Non sempre si applica il codice delle assicurazioni per il risarcimento da sinistro stradale

Dopo l’entrata in vigore del codice delle assicurazioni, cioè dopo l’1 gennaio 2006 – il danneggiato, nel proporre domanda di risarcimento danni nei confronti della compagnia assicuratrice, non è tenuto a reiterare con le nuove modalità stabilite dagli artt. 145 e 148 del suddetto codice, la stragiudiziale richiesta scritta di risarcimento, qualora a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore della previgente ed abrogata la quale esigeva una richiesta di risarcimento senza imporle lo specifico contenuto di cui ai primi due commi dell’art. 148 del codice delle assicurazioni.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1664 depositata il 29 gennaio 2016. Il fatto. Secondo il giudice di pace territorialmente competente, la domanda di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, derivanti da un sinistro stradale avvenuto in data 8 maggio 2005 proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile civile e dell’assicurazione chiamata in garanzia andava respinta in quanto l’attore non avrebbe dato la prova dell’entità dei danni patiti. L’attore, pertanto, proponeva appello per la riforma della sentenza di primo grado mentre l’assicurazione, dal canto suo, proponeva appello incidentale che veniva accolto con dichiarazione di improponibilità della domanda proposta dal danneggiato, domanda ritenuta incompleta e non conforme a quanto statuito dagli artt. 145 e 148 del d.lgs. n. 209/2000. L’attore proponeva pertanto, ricorso per cassazione sulla base dell’unico motivo riguardante l’improcedibilità della domanda per presunta violazione degli artt. 145 e 148 cit RCA e codice delle assicurazioni. Nella caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla compagnia assicuratrice, non sia applicabile, ratione temporis , il combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005. Ciò in quanto, il sinistro per il cui risarcimento è stata proposta domanda giudiziale 8 maggio 2005 nonchè la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della compagnia avvenuta con due raccomandate rispettivamente del 12 luglio 2005 e dell’8 settembre 2005 sono avvenuti tutti anteriormente rispetto all’entrata in vigore del d. lgs. n. 209/2005 1 gennaio 2006 . Gli Ermellini poi proseguono osservando che, a prescindere dal fatto che anche il dettato dell’abrogata legge era, in correlazione ad una evidente ratio di deflazione delle soluzioni giurisdizionali, finalizzato a garantire all’assicuratore uno spatium deliberandi se non sussistente integrante una causa di improponibilità della domanda, la già compiuta realizzazione, quando è entrato in vigore il codice delle assicurazioni, di tutti gli elementi necessari alla integrazione del presupposto processuale de quo presupposto che consiste in una - strumentale, ma al tempo stesso autonoma, e quindi idonea a divenire di per sé conclusa - fase preprocedimentale, sulla quale proprio per tale autonomia e per la conseguente già intervenuta consumazione, l’applicazione del codice delle assicurazioni non può essere consentita. Il limite, infatti, al principio dell’immediata applicabilità delle norme processuali, è il già maturato compimento degli atti, sui quali pertanto, la sopravvenuta norma processuale non può incidere e ne è parimenti limite la sussistenza di una fattispecie a formazione progressiva, la cui progressione già parzialmente effettuata non può essere scardinata da uno ius superveniens , non solo per l’intrinseca correlazione dei segmenti della sequenza che comporterebbe un’ulteriore, seppur parziale, incidenza retroattiva, ma altresì, in considerazione di quella sorta di affidamento nei confronti del legislatore con cui una siffatta incidenza verrebbe a configgere e che trova invece un’intrinseca protezione nei principi fondamentali del processo. Concludendo. I Giudici concludono osservando che la correttezza dell’adempimento, che è sì condizione di procedibilità della domanda, ma che si colloca al di fuori del giudizio vero e proprio, va apprezzata con riguardo alle disposizioni vigenti nel momento in cui esso è stato posto in essere. E ciò, altresì considerando, sul piano sostanziale, che la richiesta conformata nel vigore dell’abrogata normativa rimane comunque idonea a porre la compagnia di assicurazione in condizioni di formulare un’offerta, ovvero di motivare il proprio diniego alla definizione stragiudiziale della vertenza. Al contrario, esigere dal danneggiato che al 1 gennaio 2006 non abbia ancora agito in giudizio di ripercorrere l’iter preprocessuale per adeguarsi allo ius novum di cui agli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni significherebbe ostacolare il suo diritto alla tutela giurisdizionale e discriminarlo nei confronti di chi a quella data abbia fatto a tempo ad esercitarlo.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 20 novembre – 29 gennaio 2016, numero 1664 Presidente Amendola – Relatore Graziosi Svolgimento del processo 1. Con sentenza numero 414/2008 il giudice di pace di Fermo respingeva domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati da un sinistro stradale dell' OMISSIS proposta da M.D.Q. nei confronti di V.L. e RAS Assicurazioni S.P.A. in quanto l'attore non avrebbe provato l'entità dei danni. Avendo il M. proposto appello contro tale sentenza e avendo RAS Assicurazioni proposto appello incidentale, il Tribunale di Fermo, con sentenza del 25 giugno 2012, accoglieva l'appello incidentale dichiarando, in riforma della impugnata sentenza, improponibile la domanda del M. per stragiudiziale richiesta risarcitoria all'assicurazione incompleta ex articoli 145 e 148 d.lgs. 209/2005. 2. Ha presentato ricorso il M. , sulla base di un unico motivo sulla improponibilità della domanda per presunta violazione degli articoli 145 e 148 d.lgs. 209/2005, all'esito della cui illustrazione proponeva due quesiti in primo luogo, se, in mancanza di richiesta di integrazione della documentazione, il rigetto della richiesta ex articolo 148, primo comma, da parte dell'assicurazione costituisce atto formale di conclusione del procedimento cui il combinato disposto degli articoli 145 e 148 subordina la proponibilità della domanda giudiziale in secondo luogo, se la mancata richiesta di integrazione della documentazione in forza del quinto comma dell'articolo 148 impedisce l'interruzione del termine di cui alla suddetta norma, così da far pervenire al suo compimento e a rendere proponibile la domanda giudiziale. Resiste con controricorso Allianz S.p.A. già RAS S.p.A. , adducendo che a seguito della sentenza numero 111/2012 della Corte Costituzionale deve ritenersi superata la giurisprudenza di legittimità sviluppatasi sull'abrogato articolo 22 l. 990/1969 per cui ai fini della proponibilità della domanda giudiziale sarebbe sufficiente solo la stragiudiziale richiesta di risarcimento dei danni alla compagnia assicuratrice. Motivi della decisione 3. Il ricorso deve essere accolto. Deve rilevarsi d'ufficio - e ciò assorbe ogni considerazione in ordine alle argomentazioni tramite le quali il ricorrente ha sostenuto il suo unico motivo, rendendo altresì non pertinenti i due quesiti con cui Io ha concluso - che gli articoli 145 e 148 d.lgs. 209/2005 in forza dei quali il giudice d'appello è pervenuto a dichiarare l'improponibilità della domanda del M. non sono invece applicabili, ratione temporis , nel caso in esame. Invero, il sinistro per il cui risarcimento è stata proposta la domanda giudiziale, come emerge dall'adeguata premessa in fatto che offre il ricorso, è avvenuto in data 8 maggio 2005 e la richiesta di risarcimento all'assicurazione è stata effettuata dal M. con due raccomandate, del 12 luglio 2005 e dell'8 settembre 2005, laddove il d.lgs. 209/2005 è entrato in vigore successivamente, cioè in data 1 gennaio 2006. Come già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, chi propone la domanda risarcitoria nei confronti dell'assicurazione dopo l'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni - cioè, appunto, dopo il 1 gennaio 2006 - non è tenuto a reiterare con le nuove modalità stabilite dagli articoli 145 e 148 del suddetto codice la stragiudiziale richiesta scritta di risarcimento, qualora a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore della abrogata l. 24 novembre 1969 numero 990 e con le modalità di cui all'articolo 22 di tale legge Cass. sez. 3, 21 aprile 2011 numero 9140 , la quale esige la richiesta all'assicurazione di risarcimento con raccomandata con avviso di ricevimento senza imporle lo specifico contenuto di cui ai primi due commi dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni. A prescindere dal fatto che anche il dettato dell'articolo 22 della abrogata legge era come nella nuova disciplina, allo scopo peraltro evidentemente più efficace, non solo per l'aumento del termine da sessanta a novanta giorni per il danno alla persona, ma altresì proprio per l'imposizione di specificità del contenuto della richiesta , in correlazione a una evidente ratio di deflazione delle soluzioni giurisdizionali, finalizzato a garantire all'assicuratore uno spatium deliberandi , se non sussistente integrante una causa di improponibilità della domanda, non si può non condividere con il precedente arresto che costituisce fatto dirimente la già compiuta realizzazione, quando è entrato in vigore del Codice delle assicurazioni, di tutti gli elementi necessari alla integrazione del presupposto processuale de quo presupposto che, d'altronde, consiste in una - strumentale ma al tempo stesso autonoma, e quindi idonea a divenire di per sé conclusa - fase preprocedimentale, sulla quale, proprio per tale autonomia e per la conseguente già intervenuta consumazione, l'applicazione del codice delle assicurazioni sarebbe retroattiva, id est non consentita. Limite, infatti, al principio dell'immediata applicabilità delle norme processuali - come ancora rileva in motivazione l'arresto sopra citato - è il già maturato compimento degli atti, sui quali pertanto la sopravvenuta norma processuale non può incidere e ne è parimenti limite la sussistenza di una fattispecie a formazione progressiva, la cui progressione già parzialmente effettuata non può essere scardinata da uno jus superveniens , non solo per l'intrinseca correlazione dei segmenti della sequenza che comporterebbe un'ulteriore, seppur parziale, incidenza retroattiva, ma altresì in considerazione di quella sorta di affidamento nei confronti del legislatore con cui una siffatta incidenza verrebbe a confliggere e che trova invece un'intrinseca protezione nei principi fondamentali del processo sempre in motivazione Cass. sez. 3, 21 aprile 2011 numero 9140 rimarca infatti come, in caso di sequenze di atti, deve di volta in volta la praticabilità delle soluzioni ipotizzate confrontarsi con i principi, costituzionalmente presidiati, di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa, di eguaglianza e di ragionevole durata del processo artt. 3, 24, 111 Cost. . Proprio per questo, in ultima analisi - comprimendosi altrimenti, in primis , il diritto di azione del danneggiato -, come osserva ancora l'arresto citato la correttezza dell'adempimento, che è sì condizione di proponibilità della domanda, ma che si colloca fuori del giudizio vero e proprio, va apprezzata con riguardo alle disposizioni vigenti nel momento in cui esso è stato posto in essere e ciò altresì considerando, sul piano sostanziale, che la richiesta conformata ex articolo 22 l. 990/1969 rimane comunque idonea a porre la compagnia di assicurazione in condizioni di formulare un'offerta, ovvero di motivare il proprio diniego alla definizione stragiudiziale della vertenza. Al contrario, esigere dal danneggiato che al 1 gennaio 2006 non abbia ancora agito in giudizio di ripercorrere l'iter preprocessuale per adeguarsi allo jus novum di cui agli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni significherebbe ostacolare il suo diritto alla tutela giurisdizionale e discriminarlo nei confronti di chi a quella data abbia fatto a tempo ad esercitarlo. In conclusione, assorbito ogni ulteriore profilo, la sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Fermo in diversa composizione monocratica. P.Q.M. Accogliendo il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo, in diversa composizione.