È necessaria l'espressa richiesta degli interessi legali sulle somme rivalutate?

In tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata ai valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta.

Così ha ribadito la Terza Sezione della Cassazione Civile nella sentenza n. 25615 depositata il 21 dicembre 2015. Il caso. Una trasportata su una moto, dopo essere stata sbalzata a terra e mentre giaceva a terra veniva investita da un'auto che seguiva. Nel conseguente giudizio instaurato per il risarcimento del danno, il Tribunale suddivideva la colpa tra il motociclista e l'auto, attribuendone il 75% al motociclista e il restante 25 al conducente dell'auto. Nel successivo giudizio d'appello, veniva modificata la statuizione sulla responsabilità, che veniva attribuita in via esclusiva al motociclista. La Corte d'appello, inoltre, riformava anche la liquidazione del danno non patrimoniale, in considerazione della mancata adeguata personalizzazione operata dal primo giudice, portandolo da € 549.559 a € 750.000. A seguito del ricorso per cassazione si è quindi giunti davanti alla Terza Sezione della Cassazione. Non occorre l'espressa domanda degli interessi legali sulle somme rivalutate. Dopo aver velocemente eliminato dal tavolo due motivi di ricorso relativi rispettivamente alla personalizzazione del danno in questo caso la Terza Sezione ha ritenuto che in realtà la doglianza si risolvesse in una generica richiesta di una liquidazione maggiore e all'applicazione delle tabelle di Milano varate nel tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza e questa volta gli Ermellini hanno ricordato come le tabelle rappresentino un mero parametro di riferimento a cui rapportare la liquidazione equitativa del danno , la Cassazione si sofferma sul motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento da parte della Corte d'Appello degli interessi sulla somma derivante dalla differenza tra quanto corrisposto a seguito della sentenza di primo grado e quanto poi riconosciuto dalla corte d'Appello. La compagnia assicurativa, nel proprio controricorso, ha sostenuto la tesi per cui tali interessi non erano stati richiesti nel giudizio d'appello, e pertanto il giudice non li aveva liquidati per tale motivo. La sentenza d'appello viene riformulata sul punto, e la Terza Sezione, nel ribadire la giurisprudenza della Corte Cass. 10193/10 , ricorda come nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso . Per questo motivo costituisce un principio consolidato il fatto che non sia necessaria la richiesta espressa degli interessi legali sulle somme rivalutate, dovendo tale domanda ritenersi ricompresa nella domanda di integrale risarcimento del danno. Allo stesso modo, e per lo stesso principio, se la domanda relativa agli interessi viene proposta per la prima volta in appello, non può essere considerata una domanda nuova.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre – 21 dicembre 2015, n. 25615 Presidente Berruti – Relatore Spirito Svolgimento del processo La vicenda processuale tratta dei danni subiti in un incidente stradale dalla S. , quale trasportata sulla motocicletta condotta dal B. e di proprietà di quest'ultimo ed assicurata presso la Cattolica Ass.ni. La stessa, sbalzata al suolo e mentre giaceva riversa sul manto stradale, fu investita da F.L. , che conduceva una vettura di proprietà di F.E. ed assicurata dalla Sara Ass.ni spa. Il Tribunale di Monza ha attribuito la responsabilità dell'evento per il 25% alla F. la Corte di Milano, invece, ha escluso la responsabilità di quest'ultima e, per altro verso, ha nuovamente personalizzato al massimo il danno, portando il risarcimento di quello non patrimoniale da Euro 549.559,00 come liquidato dal primo giudice ad Euro 750.000,00. Propongono ricorso per cassazione i S. e la B. attraverso sei motivi. Rispondono con controricorso la Sara Ass.ni e la Società Cattolica di Ass.ne Coop. a r.l., la quale ultima propone anche ricorso incidentale svolto in un solo motivo. Le parti hanno depositato memorie per l'udienza. Motivi della decisione RICORSO PRINCIPALE S. - B. . Il primo motivo - sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo - lamenta che la sentenza, pur riconoscendo una ulteriore personalizzazione del danno determinato in Euro 750.000,00 , non abbia adeguatamente motivato in ordine ad essa, e che comunque la suddetta personalizzazione non è sufficientemente congrua . Il motivo è infondato. La sentenza impugnata pag. 3 , nell'accogliere la specifica doglianza della vittima, ha svolto un attento esame della questione, dando atto che il primo giudice non aveva proceduto ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale e, procedendo ad una nuova e massima, ha tenuto conto degli aspetti fisico, estetico, alla vita di relazione, all'ambito lavorativo e soprattutto dell'impossibilità per la S. di reinserirsi nel mondo del lavoro se non con mansioni elementari in ambiente protetto e per poche ore al giorno. In conclusione, dunque, l'attuale doglianza dei ricorrenti si risolve nella generica richiesta inammissibile in questa sede di una ancor maggiore liquidazione. Il secondo motivo censura la sentenza - sotto il medesimo profilo del precedente - per aver affermato che le nuove tabelle milanesi subentrate nell'aprile 2009 non erano state ancora varate quando è stata resa la prima sentenza. Osservano i ricorrenti che nel marzo del 2009 era stata data la sola lettura del dispositivo, mentre la sentenza è stata depositata nel giugno 2009, ossia nel vigore delle nuove tabelle. Il motivo è infondato, siccome il giudice d'appello ha anche correttamente affermato che quelle tabelle rappresentano un mero parametro di riferimento a cui rapportare in via equitativa la liquidazione del danno. Il terzo motivo lamenta - sotto il profilo della violazione di legge e dell'omesso esame del fatto decisivo - che il giudice, nel determinare la somma complessiva pari ad Euro 750.000,00 in termini monetari attuali, per quanto riguarda il danno da invalidità permanente, non abbia riconosciuto gli interessi sulla somma derivante dalla differenza tra quanto già corrisposto e quanto riconosciuto dalla Corte d'appello. La controricorrente compagnia non nega il diritto dei ricorrenti, ma sostiene che nel loro atto di appello tali interessi non erano stati richiesti e non avrebbero potuto essere liquidati dalla Corte d'appello controricorso della Società Cattolica alla pag. 7 . Il motivo è fondato, in ragione del consolidato principio secondo cui in tema di risarcimento del danno, dovendo la liquidazione essere effettuata in valori monetari attuali, non è necessaria l'espressa richiesta da parte dell'interessato degli interessi legali sulle somme rivalutate, la quale deve ritenersi compresa nella domanda di integrale risarcimento inizialmente proposta e se avanzata per la prima volta in appello non comporta una violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito tra le varie, cfr. Cass. 10193/10 . La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione a questo motivo accolto, con decisione nel merito. Il quarto motivo tratta del danno patrimoniale sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo e censura il punto in cui la sentenza ha escluso il danno futuro per non avere provato la ricorrente che con grande probabilità il suo reddito sarebbe notevolmente migliorato. Sostengono, invece, i ricorrenti che il giudice, attraverso una valuta-zione probabilistica, anche alla luce del contesto familiare in cui la vittima è vissuta, avrebbe dovuto fare riferimento allo stipendio medio percepito da un operaio del settore commercio. Il motivo è infondato. La sentenza da atto, per un verso, che il giudizio probabilistico era stato già esercitato dal tribunale attraverso la stima delle progressioni di qualifica che nel tempo la vittima avrebbe potuto verosimilmente conseguire liquidando il danno patrimoniale in Euro 320.000,00 e che, d'altro verso, gli attuali ricorrenti non hanno provato che con grande probabilità il suo reddito sarebbe notevolmente migliorato. In tal ordine di idee, la parte chiede l'esercizio di un'operazione presuntiva relativamente alla quale non ha fornito alcuna base di fatto. Il quinto motivo tratta della liquidazione del danno parentale ai familiari il giudice ha riconosciuto Euro 90.000,00 a ciascuno dei genitori ed Euro 50.000,00 alla sorella . Il giudice ha dichiarato inammissibile il relativo motivo d'appello per difetto di specificità e perché gli appellanti non hanno offerto alla Corte elementi per operare una difforme valutazione . Il motivo è inammissibile. I ricorrenti non solo non contestano la dichiarazione di inammissibilità del motivo d'appello resa da quel giudice, per quanto anche in quest'occasione si limitano ad invocare generici principi giurisprudenziali, finendo per affermare in via tautologica la scarsità della liquidazione. Il sesto motivo tratta, sotto il profilo dell'omesso esame, del danno patrimoniale subito dal padre della vittima per non essersi potuto più dedicare, dopo l'incidente subito dalla figlia, alla sua seconda attività di musicista amatoriale. Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso la sentenza impugnata ha rilevato il difetto di specificità della censura rispetto alle ragioni per le quali il primo giudice non aveva riconosciuto il danno in questione. Nessuna contestazione è mossa sul punto dai ricorrenti, i quali si limitano in proposito ad invocare nuovamente e genericamente la stessa pretesa. RICORSO INCIDENTALE DELLA CATTOLICA ASS.NI. Il ricorso della compagnia è svolto in un unico motivo che censura per violazione di legge e vizio della motivazione la sentenza nel punto in cui ha assolto da responsabilità la F. alla quale il primo giudice aveva attribuito il 25% . Il motivo è inammissibile, siccome ripropone una serie di questioni di fatto tutte già affrontate dal giudice d'appello cfr. la sentenza alle pagg. 2 e 3 e risolte con motivazione congrua e logica, che, in questa sede, non è neppure necessario ripetere. Il complessivo esito della vicenda processuale consiglia l'intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la Società Cattolica di Ass.ne al pagamento in favore della controparte, fino al saldo effettivo, degli interessi sulla somma corrisposta come ulteriore acconto in base alla sentenza d'appello, detratto quanto già riconosciuto dalla sentenza di primo grado. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.