Peggioramento della malattia: risarcibile l’aggravamento se è evidente la volontà di ottenere il maggior danno

L'effettiva volontà delle parti risulta dalla considerazione complessiva degli atti contenti le domande giudiziali, in funzione della sostanza delle pretese e tenendo conto non solo delle originarie deduzioni e conclusioni, ma anche della condotta processuale, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa.

Così la Terza Sezione nella sentenza n. 18898/15 depositata il 24 settembre. La vicenda. Il passeggero di una moto, a seguito di una caduta definita rovinosa” - la cui responsabilità era da attribuire al conducente della stessa -, aveva riportato importanti lesioni. Conseguentemente aveva convenuto in giudizio il proprietario-conducente nonché la compagnia assicurativa chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Se in primo grado la domanda veniva rigettata, la corte d'appello successivamente adita riformava totalmente la sentenza dei giudici di prime cure, dichiarando l'esclusiva responsabilità del convenuto e liquidando i danni patrimoniali e non patrimoniali. Relativamente al danno non patrimoniale, e in particolare al risarcimento dei postumi permanenti, pur dato atto che il ctu nominato in secondo grado aveva riscontrato un peggioramento del quadro artrosico e conseguentemente aumentato dal 12% rilevato dal ctu di primo grado al 18% la valutazione degli stessi, la corte aveva riconosciuto l'invalidità permanente nel limite del 12% e l'inabilità temporanea come valutata dal ctu di primo grado, rilevando come il danneggiato non avesse dedotto in giudizio l'aggravamento della malattia a causa del quale il danneggiato ha subito un intervento anche durante il giudizio di appello . Relativamente al danno patrimoniale, per quanto concerne il danno emergente venivano riconosciute solo le spese mediche documentate in primo grado e non le spese sopravvenute nel giudizio d'appello. Veniva inoltre respinto, sempre nell'ambito del danno patrimoniale, il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa, in considerazione del fatto che i ctu avevano escluso che le lesioni avessero un'incidenza sulla capacità lavorativa specifica e, d'altra parte, non era stata dimostrata alcuna riduzione della capacità reddituale. Il danneggiato proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza, con un unico motivo, peraltro articolato, con cui insisteva per l'accoglimento delle domande respinte dalla corte d'appello. Evidente la volontà del danneggiato di chiedere il risarcimento anche dell'aggravamento. Preliminarmente, la Terza Sezione chiarisce come il ricorso nella sostanza e quindi al di là di come, erroneamente, rubricato dal ricorrente si sostanzi nella denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con ciò qualificandolo come contestazione di un error in procedendo . La conseguenza di tale catalogazione consiste nel fatto che a questo punto alla Corte si vedano, tra le ultime, Cass. 7374/15 e Cass. n. 21421/14 spetta il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti . E tale indagine deve aver riguardo sia a tutti gli atti contenenti domande giudiziali, sia alla condotta processuale e sia alle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa. Proprio da questo esame complessivo la Corte trae il convincimento che sia evidente come la volontà del danneggiato fosse orientata ad ottenere il maggior danno conseguente all'eventuale peggioramento delle proprie condizioni di salute, come evidenziato nel corpo e nelle conclusioni dell'atto di appello nonché nelle conclusioni rassegnate in udienza. Conseguentemente viene cassata sul punto la sentenza di secondo grado, per aver erroneamente escluso la Corte territoriale che il danneggiato non avesse chiesto il risarcimento dei danni conseguenti all'aggravamento dei postumi in corso di giudizio e la maggiore inabilità temporanea. Sotto gli altri profili il ricorso viene invece rigettato. Per quanto concerne il rimborso delle spese mediche, rilevano gli Ermellini come il danneggiato abbia espressamente chiesto una somma specifica ovvero quella riconosciuta dalla corte territoriale senza lasciare margini di apprezzamento. Anche relativamente al danno da cinestesi lavorativa, infatti, la Cassazione conferma la sentenza di secondo grado, reputando corretta, una volta affermato che le lesioni avessero inciso solo sulla capacità lavorativa generica, la motivazione per cui è da escludere ogni automatismo risarcitorio in forza della mera consistenza di postumi invalidanti .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 luglio – 24 settembre 2015, n. 18898 Presidente Petti – Relatore Vincenti Ritenuto in fatto 1. - Con citazione del febbraio 1995, F.M. evocò in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, D.M. e la MAA Assicurazioni S.p.A., affinché fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito del sinistro stradale occorso in data OMISSIS , nel tratto di lungomare tra OMISSIS . A sostegno della domanda il F. dedusse di aver riportato gravi ferite al piede sinistro a causa di una rovinosa caduta dalla moto, condotta dal convenuto ed assicurata con la MAA Assicurazioni, sulla quale si trovava in qualità di passeggero, assumendo che il conducente, nel ripartire da fermo, sbandava a causa di uno strato di sabbia presente sul fondo stradale. Asserì, altresì, il F. di essere stato ricoverato d'urgenza presso l'Ospedale Civile di Praia di mare da dove, a causa delle gravi ferite, veniva trasferito al reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Maratea e lì sottoposto ad un primo intervento chirurgico d'urgenza per la riduzione della grave frattura-lussazione esposta dell'articolazione tibio-astralgica sinistra ed applicazione di una doccia gessata successivamente trasferito al reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Potenza, veniva dimesso il 15 settembre 1994. Nel contraddittorio con la Compagnia di assicurazioni e nella contumacia del D. , la causa, riassunta dall'attore a seguito di interruzione disposta in conseguenza della morte del difensore della MAA Assicurazioni, venne definita dal Tribunale adito che, con sentenza del 3 novembre 2004, rigettò la domanda proposta nei confronti della Nuova MAA Assicurazioni S.p.A. già MAA Assicurazioni S.p.A. , per difetto di legittimazione passiva, nonché quella avanzata contro D.M. , perché infondata, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. 2. - Avverso tale decisione interponeva gravame il F. , al quale resistevano sia la Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione Nuova MAA Ass.ni -, che il D. . La Corte di appello di Catanzaro - respinte le richieste di prova orale e l'istanza di esibizione, nonché espletata nuova c.t.u. medico-legale, disposta al fine di verificare se l'ulteriore intervento chirurgico alla caviglia intrapreso dal F. nel 2007 avesse comportato un'eventuale riduzione dell'invalidità permanente -, con sentenza resa pubblica l'11 ottobre 2011, in totale riforma della decisione gravata, accoglieva l'appello, condannando D.M. e la Milano Assicurazioni S.p.A. - Divisione Nuova MAA Ass.ni -, in solido tra loro, a pagare, in favore del F. , la complessiva somma di Euro 69.663,62, oltre interessi, nonché al rimborso delle spese processuali. 2.1. - Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale, accolti i primi due motivi di appello, relativi all'accertamento della esclusiva responsabilità del D. nella causazione del sinistro e alla esistenza ed operatività del rapporto assicurativo, provvedeva alla liquidazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal F. . 2.2. - Quanto ai postumi permanenti, il giudice di appello rilevava che il c.t.u. nominato in secondo grado, dopo aver confermato, in relazione al periodo intercorso tra la data dell'evento ed il 2003, le valutazioni del primo c.t.u. nella misura percentuale del 12%, oltre a 60 giorni di invalidità temporanea totale e 90 giorni di invalidità temporanea parziale, aveva altresì riscontrato che - in assenza di miglioramenti all'esito dei due interventi chirurgici cui il danneggiato si era sottoposto nel 2004 e nel 2007 - sussisteva un peggioramento del quadro artrosico, con conseguente aumento, con decorrenza dal 2004, della misura percentuale dei postumi permanenti al 18%. Tuttavia, la Corte di merito riconosceva al F. un'invalidità permanente nei limiti del 12%, rilevando che l'appellante non avesse mai dedotto in giudizio l'aggravamento della malattia subito a decorrere dal 2004, né avesse chiesto il risarcimento del maggior danno ad esso conseguente con riguardo al più grave stato invalidante ed alla aumentata percentuale di postumi permanenti, soggiungendo che, nonostante il peggioramento si fosse già manifestato nel 2004, il medesimo F. avesse insistito, sia nell'atto di appello, che nelle conclusioni rese all'udienza del 10 giugno 2009, nell'accertamento dei postumi in relazione alla stessa percentuale indicata nella citazione di primo grado. Analogamente, in difetto di domanda di parte, il periodo di inabilità temporanea veniva determinato, con esclusivo riferimento al primo intervento chirurgico, per 60 giorni di invalidità temporanea totale e 90 giorni di invalidità temporanea parziale, senza tener conto degli ulteriori interventi subiti nel 2004 e nel 2007, essendosi il F. limitato a richiedere, in sede di precisazione delle conclusioni, un danno da inabilità temporanea obiettivamente incongruo rispetto al periodo di inabilità temporanea subito all'esito dei due interventi subiti nel 2004 e nel 2007. 2.4. - Anche in riferimento al danno patrimoniale emergente, la Corte territoriale riconosceva esclusivamente le spese mediche documentate dal F. in primo grado, in quanto in sede di precisazione delle conclusioni l'appellante si era limitato a chiedere la condanna del D. e della Compagnia assicurativa al pagamento della somma di 604,50 Euro, senza menzionare le spese sopravvenute nel corso del procedimento di appello, né tali conclusioni erano state specificamente modificate all'esito della rimessione della causa sul ruolo e della rinnovazione della consulenza tecnica disposta in sede di gravame. 2.5. - Il giudice del gravame escludeva, poi, la sussistenza del danno patrimoniale da lucro cessante, in riferimento al danno da cinestesi lavorativa, reputando condivisibili le conclusioni di entrambi i c.t.u., i quali avevano escluso che le lesioni subite dal F. incidessero sulla capacità lavorativa specifica, rilevando, inoltre, che al momento del sinistro il danneggiato era studente universitario iscritto al primo anno di ingegneria e che svolgeva, al momento della decisione, la professione di ingegnere soggiungeva, poi, che non fosse stata dimostrata alcuna riduzione della capacità reddituale dell'appellante, né provato che, se non fosse stato affetto dalla zoppia riportata in esito al sinistro, avrebbe ottenuto un reddito più alto o raggiunto traguardi professionali più prestigiosi, tali da determinare un mutamento delle sue condizioni economiche. Né, soggiungeva la Corte distrettuale, poteva costituire idonea prova di una diminuzione permanente della capacità di guadagno dell'appellante connessa all'incidente, ovvero della perdita di chance determinate , quali la partecipazione ad un programma internazionale di ricerca presso l'UCSD dell'Università della California, siccome riconducibili al sinistro sotto il profilo causale, la relazione prodotta dall'appellante redatta dal prof. S. dell'Università G. D'Annunzio di Chieti e Pescara , contenente giudizi e valutazioni. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre F.M. , affidando le sorti dell'impugnazione ad un unico articolato motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le parti intimate, D.M. e la Milano Assicurazioni S.p.A Considerato in diritto 1. - Con l'unico mezzo viene dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di motivazione, in relazione agli artt. 115, 116 cod. proc. civ. e all'art. 4, terzo comma, della legge n. 39 del 1977, nonché arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie nonché erronea interpretazione del contenuto e dell'ampiezza della domanda . 1.1. - La motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe carente, insufficiente ed illogica, nella parte in cui, pur richiamando correttamente le risultanze degli accertamenti tecnici espletati in primo e secondo grado, non ha riconosciuto l'aggravamento, intervenuto nelle more del giudizio, delle condizioni di salute dell'appellante ed ha negato il risarcimento delle relative voci di danno. La decisione, secondo cui l'appellante non avrebbe mai dedotto in giudizio l'aggravamento della malattia subito nel 2004, né avrebbe chiesto il risarcimento del maggior danno ad esso conseguente, con riguardo al più grave stato invalidante ed alla aumentata percentuale di postumi permanenti, nonché alle relative spese mediche sostenute, sarebbe illogica ed erronea sotto il profilo processuale, avendo esso F. tempestivamente dedotto l'accertamento di tutte le conseguenze del sinistro e richiesto il conseguenziale ristoro, sia con l'atto di appello, sia con gli ulteriori atti del giudizio memoria istruttoria del 21 aprile 2008, comparsa conclusionale e di replica . Peraltro, la stessa Corte distrettuale aveva disposto, con ordinanza del 15 settembre 2009, la rinnovazione della c.t.u. proprio al fine di valutare l'incidenza dell'intervento terapeutico praticato nel 2007 negli U.S. A. c.t.u. che, una volta espletata, accertava una invalidità temporanea totale per mesi sei ed una invalidità temporanea parziale per mesi otto, con contestuale grave deficit nella deambulazione ed in tutte le attività correlate , stimando l'invalidità permanente stabilizzata nella misura del 18% e, altresì, assumendo come congrue le spese mediche effettuate in Italia dal F. . La Corte avrebbe, pertanto, omesso di valutare le predette risultanze di causa, erroneamente rilevando un difetto di domanda relativo alla mancata richiesta di adeguamento del risarcimento correlato all'aggravamento della patologia, così negando il corretto grado di invalidità permanente e il giusto computo dei periodi di inabilità temporanea permanente e parziale. 1.2. - Quanto, poi, al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante, la Corte territoriale lo avrebbe dovuto liquidare in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ., in base a criteri presuntivi, ovvero ricorrendo al criterio del triplo della pensione sociale Cass., 30 settembre 2008, n. 24331 Cass., 14 dicembre 2004, n. 23298 , in quanto l'invalidità permanente riscontrata a seguito dell'incidente subito dal F. aveva inciso in misura notevole sulla sua attività lavorativa, comportando un pregiudizio patrimoniale che, pur non implicando una effettiva diminuzione del reddito attuale del danneggiato, era tale da far prevedere una perdita di reddito in futuro oppure una riduzione delle occasioni di lavoro. 1.3. - In relazione al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da perdita di chance, la Corte distrettuale avrebbe omesso di valutare le risultanze di causa e, in ogni caso, avrebbe adottato una motivazione contraddittoria, dapprima ritenendo non necessario ammettere - in considerazione degli ulteriori elementi acquisiti - la prova testimoniale diretta a dimostrare il nesso di causalità tra la rinuncia all'incarico conferito ad esso F. dalla Royal Foundation, con perdita della relativa borsa di studio, e le menomazioni fisiche riportate a seguito del sinistro, per poi rigettare la domanda di liquidazione del danno da perdita di chance, perché carente di dimostrazione. 1.4. - Infine, avuto riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, il ricorrente deduce che, una volta riscontrato l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, si renderebbe conseguentemente necessaria la rideterminazione del risarcimento in rapporto alla maggiore percentuale di invalidità permanente da riconoscere al danneggiato, alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Il motivo è solo parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati. 2.1. - Esso, in quanto denuncia, nella sostanza, ma chiaramente e, dunque, al di là della erronea formale indicazione del parametro al quale ricondurre il vizio veicolato con il ricorso cfr. Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931 , la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., per aver il giudice di appello ritenuto non dedotta e, dunque, non suscettibile di essere ricompresa nel thema decidendum la pretesa risarcitoria per aggravamento del danno alla persona da ritenersi riconducibile ai nova consentiti dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ. Cass., 31 marzo 2008, n. 8292 , deve essere esaminato come deduzione di un error in procedendo, con la conseguenza che questa Corte - ove, come nella specie, nel ricorso siano richiamati i contenuti all'uopo rilevanti e fornitane l'indicazione necessaria ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. - ha il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti tra le altre, Cass., 20 luglio 2004, n. 13426 Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077 Cass., 10 ottobre 2014, n. 21421 . Indagine, questa, che deve misurarsi con l'effettiva volontà degli istanti, siccome emergente da una considerazione complessiva degli atti contenenti le domande giudiziali, in funzione della sostanza delle pretese e tenendo conto non solo delle originarie deduzioni e conclusioni, ma anche della condotta processuale, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa {tra le altre, Cass., 16 settembre 2004, n. 18653 . In tale prospettiva, sebbene il F. non abbia indicato, in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello, la più elevata misura percentuale di invalidità permanente accertata in esito alla rinnovazione della c.t.u. disposta in secondo grado, appare evidente che la sua volontà fosse orientata ad ottenere il maggior danno conseguente all'eventuale peggioramento delle proprie condizioni di salute, con riguardo al più grave stato invalidante ed alla aumentata percentuale di postumi permanenti, per il mancato consolidamento delle conseguenze lesive del sinistro, come aveva già evidenziato con l'originario atto di appello anche nelle relative conclusioni , del quale la stessa Corte territoriale da contezza nella sentenza impugnata, richiamando il contenuto del terzo motivo di gravame con il quale veniva precisato che gli stessi postumi non erano stabilizzati per cui poteva rendersi necessario, in futuro, un terzo intervento di trapianto della caviglia . Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11 aprile 2011 cfr. anche pp. 2/3 della sentenza impugnata , veniva espressamente richiesto all'adita Corte di appello di accertare e dichiarare che i postumi di tale incidente occorso all'ing. F.M. , meglio descritto nella narrativa dell'atto di appello e nella memoria istruttoria e come risultanti a seguito dell'intervento di trapianto alla caviglia, hanno comportato una invalidità permanente quantificabile nella misura del 15% o nella diversa, maggiore o minore misura come sarà accertata nel corso del giudizio [punto 3 delle conclusioni]. Quanto, poi, al richiesto riconoscimento dell'inabilità temporanea, quella totale veniva indicata in almeno 90 giorni e quella parziale in almeno 120 giorni . Anche la conseguente richiesta di liquidazione del danno - per Euro 183.937,00 -veniva modulata in base all'ulteriore istanza di riconoscimento della minore o maggiore somma che sarà ritenuta provata dall'adita Corte [punto 7 della conclusioni] e ciò con riferimento pure all'inabilità temporanea. Invero, proprio il richiamo alla memoria istruttoria da ragione del fatto che anche l'istanza alternativa di considerare anche una diversa invalidità permanente ed inabilità temporanea - in base a come sarà accertata nel corso del giudizio , per la prima con indicazione prudenziale almeno e superiore comunque all'accertato della c.t.u. espletata in primo grado, per la seconda -, non era da considerarsi come di mero stile, giacché con detta memoria, depositata in sede di gravame in data 21 aprile 2008, l'appellante aveva specificamente sostenuto di aver subito, nel corso del giudizio di secondo grado, un nuovo intervento chirurgico di trapianto della caviglia sinistra, reiterando l'istanza di ammissione di consulenza tecnica, già formulata con l'atto di appello, anche per la verifica delle caratteristiche dell'intervento di trapianto e dei suoi esiti sul recupero funzionale della caviglia, nonché per la determinazione del grado di invalidità residuata e del costo dell'intervento c.t.u. che veniva ammessa ed espletata, con esiti di accertamento di una peggioramento dei postumi permanenti, nella misura complessiva totale del 18%. Deve, pertanto, ritenersi che abbia errato la Corte territoriale nell'escludere che il F. non avesse chiesto il risarcimento dei danni anche in funzione dell'aggravamento dei postumi in corso di giudizio e di una maggiore inabilità temporanea. 2.2. - Tale error in procedendo ridonda esclusivamente sulla liquidazione del danno non patrimoniale, effettuata dal giudice di secondo grado in funzione di postumi permanenti riconosciuti nel grado del 12% e della inabilità temporanea limitata in 60 giorni di totale e in 90 giorni di parziale in base alla c.t.u. espletata in primo grado . 2.3. - Quanto, infatti, agli esborsi per spese mediche, non è apprezzabile la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., giacché la specifica richiesta in tal senso avanzata dal F. Euro 604,50 soltanto in sede di precisazione delle conclusioni [cfr. punto 8 ] è stata esaminata ed accolta , là dove l'appellante non soltanto non ha fatto riferimento alcuno a maggiori spese occorse, segnatamente, per l'intervento chirurgico subito nel 2007, ma neppure ha richiamato all'uopo la memoria istruttoria, né ha lasciato al giudice il margine di apprezzamento in relazione ad risarcimento commisurato alla minore o maggiore somma accertata in corso di giudizio, indicando soltanto una cifra fissa. 2.4. - Quanto, poi, al mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale, il giudice del gravame ha esaminato e respinto nel merito le pretese del F. , le cui doglianze proposte in questa sede non possono trovare accoglimento. 2.4.1. - In relazione al danno da cinestesi lavorativa , occorre anzitutto precisare che la Corte territoriale, seppure così qualificando la pretesa dell'appellante, ha avuto riguardo alla sua effettiva portata, ossia al richiesto ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante, come peraltro lo stesso ricorrente conferma con le censure proposte in questa sede, le quali sono orientate proprio ad ottenere il risarcimento, negato, di detto ultimo pregiudizio. Ciò posto, il giudice di appello, aderendo alle concordi conclusioni delle c.t.u. espletate in primo e secondo grado, ha rilevato che le lesioni subite dal F. incidessero unicamente sulla capacità lavorativa generica e ciò anche con riferimento alla maggiore percentuale di postumi , altresi osservando come non fosse dimostrato che il danneggiato il quale, al momento del sinistro, era studente universitario iscritto al primo anno di ingegneria, mentre al momento della decisione svolgeva la professione di ingegnere avesse subito alcuna riduzione della capacità reddituale, né fosse provato che, se non fosse stato affetto dalla zoppia, riportata in esito al sinistro, avrebbe ottenuto un reddito più alto o raggiunto traguardi professionali più prestigiosi, tali da determinare un mutamento delle sue condizioni economiche. Posto che la decisione non collide i principi giuridici della materia in forza dei quali è da escludere ogni automatismo risarcitorio in forza della mera consistenza di postumi invalidanti, soprattutto ove, come nella specie, si sia accertata la non incidenza degli stessi sulla capacità lavorativa specifica, oltre alla loro ininfluenza sulle condizioni reddituali , le censure mosse dal ricorrente sono del tutto generiche ed inidonee a scalfire l'anzidetta ratio decidendi, posto che con esse non vengono prospettati elementi concreti dei quali la Corte territoriale non abbia tenuto conto o lo abbia fatto inadeguatamente , siccome idonei a fondare un giudizio prognostico circa la effettiva incidenza della accertata invalidità permanente sulle prospettive future di guadagno. 2.4.2. - In relazione, infine, al danno da perdita di chance, il ricorrente - che afferma esser stata dal giudice di appello rigettata per irrilevanza la richiesta di ammissione della prova testimoniale su cui si fondava la dimostrazione di sussistenza di detto danno - ha del tutto omesso di allegare di aver reiterato tale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni, cosi da investirne il collegio in fase decisoria e da doversi escludere che avesse rinunciato all'ammissione della prova. Peraltro, il riscontro sull'ulteriore dato positivo della mancata reiterazione della istanza di ammissione della prova all'udienza di precisazione delle conclusioni emerge dal contenuto delle conclusioni stesse, come trascritte nella sentenza impugnata. Il profilo di censura è, dunque, inammissibile. 3. - Il ricorso va, quindi, accolto per quanto di ragione, ossia limitatamente alla denunciata e sussistente omessa pronuncia della Corte di appello sulla proposta domanda di risarcimento del danno non patrimoniale anche per aggravamento della invalidità permanente e della inabilità temporanea in corso di giudizio va, invece, rigettato nel resto. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvedere a pronunciarsi unicamente sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale siccome ricomprensiva del dedotto aggravamento della invalidità permanente e della inabilità temporanea in corso di giudizio. Il giudice del provvedere anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso in riferimento soltanto alla censura di omessa pronuncia sulla proposta domanda di risarcimento del danno non patrimoniale anche per aggravamento della invalidità permanente e della inabilità temporanea in corso di giudizio, rigettandolo nel resto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.