresì escluso di potersi fare luogo ad una liquidazione del danno morale affidata a meccanismi semplificativi di tipo automatico, ritenendosi in particolare errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico v. Cass., 26/6/2013, numero 16041 Cass., 13/12/2012, numero 22909 Cass., 12/9/2011, numero 18641 Cass., 19/1/2010, numero 702 , in quanto inidonei a rendere evidente e controllabile l'iter logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla relativa quantificazione, né consente di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, al fine di potersi essa considerare congrua e adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana v. Cass., 16/2/2012, numero 2228 Cass., 13/12/2012, numero 22909 . Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione v. Cass., 27/11/2015, numero 24210 Cass., 5/5/2015, numero 19211 Cass., 23/1/2014, numero 1361 Cass., 17/4/2013, numero 9231 Cass. 11/5/2012, numero 7272 , sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice anche d'appello ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia cfr. Cass., 29/9/2015, numero 19211 Cass., 6/3/2014, numero 5254 . Orbene la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Atteso che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale sono state nella specie dai giudici di merito poste a base di calcolo le Tabelle di Milano, va posto in rilievo come dalle medesime essi si sono poi discostati limitandosi ad affermare che i criteri di liquidazione del danno biologico sono equitativamente determinati dal giudice. Le tabelle redatte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano che hanno subito una variazione a partire dal 2009 per effetto delle sentenze della Corte di cassazione dell'11 novembre 2008, stante l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, costituiscono solo una griglia di riferimento per il giudice che le deve applicare. La valutazione equitativa se sorretta da congrua motivazione può discostarsene, per rendere congruo il risarcimento e poiché nella fattispecie si è tenuto conto dei parametri dell'età e della gravità della lesione alla integrità psico-fisica dell'attrice si ritiene congrua la valutazione del danno biologico così come quantificata dal giudice di primo grado”. Ancora, nella parte in cui ha argomentato il rigetto della doglianza mossa alla sentenza del giudice di prime cure dall'allora appellante ed odierna ricorrente, per avere il medesimo liquidato il danno morale nell'importo di Euro 1.511,33 1/3 del danno biologico , anziché nella misura di metà del danno biologico, come previsto dalle tabelle modificate . in considerazione del fatto che le conseguenze delle lesioni sono state particolarmente gravi e le provocano malesseri continui, quali emicranie e dolori alla spalla”, limitandosi ad affermare che al riguardo valgono le identiche considerazioni esposte a proposito del danno biologico”. A tale stregua, pur premettendo che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale dalle Tabelle di Milano il giudice può discostarsi laddove essa risulti sorretta da congrua motivazione”, contraddittoriamente la corte di merito non ha poi dato invero adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, omettendo in particolare qualsivoglia indicazione in ordine al parametro standard adottato, a come sia stato individuato e quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo, all'incidenza al riguardo assegnata alla considerazione dei soli parametri dell'età e della gravità della lesione alla integrità psico-fisica dell'attrice”, e in particolare al coefficiente di abbattimento in funzione dell'età e all'adottato criterio di variazione del risarcimento in funzione della gravità del danno cfr. Cass., 13/8/2015, numero 16788 , nonché alle ragioni della mancata considerazione di altri parametri ai fini del discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di Milano. Un tanto al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che si rivelasse come sostanzialmente arbitraria, non potendo al riguardo invero valorizzarsi le suindicate del tutto generiche ed apodittiche indicazioni. A fortiori in considerazione della circostanza che siffatto discostamento in diminuzione risulta operato con riferimento al dato esibito, come detto, da Tabelle diverse da quelle efficaci al momento dell'emissione dell'impugnata sentenza, essendosi al riguardo la corte di merito limitata ad affermare che il Tribunale ha liquidato il danno già rivalutandolo alla data della sentenza e non applicando, correttamente, gli interessi, avendo la convenuta già saldato il debito prima del deposito della sentenza”, senza spiegare invero come sia stata dal giudice di prime cure determinata l'attualizzazione della somma a tale titolo liquidata, e le ragioni della ravvisata correttezza di tale quantificazione, poi confermata nell'impugnata sentenza. Della medesima, assorbiti gli altri motivi e ogni ulteriore e diversa questione, va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il 4 e il 5 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione.