Manto stradale scivoloso: il Comune non è responsabile se prova il caso fortuito

L’obbligo di custodia opera anche per la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai beni demaniali la responsabilità di quest’ultima, in caso di evento dannoso verso terzi, è esclusa ove il fatto sia stato cagionato da cause estemporanee non conoscibili né immediatamente neutralizzabili, neppure con una diligente attività di manutenzione.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23090/2015, depositata l’11 novembre. Il caso. Un uomo conveniva in giudizio il Comune di Pantelleria, avanti al Giudice di Pace, per chiedere il risarcimento dei danni derivatigli da un sinistro stradale, in cui era stato coinvolto un veicolo di sua proprietà. In particolare, parte attrice rilevava come l’evento fosse da ricondurre ad una macchia d’olio presente sul manto stradale. Il Giudice di Pace respingeva la domanda ed il Tribunale di Marsala, adito con ricorso dal soccombente, confermava il rigetto. L’attore ricorreva, quindi, per cassazione, lamentando la violazione ed erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. danno cagionato da cosa in custodia . L’obbligo di custodia opera anche per la Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali. La Suprema Corte ha precisato che nelle ipotesi di responsabilità da custodia spetta al danneggiato dimostrare il nesso eziologico tra il danno e la res custodita. Gli Ermellini hanno confermato che la responsabilità del custode può essere esclusa soltanto ove l’evento sia stato determinato da caso fortuito, la cui prova spetta al custode stesso. La Corte di legittimità ha ribadito il proprio costante orientamento per cui l’obbligo di custodia opera anche per la Pubblica Amministrazione, con riferimento ai beni demaniali. L’Amministrazione, ha precisato la Suprema Corte, è liberata dalla responsabilità di cui sopra qualora dimostri che l’evento è stato cagionato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode . Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 13 ottobre – 11 novembre 2015, n. 23090 Presidente Finocchiaro – Relatore Cirillo Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. A.F. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Pantelleria, il Comune di Pantelleria, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale che aveva interessato un veicolo di sua proprietà, condotto nell'occasione da Luca F., a causa della presenza di una macchia d'olio sul manto stradale. Il Giudice di pace rigettò la domanda. 2. Proposto appello dall'attore soccombente, il Tribunale di Marsala, con sentenza del 23 aprile 2013, ha respinto l'appello, con compensazione delle spese. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre A.F. con atto affidato ad un solo articolato motivo. Il Comune di Pantelleria non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli arti 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., in quanto appare fondato. 5. II motivo di ricorso lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3 , n. 4 e n. 5 , cod. proc. civ., violazione degli artt. 2043, 2051, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 40 e 41 cod. pen., nonché nullità della sentenza ed omesso esame di fatti decisivi del giudizio. Osserva il ricorrente che il Tribunale, pur dando per dimostrato che l'incidente stradale era stato determinato dalla presenza di acqua dovuta alla pioggia e di sostanza oleosa sul manto stradale, non ne avrebbe tratto le corrette conseguenze, facendo applicazione della regola di cui all'art. 2051 cod. civ. tanto più che la sentenza non avrebbe considerato la situazione della strada nel momento precedente il sinistro, ma solo in quello successivo. 5.1. Tale doglianza appare fondata. Ed invero il Tribunale, pur muovendo da considerazioni giuridiche esatte e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, non ne ha poi fatto corretta applicazione, pervenendo ad affermazioni che sono in contrasto con le premesse e che, comunque, non consentono di comprendere l'iter logico della motivazione. La sentenza in esame ha rilevato, correttamente, che nella responsabilità per custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., invocata nella fattispecie, il danneggiato è tenuto a dimostrare il nesso eziologico tra il danno e la res custodita, mentre il Comune era, nella specie, gravato della dimostrazione del caso fortuito. Ha poi aggiunto, altrettanto correttamente, che la responsabilità del custode viene meno allorquando l'evento è stato causato da circostanze non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero quando il fattore di pericolo ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode . Tanto premesso, però, ha ritenuto che fosse stata raggiunta la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ. sulla base di due considerazioni 1 che il tempo decorso tra l'ora dell'incidente le 22,15 e l'intervento dei Vigili del fuoco durato dalle ore 22,41 alle ore 23,43 fosse stato piuttosto breve 2 che l'ulteriore sinistro avvenuto nei medesimi luoghi di cui null'altro si dice si colloca in epoca immediatamente successiva ai fatti di causa . In questo modo, però, risulta evidentemente travisata la giurisprudenza di questa Corte la quale, riconducendo l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ. nei limiti della ragionevolezza del suo esercizio, ha affermato che esso opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode sentenza 12 marzo 2013, n. 6101, emessa in una fattispecie analoga alla presente sulla presenza di macchia d'olio sul manto stradale v. pure la sentenza 12 luglio 2006, n. 15779 . Il Tribunale, invece, ha confuso l'accertamento della situazione della strada prima dell'incidente con la prontezza dell'intervento dei Vigili del fuoco dopo l'incidente mentre la ragionevole esigibilità dell'intervento riparatore doveva essere valutata consideR. le cause della presenza della macchia d'olio, il tempo in cui questa è rimasta sul manto stradale senza essere rimossa, la presenza di eventuali segnalazioni dell'inconveniente et similia. Tutti elementi che mancano nella motivazione della sentenza in esame, che finisce col porsi in contrasto con la corretta interpretazione dei principi di cui all'art. 2051 cod. civ. in tema di obbligo di custodia. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere accolto . Motivi della decisione 1. Il ricorrente ha depositato una memoria tardiva alla trascritta relazione, dichiaR. di condividerla integralmente. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata. Il giudizio è rinviato al Tribunale di Marsala, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà attenendosi alle indicazioni della presente decisione e valutando se, in effetti, un diverso comportamento da parte della pubblica amministrazione potesse essere in concreto esigibile alla luce degli obblighi di cui all'art. 2051 cod. civ., come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. Per Questi Motivi La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Marsala, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.