Il custode dimostra il caso fortuito: non è responsabile del danno

Deve ritenersi corretta la decisione che ponga sul danneggiato l’onere di provare il danno e il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso, gravando invece sul custode l’onere di provare l’intervento di un fattore esterno che ha interrotto il nesso causale tra il suo obbligo di custodia e l’evento lesivo.

È quanto ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19121/15 depositata il 28 settembre. Il caso. Il giudice di pace rigettava la domanda risarcitoria avanzata da un uomo avverso il titolare di un’impresa individuale per i danni alla persona da lui patiti a seguito della caduta a terra provocata da una rete metallica del cantiere del convenuto che sporgeva sulla via pubblica. Il tribunale, rigettando l’appello proposto dall’uomo, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione l’uomo, lamentando che il tribunale avrebbe escluso la responsabilità del custode nonostante quest’ultimo non avesse adempiuto all’onere, posto a suo carico dall’art. 2051 c.c., di provare compiutamente l’intervento del caso fortuito. È provato il caso fortuito. Gli Ermellini hanno ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile il motivo di ricorso. Deve infatti, secondo i Giudici di Piazza Cavour, ritenersi manifestamente infondata la ricostruzione fornita dal ricorrente nella parte in cui assume la violazione dell’art. 2051 c.c. avendo la pronuncia di secondo grado ripartito correttamente l’onere della prova tra le parti la decisione, infatti, ha posto sul danneggiato l’onere di provare il danno e il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso, gravando invece sul custode l’onere di provare l’intervento di un fattore esterno che ha interrotto il nesso causale tra il suo obbligo di custodia e l’evento lesivo. Il tribunale, infatti, alla luce dell’istruttoria esperita, ha ritenuto raggiunta da parte convenuta la prova liberatoria del caso fortuito il titolare dell’impresa individuale, invero, ha effettivamente dimostrato che lo scorretto posizionamento della rete metallica che ha cagionato la caduta del ricorrente è avvenuto ad opera di terzi, intervenuti in modo e tempi eccezionali, imprevedibili ed inevitabili . Non può, pertanto, a giudizio della Corte, ritenersi che l’esclusione della responsabilità del convenuto sia frutto di una violazione del regime probatorio ex art. 2051 c.c., né dell’esclusione della responsabilità del custode per fatto ignoto, avendo il giudice di merito ritenuto provato il caso fortuito, cioè l’evento imprevedibile ed eccezionale causa del danno ascrivibile a terzi, essendo indifferente la mancata individuazione di costoro . Il motivo di ricorso, invece, risulta inammissibile nella parte in cui censura la valutazione effettuata dal giudice di merito della prova testimoniale e degli altri elementi di fatto infatti, né il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della pronuncia impugnata, né risulta censurabile, in sede di legittimità, la motivazione completa e logica resa dal giudice di appello, come è quella del caso di specie. Per tutte le considerazioni sopra esposte, pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 luglio – 28 settembre 2015, n. 19121 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ferrara ha rigettato l'appello interposto da R.F. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Comacchio, con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dal F. avverso M.N., titolare dell'omonima impresa individuale, per i danni alla persona da lui patiti a seguito della caduta a terra provocata da una rete metallica del cantiere del convenuto che sporgeva sulla pubblica via. 2.- Il Tribunale ha rigettato il motivo d'appello, col quale l'appellante aveva dedotto che, nel caso di specie, la parte convenuta non avrebbe provato alcuna circostanza che potesse esonerarla dalla responsabilità per i danni generati dalla cosa in sua custodia. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, all'esito dell'istruttoria, il danno non fosse risultato attribuibile alla responsabilità dell'appellato, in quanto lo scorretto posizionamento della rete metallica sarebbe stato opera di una condotta di terzi, che avevano spostato e divelto la rete metallica verosimilmente per un tentativo di accesso notturno al cantiere. Questa condotta, in quanto integrante un'ipotesi di caso fortuito, avrebbe interrotto il nesso causale fra l'obbligo di custodia del proprietario della cosa e il danno causato dalla cosa stessa. Il ricorso è proposto con un unico motivo. L'intimato resiste con controricorso. 3.- Con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., in quanto il Tribunale, ad avviso del ricorrente, avrebbe escluso la responsabilità del custode nonostante quest'ultimo non abbia adempiuto all'onere, posto a suo carico dall'art. 2051 c.c., di provare compiutamente l'intervento del caso fortuito. In particolare, secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe considerato che nessuna denuncia era stata presentata dalla ditta M. N. relativamente all'evento di cui si discute e che, comunque, l'asserita condotta dei terzi sarebbe emersa soltanto dalla deposizione del teste G. dipendente della stessa ditta , ma non avrebbe trovato alcun altra conferma processuale anzi, le sue dichiarazioni sarebbero state smentite da altro testimone. Ancora, non sarebbe stato considerato che nei confronti della ditta N. era stata elevata contravvenzione per violazione dell'art. 21 del codice della strada, non rilevando che questa contravvenzione fosse stata annullata, perché l'annullamento si sarebbe fondato sulla stessa motivazione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal F Sia le dichiarazioni della testimone agente Irene Benvenuti che le risultanze del verbale della polizia municipale confermerebbero quanto sostenuto dal danneggiato, odierno ricorrente, per come esposto da quest'ultimo alle pagine 7-9 del ricorso. Il ricorrente riconosce che il principio di diritto applicato dal giudice di merito è conforme all'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità all'art. 2051 cod. civ., ma sostiene che il giudicante non avrebbe tenuto conto dell'ulteriore principio per il quale la prova del caso fortuito a carico del custode è prova rigorosa e che, in caso di incertezza sulla causa dell'evento, la responsabilità resta a suo carico. 3.1.- Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte inammissibile. E' manifestamente infondato per la parte in cui assume la violazione dell'art. 2051 cod. civ., dal momento che il provvedimento impugnato ha ripartito l'onere della prova correttamente tra le parti, ponendo sul danneggiato l'onere di provare il danno e il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso e sul custode che voglia liberarsi l'onere di provare l'intervento di un fattore esterno, eccezionale e imprevedibile, che abbia interrotto il nesso causale tra il suo obbligo di custodia e l'evento lesivo. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, alla luce dell'istruttoria espletata e in particolare delle testimonianze raccolte, la parte convenuta abbia fornito proprio tale ultima prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che lo scorretto posizionamento della rete metallica che ha cagionato la caduta dell'attore fosse opera di terzi, intervenuti in modo e tempi eccezionali, imprevedibili ed inevitabili. Pertanto l'esclusione della responsabilità del convenuto non è attribuibile ad una violazione del regime probatorio previsto dall'art. 2051 c.c., e nemmeno all'esclusione della responsabilità del custode per fatto ignoto, bensì ad una valutazione delle prove fornite dalle parti di ciò onerate dalla norma in questione all'esito di questa valutazione, il giudice ha ritenuto provato il caso fortuito, cioè l'evento imprevedibile ed eccezionale causa del danno, ascrivibile a terzi, essendo indifferente la mancata individuazione di costoro cfr. Cass. n. 21286/11 . 3.2.- Il motivo è inammissibile per la parte in cui censura la valutazione della prova testimoniale e degli altri elementi di fatto ivi compreso l'annullamento della sanzione amministrativa per violazione del codice della strada sulla cui base il giudice di merito ha reputato assolto l'onere della prova gravante sul custode. L'inammissibilità consegue, per un verso, alla mancata censura sotto il profilo del vizio di motivazione per altro verso, all'incensurabilità, comunque, in sede di legittimità, della motivazione resa dal giudice d'appello, che appare completa e logica. In conclusione, si propone che il ricorso sia rigettato. . La relazione è stata comunicata e notificata come per legge. Parte resistente ha depositato memoria. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore del resistente, nell'importo complessivo di € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.