Muore per cause non attinenti al sinistro dopo pochi mesi: il danno biologico va correlato alla durata effettiva

In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata.

Così, ribadendo la propria giurisprudenza sul punto, la Terza Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21086/15. La vicenda. Venivano convenute in giudizio, dagli eredi del padre deceduto circa sei mesi dopo il sinistro, la responsabile del sinistro e la rispettiva compagnia assicuratrice, per sentirle condannare al risarcimento dei danni, iure proprio e iure hereditario . Dopo che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di risarcimento iure successionis e respinto quella iure proprio , liquidando l'importo di € 77.250,00 a favore di ogni erede, la Corte d'appello riduceva l'importo alla somma di € 15.000,00, quale danno iure proprio , liquidando altresì la somma di 44.300,00 a titolo di risarcimento del danno subito dalla vittima, e trasmesso agli eredi. Proponevano dunque ricorso per cassazione gli eredi, cui resisteva con controricorso e ricorso incidentale la compagnia assicurativa. La problematica del nesso causale inesistente tra lesioni e decesso. Il punto centrale della sentenza riguarda la sussistenza, o meno, del nesso causale tra le lesioni - importanti in quanto valutate in 48 punti percentuali - riportate nel sinistro e il successivo decesso, avvenuto circa sei mesi dopo. La Corte d’appello, infatti, aveva escluso che esistesse un rapporto di causalità o anche solo di concausalità tra tali lesioni e la morte, laddove invece i ricorrenti hanno sostenuto la sussistenza di tale nesso causale. Nel rigettare il ricorso, la Cassazione plaude all'analisi fatta sul punto dalla Corte territoriale, che aveva escluso il nesso basandosi sulle valutazioni medico-legali, secondo cui tra l'evento-lesioni e l'evento-morte sussisteva una relazione di inefficenza causale . In particolare, tale giudizio si basava sul fatto che il decesso si era verificato per l'appunto a distanza di circa sei mesi e per una patologia shock settico in perforazione intestinale, quale complicazione sopravvenuta a tre interventi chirurgici per ernia inguinale intasata estranea alle lesioni riportate trauma cranico commotivo, frattura temporale sx con ematoma extradurale, contusione temporo-parietale sx, frattura clavicola e politraumatismi . Il fatto che le lesioni siano state, indubbiamente, gravi non comporta, per ciò solo, che sussista la riferibilità con la morte, ricorda la Terza Sezione, che coglie così l'occasione per ribadire la propria giurisprudenza in tema di nesso causale e responsabilità aquiliana. In tale settore, dunque, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo cosiddetta teoria della condicio sine qua non nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili tra le altre, Cass. n. 25028/08 n. 10607/10 . D'altra parte, prosegue il ragionamento, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 c.p., in base al quale se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 c.p., in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti . La liquidazione dal danno biologico nel caso di morte successiva. Gli eredi hanno altresì lamentato l'esiguità della liquidazione del danno, in considerazione del fatto che la Corte territoriale non si era attenuta alle tabelle di valutazione. Anche tale motivo di ricorso è stato però respinto, dando ragione della liquidazione effettuata dal giudice di merito. I valori tabellari, infatti, sono basati sulla aspettativa di vita media ma nel caso di specie tale aspettativa, si era di fatto e concretamente ridotta a pochi mesi, dato il decesso. Pertanto è stato ribadito il principio per cui quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua Cass. n. 22388/07 .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 settembre – 19 ottobre 2015, numero 21086 Presidente Berruti – Relatore Stalla Svolgimento del giudizio C.M. , F. , B. e N. convenivano in giudizio P.S. , P.M. e la Compagnia AXA MPS Assicurazioni Danni spa, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da essi subiti - jure proprio e jure successionis - a seguito della morte, in data 9 maggio 2000, del padre C.A. , per effetto delle gravissime lesioni da questi riportate nel sinistro stradale occorsogli il OMISSIS allorquando il ciclomotore sul quale si trovava era stato urtato dall'autovettura di proprietà di P.M. , e condotta da P.S. . Nella costituzione in giudizio dei convenuti, interveniva sentenza numero 134/11 con la quale l'adito tribunale di Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme - accertava la esclusiva responsabilità di P.S. nella causazione del sinistro condannava i convenuti, tra loro in solido, al pagamento a favore degli attori della somma di Euro 77.275,00 ciascuno, a titolo di risarcimento jure successionis - non accoglieva la domanda di risarcimento dei danni jure proprio. Proposto appello principale da AXA MPS ed appello incidentale dai C. , interveniva sentenza numero 718 del 5 giugno 2012 con la quale la corte di appello di Firenze, in parziale accoglimento dei gravami - condannava la compagnia assicuratrice al pagamento in favore di ciascuna parte attrice della somma di Euro 15.000,00, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di danno non patrimoniale, anche jure proprio, per il sinistro occorso al C. - compensava tra le parti le spese del grado. Avverso questa sentenza viene dai C. proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso la AXA MPS Assicurazioni Danni spa, la quale ha anche formulato tre motivi di ricorso incidentale e depositato memoria. I ricorrenti hanno depositato controricorso a ricorso incidentale. Motivi della decisione p.1.1 I ricorrenti eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità del controricorso con ricorso incidentale della compagnia assicuratrice, in quanto - notificato 4 ottobre 2012 oltre il termine 17 settembre 2012 di 20 giorni dalla scadenza fissata per il deposito del ricorso ex articolo 369 c.p.c. 27 agosto 2012 , non operando nella specie la sospensione dei termini processuali in periodo feriale - notificato a mezzo posta al domicilio ex lege dei ricorrenti presso la cancelleria della Corte di Cassazione, nonostante l'indicazione di indirizzo PEC del loro procuratore ex articolo 366 co.2 cpc, come modificato dalla legge 183/11 indirizzo PEC al quale il controricorso era stato pure direttamente notificato, ma senza che il difensore avversario desse contezza dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine ex l. 53/94 dell'inserimento del proprio indirizzo PEC presso i registro generale degli indirizzi elettronici REGINDE della validità, al momento della notifica, del proprio certificato di firma digitale. p.1.2 Le eccezioni preliminari in oggetto sono destituite di fondamento. Per quanto concerne la tempestività della notificazione di controricorso e ricorso incidentale, va osservato che contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - il presente giudizio non era esentato dalla sospensione dei termini processuali in periodo feriale. Si è in proposito più volte affermato che la sospensione di tali termini è ricondotta dall'ordinamento alla natura della causa e, dunque, alla materia dedotta in giudizio ritenuta meritevole di essere trattata con maggior sollecitudine non, dunque, al rito prescelto dal legislatore per la sua trattazione tra le varie, Cass. numero 28291 del 22/12/2011, secondo cui l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, numero 742, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 della legge 11 agosto 1973, numero 533 , si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata . Nel caso testé riportato si è escluso, esattamente in termini con la presente fattispecie che una controversia in materia di risarcimento danni da circolazione stradale - nella vigenza dell'art. 3 della legge 21 febbraio 2006 numero 102, abrogato dall'art. 53 della legge 18 giugno 2009, numero 69 - fosse sottratta alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Per quanto concerne la ritualità della notificazione, si osserva che gli stessi ricorrenti ammettono la sua avvenuta esecuzione anche tramite PEC ai sensi della legge 183/11. Agli atti relata di notifica risultano gli estremi numero 49/03 dell'autorizzazione alla notificazione diretta a mezzo posta rilasciata all'avvocato Giovanni Fronticelli Baldelli di Axa da parte del competente consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, conformemente a quanto stabilito dalla legge 53/94. Dall'intestazione del controricorso, inoltre, risulta l'indicazione dell'indirizzo PEC del medesimo avvocato, rientrante nel dominio autorizzato ed ufficiale OMISSIS . In tale situazione, sarebbe stato onere dei ricorrenti eccepire in maniera specifica e documentata e non del tutto generica ed esplorativa”, come è accaduto l'irregolarità del processo notificatorio così adottato anche quanto ad inserimento dell'indirizzo nel registro degli indirizzi PEC, REGINDE nonché a validità del certificato di firma digitale vieppiù considerando che gli elementi in oggetto potevano essere agevolmente verificati, previo accesso ai relativi registri telematici tenuti dalla PA secondo direttive e norme tecniche di natura ministeriale, dalla parte che oggi apoditticamente li contesta. Né va taciuto, non ultimo, come non sia stato posto in alcun modo in dubbio che il controricorso con ricorso incidentale sia comunque pervenuto nella sfera di piena conoscenza dei ricorrenti anche in forza della notificazione a mezzo PEC, integrativa dello scopo , i quali hanno ampiamente interloquito su di esso, per gli effetti di cui all'art. 156 cpc, senza riportare pregiudizio difensivo di sorta. p.2.1 Con il primo motivo di ricorso principale, i C. lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 lAco.numero 5 epe per avere la corte di appello escluso il nesso causale, o concausale, tra le lesioni riportate da C.A. ed il decesso. In particolare, la corte territoriale avrebbe preso in esame unicamente le lesioni fisiche da questi riportate nell'incidente e comportanti 48 punti di invalidità permanente trauma cranico commotivo, frattura temporale sx con ematoma extradurale, contusione temporo-parietale sx, frattura clavlcola e politraumatismi , senza considerare i disturbi di eloquio, espressione e coscienza da essi derivati disturbi tali da determinare ritardo nella segnalazione dei sintomi e nella diagnosi della patologia shock settico in perforazione intestinale conseguente a tre interventi operatori per ernia inguinale intasata che l'avrebbe condotto alla morte alcuni mesi dopo. Con il secondo motivo di ricorso principale viene dedotta la medesima doglianza mancato riconoscimento di nesso causale tra le lesioni e la morte , sotto il profilo della violazione - ex articolo 360 1^ co. numero 3 cpc - dei criteri normativi segnatamente gli articoli 40 e 41 codice penale di accertamento in concreto della c.d. causalità adeguata. p.2.2 I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per identità di oggetto, sono inaccoglibili risultando anzi finanche inammissibili nella parte in cui mirano ad ottenere, nella presente sede di legittimità, la riconsiderazione di aspetti fattuali rientranti per loro natura nella delibazione discrezionale del giudice di merito. La corte territoriale sent. pag. 6 ha affrontato in maniera specifica e sufficientemente completa la problematica del nesso causale tra il decesso del C. e le lesioni da lui patite in occasione del sinistro stradale. Tale nesso è stato tuttavia escluso sulla scorta delle valutazioni peritali di natura medicolegale già recepite dal tribunale, e richiamate nella sentenza di appello secondo le quali sussisteva, tra le lesioni riportate nell'incidente stradale e la produzione dell'evento morte, una relazione di inefficienza causale” sul piano patologico e funzionale. E ciò in ragione della natura e tipologia delle lesioni subite dal danneggiato in occasione dalla caduta dal ciclomotore, a raffronto delle cause del decesso verificatosi circa sei mesi dopo l'incidente e per una patologia shock settico in perforazione intestinale, quale complicazione sopravvenuta a tre interventi chirurgici per ernia inguinale intasata ad esso completamente estranea. Tale conclusione non potrebbe ritenersi incongrua sulla sola considerazione della rilevante gravità delle lesioni riportate dal C. nel sinistro stradale riconosciuta anche dalla corte territoriale , concernendo tali lesioni, per quanto consistenti, funzioni organiche ed apparati del tutto distinti da quelli coinvolti nella eziologia dell'evento morte. Quanto alla doglianza prettamente normativa, la decisione del giudice di merito deve ritenersi corretta anche sotto il profilo della esatta applicazione del criterio legislativo di accertamento del nesso causale. Non avendo il giudice di merito ravvisato - sulla base delle citate risultanze peritali e della evidente estraneità delle lesioni riportate nell'incidente stradale a quelle, mortali, consequenziali ai plurimi interventi operatori per ernia inguinale - alcuna incidenza causale della menomazione dell'eloquio. Va qui ribadito che in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. penumero per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo cosiddetta teoria della condicio sine qua non nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base della quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili. Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41 cod. penumero , in base al quale, se la produzione di un evento dannoso é riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nella causalità efficiente, desumibile dal secondo comma dell'art. 41 cod. penumero , in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto Cass. numero 25028 del 10/10/2008 Cass. numero 10607 del 30/04/2010 ed altre e che in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e 41 cod. penumero ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 cod. civ., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici Cass. numero 26042 del 23/12/2010 . Sulla base di questi principi, sottesi alla decisione di merito, risulta evidente come l'impostazione adottata dai ricorrenti miri - a tutto concedere - all'applicazione di una regola di causalità in senso naturalistico non già in senso giuridico o di causalità adeguata. La valutazione del giudice di merito, in definitiva, non è qui censurabile posto che essa risulta confermativa del suddetto orientamento di legittimità sul criterio di accertamento del nesso causale e di imputazione diretta ed immediata del danno , dovendosi inoltre ritenere congruamente motivata nel richiamo ai connotati materiali della fattispecie concreta posti a base della decisione. E ciò, in particolare, in ordine al giudizio di straordinarietà, imprevedibilità ed autonomia causale rispetto alle lesioni da sinistro stradale delle circostanze che determinarono la morte del C. . p.3.1 Con il terzo motivo di ricorso principale i C. lamentano carenza motivazionale e violazione dei criteri normativi di liquidazione del danno per avere la corte di merito liquidato il danno non patrimoniale morale da sofferenza soggettiva e lesione di diritti costituzionalmente qualificati e garantiti, in misura irrisoria e simbolica dovendosi, in proposito, anche tener conto del fatto che gli importi liquidati erano comprensivi di interessi e rivalutazione dal fatto illecito . In particolare, per quanto concerneva il danno subito dalla vittima, e trasmesso agli eredi jure successionis, la liquidazione di Euro 44.300,00 unitaria per danno biologico da invalidità permanente e danno morale liquidato quest'ultimo in misura equitativa, e non in percentuale sul danno biologico difettava della necessaria personalizzazione. Per quanto concerneva invece il danno non patrimoniale subito jure proprio da essi ricorrenti per le lesioni del proprio congiunto, la liquidazione di Euro 15.700,00 pro capite, non teneva conto dell'intensità dei rapporti affettivi intercorrenti con la vittima di 69 anni al momento del sinistro , né delle cure ospedaliere e domiciliari dai figli prestate, anche considerato che il padre era vedovo. p.3.2 Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento. Esso introduce in sede di legittimità categorie tipiche del giudizio di merito, afferenti la pura quantificazione del danno non patrimoniale ritenuta nella specie insoddisfacente, se non senz'altro irrisoria” . Orbene, la corte di merito - nel ridurre gli importi già liquidati dal tribunale - ha esplicitato sent. pagg. 7 segg. i criteri seguiti e ciò con riguardo tanto al danno proprio del C. , quanto a quello riportato jure proprio dai figli. Il convincimento della corte territoriale si è fondato, da un lato, sull'esclusione di qualsivoglia incidenza causale - come detto - del sinistro stradale determinato dalla P. sul decesso del C. e, dall'altro, sulla non applicabilità, nella specie, dei parametri tabellari di valutazione del danno biologico basati sull'aspettativa di vita atteso che, nella peculiarità della fattispecie, doveva rilevare il criterio della sopravvivenza effettiva. Ciò in ragione del fatto che, al momento della liquidazione del danno, la durata di vita della vittima deceduta per causa indipendente non era oggetto di prognosi statistica, in quanto esattamente rapportabile alla sopravvivenza effettiva circa sei mesi . Entrambi questi criteri devono ritenersi corretti vuoi per l'esclusione della risarcibilità di tutti quei danni che non si pongano quale conseguenza causale diretta ed immediata - secondo il criterio testé indicato - del fatto illecito vuoi per il principio, più volte affermato, secondo cui ai fini della liquidazione del danno biologico, l'età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica. Ne consegue che, quando invece la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il soggetto deceduto, allora il danno biologico riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni va correlato alla durata della vita effettiva, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua Cass. numero 22338 del 24/10/2007, ed altre . Per quanto concerne il danno riportato jure proprio dagli stretti congiunti anch'esso riferito alle lesioni da incidente stradale, non già alla morte , la corte territoriale ha in effetti preso in esame v. sent. pagg. 9 - 10 tutti i parametri fattuali ancora invocati in ricorso. Quanto, in particolare, al valore della integrità del nucleo familiare allo sconvolgimento della vita di relazione al suo interno a seguito del sinistro e della sofferenza del congiunto alla necessità di continua assistenza morale e materiale di questi alla percezione della sua sofferenza, anche in ragione del fatto che il C. , al momento del sinistro, era persona anziana ma ancora valida. Rilevata dunque l'esplicita considerazione di tutti gli elementi fondamentali della fattispecie liquidatoria, dedotti in una motivazione congrua ed esauriente, non può esservi spazio alcuno, in questa sede, per una diversa quantificazione. p.4.1 Con il primo motivo di ricorso incidentale la compagnia assicuratrice lamenta insufficiente motivazione nella attribuzione della esclusiva responsabilità del sinistro alla P. . In particolare, la corte territoriale non avrebbe considerato che - il ciclomotore condotto dal C. si era immesso sulla via della collisione verificatasi 5 mt. dopo l'incrocio, e 2 secondi dopo l'immissione senza aver rispettato lo stop di precedenza con conseguente violazione degli articoli 145 e 134 d.lvo 285/92 - CdS - dal rilievo dei Carabinieri intervenuti sul posto non risultava che la carreggiata riportasse alcun restringimento, in corrispondenza del quale la P.S. potesse porre in essere l'affermata manovra di chiusura” del ciclomotore con il quale andava poi a collidere. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la compagnia assicuratrice lamenta - ex articolo 360 1^ co. nnumero 3 e 5 cpc - analogo profilo circa la mancata affermazione da parte del giudice di merito del fatto che la causa esclusiva, o quantomeno concorrente, del sinistro andasse individuata nella condotta di guida dello stesso C. il quale, violando il codice della strada, si era immesso sulla via senza rispettare lo stop, ed occupando repentinamente il centro della carreggiata. p.4.2 Si tratta, anche in tal caso, di motivi volti a mutare il giudizio di cassazione in un vero e proprio terzo grado” di merito in esito al quale si vorrebbe giungere ad una differente delibazione probatoria in vista di una differente ricostruzione della vicenda fattuale con diversa attribuzione di responsabilità per il sinistro stradale . La corte di merito pagg. 4 segg. ha esaurientemente ricostruito la dinamica del sinistro, ritenendo di attribuire alla deposizione testimoniale Lorenzo Pressato in quanto teste oculare presente al momento dell'impatto un'efficacia dimostrativa superiore agli accertamenti dei Carabinieri compiuti qualche tempo dopo la collisione, ed essenzialmente idonei alla sola descrizione dello stato dei luoghi. In special modo, la corte di appello ha ritenuto di condividere la valutazione già resa dal primo giudice, nel senso che il conducente dell'autovettura, al fine di evitare l'intralcio alla propria marcia cagionato dalla immissione del ciclomotore sulla carreggiata, procedeva ad una manovra di sorpasso senza lasciare adeguato spazio al ciclomotore che, quindi, restringendosi la carreggiata, veniva urtato dall'autovettura stessa . La dinamica del sinistro recepita dal giudice di merito depone per l'irrilevanza dell'eventuale violazione dello stop da parte del C. , dal momento che l'urto si era verificato in un tempo apprezzabilmente successivo al superamento dello stop medesimo, ed allorquando egli si era già completamente immesso ed addentrato nella sede stradale lungo la quale sopraggiungeva la P. , il cui diritto di precedenza si era ormai consumato al contempo, depone per l'esclusione di qualsivoglia presunzione di responsabilità congiunta ex articolo 2054 cod.civ Ora, a quest'ultimo proposito, è vero che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta Cass. numero 23431 del 04/11/2014 e tuttavia, risulta dalla ricostruzione del giudice di merito che - sgombrato il campo dalla ipotetica rilevanza della violazione dello stop, in quanto significativamente antecedente nello spazio e nel tempo, e dunque priva di incidenza causale sull'impatto - nessun addebito di imprudenza può essere fondatamente mosso al C. . Il che integra la condizione necessaria e sufficiente per escludere la suddetta presunzione. In ragione della argomentata motivazione del giudice di merito, e della corretta applicazione dei criteri normativi di riferimento, va dunque qui ribadito che alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione può pervenirsi solo se risulti che il ragionamento del giudice di merito, come emergente dalla sentenza, sia incompleto, incoerente ed illogico non quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi considerati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte Cass. 15 aprile 2004 numero 7201 Cass. 14 febbraio 2003 numero 2222 SSUU 27 dicembre '97 numero 13045 . Ne deriva che il controllo di legittimità da parte della corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo che questi abbia indicato le ragioni del proprio convincimento con una motivazione immune da vizi logici e giuridici. Nella fattispecie, non si ravvisa l'addotto vizio motivazionale, ed i motivi si risolvono in una richiesta di diversa valutazione nel merito delle circostanze, cosa che non può trovare ingresso in sede di sindacato di legittimità. p.5. Con il terzo motivo di ricorso incidentale la compagnia assicuratrice lamenta violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., posto che la corte di appello aveva implicitamente confermato la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio determinate dal tribunale su un ammontare risarcitorio complessivo di Euro 309.100,00 , nonostante che essa, in accoglimento del gravame proposto, avesse ridotto a Euro 60.000 il risarcimento globalmente spettante agli eredi. La censura appare del tutto generica nella parte in cui non deduce alcuna violazione dei limiti tariffari di liquidazione delle spese di lite, limitandosi a sostenere l'incongruità delle spese di primo grado, una volta ridotto dalla corte di appello il quantum risarcitorio. Senonchè, in assenza della violazione di specifici parametri normativi e tariffari, la valutazione confermativa operata dalla corte territoriale non può trovare qui alcun sindacato anche in considerazione del fatto che ben può il giudice di appello aver ritenuto congruo il quantum liquidato dal tribunale pur a fronte della riduzione del risarcimento. E ciò nella considerazione di tutti gli aspetti della fattispecie processuale, non ultima l'entità dell'attività defensionale spiegata dagli attori sull'aspetto qualificante della lite, relativo all'accertamento di esclusiva responsabilità della P. nella causazione del sinistro. Va del resto ancora osservato come il presente motivo di ricorso incidentale si incentri ed esaurisca sulla asserita sproporzione” quantitativa delle spese di lite liquidate dal tribunale a favore della controparte, e confermate in appello senza però lamentare alcunché sul diverso aspetto l'unico astrattamente rilevante del governo delle spese di lite da parte della corte territoriale in ragione del diverso esito dei due gradi di merito, non già alla luce dell'esito unitario della controversia. Ne segue il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale compensa le spese.